§ 2.8.38 - D.L. 21 novembre 1967, n. 1051 .
Norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967 – 68.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:21/11/1967
Numero:1051


Sommario
Art. 1.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) oltre ai compiti di intervento per l'attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi ad essa [...]
Art. 2.      L'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 è corrisposta per gli oli di pressione commestibile o grezzi da raffinare nonchè per gli oli estratti dalla sansa e non raffinati, purchè si [...]
Art. 3.      Per ottenere l'integrazione di cui al precedente art. 1, i produttori delle olive di cui alla lettera a) del precedente art. 2 debbono presentare domanda entro il 31 luglio 1968 all'ispettorato [...]
Art. 4. 
Art. 5.      E' fatto obbligo a tutti gli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive di tenere un registro di lavorazione, nel quale devono essere annotati giornalmente e per ogni singola partita:
Art. 6.      Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione provvedono ad espletare i servizi necessari ad assicurare la esatta applicazione delle norme del presente decreto, secondo le istruzioni impartite [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto, l'Azienda si avvale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione, e può essere autorizzata dal Ministro per [...]
Art. 9. 
Art. 10.      I produttori di olive della campagna 1967-68, per l'olio ricavato dal loro prodotto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, debbono far pervenire all'ispettorato provinciale [...]
Art. 10 bis. 
Art. 11.      In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione, nominata con decreto prefettizio, costituita:
Art. 12.      All'atto delle importazioni dall'estero di olive e di sansa di oliva, destinate ad uso diverso dalla disoleazione, l'importatore è tenuto al versamento di una cauzione di un importo [...]
Art. 13.      Il certificato di circolazione mod. DD4 previsto negli scambi intracomunitari dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettere d) ed e) del regolamento 136/66 non è valido se tali prodotti [...]
Art. 14.      L'art. 17 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      Il primo comma dell'art. 25 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143 è sostituito come segue:
Art. 16.      Le disposizioni di cui all'art. 9, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle successive [...]
Art. 17.      Le disposizioni del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, si applicano, in quanto compatibili, anche per l'attuazione degli [...]
Art. 18.      Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui all'art. 1 del presente decreto, il cui importo sarà rimborsato all'Erario dello Stato dalla Comunità economica europea (F.E.O.G.A.), sarà [...]
Art. 19.      Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, l'Azienda di Stato per [...]
Art. 20.      Le somme affluite al bilancio dell'A.I.M.A. a carico delle autorizzazioni di spesa, previste dall'art. 51, primo e secondo comma, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con [...]
Art. 21.      Le somme affluite al bilancio dell'entrata dello Stato ai sensi dell'art. 20, sono destinate, per lire 2.500 milioni a fronteggiate l'onere di cui all'art. 19, secondo comma e, per il restante [...]
Art. 22.      Per gli oneri di carattere generale, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, ripartita in [...]
Art. 23.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti negli anni 1967 e 1968 le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Art. 23 bis. 
Art. 24.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 2.8.38 - D.L. 21 novembre 1967, n. 1051 [1].

Norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967 – 68.

(G.U. 21 novembre 1967, n. 290).

 

     Art. 1.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) oltre ai compiti di intervento per l'attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi ad essa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 25 ottobre 1966, provvede, per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere per l'olio di oliva, prodotto nella campagna 1967 - 68, una integrazione pari alla differenza fra il prezzo indicativo alla produzione ed il prezzo indicativo di mercato stabiliti dalla Comunità economica europea.

 

          Art. 2.

     L'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 è corrisposta per gli oli di pressione commestibile o grezzi da raffinare nonchè per gli oli estratti dalla sansa e non raffinati, purchè si tratti di oli prodotti con olive nazionali raccolte nella campagna 1967 - 68

     L'integrazione è corrisposta:

     a) per gli oli di pressione, ai produttori delle olive, singoli od associati, in relazione alla quantità di olio estratto dalle medesime [2];

     b) per gli oli estratti dalla sansa, ai produttori dell'olio.

 

          Art. 3.

