§ 98.1.30674 - D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407.
Individuazione degli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/05/1976
Numero:407


Sommario
Art. 1.      Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sono indicati come segue
Art. 2.      Il presente decreto ha applicazione a partire dal giorno 30 giugno 1976


§ 98.1.30674 - D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407. [1]

Individuazione degli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

(G.U. 14 giugno 1976, n. 155)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, recante norme sulla individuazione degli uffici periferici dei singoli Ministeri cui vanno presentati i rapporti relativi alle violazioni per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa, nei casi in cui non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sono indicati come segue:

     Ministero degli affari esteri: gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero delle città di Genova, Messina, Napoli e Trieste, per le violazioni di cui al regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, alla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, nonché al regolamento di esecuzione della legge sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, e successive modificazioni.

     Ministero dell'interno: le prefetture, per le violazioni di cui agli articoli 47 e 56 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; alla legge 24 luglio 1930, n. 1278; all'art. 21 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367; agli articoli 17 e 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; all'art. 8, commi primo, terzo e quarto, della legge 21 marzo 1958, n. 327; agli articoli 24 e 25 della legge 21 novembre 1967, n. 1185; all'art. 32 della legge 25 novembre 1971, n. 1096; all'art. 11, comma terzo, della legge 2 febbraio 1973, n. 7.

     Resta salva la competenza attribuita al prefetto nel caso indicato dall'art. 7, primo comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     Ministero di grazia e giustizia: gli archivi notarili distrettuali, per le violazioni delle norme sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per le infrazioni commesse dai notai e previste dal codice civile.

     Ministero delle finanze: a) le intendenze di finanza, per le violazioni di cui all'art. 5 del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed agli articoli 21 e 22 delle disposizioni regolamentari per i canali demaniali d'irrigazione, approvate con regio decreto 3 maggio 1937, n. 899, nonché alle norme di tutela e di polizia di cui al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, ed al testo unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; b) l'amministrazione generale dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour), per la repressione delle violazioni concernenti i canali demaniali amministrati, da detto ufficio, ai sensi delle disposizioni regolamentari approvate, rispettivamente, con regi decreti 29 marzo 1906, n. 121, e 3 maggio 1937, n. 899.

     Ministero della difesa: il comandante militare territoriale di regione, il comandante in capo di dipartimento militare marittimo, il comandante di regione aerea, per le violazioni di cui all'art. 8 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, alla legge 27 marzo 1930, n. 460, e successive modificazioni, nonché all'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

     Ministero dei lavori pubblici: le sezioni dell'ufficio del genio civile, escluse dal trasferimento alle regioni ai sensi dell'art. 12, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, per le violazioni di cui all'art. 219 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Ministero dell'agricoltura e delle foreste: a) in materia forestale: i capi degli ispettorati ripartimentali delle foreste, per le violazioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269; b) in materia di demanio forestale e armentizio: le intendenze di finanza, per le violazioni di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e all'art. 61 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801; c) in materia di importazione, esportazione e transito di piante, parti di esse e semi: gli osservatori per le malattie delle piante, per le violazioni di cui all'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987; d) in materia di accertamenti connessi alla corresponsione di aiuti comunitari: gli ispettorati dell'alimentazione, per le violazioni di cui agli articoli 5, 7 e 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche.

     Ministero dei trasporti: A) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: a) il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia ed i capi degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le violazioni di cui alle seguenti disposizioni: art. 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni; articoli 153, 154, 204, 206, 212, 213 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; art. 7 della legge 14 giugno 1949, n. 410; articoli 18, 19 e 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150; art. 1 del regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 1059; articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 64 e 65 del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e successive modificazioni; art. 2 del regio decreto 22 maggio 1892, n. 354; titolo IV del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688, in relazione alle contravvenzioni contenute nei titoli II e III; art. 61 in relazione agli articoli 53 e 54 del regio decreto 17 giugno 1900, n. 306, articoli 1, 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 660; articoli 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 1191, 1192, 1194, 1195, 1197, 1202, 1203, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227, 1229, 1230, 1233 e 1234 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; alla legge 11 novembre 1975, n. 584; b) i capi degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pescara, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia, in relazione alle violazioni delle norme sulla pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti ed alle funzioni amministrative riservate allo Stato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5; B) Direzione generale dell'aviazione civile: il direttore di circoscrizione aeroportuale per le violazioni nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, contenute nella parte terza, libro primo, titolo terzo del codice della navigazione, nonché per quanto attiene alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali; C) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: il direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le violazioni al regolamento per la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate di cui agli articoli 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e successive modificazioni; al regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175, e successive modificazioni; all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; agli articoli 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 233, 235, 237, 238, 309 e 310 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F all'art. 1 del regio decreto 22 maggio 1892, n. 354; alla legge 11 novembre 1975, n. 584.

     Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: a) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e delle altre norme vigenti in materia di servizi postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici; b) Azienda di Stato per i servizi telefonici: ispettorati telefonici di zona, per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dalle altre norme vigenti in materia di servizi telefonici.

     Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) i distretti minerari per le violazioni di cui agli articoli 28, primo comma, e 133 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128; b) gli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato per le violazioni di cui all'art. 25, primo comma, della legge 26 novembre 1973, n. 883; all'art. 51 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; all'art. 15 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 294; all'art. 21, secondo comma, della legge 14 novembre 1941, n. 1442; all'art. 7 della legge 4 aprile 1964, n. 171; all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 316; all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127; all'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 425; all'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426; nonché agli articoli 113, 114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; c) gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni; agli articoli 147, 150 e 157del regolamento del servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; all'art. 26 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge.

     Ministero della marina mercantile: le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi per le violazioni in materia di navigazione marittima previste dal codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché per quelle previste dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 e dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, per quanto concerne, rispettivamente, la disciplina della pesca marittima e della nautica da diporto.

     Ministero della sanità: gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali aventi sede nel territorio delle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, gli uffici di sanità marittima ed aerea, gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto, e dogana interna, ciascuno per la rispettiva competenza, per le violazioni di cui agli articoli 102, 103, 119, 122, 123, 139, ultimo comma, 141, 144, 147, 161, 173, 188-bis, 190, 195, 197, 203, 209, 213, 216, 231, 233, 236, 238, 249, 254, 264, 284, 309, 317, 320, 324, 327, 330, 338, 339, 340, 346 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334; all'art. 5-bis della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni; all'art. 67 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009; all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837; agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; all'art. 2, terzo comma, della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni; all'art. 3 della legge 4 febbraio 1966, n. 51; all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 23 gennaio 1968, n. 34; all'art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638; al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

     Ministero dei beni culturali e ambientali: le sovrintendenze archeologiche, le sovrintendenze per i beni culturali e architettonici, le sovrintendenze per i beni artistici, le sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, la sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici artistici e storici per le violazioni di cui agli articoli 58, 59, 60, 68 e 69 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché le sovrintendenze archeologiche per le violazioni di cui all'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n. 44.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto ha applicazione a partire dal giorno 30 giugno 1976.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.