§ 1.8.14 - R.R. 15 dicembre 2011, n. 12.
Regolamento “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.8 giunta regionale
Data:15/12/2011
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Principi dell’organizzazione e finalità dell’azione amministrativa
Art. 3.  Valorizzazione del personale e valutazione dei risultati
Art. 4.  Organismi Indipendenti di Valutazione
Art. 5.  Struttura tecnica di supporto all’OIV
Art. 6.  Strutture amministrative
Art. 7.  Dipartimenti
Art. 8.  Direzioni generali
Art. 9.  Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico
Art. 10.  Direzione generale per la programmazione economica
Art. 11.  Direzione generale per lo sviluppo economico, il turismo e le attività produttive
Art. 12.  Direzione generale per l’internazionalizzazione e i rapporti con l’Unione europea del sistema regionale
Art. 13.  Dipartimento della salute e delle risorse naturali
Art. 14.  Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale
Art. 15.  Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema
Art. 16.  Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali
Art. 17.  Dipartimento delle politiche territoriali
Art. 18.  Direzione generale per la mobilità
Art. 19.  Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile
Art. 20.  Direzione generale per il governo del territorio
Art. 21.  Dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali
Art. 22.  Direzione generale per l’università, la ricerca e l’innovazione
Art. 23.  Direzione generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili
Art. 24.  Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero
Art. 25.  Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali
Art. 26.  Direzione generale per le risorse finanziarie
Art. 27.  Direzione generale per le risorse umane
Art. 28.  Direzione generale per le risorse strumentali
Art. 29.  Uffici speciali
Art. 30.  Avvocatura regionale
Art. 31.  Ufficio per il federalismo
Art. 32.  Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici
Art. 33.  Struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria
Art. 34.  Strutture di staff
Art. 35.  Unità operative dirigenziali
Art. 36.  Strutture di missione
Art. 37.  Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta
Art. 38.  Funzionamento delle strutture amministrative
Art. 39.  Comitato di coordinamento interdipartimentale
Art. 40.  Incarichi dirigenziali e posizioni di alta professionalità di livello non dirigenziale
Art. 41.  Abrogazioni
Art. 42.  Norme transitorie
Art. 43.  Entrata in vigore


§ 1.8.14 - R.R. 15 dicembre 2011, n. 12.

Regolamento “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 77)

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento, l’organizzazione e le funzioni degli uffici della Giunta regionale in osservanza dei criteri generali stabiliti dall’articolo 1, commi 1 e 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania), in attuazione dei principi posti dal Titolo IX dello Statuto regionale, dagli articoli 1, 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dall’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale).

2. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l’ordinamento del personale e della dirigenza della Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale adotta il regolamento interno di cui all’articolo 50, comma 5, dello Statuto per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

 

     Art. 2. Principi dell’organizzazione e finalità dell’azione amministrativa

1. L’organizzazione amministrativa della Giunta regionale è volta ad assicurare l’unitarietà dell’indirizzo politico-amministrativo, la funzionalità, ’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, nel rispetto del principio della collegialità e della distinzione tra direzione politica e responsabilità dirigenziale dell’attività amministrativa.

2. L’attività di organizzazione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa al fine di garantirne la funzionalità.

 

     Art. 3. Valorizzazione del personale e valutazione dei risultati

1. Ai fini della incentivazione e valorizzazione del merito dei risultati individuali e organizzativi dei dirigenti e dei dipendenti degli uffici della Regione e degli enti strumentali regionali comprese le agenzie e le aziende del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale in particolare:

a) definisce e assegna gli obiettivi ed emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici su base triennale;

b) adotta, su proposta dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all’articolo 4, il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in raccordo con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) approva su proposta dell’OIV, sentiti i vertici delle amministrazioni regionali, il Piano annuale delle prestazioni e dei risultati;

d) garantisce la trasparenza e l’integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell’amministrazione regionale e negli enti strumentali regionali comprese le agenzie e le aziende del Servizio sanitario regionale.

2. La Giunta regionale su proposta dell’OIV individua, nel rispetto delle relazioni sindacali, il sistema premiante e le fasce di merito in misura non inferiore a tre.

 

     Art. 4. Organismi Indipendenti di Valutazione

1. E’ istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta regionale, dotato di autonomia funzionale, cui compete:

a) la proposta alla Giunta regionale del sistema di misurazione e valutazione della performance;

b) l’elaborazione e la diffusione delle linee guida per l’attuazione degli strumenti per la qualità dei servizi;

c) la misurazione e la valutazione delle prestazioni di ciascuna unità organizzativa e la promozione delle buone pratiche;

d) la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;

e) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni;

f) la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale dettagliata sullo stato dell’arte, con l’indicazione di una proposta metodologica e di valutazione per l’anno successivo.

2. L’Organismo indipendente di valutazione della Giunta regionale è composto da un collegio di cinque esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, per tre anni. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

3. L’Organismo indipendente di valutazione della Giunta regionale esercita le sue funzioni anche per gli enti strumentali della Regione Campania, ad eccezione degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.

