§ 86.5.11 – D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056.
Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:27/10/1962
Numero:2056


Sommario
Art. 1.      La cura delle malattie previste dall'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è obbligatoria
Art. 2.      Chiunque è affetto da malattia venerea deve farsi curare negli appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree, ovvero dal medico [...]
Art. 3.      Gli effetti della legge 25 luglio 1956, n. 837, è fatto obbligo agli esercenti la patria potestà o la tutela, di provvedere alla cura dei minori o di coloro che sono [...]
Art. 4.      La cura delle malattie veneree è di norma ambulatoriale. Può essere autorizzato il ricovero gratuito, nelle cliniche dermosifilopatiche universitarie o negli ospedali [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Per l'attuazione delle norme di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, chiunque intenda contrarre matrimonio può avvalersi per accertare il [...]
Art. 7.      La valutazione circa la necessità del ricovero è di competenza del medico provinciale
Art. 8.      Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere che una persona sia affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose e possa diffonderla, può [...]
Art. 9.      La persona cui sia stato rivolto dal medico provinciale l'invito a sottoporsi agli accertamenti di cui all'articolo precedente, deve certificare il suo stato di salute [...]
Art. 10.      Qualora i controlli sanitari effettuati sui lavoratori addetti alla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici, a norma della voce n. 57 nella tabella annessa al [...]
Art. 11.      L'ispettore dermosifilografo provinciale coadiuva il medico provinciale nella vigilanza delle attività inerenti alla profilassi e alla cura delle malattie dermoveneree, [...]
Art. 12.      Tutti i casi di malattie veneree con manifestazioni contagiose in atto comportano l'obbligo della denuncia al medico provinciale
Art. 13.      I sanitari dispongono di appositi moduli predisposti dal Ministero della sanità per le comunicazioni che sono tenuti ad effettuare alle persone cui compete l'obbligo di [...]
Art. 14.      Il sanitario che comunque nell'esercizio professionale riscontri una persona affetta da malattia venerea ed il medico laboratorista che, a seguito di accertamenti di [...]
Art. 15.      Qualora l'accertamento di laboratorio sia richiesto tramite un sanitario, l'obbligo di cui al precedente art. 13 incombe a tale professionista, al quale il medico [...]
Art. 16.      Il medico provinciale deferisce i sanitari che non abbiano adempiuto ai loro obblighi all'autorità giudiziaria od al competente Ordine sanitario
Art. 17.      L'istituzione dei dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree è obbligatoria per i Comuni capoluoghi di Provincia e per quelli aventi [...]
Art. 18.      Il dispensario per la cura gratuita delle malattie veneree deve essere, di regola, annesso ad un ospedale, ovvero ad un poliambulatorio o ad altri complessi sanitari e [...]
Art. 19.      Il personale addetto al dispensario deve essere costituito almeno da
Art. 20.      Il dispensario deve essere aperto tutti i giorni almeno per tre ore alla mattina e per due ore il pomeriggio
Art. 21.      Il direttore è tenuto a
Art. 22.      L'assistente sanitaria visitatrice coadiuva il direttore nel servizio del dispensario ed attende principalmente alle ricerche epidemiologiche. Per ogni caso di malattia [...]
Art. 23.      L'infermiera appronta lo strumentario, assiste il sanitario nelle visite e nelle cure, disciplina l'accesso del pubblico, vigila sulla pulizia dei locali e tiene [...]
Art. 24.      L'istituzione e l'esercizio di dispensari antivenerei da parte di enti diversi dai Comuni e dalle cliniche universitarie dermosifilopatiche, di cui all'ultimo comma [...]
Art. 25.      Nei Comuni ove non esistono dispensari antivenerei il medico condotto deve visitare e curare gratuitamente in ambulatorio chiunque sia affetto da malattia venerea. A tal [...]
Art. 26.      Negli Istituti di prevenzione e di pena con capienza complessiva non inferiore a 500 detenuti sono istituiti ambulatori antivenerei con personale tecnico e la occorrente [...]
Art. 27.      Negli altri stabilimenti carcerari la profilassi e la terapia delle malattie veneree sono svolte dai sanitari del dispensario antivenereo comunale vicino per sede
Art. 28.      Gli accertamenti diagnostici e le terapie antiveneree praticate su detenuti vengono trascritti sulla stessa scheda tipo di cui alla lettera b) dell'art. 18
Art. 29.      Le norme di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 28 si applicano anche agli Istituti per la rieducazione dei minorenni ed ai minorenni ricoverati in tali Istituti
Art. 30.      Gli ospedali generali e le cliniche dermosifilopatiche devono ricoverare gli infermi affetti da malattie veneree
Art. 31.      I ricoveri dei malati venerei a carico dello Stato devono essere di norma autorizzati preventivamente dal medico provinciale
Art. 32.      Fermo restando il riparto di quattro quinti del fondo stanziato per le spese di cure delle malattie veneree, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della [...]
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37.      Gli istituti ed i laboratori pubblici e privati che, a termini dell'art. 16 della legge, intendano essere autorizzati ad eseguire esami sierologici e gli altri [...]
Art. 38.      I Laboratori provinciali di igiene e profilassi - Sezione medico micrografica -, il Laboratorio centrale di igiene e profilassi delle ferrovie dello Stato, quelli [...]
Art. 39.      E' istituita presso il Ministero della sanità una speciale Commissione tecnica permanente con il compito
Art. 40.      Il Ministro della sanità indice periodicamente corsi di aggiornamento clinico-diagnostico e terapeutico nel settore venereologico per medici condotti e ufficiali [...]
Art. 41.      Chiunque intenda realizzare iniziative di educazione sanitaria nei confronti del pericolo venereo è tenuto a darne notizia al Ministero della sanità
Art. 42.      Gli enti, le istituzioni e i laboratori che provvedono alle consultazioni, agli accertamenti e alla cura delle malattie previste dall'art. 1 della legge, sono tenuti [...]
Art. 43.      Agli ispettori dermosifilografi provinciali, che a seguito di pubblico concorso sono in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, può eccezionalmente [...]
Art. 44.      L'espletamento dei concorsi a posti di medico del dispensario comunale è disciplinato dai regolamenti previsti dall'art. 13 della legge in conformità alle norme vigenti [...]
Art. 45.      Effettuato l'inquadramento dei medici aventi i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 23 della legge, l'espletamento del primo concorso a posti di medico del [...]


