§ 67.1.65 - D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085.
Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:15/11/1982
Numero:1085


Sommario
Art. 1.      I diritti di approdo e di partenza, il diritto per il ricovero e per la sosta allo scoperto, il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsti [...]
Art. 2.      La riscossione dei diritti e della tassa indicati all'articolo precedente deve essere immediatamente susseguente all'accertamento dei diritti e della tassa
Art. 3.      I diritti e la tassa erariale di cui all'art. 1 sono accertati mediante la compilazione della nota di accertamento comprendente la distinta dei diritti aeroportuali [...]
Art. 4.      Il direttore della circoscrizione aeroportuale, nella sua qualità di agente della riscossione, deve rilasciare quietanza all'atto in cui riscuote i proventi di cui al [...]
Art. 5.      I bollettari per le quietanze di cui agli articoli 4 e 7 (modello 2 A.C. e modello 2 A.C.-bis) composti da n. 5 bollette ciascuno, munite di timbro a secco [...]
Art. 6.      Le singole bollette di quietanza modello 2 A.C. sono cronologicamente iscritte nell'elenco (modello 3 A.C.) delle riscossioni effettuate mediante rilascio di bollette e [...]
Art. 7.      I fiduciari del direttore della circoscrizione aeroportuale che provvedono negli aeroporti della circoscrizione alla riscossione dei diritti e della tassa di cui [...]
Art. 8.      Il direttore della circoscrizione aeroportuale quindicinalmente, ed in ogni caso al momento in cui le somme riscosse raggiungono l'importo di L. 5.000.000 deve [...]
Art. 9.      Le quietanze di tesoreria sono trattenute dal direttore della circoscrizione aeroportuale per essere allegate al conto giudiziale (mod. 8 A.C.)
Art. 10.      Nel caso in cui la riscossione non sia concomitante con l'accertamento e sia stata pertanto emessa la nota modello 1 A.C., la partita va iscritta nel conto debitori [...]
Art. 11.      I direttori di circoscrizione aeroportuale nella loro qualifica di agenti contabili, nei primi cinque giorni successivi ad ogni bimestre e precisamente in marzo, maggio, [...]
Art. 12.      Il direttore della circoscrizione aeroportuale deve rendere alla Corte dei conti, tramite la competente Ragioneria regionale, alla fine dell'esercizio finanziario o [...]
Art. 13.      I modelli indicati nei precedenti articoli, contraddistinti dai numeri 1 A.C., 2 A.C., 2 A.C.-bis, 3 A.C., 4 A.C., 5 A.C., 6 A.C., 7 A.C., 8 A.C., vistati dal Ministro [...]
Art. 14.      Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o società, l'accertamento, la liquidazione [...]
Art. 15.      L'accertamento e la liquidazione dei diritti e della tassa nei casi indicati all'art. 14 vengono effettuati dall'ente o dalla società di gestione mediante l'emissione di [...]
Art. 16.      Negli aeroporti in cui l'Amministrazione dello Stato abbia concesso ad enti o società la gestione di aerostazioni per passeggeri e la relativa convenzione sia stata [...]
Art. 17.      L'accertamento, la liquidazione e riscossione dei diritti e della tassa nei casi indicati all'art. 16 vengono effettuati dall'ente o dalla società che rispettivamente [...]
Art. 18.      Salvo quanto previsto nell'art. 13, secondo comma, del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2075


§ 67.1.65 - D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085.

Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(G.U. 16 febbraio 1983, n. 45)

 

 

Titolo I

 

AEROPORTI A GESTIONE STATALE

 

     Art. 1.

     I diritti di approdo e di partenza, il diritto per il ricovero e per la sosta allo scoperto, il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, nonché la tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea, istituita dall'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, negli aeroporti gestiti dallo Stato nell'ambito di ciascuna circoscrizione aeroportuale sono accertati, riscossi e versati dal direttore della circoscrizione medesima, che si avvale dell'opera del personale dipendente, ferma restando la sua responsabilità amministrativo-contabile e salvo il diritto di rivalsa verso i responsabili materiali.

     L'accertamento e la riscossione si effettuano in base alle disposizioni di cui al presente decreto e con l'osservanza delle norme contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché nelle istruzioni generali sui servizi del tesoro.