4. La Giunta regionale nomina, con le medesime modalità e le medesime funzioni previste dai commi 1 e 2, un Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, composto da cinque esperti del settore.

5. I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui ai commi 1 e 4 devono possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni del personale delle amministrazioni pubbliche e degli investimenti pubblici. Non possono in ogni caso far parte degli organismi indipendenti di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche negli ultimi cinque anni.

6. Gli Organismi indipendenti di valutazione, di cui ai commi 1 e 4, si coordinano tra di loro nell’esercizio delle proprie funzioni e si riuniscono congiuntamente almeno una volta l’anno per la valutazione dei risultati raggiunti e delle buone pratiche.

 

     Art. 5. Struttura tecnica di supporto all’OIV

1. E’ costituita, senza nuovi o maggiori oneri, una struttura tecnica permanente con funzione di supporto degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 4. La Giunta regionale ne disciplina la composizione e le modalità di funzionamento.

2. Allo scopo di fornire dati, informazioni e analisi specifiche correlati alla gestione del processo di misurazione e valutazione delle prestazioni organizzative e individuali, tutti gli enti strumentali regionali comprese le agenzie e le aziende del Servizio sanitario regionale individuano, senza nuovi o maggiori oneri, unità organizzative di supporto degli organismi indipendenti di valutazione.

3. Gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 4, sostituiscono i preesistenti organismi di valutazione dei dirigenti dell’amministrazione regionale.

4. Fino all’adozione del primo piano annuale delle prestazioni e dei risultati si applica la disciplina previgente.

 

     Art. 6. Strutture amministrative

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in:

a) dipartimenti;

b) direzioni generali;

c) uffici speciali;

d) strutture di staff;

e) unità operative dirigenziali.

2. A ciascuna delle strutture di cui al comma 1 è preposto un dirigente individuato tra i dirigenti del ruolo unico dirigenziale dell’amministrazione regionale o ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi programmatici e l’organizzazione interna alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali, l’organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l’Avvocatura regionale, nonché le unità operative dirigenziali nelle quali essi si articolano, con i relativi compiti.

 

     Art. 7. Dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture di livello dirigenziale articolate in direzioni generali accomunate da omogeneità funzionale corrispondenti a settori organici di materie.

2. L’apparato organizzativo della Giunta regionale si articola nei seguenti dipartimenti:

a) dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico;

b) dipartimento della salute e delle risorse naturali;

c) dipartimento delle politiche territoriali;

d) dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle

politiche sociali;

e) dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

3. A ciascun dipartimento è preposto un capo dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento e di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi attribuite, nonché di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house di riferimento.

4. L’incarico di capo dipartimento è attribuito con decreto del Presidente della Giunta, sentiti gli assessori delegati. La durata di tale incarico non può eccedere il termine di tre anni, rinnovabili.

L’incarico cessa comunque decorsi novanta giorni dall’elezione del Presidente della Giunta regionale.

5. I Capi Dipartimento firmano le proposte di deliberazioni che il Presidente e gli assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale, nonché le proposte di decreti presidenziali. Adottano altresì gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del Dipartimento cui sono preposti.

 

     Art. 8. Direzioni generali

1. Le direzioni generali sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alla politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti attuando gli indirizzi del Presidente della Giunta regionale e della Giunta medesima.

2. Il direttore generale, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, istruisce e firma le proposte di deliberazione che il Presidente della Giunta regionale o gli assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale. Adotta inoltre gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici.

 

     Art. 9. Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico

1. Al dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico sono attribuite le funzioni relative alla programmazione e alla attuazione della politica economica della Regione, alla promozione dello sviluppo economico del territorio regionale e al coordinamento e alla gestione dei grandi progetti strategici, alle politiche per la competitività e l’innovazione del sistema produttivo, alla promozione e allo sviluppo del sistema turistico regionale, alla tutela delle attività produttive e all’internazionalizzazione del sistema regionale, alle attività gestionali nei rapporti con l’Unione europea, alla tutela della concorrenza e del consumo in ambito regionale, alla vigilanza e al controllo previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, nonché alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all’esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) direzione generale per la programmazione economica;

b) direzione generale per lo sviluppo economico, il turismo e le attività produttive;

c) direzione generale per l’internazionalizzazione e i rapporti con l’Unione europea del sistema regionale.

 

     Art. 10. Direzione generale per la programmazione economica

1. La direzione generale per la programmazione economica provvede alla predisposizione dei documenti di programmazione economica generale, promuove la programmazione negoziata di livello locale attraverso gli strumenti previsti dalla legge e le iniziative per l’utilizzo del fondo di sviluppo e coesione e del fondo sociale europeo, svolgendo le funzioni di autorità di gestione di quest’ultimo. Concorre, per quanto di competenza, alla programmazione dei grandi progetti strategici, anche con riferimento alle reti infrastrutturali. Promuove e realizza ricerche, analisi, previsioni, monitoraggi e valutazioni per le funzioni di programmazione economica. Coordina e predispone gli atti necessari all’attuazione di programmi di intervento regionale multi-settoriale.

