§ 4.2.10 – L. 4 aprile 1964, n. 171.
Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:04/04/1964
Numero:171


Sommario
Art. 1.      Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate
Art. 2.      E' fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreché dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico [...]
Art. 7.      I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 4.2.10 – L. 4 aprile 1964, n. 171.

Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

(G.U. 13 aprile 1964, n. 92).

 

     Art. 1.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

 

          Art. 2.

     E' fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreché dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, l'indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

     a) per i bovini: vitello, bovino adulto [1];

     b) per i bufalini: bufalo, annutolo;

     c) per gli equini: (categoria unica) equino;

     d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;

     e) per i suini: (categoria unica) suino;

     f) per i caprini: capretto, caprino adulto.

     (Omissis) [2].

     Ai fini della classificazione merceologica si intende per 'vitello' un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi [3].

 

          Art. 3. [4]

     Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati [5].

 

          Art. 4. [6]

     I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o scongelate.

     Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.

     Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca, congelata o scongelata della carne posta in vendita.

     Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta.

 

          Art. 5. [7]

     I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale prezzi.

 

          Art. 6.

     Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:

     1) i quantitativi di carne importata;

     2) il Paese di origine e la ditta fornitrice;

     3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione;

     4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, con indicazione se l'acquisto è avvenuto in quarti o in porzioni minori;

     5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle località di lavorazione.

     Il Ministro per l'industria e per il commercio provvederà ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente.

 

          Art. 7.

     I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000.

     In caso di recidiva, il contravventore è cancellato dall'elenco degli importatori di carni.

     Chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000. Pendendo procedimento penale può essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale.

     In caso di recidiva la licenza di vendita è revocata.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 22 della L. 22 dicembre 1969, n. 964.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 17 gennaio 1977, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 16 febbraio 1983, n. 44 e così sostituito dall'art. 1 del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, convertito dalla L. 3 agosto 2004, n. 204.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 17 gennaio 1977, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 17 gennaio 1977, n. 3.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 17 gennaio 1977, n. 3.