     Il direttore della circoscrizione aeroportuale ove ne ravvisi la opportunità e previo assenso della Direzione generale dell'aviazione civile, può delegare, per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, il competente ufficio doganale, il quale renderà le relative contabilità con le modalità in vigore per la propria amministrazione.

     I proventi dei diritti e della tassa erariale indicati nel primo comma sono versati con imputazione al capitolo 2162 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1982 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

 

          Art. 2.

     La riscossione dei diritti e della tassa indicati all'articolo precedente deve essere immediatamente susseguente all'accertamento dei diritti e della tassa.

     E' tuttavia in facoltà del competente direttore di circoscrizione aeroportuale autorizzare il pagamento dei diritti e della tassa entro e non oltre la fine del mese in cui è avvenuto l'accertamento, previa costituzione di un deposito cauzionale o di una idonea fidejussione bancaria, in conformità all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; delle autorizzazioni concesse il direttore della circoscrizione aeroportuale dà comunicazione alla Direzione generale dell'aviazione civile.

 

          Art. 3.

     I diritti e la tassa erariale di cui all'art. 1 sono accertati mediante la compilazione della nota di accertamento comprendente la distinta dei diritti aeroportuali (modello 1 A.C.).

     La nota di accertamento e la distinta sono compilati a decalco in triplice esemplare, rispettivamente da utilizzare per la notifica del diritto dovuto; da allegare alla corrispondente contromatrice della bolletta di riscossione modello 2 A.C. destinata a far parte del conto bimestrale; da inviare con il conto giudiziale unitamente alla matrice della detta bolletta di riscossione.

     L'accertamento dei diritti e della tassa di cui all'art. 1, derivanti da ogni attività aerea sia nazionale che internazionale, non comporta la compilazione della relativa nota modello 1 A.C., quando avviene contemporaneamente alla riscossione di essi.

 

          Art. 4.

     Il direttore della circoscrizione aeroportuale, nella sua qualità di agente della riscossione, deve rilasciare quietanza all'atto in cui riscuote i proventi di cui al precedente articolo.

     Le quietanze sono staccate da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostrazione indelebile, recante tre esemplari per ogni bolletta ed avente un numero progressivo per ogni esercizio e per ogni agente (modello 2 A.C.).

 

          Art. 5.

     I bollettari per le quietanze di cui agli articoli 4 e 7 (modello 2 A.C. e modello 2 A.C.-bis) composti da n. 5 bollette ciascuno, munite di timbro a secco dell'Amministrazione, sono forniti al direttore della circoscrizione aeroportuale dal consegnatario del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile in base alle norme vigenti e sono soggetti a conto giudiziale a materia (mod. 3 A.C.) da rendere con le modalità di cui all'art. 12.

 

          Art. 6.

     Le singole bollette di quietanza modello 2 A.C. sono cronologicamente iscritte nell'elenco (modello 3 A.C.) delle riscossioni effettuate mediante rilascio di bollette e nel registro delle riscossioni e dei versamenti eseguiti (modello 4 A.C.).

 

          Art. 7.

     I fiduciari del direttore della circoscrizione aeroportuale che provvedono negli aeroporti della circoscrizione alla riscossione dei diritti e della tassa di cui all'art. 1, accertati nel modo indicato all'art. 3, debbono rilasciare quietanza, all'atto in cui riscuotono i relativi importi.

     La quietanza viene staccata da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostro indelebile, recante tre esemplari per ogni bolletta ed avente un numero progressivo per esercizio e per ogni direttore (modello 2 A.C.-bis).

     Ogni quindici giorni, ed anche a periodi più brevi, quando le somme riscosse superino l'importo di lire 250.000, i fiduciari rimettono, anche col mezzo di titoli postali, al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio gli importi riscossi con le contromatrici delle quietanze e ricevono a loro discarico una quietanza (mod. 2 A.C. terza parte) per l'importo versato. Per gli aeroporti di maggiore traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al decuplo il limite di somma di cui sopra.

