§ 98.1.30317 - D.P.R. 6 novembre 1962, n. 2075.
Regolamentazione delle modalità per l'accertamento, riscossione e versamento dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 9 gennaio 1956, n. 24


Settore:Normativa nazionale
Data:06/11/1962
Numero:2075


Sommario
Art. 1.      I diritti di approdo e di partenza, il diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero e quello di imbarco sulle merci destinate all'estero, previsti rispettivamente dagli articoli 2, 6 [...]
Art. 2.      Il diritto di sbarco sulle merci provenienti dall'estero di cui all'art. 7, comma terzo, della legge 9 gennaio 1956, n. 24, è accertato e riscosso dalla dogana sui documenti che scortano la [...]
Art. 3.      Per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti di cui all'art. 1 il direttore dell'aeroporto può avvalersi di personale dipendente
Art. 4.      I diritti di cui all'art. 1 sono accertati mediante la compilazione della nota di accertamento modello 1 A. C
Art. 5.      I direttori di aeroporto, nella loro qualità di agenti della riscossione, debbono rilasciare quietanza all'atto in cui riscuotono i proventi di cui al precedente articolo
Art. 6.      Oltre all'indicazione di chi paga, della somma riscossa in lettere ed in cifre, della specie del diritto, della data di riscossione, le quietanze staccate dal bollettario debbono contenere le [...]
Art. 7.      I bollettari per le quietanze, modello 2 A. C. e modello 2 A. C. bis, composti da n. 5 bollette ciascuno, munite di timbro a secco dell'Amministrazione, sono forniti ai direttori di aeroporto [...]
Art. 8.      Le singole bollette di quietanza modello 2 A. C. sono cronologicamente iscritte nell'elenco, modello 3 A. C., delle riscossioni effettuate mediante rilascio di bollette, e nel registro delle [...]
Art. 9.      I fiduciari del direttore di aeroporto civile, incaricati della riscossione dei diritti aeroportuali, accertati nel modo di cui all'art. 4, negli aeroporti minori o nei campi di fortuna della [...]
Art. 10.      I direttori di aeroporto, alla fine di ogni mese, ed in ogni caso al momento in cui le somme riscosse raggiungono l'importo di L. 500.000, devono versare dette somme alla Tesoreria provinciale [...]
Art. 11.      Le quietanze di Tesoreria sono trattenute dal direttore dell'aeroporto per essere allegate al conto giudiziale (mod. 8 A.C.)
Art. 12.      Ai direttori di aeroporto che ritardino il versamento oltre i limiti di cui al precedente art. 10, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 228 del regolamento di contabilità [...]
Art. 13.      Nel caso in cui la riscossione non sia concomitante all'accertamento effettuato con la nota modello 1 A. C. la partita va inscritta nel libro debitori - modello 6 A. C
Art. 14.      I direttori di aeroporto nella loro veste di agenti contabili, nei primi cinque giorni successivi ad ogni bimestre e precisamente in settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio, compilano in [...]
Art. 15.      Il conto bimestrale è inviato al Ministero della difesa Aeronautica Direzione generale aviazione civile e traffico aereo, che accertatane la regolarità e munitolo del suo visto, lo trasmette [...]
Art. 16.      Quando il conto bimestrale non si chiude a pareggio, deve essere data ragione sia delle somme rimaste da riscuotere, sia del debito per somme riscosse e non versate
Art. 17.      I direttori di aeroporto civile devono rendere alla Corte dei conti alla fine dell'esercizio finanziario, o della propria gestione, il conto giudiziale (mod. 8 A. C.) corredandolo dei seguenti [...]
Art. 18.      I modelli di prescrizione indicati nei precedenti articoli, contraddistinti dai numeri 1 A., C., 2 A. C., 2 A. C. bis, 3 A. C., 4 A. C., 5 A. C., 6 A. C., 7 A. C., 8 A. C., vistati dal Ministro [...]