     Per ottenere l'integrazione di cui al precedente art. 1, i produttori delle olive di cui alla lettera a) del precedente art. 2 debbono presentare domanda entro il 31 luglio 1968 all'ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui sono state prodotte le olive, indicando:

     1) nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del produttore;

     2) la qualifica del produttore (proprietario diretto, conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadrìa o a colonìa parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

     3) l'ubicazione del fondo in cui sono state prodotte le olive (comune, località, denominazione dell'azienda);

     4) la superficie aziendale coltivata ad oliveto ed il numero delle piante di olivo in produzione;

     5) la quantità di olive prodotte;

     6) la quantità di olio di pressione estratto dalle olive;

     7) l'oleificio presso cui è stata effettuata la molitura delle olive [3].

     Le domande di cui al comma precedente sono esenti da bollo e debbono essere redatte su appositi moduli posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione e presso gli altri uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Esse possono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'alimentazione direttamente o per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o loro uffici agricoli di zona, degli ispettorati dipartimentali delle foreste o loro dipendenze, degli enti di sviluppo degli uffici comunali, delle associazioni di categoria facenti capo ad organizzazioni a carattere nazionale, degli organismi associativi di produttori agricoli, degli enti gestori di ammassi volontari di olio, degli assuntori di servizi contemplati dall'art. 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, di cui l'A.I.M.A. si avvale per l'esecuzione dei propri compiti di organismo di intervento.

     Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla impresa agricola ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza e il pagamento della integrazione sarà disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.

     Per ottenere l'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 i produttori di olio di sansa vergine di cui alla lettera b) del precedente art. 2 debbono presentare domanda, entro il 31 agosto 1968, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione. Le domande, esenti da bollo, debbono essere redatte su moduli posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati dell'alimentazione. Nelle medesime debbono essere indicati:

     a) la quantità di sansa lavorata;

     b) la quantità di olio prodotto;

     c) gli stabilimenti di molitura dai quali è stata acquistata la sansa.

 

          Art. 4. [4]

     Le commissioni provinciali di cui al successivo art. 11 stabiliscono, per singole zone, le rese medie di produzione in olive e in olio e indicano i livelli massimi di tali rese conseguibili nelle zone stesse.

     Tali rese medie dovranno essere determinate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234. Esse saranno rese pubbliche attraverso gli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni dalle definizioni provinciali.

     Qualora la quantità del prodotto indicato nelle domande di integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle quantità desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla commissione provinciale, il quantitativo di olio ammissibile all'integrazione è determinato, sulla base di opportuni controlli, dalla commissione medesima. I provvedimenti conseguenti sono resi pubblici con le modalità previste al comma precedente.

     Per le domande di integrazione concernenti quantitativi di olio non superiore a quintali 10, la quantità di olio ammissibile all'integrazione di prezzo è determinata dagli stessi uffici liquidatori [5].

     La disposizione del comma precedente si applica anche alle domande di integrazione concernenti quantitativi superiori a quintali 10, sempre che i quantitativi medesimi non superino di oltre il 10 per cento quelli desumibili dall'applicazione degli indici di resa media [6].

     Nelle domande di integrazione di prezzo debbono essere indicati l'oleificio presso cui è stato ottenuto l'olio cui si riferisce la domanda e le date in cui è stata effettuata la molitura delle olive. I produttori che abbiano venduto le olive debbono indicare il nome dell'acquirente e le quantità vendute.

 

          Art. 5.

     E' fatto obbligo a tutti gli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive di tenere un registro di lavorazione, nel quale devono essere annotati giornalmente e per ogni singola partita:

     la quantità di olive lavorate;

     il proprietario delle olive ed il produttore delle medesima;

     l'olio di pressione prodotto;

     la sansa ricavata [7].

     Nello stesso registro devono essere altresì annotati: le quantità di sansa vergine cedute agli stabilimenti di estrazione dell'olio dalla sansa, con l'indicazione dello stabilimento e degli estremi della bolletta di accompagnamento della sansa avviata ai detti stabilimenti.