 

     Art. 11. Direzione generale per lo sviluppo economico, il turismo e le attività produttive

1. La direzione generale per lo sviluppo economico, il turismo e le attività produttive provvede all’attività istruttoria di programmazione degli interventi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle realtà economico-produttive regionali, insediamenti produttivi, mercati, commercio, piccole e medie imprese, artigianato, cooperative e associazioni imprenditoriali, imprenditoria giovanile e femminile. Cura e promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale del Made in Campania. Provvede alla tutela dei consumatori e gestisce l’Osservatorio regionale sui prezzi. Elabora gli atti istruttori di pianificazione e programmazione in materia di localizzazione d’impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia, concorrendo alla definizione del piano energetico regionale. Cura la patrimonializzazione e gli strumenti di agevolazione a favore delle imprese. Predispone e cura gli strumenti di aggregazione degli operatori economici anche attraverso la predisposizione di strumenti per la promozione dell’accesso al credito. Svolge le funzioni relative all’ordinamento della comunicazione. Provvede alla promozione turistica, mediante il sostegno a forme associative tra operatori turistici a carattere interregionale e internazionale. Si occupa della realizzazione di campagne pubblicitarie per il turismo regionale e provvede agli adempimenti riguardanti agenzie di viaggio e operatori turistici. Predispone studi e ricerche di marketing e comunicazione per la promozione turistica. Fornisce supporto al settore alberghiero attraverso forme di potenziamento e miglioramento delle strutture ricettive. Assicura il sostegno alle iniziative turistiche delle organizzazioni dei lavoratori e compie interventi diretti a favorire il turismo giovanile. Provvede, per quanto di propria competenza, alla gestione amministrativa in materia di acque minerali e termali.

 

     Art. 12. Direzione generale per l’internazionalizzazione e i rapporti con l’Unione europea del sistema regionale

1. La direzione generale per l’internazionalizzazione e i rapporti con l’Unione europea del sistema regionale cura i rapporti con gli uffici di rappresentanza della Regione all’estero, gli aspetti gestionali delle relazioni istituzionali con l’Unione europea e l’internazionalizzazione del sistema della Regione Campania. Svolge le funzioni di autorità di gestione del Programma Operativo Regionale FESR. Coordina gli interventi connessi all’attuazione del programma comunitario POR FESR, provvedendo, altresì, alla integrazione con i programmi d’intervento nazionali; sviluppa e gestisce il sistema di monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati; provvede all’attuazione delle politiche di cooperazione territoriale; gestisce i programmi d’intervento a carattere interregionale e transnazionale; concorre, per quanto di competenza, alla programmazione e alla realizzazione dei grandi progetti strategici, anche con riferimento alle reti infrastrutturali. Coordina l’azione delle strutture estere della Regione Campania al fine di valorizzare il loro ruolo nei processi di internazionalizzazione, mantiene i rapporti con gli altri soggetti istituzionali e cura la predisposizione dei protocolli d’intesa al fine di coordinare forme di promozione imprenditoriale. Promuove l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

 

     Art. 13. Dipartimento della salute e delle risorse naturali

1. Al dipartimento della salute e delle risorse naturali sono attribuite le funzioni relative alla tutela della salute, al coordinamento del sistema sanitario regionale e dei suoi rapporti con il sistema sanitario nazionale, alle attività istruttorie di programmazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria, alla prevenzione e all’igiene sanitaria, alla sanità veterinaria, alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio, alla salvaguardia dell’ecosistema regionale, alla gestione del ciclo integrato delle acque, al disinquinamento e alla gestione del ciclo dei rifiuti, allo sviluppo e al sostegno dell’agricoltura e della produzione agro-alimentare, all’esercizio venatorio, alla pesca e all’acquacoltura, alla tutela e alla salvaguardia dell’habitat marino e costiero, alla cura e alla difesa del patrimonio boschivo e forestale, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all’esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale;

b) direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema;

c) direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.

 

     Art. 14. Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale

1. La direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale provvede all’attività istruttoria di pianificazione e organizzazione del sistema sanitario regionale. Cura il governo economico finanziario dello stesso di concerto con la direzione generale per le risorse finanziarie. Provvede all’attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza. Cura l’organizzazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali. Coordina, programma e pianifica gli interventi socio-sanitari nel campo delle dipendenze patologiche, della salute mentale, della riabilitazione e della non autosufficienza. Si occupa dell’istruttoria relativa ai programmi di ricerca sanitaria. Cura le attività farmaceutiche e inerenti alla farmaco-vigilanza. Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi in materia sanitaria, alla prevenzione e all’igiene sanitaria, all’igiene dei luoghi di lavoro e alla prevenzione sanitaria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, alla sicurezza alimentare e all’assistenza veterinaria. Programma e pianifica gli interventi relativi all’assistenza consultoriale, alla tutela materno-infantile, alla medicina penitenziaria, alla medicina scolastica, alle malattie sociali e alla medicina dello sport.