§ 98.1.30317 - D.P.R. 6 novembre 1962, n. 2075. [1]

Regolamentazione delle modalità per l'accertamento, riscossione e versamento dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 9 gennaio 1956, n. 24

(G.U. 3 giugno 1963, n. 146, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, concernente la determinazione dei diritti di approdo e partenza dovuti allo Stato per passeggeri e merci in transito dagli aeroporti nazionali;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     I diritti di approdo e di partenza, il diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero e quello di imbarco sulle merci destinate all'estero, previsti rispettivamente dagli articoli 2, 6 e 7, comma primo, della legge 9 gennaio 1956, n. 24, ed i diritti di ricovero e di assistenza, di cui agli articoli 3 e 4 della legge predetta negli aeroporti gestiti dallo Stato, sono accertati, riscossi e versati dal direttore dell'aeroporto, o da chi ne esercita le funzioni.

     L'accertamento e la riscossione si effettuano in base alle disposizioni stabilite dal regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni, in quanto applicabili, e dal Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e con l'osservanza delle norme contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, nonchè nelle Istruzioni generali sui servizi del tesoro.

     I proventi degli anzidetti diritti sono versati con imputazione al capo XVI, capitolo 115 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondente degli esercizi successivi.

 

          Art. 2.

     Il diritto di sbarco sulle merci provenienti dall'estero di cui all'art. 7, comma terzo, della legge 9 gennaio 1956, n. 24, è accertato e riscosso dalla dogana sui documenti che scortano la merce e con separata bolletta.

     I proventi dell'anzidetto diritto per gli aeroporti gestiti dallo Stato sono versati con imputazione al capo XVI, capitolo 115 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63, e corrispondente degli esercizi successivi.

     Le contabilità relative sono rese con le modalità in vigore per l'Amministrazione doganale.

 

          Art. 3.

     Per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti di cui all'art. 1 il direttore dell'aeroporto può avvalersi di personale dipendente.

     Il direttore di aeroporto è responsabile amministrativamente dell'operato di detto personale, salvo il diritto di rivalsa verso i responsabili materiali.

 

          Art. 4.

     I diritti di cui all'art. 1 sono accertati mediante la compilazione della nota di accertamento modello 1 A. C.

     La nota di accertamento è compilata a decalco in triplice esemplare, di cui il primo per la notifica del diritto dovuto, il secondo da allegare alla corrispondente contromatrice della bolletta di riscossione modello 2 A. C. destinata a far parte del conto bimestrale, e il terzo da inviare con il conto giudiziale unitamente alla matrice della detta bolletta di riscossione.

     L'accertamento dei diritti di cui all'art. 1, derivanti da ogni attività aerea sia nazionale che internazionale, non comporta la compilazione della relativa nota modello 1 A. C., quando avviene contemporaneamente alla riscossione di essi.

 

          Art. 5.

     I direttori di aeroporto, nella loro qualità di agenti della riscossione, debbono rilasciare quietanza all'atto in cui riscuotono i proventi di cui al precedente articolo.

     Le quietanze sono staccate da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostrazione indelebile, con numero progressivo per ogni esercizio e per ogni agente (mod. 2 A. C.).

 

          Art. 6.

     Oltre all'indicazione di chi paga, della somma riscossa in lettere ed in cifre, della specie del diritto, della data di riscossione, le quietanze staccate dal bollettario debbono contenere le indicazioni analitiche atte a precisare i diritti riscossi, ed essere sottoscritte dal direttore di aeroporto nella sua qualità di agente della riscossione che vi appone il timbro ad umido del proprio ufficio.

 

          Art. 7.

     I bollettari per le quietanze, modello 2 A. C. e modello 2 A. C. bis, composti da n. 5 bollette ciascuno, munite di timbro a secco dell'Amministrazione, sono forniti ai direttori di aeroporto dal consegnatario-cassiere del Ministero della difesa-Aeronautica, in base alle norme vigenti per il servizio di consegnatari-cassieri, e sono soggetti a conto giudiziale a materia (modello 8 A. C.) da rendere con le modalità di cui al successivo art. 17.