§ 86.5.11 – D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056.

Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.

(G.U. 6 aprile 1962, n. 93).

 

Titolo I

 

Capo I

DOVERI E DIRITTI DEI CITTADINI

IN ORDINE AL PERICOLO VENEREO

 

     Art. 1.

     La cura delle malattie previste dall'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è obbligatoria.

 

          Art. 2.

     Chiunque è affetto da malattia venerea deve farsi curare negli appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree, ovvero dal medico condotto o da un medico di propria scelta, sottoponendosi a tutti i necessari accertamenti di laboratorio.

     I contravventori sono puniti ai sensi dell'art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 837 con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

     Gli infermi affetti da malattia venerea hanno il diritto di essere visitati e curati gratuitamente in ogni stadio della malattia presso gli appositi dispensari ovvero in mancanza dal medico condotto ed hanno diritto di usufruire di tutti i necessari accertamenti di laboratorio.

 

          Art. 3.

     Gli effetti della legge 25 luglio 1956, n. 837, è fatto obbligo agli esercenti la patria potestà o la tutela, di provvedere alla cura dei minori o di coloro che sono affidati alla loro tutela quando siano a conoscenza che i medesimi sono affetti da malattie veneree.

     I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

 

          Art. 4.

     La cura delle malattie veneree è di norma ambulatoriale. Può essere autorizzato il ricovero gratuito, nelle cliniche dermosifilopatiche universitarie o negli ospedali comuni, che non siano specializzati per cura di altre specifiche malattie, nei casi di comprovata necessità clinica o profilattica.

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6.

     Per l'attuazione delle norme di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, chiunque intenda contrarre matrimonio può avvalersi per accertare il proprio stato di salute di apposite sezioni dei dispensari.

     Le visite, gli accertamenti e le relative certificazioni sono gratuite.

 

Capo II

POTERI DEL MEDICO PROVINCIALE

COLLABORAZIONE DELL'ISPETTORE DERMOSIFILOGRAFO PROVINCIALE

 

          Art. 7.

     La valutazione circa la necessità del ricovero è di competenza del medico provinciale.

 

          Art. 8.

     Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere che una persona sia affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose e possa diffonderla, può disporre gli accertamenti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

     Il medico provinciale è tenuto ad usare al riguardo ogni riservatezza e cautela.

     Fermo restando il divieto per l'autorità di pubblica sicurezza di disporre accertamenti sanitari per le persone accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, la circostanza di essere dedita alla prostituzione non è preclusiva di accertamenti sanitari da parte del medico provinciale quando si verificano le condizioni di cui al primo comma.

 

          Art. 9.

     La persona cui sia stato rivolto dal medico provinciale l'invito a sottoporsi agli accertamenti di cui all'articolo precedente, deve certificare il suo stato di salute in relazione alla presente infezione contagiosa, esibendo attestazione rilasciata dall'istituto o dal sanitario designato dal medico provinciale.

     Ove la persona non si presenti alla visita, ovvero non esibisca il certificato rilasciato dal medico di fiducia, oppure venga accertata a suo carico l'infezione venerea in fase contagiosa, resta in facoltà del medico provinciale di disporne l'allontanamento dal luogo di lavoro nei casi previsti dall'art. 6 della legge 25 luglio 1956, numero 837, di invitarla a curarsi, prescrivendone, ove decorra, il ricovero in apposito luogo di cura. L'ordine di allontanamento dal luogo di lavoro deve essere comunicato all'ispettore medico del lavoro.

     In caso di rifiuto provvede d'ufficio ad adottare le opportune misure profilattiche compreso, se del caso, l'ordine di ricovero. L'efficacia dei relativi provvedimenti cessa non appena resti accertato, con apposita attestazione medica, che la malattia non esisteva e che non presenta più manifestazioni contagiose.

     Per l'esecuzione dell'ordine di ricovero il medico provinciale può richiedere l'assistenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

 

          Art. 10.

     Qualora i controlli sanitari effettuati sui lavoratori addetti alla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici, a norma della voce n. 57 nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, rivelino l'esistenza di manifestazioni luetiche atte a diffondere il contagio, il medico provinciale adotterà i necessari provvedimenti sentito l'ispettore medico del lavoro.

 

          Art. 11.

     L'ispettore dermosifilografo provinciale coadiuva il medico provinciale nella vigilanza delle attività inerenti alla profilassi e alla cura delle malattie dermoveneree, procedendo anche a periodiche ispezioni. In particolare l'ispettore dermosifilografo provinciale deve:

     1) attendere alla vigilanza su tutti i dispensari pubblici antivenerei da qualsiasi ente dipendenti - università, ospedali, Comuni - convenzionati o non con il Ministero della sanità, degli ambulatori dipendenti da enti mutuo-previdenziali, dei consultori dermosifilopatici dell'O.N.M.I. dei servizi dermovenerei negli istituti di prevenzione e di pena e nelle case di rieducazione minorile, dei reparti dermovenerei ospedalieri;

     2) assicurarsi che per ogni nuovo caso di malattia venerea soprattutto di sifilide primo-secondaria sia eseguita una accurata inchiesta epidemiologica per il reperimento della fonte di contagio;

     3) assistere e consigliare il medico condotto per gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 10 della legge 25 luglio 1956, n. 837 (accertamenti diagnostici, idoneità delle cure, forniture dei medicinali, compilazione delle statistiche, tenuta dei registri);

     4) collaborare e vigilare per il regolare svolgimento degli esami sierologici di massa previsti dall'art. 7 della legge, mantenendo a tal fine contatti con gli istituti e laboratori autorizzati ad eseguire gli esami sierologici ai sensi dell'art. 16 della legge;

     5) eseguire, a richiesta del medico provinciale, visite di controllo sulle persone indiziate di essere affette da malattie veneree con manifestazioni contagiose;

     6) vigilare, in genere, sulla esecuzione delle misure di ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie.

     L'ispettore dermosifilografo ha l'obbligo di risiedere nel capoluogo della Provincia per la quale gli è stata conferita la nomina, nonchè di essere presente almeno due volte la settimana nell'Ufficio del medico provinciale, secondo l'orario prestabilito da quest'ultimo in relazione alle esigenze del servizio di sua competenza.

     Il medico provinciale per rilevanti ragioni può autorizzare l'ispettore dermosifilografo a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno regolare adempimento dei propri doveri.