 

     Art. 15. Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema

1. La direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema provvede all’attività istruttoria di programmazione, pianificazione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, nonché alla gestione delle aree naturali protette. Cura l’attività istruttoria di pianificazione e controllo della gestione del ciclo integrato delle acque. Assicura la protezione della natura, dei parchi e delle riserve naturali. Cura le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS). Compie l’analisi, la progettazione e la verifica degli interventi di disinquinamento ambientale. Svolge le funzioni relative alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all’Integrated Pollution Prevention Control (IPPC). Provvede ai compiti di programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e ai procedimenti autorizzatori di competenza della Regione. Provvede al risanamento delle aree contaminate e alla bonifica dei siti inquinati, nonché alle opere di decontaminazione e smaltimento dell’amianto. Svolge le funzioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell’habitat marino e costiero.

 

     Art. 16. Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

1. La direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali definisce le politiche agricole regionali attraverso interventi per la produzione agricola, agro-alimentare e per il sostegno al mercato agricolo. Cura l’associazionismo agricolo. Svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR. Provvede all’attività inerente al riordino fondiario. Svolge le funzioni in materia di bonifica integrale del territorio agricolo nonché in materia di diritti collettivi e usi civici. Svolge altresì attività di programmazione in materia di consorzi di bonifica in agricoltura.

2. Provvede all’attività istruttoria di pianificazione e programmazione in materia di caccia, pesca, attività venatoria, acquacoltura e di tutela delle foreste demaniali e dei beni agro-silvo-pastorali. Assicura la vigilanza e il controllo sullo stato fito-sanitario delle colture agrarie, dei vivai e dei mercati delle piante, nonché dei prodotti orto-floro-frutticoli, specie in esportazione, importazione e transito. Cura il patrimonio zootecnico e l’agricoltura biologica.

 

     Art. 17. Dipartimento delle politiche territoriali

1. Al dipartimento delle politiche territoriali sono attribuite le funzioni relative ai trasporti, alla viabilità, alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento anche alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; alle opere del demanio fluviale e marittimo e alle connesse infrastrutture idrauliche, alla tutela, alla trasformazione e all’utilizzazione del territorio, all’istruttoria sulla pianificazione urbanistica e territoriale e all’edilizia residenziale pubblica, alla gestione tecnico amministrativa dei lavori pubblici, e alle connesse procedure di espropriazione; alla protezione civile di competenza regionale, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all’esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) direzione generale per la mobilità;

b) direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile;

c) direzione generale per il governo del territorio.

 

     Art. 18. Direzione generale per la mobilità

1. La direzione generale per la mobilità provvede, elabora gli atti istruttori e coordina i programmi per il traffico e la mobilità, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale di persone e merci esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filo-tranviarie di ogni tipo, e automobilistiche, nonché all’accessibilità urbana. Provvede alla progettazione e all’esecuzione degli impianti fissi, determina le tariffe del trasporto pubblico locale di interesse regionale e vigila sulla regolarità di esercizio dei trasporti in concessione e sull’applicazione delle tariffe. Si occupa della gestione dei servizi di trasporto elicotteristico e aereo di competenza regionale, dei servizi ferroviari e dei servizi di trasporto marittimo locale. Promuove e coordina gli interventi sulle strutture portuali e marittime nonché sulle strutture aeroportuali e sul demanio marittimo. Promuove e coordina gli interventi sul sistema viario.

 

     Art. 19. Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile

1. La direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile svolge le funzioni relative alle attività infrastrutturali inerenti ai sistemi integrati ed elabora gli atti di programmazione e coordinamento degli interventi per la difesa del suolo. Provvede alle funzioni in materia di opere di bonifica e irrigazione. Provvede alle funzioni amministrative in materia di opere pubbliche ed espropriazioni, provvede, per quanto di propria competenza, alla gestione amministrativa in materia di cave, miniere e geotermia, torbiere e alle attività istruttorie di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo della protezione civile regionale. Provvede all’individuazione della tipologia dei rischi e della vulnerabilità dei territori; alla previsione e prevenzione dei rischi e al supporto, in caso di emergenza, a prefetture ed enti locali per la delimitazione delle aree interessate dall’evento calamitoso e per il censimento del danno. Attua interventi urgenti di emergenza e post-emergenza per il ripristino dei danni subiti dalle popolazioni e dalle attività produttive in caso di calamità. Provvede all’informazione dei cittadini in caso di calamità e gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile, nonché alla Scuola di protezione civile e centri specializzati.