     Gli esercenti di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotati:

     la quantità di sansa acquistata, con l'indicazione del venditore e degli estremi della bolletta di accompagnamento;

     la quantità di sansa passata alla lavorazione;

     la relativa quantità di olio ottenuto;

     gli stabilimenti che provvedono alla rettificazione dell'olio di sansa prodotto.

     Gli esercenti di stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e di oli estratti dalla sansa devono tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono indicare i movimenti di entrata delle materie prime e di uscita del prodotto finito e dei sottoprodotti della lavorazione.

     Gli esercenti di stabilimenti di molitura o di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono tenuti a segnalare ogni dieci giorni, ai competenti ispettorati provinciali dell'alimentazione i dati riassuntivi di lavorazione, quali risulteranno dai registri di cui ai commi precedenti nonchè copia a ricalco delle pagine dei registri medesimi per la parte concernente la decade cui si riferiscono i predetti dati riassuntivi [8].

 

          Art. 6.

     Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione provvedono ad espletare i servizi necessari ad assicurare la esatta applicazione delle norme del presente decreto, secondo le istruzioni impartite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

     Il capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione dispone il pagamento dell'integrazione di prezzo spettante agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi, con le modalità indicate all'art 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'Ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo della ragioneria regionale dello Stato e della delegazione della Corte dei conti competenti per territorio.

 

          Art. 7.

     (Omissis) [9].

     I registri di lavorazione e quelli di carico e scarico, di cui al precedente art. 5, devono essere vidimati e timbrati dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione e ritirati a cura degli interessati presso gli ispettorati medesimi.

     (Omissis) [10].

 

          Art. 8.

     Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto, l'Azienda si avvale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione, e può essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ad avvalersi anche di altri uffici periferici del Ministero e di enti di sviluppo.

     Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso l'azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altre amministrazioni dello Stato nonchè di enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. L'onere del personale comandato è assunto dall'azienda [11].

     Qualora ai sensi del primo comma del presente articolo l'Azienda si avvalga, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente decreto, degli enti di sviluppo, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le somme occorrenti per l'esercizio dei compiti ad esse connessi ivi compresi, nella misura riconosciuta dal Ministero medesimo, gli oneri relativi all'espletamento del servizio, saranno somministrate dall'Azienda tramite gli ispettorati dell'alimentazione a mezzo di aperture di credito disposte a favore dei capi dei detti ispettorati, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     I capi degli ispettorati, sulle aperture di credito di cui al precedente comma potranno anticipare, sulla base di fabbisogni mensili, le somme occorrenti mediante ordinativi a favore degli enti di sviluppo.

     Le somme anticipate con tali ordinativi saranno utilizzate dagli enti di sviluppo ai fini del pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Gli enti di sviluppo provvederanno a rendere mensilmente il conto, corredate delle relative quietanze, delle somme anticipate ai sensi del quarto comma del presente articolo, al capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente, intestatario dell'apertura di credito.

     I capi degli ispettorati provinciali dell'alimentazione renderanno a loro volta il conto trimestrale con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

     Gli enti di sviluppo espleteranno le funzioni ad essi affidate secondo le istruzioni impartite dall'Azienda ai sensi del primo comma dell'art. 6. Per l'espletamento di dette funzioni, essi potranno, per singoli territori, attribuire ai propri funzionari il compito di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle integrazioni di prezzo secondo le suddette istruzioni.

 

          Art. 9. [12]

 

          Art. 10.

     I produttori di olive della campagna 1967-68, per l'olio ricavato dal loro prodotto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, debbono far pervenire all'ispettorato provinciale dell'alimentazione, entro 30 giorni da tale data, la domanda di integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 3, allegando la dichiarazione di produzione rilasciata dal frantoiano. In mancanza della dichiarazione suddetta dovrà essere indicata nella domanda la data di produzione dell'olio, il frantoio presso il quale è stata effettuata la molitura, i locali dove l'olio è custodito e le altre notizie chieste con i moduli di cui all'articolo 3 secondo comma.

     Per le olive vendute prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 4.

     L'ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione dopo avere esperiti gli accertamenti del caso su conforme parere della commissione di cui all'art. 11 del presente decreto.