     Il Ministro per la sanità con proprio decreto determina il numero e le circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi.

     Il Ministero della sanità può, su domanda, assegnare ad altra sede l'ispettore dermosifilografo.

     Uno o più ispettori dermosifilografi possono essere incaricati dal Ministro per la sanità dell'espletamento di speciali compiti inerenti all'organizzazione e vigilanza dei servizi antivenerei su scala nazionale.

 

Capo III

OBBLIGHI DEI SANITARI

 

          Art. 12.

     Tutti i casi di malattie veneree con manifestazioni contagiose in atto comportano l'obbligo della denuncia al medico provinciale.

     Detta denunzia, di regola, non è nominativa e deve essere compilata su apposito modulo, nel quale, oltre alla diagnosi, dovranno essere indicate l'età, il sesso, il Comune di residenza e la data di inizio della malattia della persona che ha richiesto l'assistenza; deve inoltre contenere notizie sulla probabile fonte di contagio ai fini dell'indagine epidemiologica.

     I sanitari che hanno in cura infermi di malattie veneree e, in particolare, gli specialisti di dermosifilopatia devono tenere un registro in cui saranno iscritti e numerati progressivamente tutti i pazienti riscontrati affetti da malattie veneree e tutte le notizie circa la diagnosi e la cura praticata.

     Detto registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità sanitaria.

     Il sanitario che omette la denunzia è passibile delle sanzioni di cui all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora ometta di istituire e di tenere in regola il registro di cui al comma precedente il medico provinciale lo deferisce al Consiglio dell'Ordine dei medici perchè venga promosso il procedimento disciplinare.

 

          Art. 13.

     I sanitari dispongono di appositi moduli predisposti dal Ministero della sanità per le comunicazioni che sono tenuti ad effettuare alle persone cui compete l'obbligo di far curare i minori e ai medici provinciali nei casi contemplati negli articoli 4 e 5 della legge.

 

          Art. 14.

     Il sanitario che comunque nell'esercizio professionale riscontri una persona affetta da malattia venerea ed il medico laboratorista che, a seguito di accertamenti di laboratorio effettuati su diretta richiesta dell'interessato, abbia rilevato risultati di positività di malattia, devono compiere quanto prescritto dagli articoli 4 e 5 della legge 23 luglio 1956, n. 837.

     Il sanitario che ha in cura una persona affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose in atto, nel caso che questa sospenda arbitrariamente il trattamento terapeutico, deve invitarla per iscritto a proseguire la cura. I moduli per gli inviti sono forniti dal Ministero della sanità.

     Se entro tre giorni il paziente non si presenta, il sanitario deve farne denunzia al medico provinciale il quale procede ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 27 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 9 del presente regolamento.

     I sanitari ed i medici laboratoristi che non adempiano agli obblighi di cui ai precedenti commi, sono sottoposti a procedimento disciplinare e qualora ne ricorrono i presupposti, sono puniti ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

 

          Art. 15.

     Qualora l'accertamento di laboratorio sia richiesto tramite un sanitario, l'obbligo di cui al precedente art. 13 incombe a tale professionista, al quale il medico laboratorista comunicherà in via riservata il risultato.

     Il sanitario che rilascia certificati di sana costituzione fisica comunque attestanti l'idoneità fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attività è tenuto, all'atto della consegna del certificato in parola o nel più breve tempo possibile, ad informare l'interessato dei risultati degli accertamenti eseguiti.

 

          Art. 16.

     Il medico provinciale deferisce i sanitari che non abbiano adempiuto ai loro obblighi all'autorità giudiziaria od al competente Ordine sanitario.

     L'Ordine predetto è tenuto a comunicare all'Ufficio del medico provinciale i provvedimenti adottati.

 

Capo I

DISPENSARI PUBBLICI AMBULATORI

PRESSO IL MEDICO CONDOTTO

 

          Art. 17.

     L'istituzione dei dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree è obbligatoria per i Comuni capoluoghi di Provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

     I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono peraltro, da soli o riuniti in consorzio con altri Comuni, istituire dispensari antivenerei.

     L'istituzione dei dispensari antivenerei può essere resa obbligatoria con decreto del Ministro per la sanità per i Comuni di cui al precedente comma quando speciali circostanze o una notevole diffusione delle malattie veneree ne determinano la necessità.

