§ 24.1.5 - Legge 26 novembre 1973, n. 883.
Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:26/11/1973
Numero:883


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]
Art. 10.  [10]
Art. 11.  [11]
Art. 12.  [12]
Art. 13.  [13]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26.  [22]
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 


§ 24.1.5 - Legge 26 novembre 1973, n. 883.

Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.

(G.U. 8 gennaio 1974, n. 7)

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9. [9]

 

          Art. 10. [10]

 

          Art. 11. [11]

 

          Art. 12. [12]

 

          Art. 13. [13]

 

          Art. 14. [14]

     [Una commissione, nominata con decreto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del Laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

     Ove tale parere sia favorevole, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.]

 

          Art. 15.

     La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il R.D. 1° maggio 1932, n. 544, sono abrogati.

 

          Art. 16.

     Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

 

          Art. 17. [15]

     [La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'Ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.]

 

          Art. 18.

     I funzionari dell'Ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

     Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

     Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

     Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

 

          Art. 19.

     Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente art. 16 possono richiedere all'ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente art. 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente art. 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.

 

          Art. 20.

     Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato, insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo art. 21.

     Nel caso previsto dal precedente art. 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

 

          Art. 21.

     Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti artt. 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

     Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

 

          Art. 22.

     Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

     Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

     L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

     Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

     Alle analisi di revisione si applicano gli artt. 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del Codice di procedura penale.

     Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

     Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

 

          Art. 23. [16]

     [I laboratori di analisi e quello di revisione debbono applicare i metodi di analisi qualitative e quantitative, sia chimiche sia microscopiche sia per separazione manuale previste dalle apposite direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nel successivo art. 26.]

 

          Art. 24.

     Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'Autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 25. [17]

     [Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a 6.000.000 [18] .

     Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con le indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore [19].

     Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'art. 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore [20].

     Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'art. 13 è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10.000.000 [21] .

     L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori nonché su di un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti.

     È fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del fornitore.]

 

          Art. 26. [22]

     [Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto alle Direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonché alle eventuali Direttive di modifica delle Direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983.]

 

          Art. 27.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

 

          Art. 28.

     Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il regolamento di esecuzione.

 

          Art. 29.

     I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 30.

     La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1974.

 

     Allegato A - Tabella delle fibre tessili [23]

 

     Allegato B [24]

 

     Allegato C [25]

 

     Allegato D [26]


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[3] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 4 ottobre 1986, n. 669 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[4] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[5] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 4 ottobre 1986, n. 669 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[6] Articolo modificato dall'art. 3 della L. 4 ottobre 1986, n. 669 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[7] Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 4 ottobre 1986, n. 669e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[8] Articolo modificato dall'art. 5 della L. 4 ottobre 1986, n. 669 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[9] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1977, n. 632, dall'art. 6 della L. 4 ottobre 1986, n. 669 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[10] Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 4 ottobre 1986, n. 669 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[11] Articolo modificato dall'art. 42 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[12] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[13] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 8 agosto 1977, n. 632 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[14] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

[15] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

[16] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

[17] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

[18] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[19] Comma così modificato dagli artt. 32 e 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[20] Comma così modificato dagli artt. 32 e 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[21] Comma così modificato dagli artt. 32 e 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[22] Articolo sostituito dall'art. 8 della L. 4 ottobre 1986, n. 669 e abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

[23] Allegato modificato dall'art. 9 della L. 4 ottobre 1986, n. 669 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[24] Allegato modificato dall'art. 10 della L. 4 ottobre 1986, n. 669, dal D.M. 12 ottobre 1987, n. 482 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[25] Allegato modificato dall'art. 11 della L. 4 ottobre 1986, n. 669 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[26] Allegato modificato dall'art. 12 della L. 4 ottobre 1986, n. 669 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.