§ 1.1.117 - L.R. 27 gennaio 2012, n. 2.
Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014”


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:27/01/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Bilancio Annuale
Art. 2.  Quadro generale riassuntivo
Art. 3.  Bilancio Pluriennale
Art. 4.  Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali
Art. 5.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 6.  Fondi di riserva
Art. 7.  Approvazione degli schemi di bilancio
Art. 8.  Approvazione elenco spese obbligatorie, vincolate e destinate a sanità
Art. 9.  Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse
Art. 10.  Allegati al bilancio, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, e dell’articolo 62, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in [...]
Art. 11.  Allegati


§ 1.1.117 - L.R. 27 gennaio 2012, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014”

(B.U. 28 gennaio 2012, n. 6)

 

Art. 1. Bilancio Annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2012 è approvato in euro 22.495.018.544,78 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 7.053.811.000,00, e in euro 32.796.807.098,56 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2012.

3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2012 è approvato in euro 22.495.018.544,78 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 7.053.811.000,00, e in euro 31.192.584.019,91 in termini di cassa.

4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza e il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2012, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2012.

5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base 7.28.64 denominata “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori” della somma di euro 600.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio 2012. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.

6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base 6.23.57 denominata “Spese generali, legali, amministrative e diverse” della somma di euro 100.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.

 

     Art. 2. Quadro generale riassuntivo

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2012 che riporta distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

 

     Art. 3. Bilancio Pluriennale

1. E’ approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2013 - 2014.

 

     Art. 4. Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali

1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi, Allegato A, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all’articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76).

2. Nel bilancio annuale 2012, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell’elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00.

3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

 

     Art. 5. Ricorso al mercato finanziario

1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2012, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 9 della legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (Allegato B) [1].

2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 144.831.213,90, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato [2].

3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può decorrere da data anteriore al 1 ottobre 2012 [3].

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione.

 

     Art. 6. Fondi di riserva

1. E’ autorizzata l’iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l’anno finanziario 2012, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:

a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 2.000.000,00 per la competenza e ad euro 2.000.000,00 per la cassa;

b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 868.000,00 per la competenza e ad euro 868.000,00 per la cassa;

c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 1.500.000.000,00.

 

     Art. 7. Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge regionale n. 7/2002.

 

     Art. 8. Approvazione elenco spese obbligatorie, vincolate e destinate a sanità

1. E’ approvato l’elenco delle spese obbligatorie di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 7/2002 – Allegato C.

2. E’ approvato l’elenco delle entrate e delle spese vincolate di cui all’articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 – Allegato D.

3. E’ approvato l’elenco delle entrate e delle spese destinate a sanità, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – Allegato E.

 

     Art. 9. Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo, così come dettagliatamente indicato nell’elenco allegato sotto la lettera F.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le seguenti unità previsionali di base strettamente collegate (Fondi per lo sviluppo) nell’ambito del medesimo atto di programmazione regionale: U.P.B. 22.79.214; U.P.B. 22.79.215; U.P.B. 22.79.216; U.P.B. 22.79.217; U.P.B. 22.79.218; U.P.B. 22.79.219; U.P.B. 22.79.220 e U.P.B. 22.84.245.

 

     Art. 10. Allegati al bilancio, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, e dell’articolo 62, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

1. E’ allegato al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012 sotto la lettera G il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania, giusto quanto disposto dall’articolo 58 della legge n. 133/2008.

2. E’ allegata al bilancio di previsione per l’esercizio 2012 sotto la lettera H la nota informativa sugli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati o dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata sottoscritti dalla Regione.

 

     Art. 11. Allegati

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012 i documenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/2002.

La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n. 7/2002 articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 50 della legge regionale n. 7/2002.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2012, n. 309, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2012, n. 309, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2012, n. 309, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.