 

          Art. 8.

     Le singole bollette di quietanza modello 2 A. C. sono cronologicamente iscritte nell'elenco, modello 3 A. C., delle riscossioni effettuate mediante rilascio di bollette, e nel registro delle riscossioni e dei versamenti eseguiti - modello 4 A. C.

 

          Art. 9.

     I fiduciari del direttore di aeroporto civile, incaricati della riscossione dei diritti aeroportuali, accertati nel modo di cui all'art. 4, negli aeroporti minori o nei campi di fortuna della circoscrizione, debbono rilasciare quietanza all'atto in cui riscuotono i proventi. La quietanza viene staccata da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostro indelebile, con numero progressivo per esercizio e per ogni direttore.

     Mensilmente, ed anche a periodi più brevi quando le somme riscosse superino l'importo di L. 50.000, i fiduciari rimettono al direttore dell'aeroporto civile competente per territorio gli importi riscossi, con le contromatrici, delle quietanze, e ricevono a loro discarico una quietanza (mod. 2 A. C. terza parte) per l'importo versato.

     In caso di annullamento, durante la gestione, delle bollette di quietanza (mod. 2 A. C. bis) i fiduciari devono inviare al direttore di aeroporto civile competente, la terza parte e relativa contromatrice annullate, in occasione della più immediata rimessa di somme riscosse unitamente alle rispettive quietanze mod. 2 A. C. bis.

     Alla fine dell'esercizio finanziario, o della gestione personale del direttore di aeroporto civile del quale sono fiduciari, questi ultimi restituiscono al direttore stesso le matrici dei bollettari (mod. 2 A. C. bis) adoperati, composti ciascuno di 5 matrici, per le somme effettivamente riscosse, compreso anche l'ultimo bollettario se parzialmente adoperato avendo cura di annullare tutte le tre parti delle bollette non usufruite.

     La gestione dei fiduciari di aeroporto forma parte integrante del conto bimestrale e di quello giudiziale che deve rendere il direttore di aeroporto civile della circoscrizione.

 

          Art. 10.

     I direttori di aeroporto, alla fine di ogni mese, ed in ogni caso al momento in cui le somme riscosse raggiungono l'importo di L. 500.000, devono versare dette somme alla Tesoreria provinciale competente per territorio con l'imputazione al relativo capo e capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     Per gli aeroporti di maggior traffico, il Ministro per la difesa, con proprio decreto può elevare, fino al decuplo, il limite di somma di cui sopra.

 

          Art. 11.

     Le quietanze di Tesoreria sono trattenute dal direttore dell'aeroporto per essere allegate al conto giudiziale (mod. 8 A.C.).

 

          Art. 12.

     Ai direttori di aeroporto che ritardino il versamento oltre i limiti di cui al precedente art. 10, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 228 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

     Le multe in esso comminate sono applicate con decreto del Ministro per la difesa da registrarsi alla Corte dei conti e da eseguirsi mediante ritenute in via amministrativa.

 

          Art. 13.

     Nel caso in cui la riscossione non sia concomitante all'accertamento effettuato con la nota modello 1 A. C. la partita va inscritta nel libro debitori - modello 6 A. C.

     Qualora le partite rimaste in sospeso non siano state riscosse alla fine della gestione e questa non coincida con la fine dell'esercizio finanziario e le partite stesse vengano a costituire resti da riscuotere in conto competenza, il direttore cessante produce, in sede di presentazione del proprio conto giudiziale, fra gli altri documenti prescritti al successivo art. 17, il conto debitori - modello 6 A. C. corredato, per ogni partita in esso inscritta, del secondo esemplare della corrispondente nota di accertamento modello 1 A. C.

