§ 1.7.29 – L.R. 24 dicembre 2003, n. 28.
Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:24/12/2003
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Fondo da ripartire.
Art. 2.  Aumento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2004.
Art. 3.  Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Art. 4.  Termini di validità.
Art. 5.  Disposizioni per la copertura dei disavanzi pregressi del sistema sanitario regionale.
Art. 5 bis.  Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale.
Art. 6.  Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere.
Art. 7.  Budgetizzazione dei costi delle aziende sanitarie.
Art. 8.  Sistemi di controlli e sanzioni per i Direttori generali delle aziende sanitarie.
Art. 9.  Processo di accreditamento.
Art. 10.  Dichiarazione di urgenza.


§ 1.7.29 – L.R. 24 dicembre 2003, n. 28.

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale.

(B.U. 29 dicembre 2003, n. 61).

 

Art. 1. Fondo da ripartire.

     1. A decorrere dall’esercizio 2004, nel bilancio regionale è iscritto un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 2. L’attribuzione delle risorse alle competenti Unità Previsionali di Base è disposta con delibera della Giunta regionale, approvata dal Consiglio regionale.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è prioritariamente utilizzato per il rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie locali o per l’incremento del capitale della società di cui all’articolo 6, comma 1, in relazione a specifici programmi, anche pluriennali, approvati con le delibere della Giunta regionale di cui al comma 1. In caso di attribuzione delle risorse su base pluriennale, il fondo negli esercizi successivi è iscritto al netto delle quote già attribuite.

     3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2004 e di 200 milioni di euro per l’anno 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell’ambito del complessivo equilibrio del bilancio, con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n.28/03, nonché, per la eventuale quota rimanente, con i risparmi di spesa derivanti da apposite norme della legge finanziaria o comunque realizzati attraverso la legge di bilancio. [1]

     4. L’eventuale quota del fondo non utilizzata entro il termine di ogni esercizio finanziario è riassegnata alla spesa nell’esercizio successivo per le medesime finalità, ovvero può essere destinata, con apposita norma della legge finanziaria, ad interventi di interesse sociale e a spese di investimento.

 

     Art. 2. Aumento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2004.

     1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158, articolo 5 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, dovuti dall’1 gennaio 2004 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con l’aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell’anno 2003.

     2.Al fine di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1 gennaio 2006. [2]

 

     Art. 3. Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

     1. E’ istituita dall’1 gennaio 2004 l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.

     2. La misura dell’imposta è determinata in euro 0,02582 per litro di benzina.

     3. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell’impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 , articolo 1, comma 1, lettera d) [3].

     4. Il versamento dell’imposta è effettuato nel mese successivo con le modalità e nel termine previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17, 18 e 19 o con versamento sul conto della tesoreria regione Campania [4].

     5. In caso di mancata effettuazione del versamento dell’imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell’importo non versato, oltre agli interessi legali. In caso di ritardato pagamento entro i trenta giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta al cinque per cento dell’imposta, oltre agli interessi legali.

     6. All’accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede anche l’amministrazione regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 13 e del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 50, comma 1, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive [5].

     7. La Regione, per l’espletamento dei controlli finalizzati a gestire la corretta osservanza delle disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, può avvalersi dei competenti Comandi della Guardia di finanza i quali, al riguardo, esercitano le stesse facoltà e poteri previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [6].

 

     Art. 4. Termini di validità. [7]

     1. L’aumento della tassa automobilistica regionale di cui all’articolo 2 e l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all’articolo 3, considerati strumenti straordinari di imposizione fiscale, sono validi fino alla possibilità di introdurre imposte o sovraimposte dirette regionali.

 

     Art. 5. Disposizioni per la copertura dei disavanzi pregressi del sistema sanitario regionale.

     1. Il disavanzo 2002 è finanziato con le somme derivanti dalle disposizioni previste dai commi 2 e 3 e con le somme disponibili sulla U.P.B. 4.15.38 del bilancio 2003, fermo restando i provvedimenti relativi alla copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale fino all’anno 2000, ed i provvedimenti finalizzati alla parziale copertura del disavanzo per l’anno 2001.

     2. Al fine di conseguire il più efficiente ed efficace impiego delle risorse assegnate alla Regione e considerata la loro distribuzione temporale di utilizzo per la realizzazione delle iniziative regionali per l’edilizia pubblica prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, le risorse finanziarie appostate nel bilancio regionale nello stato di previsione della spesa 2003 all’U.P.B. 1.3.10 -capitolo gestionale 2401- limitatamente alla somma di Euro 550.000.000,00, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti derivanti dall’applicazione di disposizioni legislative vigenti, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa per l’assistenza sanitaria accertata per l’anno 2002 per assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 ed alle conseguenti delibere di Giunta regionale n. 1082/02, n. 4845/02 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L’importo di cui al secondo comma è iscritto all’U.P.B. 4.15.38 del bilancio regionale 2003 - stato di previsione della spesa.