 

          Art. 10 bis. [13]

     Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 10, se il ritiro delle olive da parte dell'acquirente è avvenuto prima del 22 novembre 1967, il termine di quindici giorni di cui al quarto comma dell'art. 4 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione, nominata con decreto prefettizio, costituita:

     1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

     2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione in qualità di vice presidente;

     3) da due funzionari tecnici dell'Ispettorato agrario provinciale e da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

     4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

     5) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;

     6) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle provincie in cui operi detto ente;

     7) da 5 rappresentanti di produttori olivicoli, di cui uno, dove esista, presidente di cooperativa olivicola, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria [14].

     Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di sei membri escluso il presidente. La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente [15].

     Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente della commissione ad un funzionario appartenente ai ruoli delle carriere direttive o di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     La commissione ha i seguenti compiti:

     a) esprimere parere in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati dall'ispettore provinciale dell'alimentazione per l'espletamento dei compiti ad esso demandati dal presente decreto, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;

     b) esprimere parere sulla concessione delle integrazioni di prezzo, a norma dell'art. 10 del presente decreto e determinare i quantitativi di olio ammissibili all'integrazione ai sensi del penultimo comma del precedente art. 4;

     c) prendere cognizione, decadalmente, ai provvedimenti adottati dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione in attuazione del presente decreto, ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, prescrivendo, ove lo ritenga necessario, opportuni accertamenti anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;

     d) suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti e di abusi che vengano, comunque, rilevati nel corso della gestione,

     e) esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione;

     f) riferire decadalmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste sull'attuazione del presente decreto nella provincia, precisando le concessioni di integrazione di prezzo concesse a norma del presente decreto, dei pagamenti ordinati con riferimento ad esse, degli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione e dei rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, degli abusi e degli illeciti eventualmente rilevati e delle iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi;

     g) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa media in olio, per periodi di lavorazione [16].

     Ai componenti della commissione competono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione ed a tal fine i componenti non aventi rapporto d'impiego con l'Amministrazione dello Stato sono equiparati ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione. Le spese della commissione sono a carico della gestione.

     Nelle province nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 12.

     All'atto delle importazioni dall'estero di olive e di sansa di oliva, destinate ad uso diverso dalla disoleazione, l'importatore è tenuto al versamento di una cauzione di un importo corrispondente alla integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1, maggiorata del 10 per cento, riferita alla quantità di olio contenuta nei prodotti medesimi.

     Tale cauzione sarà rimborsata su presentazione di un certificato rilasciato dal competente comando della guardia di finanza, attestante che la merce importata non è stata utilizzata per la fabbricazione di olio di oliva.

     Trascorso il periodo di quattro mesi dalla data della nazionalizzazione senza che l'importatore abbia presentato il certificato di cui al comma precedente, la cauzione è trattenuta in via definitiva dallo Stato con decisione unilaterale.

 

          Art. 13.

     Il certificato di circolazione mod. DD4 previsto negli scambi intracomunitari dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettere d) ed e) del regolamento 136/66 non è valido se tali prodotti sono stati sottoposti nel Paese membro di provenienza al regime di controllo ai fini dell'integrazione del prezzo.

     Per i prodotti di cui sopra non sottoposti, invece, al regime di controllo il certificato mod. DD4 deve contenere le indicazioni prescritte in sede comunitaria.

 

          Art. 14.

     L'art. 17 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, è sostituito dal seguente:

     "L'olio di oliva di pressione commestibile, l'olio di oliva lampante, l'olio di oliva lavato e l'olio estratto dalla sansa di oliva sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di lire 1400 per ogni quintale di prodotto.

     In eguale misura si applica la sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

     La stessa misura d'imposta si applica sull'olio contenuto nelle olive, nella sansa di olive e negli altri residui della lavorazione degli oli di oliva di cui alla voce 15.17 della tariffa dei dazi doganali, importati dall'estero. Detti prodotti debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento dalla dogana di confine alle rispettive destinazioni.

     Sugli oli acidi di oliva di affinazione importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

     Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di oliva rettificato importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1520 al quintale.