     Il terzo esemplare del modello 1 A. C., relativo alle partite di cui sopra, deve essere dato in consegna al direttore di aeroporto subentrante, facendone specifica menzione nel verbale di passaggio di gestione.

     Il subentrante, a sua volta, è tenuto ad impiantare il nuovo conto debitori, inscrivendovi le partite rimaste da riscuotere e risultanti dalla nota di accertamento modello 1 A. C. avuta in consegna.

     Le partite inscritte nel conto debitori e non riscosse alla fine dell'esercizio finanziario costituiscono invece residui attivi, che debbono essere riprodotti nel conto debitori da impiantare per il nuovo esercizio finanziario.

 

          Art. 14.

     I direttori di aeroporto nella loro veste di agenti contabili, nei primi cinque giorni successivi ad ogni bimestre e precisamente in settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio, compilano in semplice esemplare il conto degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti fatti nel bimestre precedente (mod. 7 A.C.).

     Il conto del sesto bimestre, anzichè in luglio, è reso, in doppio esemplare, nei primi cinque giorni del mese di agosto per potervi comprendere anche le riscossioni ed i versamenti effettuati in luglio in conto dell'esercizio scaduto.

     Al conto bimestrale di ogni direttore di aeroporto debbono essere allegati:

     a) le contromatrici delle bollette emesse (mod. 2 A. C.) unitamente al secondo esemplare della corrispondente nota di accertamento modello 1 A. C.;

     b) un riepilogo delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti eseguiti (mod. 5 A. C.);

     c) un elenco delle riscossioni effettuate (mod. 3 A. C.).

 

          Art. 15.

     Il conto bimestrale è inviato al Ministero della difesa Aeronautica Direzione generale aviazione civile e traffico aereo, che accertatane la regolarità e munitolo del suo visto, lo trasmette alla ragioneria centrale, servizi dell'Aeronautica, presso il Ministero predetto per i riscontri di sua competenza.

 

          Art. 16.

     Quando il conto bimestrale non si chiude a pareggio, deve essere data ragione sia delle somme rimaste da riscuotere, sia del debito per somme riscosse e non versate.

 

          Art. 17.

     I direttori di aeroporto civile devono rendere alla Corte dei conti alla fine dell'esercizio finanziario, o della propria gestione, il conto giudiziale (mod. 8 A. C.) corredandolo dei seguenti documenti giustificativi debitamente sottoscritti:

     1) le matrici dei bollettari utilizzati modelli 2 A. C. e 2 A. C. bis unitamente al terzo esemplare delle corrispondenti note di accertamento modello 1 A. C.;

     2) il conto debitori (mod. 6 A. C.) per la dimostrazione dei diritti accertati e non riscossi, corredato del secondo esemplare delle note di accertamento (mod. 1 A. C.) relative alle partite in esso inscritte;

     3) il conto delle riscossioni e dei versamenti eseguiti (mod. 4 A. C.);

     4) le quietanze di Tesoreria dei versamenti eseguiti e relativa nota descrittiva (mod. 5 A. C.);

     5) un riepilogo riassuntivo finale dei conti bimestrali per le entrate accertate, riscosse e versate sul competente capitolo di bilancio (modello 7 A. C.).

     Il conto giudiziale, trasmesso al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale aviazione civile e traffico aereo, è reso nei termini e con le modalità prescritti dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 18.

     I modelli di prescrizione indicati nei precedenti articoli, contraddistinti dai numeri 1 A., C., 2 A. C., 2 A. C. bis, 3 A. C., 4 A. C., 5 A. C., 6 A. C., 7 A. C., 8 A. C., vistati dal Ministro per la difesa, sono allegati al presente decreto (allegati a, b, b-bis, c, d, e, f, g, h).

     In via temporanea e sino alla ristampa dei predetti modelli, restano in uso, con gli opportuni adattamenti, quelli contraddistinti dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A. C. previsti dal decreto interministeriale 27 giugno 1931.

 

 

     Modelli

     (Omissis)


[1] Decreto abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085.