     4. La copertura finanziaria delle iniziative programmate per l’edilizia pubblica è assicurata per gli anni 2003 e 2004 dalle disponibilità residue delle somme appostate all’U.P.B. 1.3.10 -capitolo gestionale 2401- del bilancio regionale 2003 - stato di previsione della spesa.

 

          Art. 5 bis. Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale. [8]

     Il maggior gettito derivante dall’incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale al reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui alla legge di rimodulazione delle rispettive aliquote è destinato al finanziamento di programmi di ripiano di eventuali disavanzi di gestione prodotti dal sistema sanitario regionale da attuarsi anche attraverso le modalità e gli strumenti previsti dall’articolo 6 della legge regionale n. 28/03

 

          Art. 6. Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere. [9]

     1. La Regione Campania costituisce una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità. [10]

     2. La Regione Campania con decreto del Presidente della Regione designa i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società di cui al comma 1.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari all’attuazione di quanto previsto nel presente articolo, compresa la determinazione del capitale sociale della società di cui al comma 1.

     4. Al fine di pervenire ad un migliore utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa sanitaria è istituito presso l’assessorato competente un osservatorio regionale per conseguire una conoscenza delle migliori condizioni di mercato.

     5. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzata ad emanare il provvedimento con il quale sono definite le procedure attuative, sentito il parere della II e V commissione consiliare permanente.

     6. Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall’anno 2007 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell’ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche -IRPEF- e dell’imposta regionale sulle attività produttive -IRAP- [11].

     6 bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all’anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6 è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli interessi non possono essere più onerosi di quelli derivanti dall’operazione di cartolarizzazione della società regionale per la sanità -SORESA spa- così come stabilito dal contratto con le banche (articolo 5, punto 5.1 -commissioni e spese-) [12].

     7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità -So.Re.Sa.- s.p.a., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL.. e dalle AA.OO.regionali fino al 31 dicembre 2005. [13]

     8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla Giunta Regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all’estinzione dei debiti stessi. [14]

     9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l’ipotesi di una eventuale cartolarizzazione. [15]

     10. In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l’esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento [16].

     11. [Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. s.p.a. assume a proprio carico l’attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. s.p.a. apposita fideiussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.] [17]

     12. La So.Re.Sa. s.p.a. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Porpuse Vehicle -S.P.V.- di cui alla legge 30 aprile 1999, o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. La conseguente obbligazione di pagamento è oggetto di impegno pluriennale di spesa verso la Special Purpose Vehicle –SPV- ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c) e dell’articolo 33, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della medesima legge. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. s.p.a. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente. [18]

     13. La So.Re.Sa. s.p.a. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie. [19]

     13 bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale, al fine di promuovere l'adozione di modelli aziendali, organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati alla efficienza, alla competitività e alla efficacia nella erogazione delle prestazioni sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza [20].

     14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione del presente comma mediante proprie strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali [21].

     14 bis. In caso di mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del dipendente assegnato all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, è dovuta ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a renderla che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo della attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente responsabile dell'ufficio si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale [22].

     14 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti in fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari. Le modalità di finanziamento della predetta banca-dati e gli obblighi di conferimento degli enti del servizio sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente l'attività svolta, con particolare riguardo ai dati concernenti l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 10 e 15 [23].

     14 quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata ad avvalersi anche di un contingente di personale in servizio presso le aziende sanitarie della Regione distaccato presso le stesse aziende, determinato con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 10 [24].

     14 quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale i piani e le procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, per l'acquisto e la fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari, per la consulenza alla logistica dei magazzini delle ASL e delle AO, anche per macroaree [25].

     15. La So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell’articolo 3, comma 34 e dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti) [26].

     15 bis. E' comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari entro i parametri di prezzo-qualità adottati dalla So.Re.Sa.. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalità dalla stessa definite [27].

     16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti. [28]

     16-bis. Per l’intero periodo di vigenza della gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009, le competenze gestionali rimesse alla SORESA dai commi 10, 13-bis, 14, 14-quinques, 15 e 15-bis, sono esercitate nell’osservanza delle prescrizioni dettate dal Commissario ad acta nominato per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario [29].

 

     Art. 7. Budgetizzazione dei costi delle aziende sanitarie.