 

     Art. 20. Direzione generale per il governo del territorio

1. La direzione generale per il governo del territorio cura l’attività istruttoria di pianificazione territoriale, urbanistica e paesistica, anche mediante modelli di co-pianificazione territoriale. Collabora alla predisposizione del piano territoriale regionale e svolge la vigilanza e il controllo amministrativo sul rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Provvede alle attività istruttorie di pianificazione in materia di progetti speciali e programmi urbani per il recupero e la riqualificazione urbanistica. Provvede alla promozione e allo sviluppo dell’edilizia residenziale mediante programmi di intervento riguardanti sia la costruzione di nuove abitazioni che la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Provvede alla riqualificazione dei centri storici. Fornisce assistenza agli enti locali per l’attuazione di programmi edilizi inseriti negli strumenti di programmazione negoziata. Cura i rapporti con il Comitato per l’Edilizia Residenziale (CER), con i comuni e con gli enti cui è affidata la gestione dell’housing sociale. Assicura la vigilanza e il controllo sui programmi costruttivi di nuova edilizia, sull’acquisizione di aree e in merito alle urbanizzazioni primarie dei piani di zona. Cura l’attività istruttoria di programmazione e coordinamento degli interventi di edilizia pubblica. Svolge, altresì e di concerto con la direzione generale per l’università, la ricerca e l’innovazione, di cui all’articolo 22 e la direzione generale per le risorse strumentali di cui all’articolo 28, le funzioni di cui all’articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Sistema Informativo Territoriale).

 

     Art. 21. Dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali

1. Al dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del lavoro e delle politiche culturali e delle politiche sociali sono attribuite le funzioni relative all’istruzione, all’università e alla ricerca scientifica e tecnologica; alla tutela del diritto allo studio, all’educazione permanente; alle politiche del lavoro e della formazione professionale; alle politiche culturali, alla valorizzazione dei beni culturali; alla promozione delle attività culturali e dello spettacolo; alle politiche giovanili, dello sport e del tempo libero; ai servizi alla persona, all’emigrazione e all’immigrazione; alle politiche sociali; alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all’esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) direzione generale per l’università, la ricerca e l’innovazione;

b) direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili ;

c) direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero.

 

     Art. 22. Direzione generale per l’università, la ricerca e l’innovazione

1. La direzione generale per l’università, la ricerca e l’innovazione predispone l’istruttoria per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento e assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Svolge il controllo della gestione e dell’avanzamento dei progetti in materia di ricerca scientifica. Cura i rapporti con gli enti di ricerca locali e nazionali; predispone programmi di studi, ricerche e convenzioni con enti e istituti di ricerca; collabora con le istituzioni, ivi comprese quelle universitarie, per la definizione di procedure in materia di ricerca scientifica. Coordina e predispone i programmi regionali in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Cura lo sviluppo e la progettazione dei sistemi informativi regionali nonché del sistema pubblico di connettività.

 

     Art. 23. Direzione generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili

1. La direzione generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili compie gli atti di pianificazione e programmazione degli interventi in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili e ne cura l’attuazione. Provvede alla programmazione della offerta scolastica e formativa, dell’educazione degli adulti e della organizzazione territoriale della rete scolastica e formativa. Promuove lo sviluppo delle attività di orientamento scolastico. Svolge l’attività istruttoria di programmazione e coordinamento degli interventi di edilizia scolastica. Svolge le funzioni di programmazione, di indirizzo, di sviluppo di coordinamento e le funzioni amministrative di competenza della Regione nel sistema di governo regionale delle politiche del lavoro e della formazione. Promuove e assume ogni iniziativa utile per promuovere assicurare e garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale a tutela del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Promuove l’occupazione e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. Promuove l’accesso al lavoro delle persone diversamente abili e assicura la piena attuazione del sistema per l’inserimento lavorativo dei diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Promuove azioni di contrasto alla disoccupazione e, d’intesa con la Direzione di cui all’articolo 11, di prevenzione e gestione delle crisi aziendali. Promuove e sviluppa il sistema della formazione professionale ai fini dell’inserimento e del reinserimento nel mercato del lavoro, dell’alta formazione, della formazione per l’apprendistato e della formazione continua nonché la formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa. Promuove la formazione nel settore della comunicazione e delle attività ad essa connesse nonché nel campo del marketing e della promozione del territorio. Si occupa della predisposizione di interventi in materia di politiche giovanili.

 

     Art. 24. Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero

1. La direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero provvede, di concerto con la direzione generale per la salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale per quanto di comune interesse, all’attività di studio, ricerca, programmazione e coordinamento degli interventi socio-assistenziali a sostegno della famiglia, della maternità, dell’infanzia, dei giovani e degli anziani. Cura l’istruttoria degli atti di programmazione e coordinamento degli interventi di volontariato, della cooperazione e dell’associazionismo sociale. Attua politiche di genere attraverso la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale. Svolge le funzioni in materia di promozione culturale. Sostiene la produzione teatrale, musicale e culturale, anche mediante la promozione di manifestazioni e mostre. Provvede all’organizzazione e promozione di iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Si occupa della valorizzazione dei beni culturali regionali, mediante opere di catalogazione, recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico, nonché archivistico e bibliografico e le altre cose individuate quali testimonianze aventi valori di civiltà. Promuove l’attività sportiva dall’infanzia alla terza età, anche mediante piani di riqualificazione e creazione degli impianti. Promuove programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali. Svolge altresì le funzioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 2003, n. 619, nei confronti delle persone giuridiche private.