     Nella città ove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie, ospedali od altri enti pubblici particolarmente idonei, l'esercizio dei dispensari può essere affidato a tali istituti, sia dai Comuni sia direttamente dal Ministero della sanità.

     Il Ministero della sanità, ove ne ravvisi la necessità, può inoltre, affidare l'esercizio dei dispensari ad enti pubblici di carattere nazionale che perseguono fini di assistenza sanitaria e siano ritenuti idonei a giudizio insindacabili dell'Amministrazione della sanità.

     Detti dispensari devono funzionare a cura degli enti che li hanno istituiti; il Ministero della sanità contribuisce alle spese di gestione, oltre che con la fornitura dei medicinali specifici, anche con un contributo annuo che non può superare la metà delle spese di gestione per quelli obbligatori.

     Le modalità di funzionamento, la misura del contributo, il numero dei dispensari, sono stabiliti per convenzione fra il Ministero della sanità e gli enti interessati. Per i dispensari obbligatori, quando manchi il consenso del Comune sulla misura del contributo, questo sarà determinato con decreto ministeriale.

 

          Art. 18.

     Il dispensario per la cura gratuita delle malattie veneree deve essere, di regola, annesso ad un ospedale, ovvero ad un poliambulatorio o ad altri complessi sanitari e sistemato in locali idonei.

     Ogni dispensario deve comprendere sale di attesa, una sala di visita medica, una sala di medicazione e locali per i servizi igienici.

     I dispensari dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti devono, inoltre, disporre di un ambiente per la direzione e di altro per lo schedario per l'inchiesta epidemiologica e le indagini diagnostiche.

     Detti locali debbono essere riconosciuti idonei sia dal punto di vista igienico e funzionale, sia da quello del decoro.

     In particolare tutti gli ambienti debbono avere il rivestimento e la zoccolatura delle pareti, fino all'altezza di metri 1,60, impermeabile e lavabile; angoli sporgenti e rientranti arrotondati, vasistas o altri mezzi di aerazione alle finestre.

     La corrispondenza dei requisiti circa il numero, la capacità, la distribuzione dei locali, l'arredamento, l'attrezzatura occorrente per la diagnosi e il trattamento curativo dalle malattie veneree e dermoparassitarie deve essere esplicitamente attestata dal medico provinciale.

     L'attestazione di cui al precedente comma deve fare parte dei documenti indispensabili ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

     Tutti i dispensari, da qualsiasi ente dipendano, debbono essere dotati dei seguenti stampati, di tipo conforme ai modelli approvati dal Ministero della sanità:

     a) registro del servizio giornaliero sul quale devono essere trascritte giornalmente, e per ogni nuovo infermo, la diagnosi e lo stato di infermità, le cure e gli interventi praticati, le prescrizioni terapeutiche ed i medicinali somministrati ed ogni altra notizia per l'aggiornamento della scheda individuale;

     b) scheda individuale nella quale devono riportarsi le generalità, l'età, la professione, lo stato civile, la composizione della famiglia, la diagnosi della malattia accertata, le giornate di frequenza al dispensario, l'andamento clinico e sierologico dell'affezione, la terapia praticata;

     c) moduli per la denunzia delle malattie veneree a norma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

     d) rubriche, registri e moduli per le persone rivisitate per la statistica giornaliera dei nuovi casi, per gli esami di laboratorio, per la terapia, per il servizio sociale, conformi i modelli approvati dal Ministero;

     e) un registro inventario dei mobili e dello strumentario;

     f) un registro di carico e scarico dei medicinali;

     g) moduli per il resoconto statistico semestrale ed annuale delle persone visitate e curate.

 

          Art. 19.

     Il personale addetto al dispensario deve essere costituito almeno da:

     a) un medico direttore specializzato in dermosifilopatia, nominato a norma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

     b) un'assistente sanitaria visitatrice;

     c) una infermiera;

     d) un inserviente, le cui mansioni possono essere disimpegnate da un salariato comunale.

     Al direttore del dispensario è consentito il libero esercizio professionale, purchè esercitato fuori dall'ambito del dispensario.

 

          Art. 20.

     Il dispensario deve essere aperto tutti i giorni almeno per tre ore alla mattina e per due ore il pomeriggio.