     1. I Direttori generali delle aziende sanitarie non possono superare per l’anno 2003 i tetti di spesa fissati per i vari fattori di costo dalle delibere di Giunta regionale n. 1758/2002, n. 2451/2003 e n. 3133/2003, nonché le limitazioni derivanti dalla applicazione della delibera di Giunta regionale n. 1270/03 e successive modifiche.

     2. Per l’assistenza farmaceutica territoriale convenzionata il tetto annuo di spesa per singola A.S.L. è quello indicato nell’allegato n. 5 della delibera di Giunta regionale n. 3921 del 5 agosto 2002.

     3. I Direttori generali delle aziende sanitarie, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica di cui al comma 2, devono attivare ed applicare le misure previste dalle delibere di Giunta regionale n. 4062/01, n. 4063/01, n. 4064/01, n. 5592 /01, n. 6474/02 e n. 2079/03 e successive modifiche.

     4. La Regione promuove il ricorso alla concertazione con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le aziende sanitarie per governare i processi di ristrutturazione e riqualificazione dell’offerta pubblica e privata di servizi sanitari, anche con specifico riferimento alle problematiche occupazionali che possono sorgere nella programmazione annuale dei volumi delle prestazioni sanitarie e dei correlati tetti di spesa e nel passaggio dall’accreditamento provvisorio a quello definitivo che deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2004, ai fini della qualificazione nell’erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private e pubbliche.

     5. La Giunta regionale approva e modifica i tetti di spesa di cui ai commi 1 e 2 sulla base della programmazione annuale delle attività necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza e delle risorse disponibili a tal fine, con l’adozione delle misure idonee a mantenere l’equilibrio del bilancio. Analogamente, la Giunta regionale può procedere alla modifica delle misure previste nel comma 3.

     6. L’applicazione del presente articolo non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi complessivi.

 

     Art. 8. Sistemi di controlli e sanzioni per i Direttori generali delle aziende sanitarie. [30]

     1. I Direttori generali delle aziende sanitarie esercitano i poteri di gestione e di controllo rispetto alle attività delle stesse aziende e alle disposizioni di cui all’articolo 7, nonché agli atti di programmazione e agli atti amministrativi di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale esercita i poteri di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi, sul rispetto dei tetti di spesa e sull’andamento dei costi programmati delle aziende sanitarie attraverso i flussi informativi previsti dalla normativa vigente e l’esame delle relazioni trimestrali dei collegi dei revisori dei conti delle singole aziende sanitarie e ospedaliere.

     3. In caso di mancato rispetto dei tetti di spesa e del mantenimento dei costi all’interno dei budget indicati dalla presente legge, o in caso di omessa o incompleta trasmissione, nei tempi stabiliti dalle normative statali e regionali di riferimento, dei flussi informativi obbligatori, delle informazioni relative alla mobilità sanitaria e dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la non corresponsione dell’incentivo di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 3 bis, comma 6, previsto per gli organi delle aziende sanitarie - Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo - nella misura complessiva di tale compenso.

     4. Le misure sanzionatorie di cui al comma 3 ed il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono segnalate dalla amministrazione regionale alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le applicazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

     5. La Giunta regionale, se applica per due volte le misure sanzionatorie di cui al comma 3, provvede contestualmente alla decadenza automatica dei direttori interessati.

 

     Art. 9. Processo di accreditamento.

     1. Al fine di accelerare l’iter del processo di accreditamento istituzionale di cui al decreto legislativo 502/92, la Giunta regionale, procedendo con atti separati per settori di attività, emana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti relativi ai settori della riabilitazione e della emodialisi e conclude i lavori relativi agli altri settori di attività entro 180 giorni dalla stessa data. [31]

     2. Se la commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 877/02 non trasmette alla Giunta regionale le relative proposte entro i termini di cui al comma 1 decade automaticamente ed i lavori sono completati dal competente servizio dell’assessorato regionale alla sanità entro sessanta giorni.

 

     Art. 10. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[2] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24. Per l’interpretazione autentica del rpesente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 20 marzo 2006, n. 4.

[3] Comma già modificato dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[4] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.

[5] Comma già modificato dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[7] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, abrogato dall'art. 44 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 e fatto rivivere dall'art. 8 della L.R. 21 luglio 2012, n. 22.

[9] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, sostituito dall'art. 34 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 2007, n. 5.

[12] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 2007, n. 5.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[15] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, sostituito per effetto dell'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[17] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[18] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24 e così modificato dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[19] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[20] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[21] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[22] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[23] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[24] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[25] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[26] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3 e così ulteriormente sostituito per effetto dell'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41.

[27] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[28] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[29] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[30] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 giugno 2016, n. 15.

[31] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2006, n. 119, dichiara l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai «provvedimenti» ivi previsti, attribuiti alla competenza della Giunta regionale.