 

     Art. 25. Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali

1. Al dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono attribuite le funzioni relative alla riscossione delle entrate e alla gestione del bilancio regionale, alla formazione e all’organizzazione del personale amministrativo della Regione con particolare riguardo al reclutamento e alla formazione, allo stato giuridico, all’inquadramento e, al trattamento economico, alla quiescenza e alla previdenza, alla gestione e alla valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale agli adempimenti in materia di provveditorato ed economato, alla gestione dei sistemi informativi regionali, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento e all’esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento.

2. Il dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

a) direzione generale per le risorse finanziarie;

b) direzione generale per le risorse umane;

c) direzione generale per le risorse strumentali.

3. Presso il dipartimento è istituito l’ufficio del datore di lavoro, dotato di autonomia gestionale, al quale è preposto un dirigente cui sono attribuite le funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

     Art. 26. Direzione generale per le risorse finanziarie

1. La direzione generale per le risorse finanziarie predispone il bilancio annuale e pluriennale di previsione della Regione, nonché il relativo assestamento e variazione. Cura la gestione contabile delle entrate e delle uscite regionali, e provvede alla vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa. Si occupa della tesoreria e del bilancio di cassa. Svolge le funzioni di autorità di certificazione della spesa dei fondi strutturali e di sviluppo e coesione. Cura i rapporti con la tesoreria centrale dello Stato e provvede al monitoraggio del conto di cassa e alla registrazione delle relative giornaliere. Cura i rapporti con gli istituti di credito e finanziari in relazione alle funzioni di propria competenza. Provvede agli adempimenti istruttori relativi all’istituzione e alla gestione dei tributi regionali, delle compartecipazioni e delle quote del gettito di tributi erariali. Cura i rapporti con gli uffici terzi incaricati delle operazioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali e delle relative sanzioni, assicurando la verifica di tali operazioni. Gestisce il contenzioso tributario regionale in collaborazione con l’avvocatura regionale.

 

     Art. 27. Direzione generale per le risorse umane

1. La direzione generale per le risorse umane formula proposte volte al riordinamento delle strutture, delle procedure e dei metodi di lavoro, nonché proposte di innovazione organizzativa e amministrativa, di collaborazione alla automazione procedurale, di dimensionamento delle strutture e di pianificazione del personale. Si occupa degli affari relativi all’amministrazione del personale e in particolare dello stato giuridico, dell’inquadramento e del reclutamento. Intrattiene i rapporti con le organizzazioni sindacali. Garantisce la gestione del contenzioso del lavoro del personale della Regione in collaborazione con l’avvocatura regionale. Cura gli adempimenti relativi ai contratti nazionali, alle commissioni di disciplina e a concorsi, assunzioni, comandi e trasferimenti da e ad altri enti, nonché ad incarichi esterni. Provvede alla gestione del trattamento economico, della quiescenza e della previdenza, mediante pratiche di collocamento a riposo, erogazione del premio di fine servizio e riconoscimento dell’indennità economico-previdenziale.

 

     Art. 28. Direzione generale per le risorse strumentali

1. La direzione generale per le risorse strumentali assicura la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e dei relativi lavori di manutenzione. Provvede all’amministrazione delle spese generali e delle utenze relative agli immobili regionali, nonché delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e degli ampliamenti di edifici facenti parte del patrimonio regionale. Assicura la predisposizione del rendiconto generale del patrimonio per la parte di competenza e la conduzione tecnico-amministrativa degli stabili e degli impianti. Provvede agli adempimenti in materia di provveditorato ed economato, mediante l’acquisizione di beni mobili e dei servizi necessari al funzionamento dell’apparato regionale. Cura la gestione economale della sede principale della Regione e l’organizzazione dei servizi ausiliari di sede. Cura la realizzazione e la manutenzione della rete telematica regionale e la gestione dei sistemi informativi regionali.

 

     Art. 29. Uffici speciali

1. Gli uffici speciali sono strutture di livello dirigenziale generale, poste alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, che svolgono compiti di servizio per le strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla Regione e degli enti locali, in posizione di autonomia funzionale.

2. Sono uffici speciali:

a) l’avvocatura regionale;

b) l’ufficio per il federalismo;

c) il nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici;

d) la struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria.