     I prodotti importati dall'estero contenenti olio di oliva sono soggetti alla sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente.

     L'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine di cui al terzo e sesto comma del presente articolo sono liquidate in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e imposte indirette su campioni appositamente prelevati all'atto dell'importazione".

 

          Art. 15.

     Il primo comma dell'art. 25 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143 è sostituito come segue:

     "E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione all'olio di oliva e all'olio acido di oliva di raffinazione esportati all'estero".

 

          Art. 16.

     Le disposizioni di cui all'art. 9, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle successive modificazioni.

 

          Art. 17.

     Le disposizioni del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, si applicano, in quanto compatibili, anche per l'attuazione degli interventi contemplati dal presente decreto.

     I due esperti facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'AIMA ai sensi dell'art. 5, lettera h), della legge 13 maggio 1966, n. 303, ai fini del trattamento economico per le missioni compiute nell'interesse dei servizi dell'azienda, sono equiparati ai funzionari con qualifica di direttore generale. Ai componenti dell'anzidetto Consiglio, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, è attribuito un compenso annuo lordo comprensivo dei gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle riunioni consiliari [17].

 

          Art. 18.

     Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui all'art. 1 del presente decreto, il cui importo sarà rimborsato all'Erario dello Stato dalla Comunità economica europea (F.E.O.G.A.), sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

 

          Art. 19.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nel corso degli anni finanziari 1968 e 1969, può essere autorizzata per l'esecuzione degli interventi nel settore agricolo, a contrarre prestiti a breve termine e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi, con aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, per far fronte ai pagamenti in caso di temporanea insufficienza delle somme disponibili sul Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari [18].

     Per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti di cui al comma precedente, è aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'Azienda, al quale sarà fatto affluire l'importo di lire 2.500 milioni mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'Azienda farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

     I contratti relativi alla stipulazione dei prestiti di cui al precedente primo comma sono assoggettati a imposta fissa di registro di lire mille e gli altri atti concernenti la stipulazione dei prestiti medesimi sono esenti da qualsiasi altra imposta [19].

 

          Art. 20.

     Le somme affluite al bilancio dell'A.I.M.A. a carico delle autorizzazioni di spesa, previste dall'art. 51, primo e secondo comma, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, e non utilizzate per il pagamento delle integrazioni di prezzo e degli indennizzi relativi all'olio della campagna 1966 - 67, saranno versate dall'A.I.M.A. al bilancio dell'entrata dello Stato.

 

          Art. 21.

     Le somme affluite al bilancio dell'entrata dello Stato ai sensi dell'art. 20, sono destinate, per lire 2.500 milioni a fronteggiate l'onere di cui all'art. 19, secondo comma e, per il restante importo, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere versate ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto - legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

 

          Art. 22.

     Per gli oneri di carattere generale, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, ripartita in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1967 e lire 500 milioni per l'anno 1968.

     All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 2100 milioni per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto. Tale somma sarà ripartita fra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro per il tesoro su proposta di quello per l'agricoltura e per le foreste.

     Qualora le somme assegnate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per gli oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto e del decreto - legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, risultassero insufficienti, l'azienda stessa è autorizzata ad utilizzare le somme stanziate ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303, per le spese generali di funzionamento, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio [20].

     I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra sono assoggettati al controllo decentrato delle Ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

     All'onere previsto dal presente articolo si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato.

 

          Art. 23.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti negli anni 1967 e 1968 le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 23 bis. [21]

     Trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto non potranno essere presentate domande di integrazione di prezzo per l'olio prodotto nella campagna 1966 - 67.

 

          Art. 24.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 18 gennaio 1968, n. 10.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 205, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui ha sostituito le corrispondenti disposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti CEE 22 settembre 1966, n. 136, e 26 ottobre 1967, n. 754.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 205, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui ha sostituito le corrispondenti disposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti CEE 22 settembre 1966, n. 136, e 26 ottobre 1967, n. 754.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.

[10] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 1986, n. 898.

[13] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall’attuale comma 1 per effetto dell'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.

[17] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[18] Comma già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.

[19] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[21] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.