§ 2.6.32 - D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053.
Disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:24/12/1969
Numero:1053


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      In attesa della liquidazione definitiva dell'integrazione di prezzo a favore degli aventi diritto, è autorizzata, limitatamente alle domande che si riferiscono a [...]
Art. 3.      Nell'art. 4 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, quale risulta modificato con la legge 12 febbraio 1969, n. 5, sono inseriti, dopo il terzo comma, i seguenti [...]
Art. 4.      Ai fini del più sollecito espletamento delle procedure per la definizione delle domande di integrazione di prezzo dell'olio di oliva, comprese quelle relative alle [...]
Art. 5.      Per la campagna 1968-69 la disposizione dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, modificato con la legge 12 febbraio 1969, n. 5, non si [...]
Art. 6.      E' soppresso l'obbligo di pubblicare negli albi pretori delle sedi comunali i provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali ai sensi del terzo comma dell'art. 4 [...]
Art. 7.      Le cooperative di produttori agricoli che gestiscono oleifici sociali possono presentare, per conto dei soci che hanno conferito le olive per la molitura, un'unica [...]
Art. 8.      Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9 sono estese, per quanto applicabili, per la [...]
Art. 9.      Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui ai precedenti articoli 1 e 8 sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e della legge 27 luglio 1967, n. 622, [...]
Art. 11.      Le modalità di applicazione dei regolamenti comunitari, recanti misure speciali per migliorare la produzione e la commercializzazione degli agrumi, sono determinate con [...]


§ 2.6.32 - D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053. [1]

Disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi.

(G.U. 16 gennaio 1970, n. 13).

 

     Art. 1. [2]

     Per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1969-70, si applicano le disposizioni del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano detta integrazione e in quanto compatibili con le specifiche disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2132/69 del 28 ottobre 1969 e del regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2309/69 del 21 novembre 1969.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, stabilisce, con proprio decreto, i termini e le modalità per la presentazione, da parte degli interessati, della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo.

 

          Art. 2.

     In attesa della liquidazione definitiva dell'integrazione di prezzo a favore degli aventi diritto, è autorizzata, limitatamente alle domande che si riferiscono a quantitativi non superiori a 10 quintali di olio di oliva, la concessione di acconti nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla quantità di prodotto indicato nella domanda, purchè tale quantità non risulti superiore a quella desumibile dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalle commissioni provinciali.

     La disposizione del comma precedente si applica anche per la liquidazione delle domande di integrazione relative alla campagna 1968-69, ancora in corso di istruttoria alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, ed è estesa alle domande che si riferiscono a quantitativi superiori a 10 quintali ancorchè risultino superiori a quelli desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalle commissioni provinciali.

     Nel caso previsto dal comma precedente l'ammontare dell'acconto non può superare, qualora trattisi di quantitativi non eccedenti i 10 quintali, il 70 per cento dell'importo corrispondente alla quantità di prodotto desumibile dall'applicazione degli anzidetti indici di resa media, e, ove trattisi di quantitativi superiori, il 40 per cento dell'importo medesimo.

     Le disposizioni dei precedenti commi, secondo e terzo, si applicano anche per la liquidazione delle domande di integrazione di presso del grano duro raccolto nell'anno 1969, limitatamente alle domande di integrazione concernenti produzioni complessive aziendali non superiori a 100 quintali di grano duro.

 

          Art. 3.

     Nell'art. 4 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, quale risulta modificato con la legge 12 febbraio 1969, n. 5, sono inseriti, dopo il terzo comma, i seguenti commi:

     "Per le domande di integrazione concernenti quantitativi di olio non superiore a quintali 10, la quantità di olio ammissibile all'integrazione di prezzo è determinata dagli stessi uffici liquidatori.

     La disposizione del comma precedente si applica anche alle domande di integrazione concernenti quantitativi superiori a quintali 10, sempre che i quantitativi medesimi non superino di oltre il 10 per cento quelli desumibili dall'applicazione degli indici di resa media.”.

 

          Art. 4.

     Ai fini del più sollecito espletamento delle procedure per la definizione delle domande di integrazione di prezzo dell'olio di oliva, comprese quelle relative alle campagne precedenti a quella in corso, si potrà procedere d'ufficio alla regolarizzazione formale delle domande medesime, in relazione ad omissioni involontarie od errori materiali.

     Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, estendono la loro competenza anche all'assistenza relativa alla materia disciplinata dal presente decreto.

 

          Art. 5.

     Per la campagna 1968-69 la disposizione dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, modificato con la legge 12 febbraio 1969, n. 5, non si applica nei confronti dei produttori che, non avendo presentato la denuncia di coltivazione ivi prevista, abbiano tuttavia indicato nella domanda di integrazione di prezzo elementi sufficienti in ordine all'ubicazione del fondo ed alla consistenza produttiva dell'azienda.

 

          Art. 6.

     E' soppresso l'obbligo di pubblicare negli albi pretori delle sedi comunali i provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sostituito con il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5.

 

          Art. 7.

     Le cooperative di produttori agricoli che gestiscono oleifici sociali possono presentare, per conto dei soci che hanno conferito le olive per la molitura, un'unica domanda di integrazione di prezzo, contenente l'indicazione dei quantitativi di olio prodotto riferiti ai singoli soci ed alle denuncie di coltivazione a suo tempo presentate dai medesimi singolarmente o per il tramite delle cooperative stesse.

     Il pagamento dell'integrazione è disposto a favore delle cooperative, che provvederanno a corrispondere ai soci le somme a ciascuno spettanti.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9 sono estese, per quanto applicabili, per la concessione dell'integrazione ordinaria ai semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella Comunità nella campagna 1969-70 e di quella supplementare prevista dal regolamento n. 1382/69 del 17 luglio 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee per gli stessi semi di colza e ravizzone disoleati in Italia, durante la medesima campagna 1969-70.

     L'ammontare dell'integrazione supplementare spettante alle ditte nazionali che, durante la campagna 1969-70, hanno proceduto alla disoleazione dei semi di colza e ravizzone di origine comunitaria, nonchè le modalità ed i criteri relativi alla liquidazione dell'integrazione medesima, saranno stabiliti dal Ministero dell'Industria, commercio e artigianato, d'intesa con quelli del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, in conformità a quanto disposto dal regolamento n. 1460/69 del 25 luglio 1969 della commissione delle Comunità europee.

 

          Art. 9.

     Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui ai precedenti articoli 1 e 8 sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e della legge 27 luglio 1967, n. 622, aventi efficacia fino al 31 dicembre 1969, si applicano anche per l'anno 1970, in quanto necessarie, e nei limiti in cui risulteranno compatibili, per l'attuazione dei regolamenti delle Comunità europee concernenti il settore dei prodotti ortofrutticoli.

 

          Art. 11.

     Le modalità di applicazione dei regolamenti comunitari, recanti misure speciali per migliorare la produzione e la commercializzazione degli agrumi, sono determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in conformità dei suddetti regolamenti.

     Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste dai citati regolamenti ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) con il fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1976, n. 157 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, richiamando in vigore il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella L. 12 febbraio 1969, n. 5, prevede fatti di reato punibili con la reclusione e con la multa.