     In caso di annullamento, durante la gestione, delle bollette di quietanza (mod. 2 A.C.-bis) i fiduciari devono inviare al direttore della circoscrizione aeroportuale competente la terza parte e relativa contromatrice annullate, in occasione della più immediata rimessa di somme riscosse unitamente alle rispettive quietanze (mod. 2 A.C.-bis).

     I fiduciari di cui al presente articolo, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario o, nel corso dell'esercizio, qualora abbia fine la gestione del direttore di circoscrizione aeroportuale per il quale hanno riscosso i diritti e la tassa di cui all'art. 1, restituiscono al direttore stesso le matrici dei bollettari (mod. 2 A.C.-bis) adoperati, composti ciascuno di 5 bollette, per le somme effettivamente riscosse, compreso l'ultimo bollettario se parzialmente adoperato, avendo cura di annullare tutte le parti delle bollette non utilizzate.

     La gestione di cui al presente articolo forma parte integrante del conto bimestrale e di quello giudiziale che devono essere resi dal direttore della circoscrizione aeroportuale.

 

          Art. 8.

     Il direttore della circoscrizione aeroportuale quindicinalmente, ed in ogni caso al momento in cui le somme riscosse raggiungono l'importo di L. 5.000.000 deve rimettere, con le modalità previste dall'art. 232 del regolamento di contabilità generale dello Stato, dette somme alla tesoreria provinciale competente per territorio con l'imputazione al relativo capo e capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     Per gli aeroporti di maggior traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al quadruplo il limite di somma di cui sopra.

 

          Art. 9.

     Le quietanze di tesoreria sono trattenute dal direttore della circoscrizione aeroportuale per essere allegate al conto giudiziale (mod. 8 A.C.).

 

          Art. 10.

     Nel caso in cui la riscossione non sia concomitante con l'accertamento e sia stata pertanto emessa la nota modello 1 A.C., la partita va iscritta nel conto debitori (modello 6 A.C.).

     Qualora le partite rimaste in sospeso non siano state riscosse alla fine della gestione, questa non coincida con la fine dell'esercizio finanziario e le partite stesse vengano a costituire resti da riscuotere in conto competenza, il direttore cessante della circoscrizione aeroportuale produce, in sede di presentazione del proprio conto giudiziale, fra gli altri documenti prescritti all'art. 12, il conto debitori (mod. 6 A.C.) corredato, per ogni partita in esso iscritta, del secondo esemplare della corrispondente nota di accertamento modello 1 A.C.

     Il terzo esemplare del modello 1 A.C., relativo alle partite di cui sopra deve essere dato in consegna al direttore subentrante della circoscrizione aeroportuale, facendone specifica menzione nel verbale di passaggio di gestione.

     Il subentrante, a sua volta, è tenuto ad impiantare il nuovo conto debitori, inscrivendovi le partite rimaste da riscuotere e risultanti dalla nota di accertamento modello 1 A.C. avuta in consegna.

     Le partite inscritte nel conto debitori e non riscosse alla fine dell'esercizio costituiscono invece residui attivi, che debbono essere riprodotti nel conto debitori da impiantare per il nuovo esercizio finanziario.

 

          Art. 11.

     I direttori di circoscrizione aeroportuale nella loro qualifica di agenti contabili, nei primi cinque giorni successivi ad ogni bimestre e precisamente in marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e gennaio, trasmettono in semplice esemplare, alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, dandone contestuale notizia al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, il conto degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti nel bimestre precedente (modello 7 A.C.).

     Quando il conto bimestrale non si chiude a pareggio, deve essere data ragione sia delle somme rimaste da riscuotere sia del debito per somme riscosse e non versate.

     Al conto bimestrale debbono essere allegati:

     a) le contromatrici delle bollette emesse (mod. 2 A.C.), unitamente ad un esemplare delle corrispondenti note di accertamento (modello 1 A.C.), ove emesse;

     b) un riepilogo delle quietanze dei tesorieri relative ai versamenti eseguiti (mod. 5 A.C.);

     c) un elenco delle riscossioni effettuate (mod. 3 A.C.).

 

          Art. 12.

