§ 1.9.5 – L.R. 16 febbraio 1977, n. 14.
Istituzione della Consulta regionale femminile.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:16/02/1977
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere un programma di iniziative tese, in armonia allo spirito della Costituzione repubblicana e dello Statuto della Regione Campania ed in conformità della risoluzione delle [...]
Art. 2.      La Consulta
Art. 3.      1. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale all’inizio di ogni legislatura. Alla scadenza resta in carica fino all’insediamento del nuovo organismo
Art. 4.      L'ufficio di componente della Consulta è gratuito
Art. 5.      Il regolamento predisposto dalla Consulta stessa, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale. Analoga procedura è richiesta per le [...]
Art. 6.      La Consulta predispone annualmente un programma di attività con la previsione della spesa che, entro 15 giorni dalla sua formulazione, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio [...]


§ 1.9.5 – L.R. 16 febbraio 1977, n. 14.

Istituzione della Consulta regionale femminile.

 

Art. 1.

     Al fine di promuovere un programma di iniziative tese, in armonia allo spirito della Costituzione repubblicana e dello Statuto della Regione Campania ed in conformità della risoluzione delle Nazioni Unite, ad agevolare l'effettiva partecipazione della donna alle determinazioni e scelte di politica economica e sociale del Paese, è costituita la Consulta regionale per la condizione della donna, composta:

     a) dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato;

     b) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;

     c) da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;

     d) da una rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative;

     e) dalle rappresentanti delle Organizzazioni femminili dei partiti che concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale;

     f) da una rappresentante per ogni Associazione o movimento femminile a carattere nazionale o regionale istituzionalmente finalizzati al perseguimento della soluzione dei problemi inerenti alla condizione della donna [1].

 

     Art. 2.

     La Consulta:

     1) Collabora con la Regione nell'indagine conoscitiva sulla condizione delle donne in Campania, in particolare:

     - in ordine alla presenza del lavoro femminile nell'agricoltura, nell'industria, nel pubblico impiego, nella scuola, nei servizi sociali, nel commercio, nell'artigianato, ed in tutte le altre attività che concorrono allo sviluppo della Società;

     - in ordine al grado di istruzione, al livello e all'estensione della qualificazione della forza lavoro femminile, finalizzati ai settori lavorativi di cui sopra;

     2) formula proposte e suggerimenti da utilizzare al Consiglio regionale, in ordine all'istituzione di servizi sociali che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia, per lo sviluppo dell'occupazione femminile e per la sua qualificazione professionale;

     3) promuove ogni opportuna ricerca per l'individuazione di idonee iniziative - da realizzarsi dalla regione e dalle autonomie sociali e territoriali - al completo riconoscimento dei diritti della donna, della sua dignità ed uguaglianza nella società.

 

     Art. 3.

     1. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale all’inizio di ogni legislatura. Alla scadenza resta in carica fino all’insediamento del nuovo organismo [2].

     La Consulta è presieduta da una sua componente, eletta ogni sei mesi, fra le donne che ne fanno parte.

 

     Art. 4.

     L'ufficio di componente della Consulta è gratuito.

     1. Ai componenti della Consulta regionale femminile spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 75, comma 4, terzo capoverso, per non più di due sedute al mese [3].

     La Consulta si avvale, nella esplicazione della propria attività, della collaborazione delle istituzioni culturali pubbliche, nonché delle associazioni culturali e professionali presenti nella Regione.

 

     Art. 5.

     Il regolamento predisposto dalla Consulta stessa, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale. Analoga procedura è richiesta per le modifiche del regolamento.

 

     Art. 6.

     La Consulta predispone annualmente un programma di attività con la previsione della spesa che, entro 15 giorni dalla sua formulazione, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale.

     Con successiva legge si provvederà al relativo stanziamento.


[1] Art. così sostituito dall'art. unico della L.R. n. 12 del 7- 2-1979 che ridefinisce la Consulta regionale femminile come "Consulta regionale per la soluzione dei problemi relativi alla condizione della donna".

[2] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[3] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.