 

     Art. 30. Avvocatura regionale

1. L’avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione, nonché, in base ad apposite convenzioni e su direttiva del Presidente della Giunta regionale, gli enti regionali, anche del servizio sanitario, e le società partecipate dalla Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado in virtù del mandato conferito nei modi di legge ed ai sensi degli articoli 47 e 51 dello Statuto regionale e svolge, inoltre, attività di consulenza in favore delle strutture amministrative della Giunta regionale e, nei casi previsti, anche del Consiglio regionale. All’avvocatura regionale sono assegnati gli avvocati appartenenti al ruolo professionale di cui all’articolo 1, comma 43, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), con le prerogative ivi previste in virtù delle quali, ai fini dell’organizzazione dell’attività di lavoro, è ad essi applicato il disposto dell’articolo 17, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Agli avvocati dell'avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è

attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste

dall'articolo 40, comma 3.

 

     Art. 31. Ufficio per il federalismo

1. L’ufficio per il federalismo svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione delle attività necessarie all’attuazione del federalismo fiscale di cui alle legge 5 marzo 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e successivi decreti legislativi attuativi, cura i rapporti con il sistema delle autonomie locali e con le autonomie funzionali e segue il processo di decentramento, anche assicurando consulenza e assistenza in materia agli enti locali.

 

     Art. 32. Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici

1. Il nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, svolge le funzioni di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’ INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali); cura la valutazione di programmi e progetti di intervento ordinario e straordinario elaborati dalla Regione; svolge funzioni valutative di supporto al responsabile della programmazione regionale unitaria, nonché all’attività degli uffici di diretta collaborazione, anche con riguardo all’attività di valutazione dell’impatto della regolazione e all’attività dell’ufficio di cui all’articolo 37, comma 3. Il dirigente preposto allo stesso assume la qualifica di direttore generale del nucleo.

 

     Art. 33. Struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 244, della legge regionale n. 4 del 2011, è istituita una struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria cui sono assegnati i compiti già svolti dall’agenzia regionale sanitaria (ARSAN) ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), e) e g), della legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell’Agenzia regionale Sanitaria), nonché, nel rispetto del criterio generale di cui all’articolo 1, comma 244, lettera d), della legge regionale n. 4 del 2011, le corrispondenti risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 1 la struttura si articola in non più di quattro unità operative dirigenziali, corrispondenti alle articolazioni operative dell’ARSAN.

3. Alla direzione delle unità dirigenziali previste dal comma 2 possono essere preposti anche dirigenti delle Aziende sanitarie e dell’IRCCS Pascale, in posizione di distacco, con diritto di precedenza per i dirigenti che abbiano in essere con l’agenzia un contratto stipulato ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 25 del 1996.

4. Il personale già comandato presso l’ARSAN, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 25 del 1996, proveniente dalle aziende sanitarie della regione, è posto in posizione di distacco presso la Giunta regionale, per un periodo di due anni, rinnovabile previo assenso dell’interessato, e assegnato alla struttura di cui al comma 1.

5. Il personale già comandato presso l’ARSAN ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 25 del 1996, proveniente dai ruoli della Giunta regionale, cessa dalla posizione di comando ed è assegnato alla struttura di cui al comma 1.

6. Fino alla data di effettiva costituzione della struttura tecnica, l’Agenzia continua a svolgere le funzioni già esercitate.

7. L’organo di amministrazione dell’ARSAN in carica alla data della soppressione predispone e approva il bilancio di chiusura alla data della soppressione. Detto bilancio è trasmesso alla Giunta regionale unitamente alla relazione del collegio sindacale ed è approvato ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7. Contestualmente l’organo di amministrazione in carica alla data della soppressione predispone gli inventari di chiusura, previa ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici già in capo all’ente soppresso, per le dovute consegne.

8. La Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina le modalità di attuazione delle previsioni del presente articolo.

 

     Art. 34. Strutture di staff

1. Le strutture di staff svolgono funzioni di supporto tecnico-operativo alle strutture amministrative della Giunta regionale.

2. A capo di ciascuna struttura di staff è preposto un dirigente.

 

     Art. 35. Unità operative dirigenziali

1. Le unità operative dirigenziali sono le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano le direzioni generali e gli uffici speciali. I dirigenti preposti alle stesse svolgono le funzioni di direzione dei rispettivi uffici, curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate.

 

     Art. 36. Strutture di missione

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania), per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall’atto istitutivo.

 

     Art. 37. Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta

1. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di quelle previste dagli articoli 46 e 47 dello Statuto della Regione Campania, il Presidente della Giunta regionale si avvale di uffici di diretta collaborazione aventi competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione regionale. L’organizzazione dei predetti Uffici e il loro raccordo funzionale con le strutture organizzative dell’amministrazione regionale sono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo quanto previsto da particolari disposizioni dello stesso, le funzioni e le connesse risorse finanziarie, umane e strumentali attribuite alle aree generali di coordinamento 01 e 02, all’Ufficio di Piano e all’Ufficio comunitario regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (legge comunitaria regionale) con riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), c) e d), comma 3, del predetto articolo 6, nonché quelle relative al sistema statistico regionale, sono trasferite agli Uffici di cui al comma 1. La Segreteria di Giunta costituisce ufficio di diretta collaborazione del Presidente di livello equivalente a una direzione generale. L’Autorità di Audit di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) Consiglio n. 1083/2006 e agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) Commissione n. 1828/2006, svolge le sue attività in posizione di indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione.

