§ 3.1.21 - L.R. 27 agosto 1984, n. 37.
Adesione della Regione Campania al Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Portici.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:27/08/1984
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Allo scopo di contribuire al miglioramento dei collegamenti tra le istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria ed il mondo operativo agricolo e di incrementare l'attività di ricerca e [...]
Art. 2.  I rappresentanti della Regione Campania negli organi del Consorzio di cui al precedente articolo 1, sono nominati dal Consiglio Regionale entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione [...]
Art. 3.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 25.000.000 per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 880, di [...]
Art. 4.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 3.1.21 - L.R. 27 agosto 1984, n. 37.

Adesione della Regione Campania al Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Portici.

 

Art. 1. Allo scopo di contribuire al miglioramento dei collegamenti tra le istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria ed il mondo operativo agricolo e di incrementare l'attività di ricerca e sperimentazione più direttamente finalizzate alla risoluzione dei problemi che limitano lo sviluppo dell'agricoltura campana, la Regione Campania aderisce al "Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura" con sede in Portici.

 

     Art. 2. I rappresentanti della Regione Campania negli organi del Consorzio di cui al precedente articolo 1, sono nominati dal Consiglio Regionale entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della proposta; decorso inutilmente tale termine la proposta della Giunta si intende accolta.

     1-bis. Decadono automaticamente dalla nomina di cui al comma 1 coloro che rivestono una delle cariche indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2012 [1].

     Allo scopo di garantire un reale e continuo collegamento e una proficua collaborazione tra il "Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura" ed il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, i rappresentanti di cui al primo comma, saranno prescelti fra i funzionari del servizio medesimo.

 

     Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 25.000.000 per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 880, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 denominato:

     "Partecipazione al Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Portici", mediante prelievo della somma occorrente dallo stanziamento di cui al capitolo 851 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     Per gli anni successivi la spesa e la relativa copertura finanziaria saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio ai sensi del I comma dell'articolo 10 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

 

     Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.