     Il direttore della circoscrizione aeroportuale deve rendere alla Corte dei conti, tramite la competente Ragioneria regionale, alla fine dell'esercizio finanziario o della propria gestione, il conto giudiziale (mod. 8 A.C.) corredandolo dei seguenti documenti giustificativi debitamente sottoscritti:

     1) le matrici dei bollettari utilizzati modelli 2 A.C. e 2 A.C.-bis unitamente ad un esemplare delle corrispondenti note di accertamento modello 1 A.C., ove emesse;

     2) il conto debitori (mod. 6 A.C.) per la dimostrazione dei diritti accertati e non riscossi, corredato di un esemplare delle note di accertamento (mod. 1 A.C.) relative alle partite in esso inscritte;

     3) il conto delle riscossioni e dei versamenti eseguiti (mod. 4 A.C.);

     4) le quietanze di tesoreria dei versamenti eseguiti e relativa nota descritta (mod. 5 A.C.);

     5) un riepilogo riassuntivo finale dei conti bimestrali per le entrate accertate, riscosse e versate sul competente capitolo di bilancio (mod. 7 A.C.).

     Il conto giudiziale è reso nei termini e con le modalità prescritti dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed è inviato in copia al Ministero dei trasporti - Direzione generale della aviazione civile.

 

          Art. 13.

     I modelli indicati nei precedenti articoli, contraddistinti dai numeri 1 A.C., 2 A.C., 2 A.C.-bis, 3 A.C., 4 A.C., 5 A.C., 6 A.C., 7 A.C., 8 A.C., vistati dal Ministro dei trasporti sono allegati al presente decreto (allegati a, b, b-bis, c, d, e, f, g, h).

     In via temporanea e sino alla ristampa dei predetti modelli restano in uso, con gli opportuni adattamenti, quelli corrispondenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2075.

 

Titolo II

 

GESTIONE DI INTERI COMPLESSI AEROPORTUALI DA PARTE DI ENTI O SOCIETA'

 

          Art. 14.

     Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o società, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti e della tassa erariale di cui all'art. 1 sono eseguiti a cura degli enti o delle società predette, cui per legge sono devoluti i proventi dei diritti e della tassa.

 

          Art. 15.

     L'accertamento e la liquidazione dei diritti e della tassa nei casi indicati all'art. 14 vengono effettuati dall'ente o dalla società di gestione mediante l'emissione di fattura recante l'indicazione analitica delle somme dovute, distintamente sulla base di documenti ufficiali dell'aeromobile e del carico per i diritti di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e sulla base del documento di trasporto per la tassa erariale di sbarco ed imbarco delle merci trasportate per via aerea.

     La riscossione dei diritti e della tassa nei casi indicati all'art. 14 viene effettuata dall'ente o dalla società mediante l'esazione immediata della fattura oppure, previo accordo tra le parti, mediante pagamento differito con addebito elevato nelle forme ordinariamente in uso.

     L'ente o la società è tenuta a rilasciare una ricevuta per la somma riscossa nel caso di esazione immediata e a dare quietanza sul documento di addebito all'atto del pagamento differito.

     La ricevuta ovvero la quietanza di cui al precedente comma costituiscono titolo per il vettore al fine di esercitare verso lo speditore o il destinatario della merce la rivalsa della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea.

 

Titolo III

 

AEROSTAZIONI PER PASSEGGERI E AEROSTAZIONI MERCI AFFIDATE IN GESTIONE

 

          Art. 16.

     Negli aeroporti in cui l'Amministrazione dello Stato abbia concesso ad enti o società la gestione di aerostazioni per passeggeri e la relativa convenzione sia stata approvata e resa esecutiva, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è esercitato ad opera dell'ente o della società in conformità dell'art. 6, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324.

     Qualora la concessione riguardi la gestione della aerostazione merci, l'ente o la società esegue l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea e introita il relativo provento, in conformità dell'art. 6, quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324.

 

          Art. 17.

     L'accertamento, la liquidazione e riscossione dei diritti e della tassa nei casi indicati all'art. 16 vengono effettuati dall'ente o dalla società che rispettivamente gestiscono l'aerostazione per passeggeri o l'aerostazione merci con le modalità di cui all'art. 15.

 

          Art. 18.

     Salvo quanto previsto nell'art. 13, secondo comma, del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2075.

 

     Allegati

     (Omissis).