3. Nell’ambito di un’unità dirigenziale inserita negli uffici di cui al comma 1 è istituito l’ufficio di cui all’articolo 25, commi 3 e 4, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania).

4. Ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel limite del contingente indicato nei decreti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010, negli uffici di diretta collaborazione possono essere chiamati dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, dirigenti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermi restando i limiti numerici fissati dalla legge. Al personale degli uffici di diretta collaborazione, fino a una specifica disciplina contrattuale, è corrisposta un’indennità onnicomprensiva sostitutiva di ogni emolumento aggiuntivo previsto dalla legislazione vigente.

5. Per l’espletamento delle attività di diretta collaborazione al vice Presidente e agli assessori, sono istituite apposite segreterie particolari i cui contingenti di personale non possono superare le nove unità per il vice Presidente e le sette unità per ciascun assessore.

6. I responsabili delle segreterie particolari sono scelti tra il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti strumentali della Regione o tra esperti esterni all’amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme del diritto privato, per una durata temporale che non può eccedere quella dell’incarico degli assessori.

7. Ai responsabili delle segreterie particolari è attribuita un’indennità, limitatamente al periodo dell’espletamento dell’incarico, pari a quella prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale.

8. Per le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione si osservano le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

9. Nell’ambito di un’unità dirigenziale inserita negli Uffici di cui al comma 1 è istituito l’Ufficio per il controllo di gestione che si avvale di una struttura di staff presso ciascun dipartimento.

 

     Art. 38. Funzionamento delle strutture amministrative

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell’esercizio delle proprie prerogative, impartisce le direttive per il funzionamento delle strutture della Giunta regionale e a tal fine si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 37.

2. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti.

3. In caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive di cui al comma 1, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, il Presidente, sentita la Giunta, esercita i poteri di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nei confronti dei direttori generali e dei responsabili di unità operativa dirigenziale il controllo sostituivo è esercitato, previa diffida ad adempiere, direttamente dal dirigente di livello superiore.

4. Nei casi di necessità e urgenza i poteri di cui al comma 3 sono esercitati previa contestazione al dirigente interessato e successiva comunicazione alla Giunta regionale.

 

     Art. 39. Comitato di coordinamento interdipartimentale

1. Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa è istituito il comitato di coordinamento interdipartimentale, composto dai capi dipartimento e dal capo di gabinetto, che lo presiede e lo convoca.

2. Alle riunioni del comitato partecipano anche i direttori generali per la trattazione di specifiche problematiche interdisciplinari o di questioni di particolare rilevanza per la finalità di cui al comma 1.

3. Qualora esigenze di coordinamento dell’azione amministrativa con l’attività di normazione lo richiedano, anche al fine di assicurare la qualità della regolazione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato il segretario generale del Consiglio regionale e il capo dell’Ufficio legislativo del Presidente.

 

     Art. 40. Incarichi dirigenziali e posizioni di alta professionalità di livello non dirigenziale

1. Per lo svolgimento di attività ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi a contenuto specialistico possono essere istituite apposite posizioni dirigenziali individuali presso dipartimenti e le direzioni generali in numero non superiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 4, e 37, comma 4, gli incarichi dirigenziali sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di questa ultima.

3. Salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, presso le strutture organizzative della Giunta regionale possono essere istituite posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e comportano l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri per l’individuazione di dette posizioni organizzative, il loro numero massimo, nonché la loro ripartizione tra le strutture organizzative della Giunta, nonché le posizioni retributive riferibili alle stesse.

 

     Art. 41. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate la legge 4 luglio 1991, n. 11 (ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25, e la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria).

 

     Art. 42. Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale che cessano dalle funzioni può essere assegnata una posizione di studio e ricerca per la durata di un anno, che assicuri, nel rispetto del principio di proporzionalità, la conservazione della retribuzione in godimento all'atto della cessazione.

 

     Art. 43. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, salvo quanto previsto dal comma 2 [1].

2. Al fine di garantire l'efficace avvio della nuova organizzazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania sono costituiti gli uffici dipartimentali di cui all'articolo 7, e sono attribuiti gli incarichi di Capo dipartimento previsti dall'articolo 7, comma 4, i quali, sino alla data di cui al comma 1, svolgono le funzioni di cui al comma 3.

3. A far data dal conferimento dell'incarico i Capi dipartimento concorrono allo sviluppo dell'organizzazione degli Uffici nei quali si articola l'apparato organizzativo della Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 3.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prolungato fino al 1 ottobre 2012 dall'art. 1 del R.R. 13 aprile 2012, n. 5.