     I dispensari prestano gratuitamente l'opera a tutti i malati che vi accedono, devono curare anche le dermatosi parassitarie e devono costituire dei centri di profilassi e di propaganda.

     I dispensari siti nelle città marittime, sprovviste degli appositi dispensari di cui all'art. 11 della legge 25 luglio 1956, n. 837, devono prestare gratuitamente la propria opera agli equipaggi della marina mercantile appartenenti a qualunque nazionalità, ai sensi del regio decreto 11 aprile 1926, n. 1133, che approva e rende esecutiva in Italia la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° dicembre 1924 per la profilassi e la cura delle malattie veneree al personale della marina mercantile.

 

          Art. 21.

     Il direttore è tenuto a:

     a) praticare le visite e le cure agli ammalati;

     b) prescrivere agli infermi i mezzi e le modalità per prevenire la diffusione del contagio venereo;

     c) rilasciare gratuitamente, a richiesta, certificati di malattia e di guarigione;

     d) eseguire i comuni accertamenti microscopici per la diagnosi delle malattie veneree e dermoparassitarie sugli infermi che frequentano il dispensario servendosi, per ogni altra indagine che non può essere praticata nel dispensario, della Sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

     e) attendere alla profilassi sociale delle malattie veneree impartendo le necessarie istruzioni all'assistente sanitaria visitatrice;

     f) svolgere propaganda per la prevenzione delle predette malattie anche mediante conferenze presso le istituzioni giovanili e le collettività in genere;

     g) curare che siano tenute al corrente le prescritte registrazioni;

     h) effettuare, senza diritto di ulteriore compensi, nei casi previsti dagli articoli 27 e 29 del presente regolamento, le visite e la cura dei detenuti; in tale compito, tuttavia, può essere sostituito da altro specialista addetto al dispensario.

 

          Art. 22.

     L'assistente sanitaria visitatrice coadiuva il direttore nel servizio del dispensario ed attende principalmente alle ricerche epidemiologiche. Per ogni caso di malattia venerea accertata in persone coniugate e per ogni caso di malattia venerea con manifestazioni contagiose in atto riscontrata in qualsiasi persona, esegue prontamente gli accertamenti epidemiologici necessari per individuare la sorgente di infezione e per conoscere - quando trattasi di coniugati - se sia stato contagiato il coniuge o trasmessa l'infezione ai figli.

     In casi particolari e per motivi di opportunità la ricerca epidemiologica, a richiesta del direttore del dispensario, può essere affidata ad una delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Comune o altro ente.

     Detti enti sono tenuti ad aderire alla richiesta.

 

          Art. 23.

     L'infermiera appronta lo strumentario, assiste il sanitario nelle visite e nelle cure, disciplina l'accesso del pubblico, vigila sulla pulizia dei locali e tiene aggiornati i registri e le schede di cui all'art. 18 del presente regolamento.

 

          Art. 24.

     L'istituzione e l'esercizio di dispensari antivenerei da parte di enti diversi dai Comuni e dalle cliniche universitarie dermosifilopatiche, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 ed all'art. 11 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è subordinata all'osservanza di tutte le norme previste per i dispensari comunali antivenerei.

     In apposite convenzioni saranno stabilite di volta in volta, in rapporto alle necessità, le norme concernenti i locali, il personale e l'orario del funzionamento dei dispensari, consultori dell'O.N.M.I. e degli ambulatori istituiti presso gli enti di previdenza ed assistenza a carattere nazionale.

 

          Art. 25.

     Nei Comuni ove non esistono dispensari antivenerei il medico condotto deve visitare e curare gratuitamente in ambulatorio chiunque sia affetto da malattia venerea. A tal fine saranno messi a sua disposizione:

     a) i mezzi occorrenti per prelevare ed inviare ai Laboratori provinciali di igiene e profilassi materiali patologici, ai fini delle analisi di competenza;

     b) i medicinali necessari alle cure;

     c) le schede ed i moduli conformi a quelli predisposti dal Ministero della sanità;

     d) il registro di cui al terzo comma dell'art. 12 del presente regolamento.

     Alla fine di ciascun anno il medico condotto invia all'Ufficio del medico provinciale un dettagliato rapporto sull'attività svolta nel settore antivenereo.

     Il medico provinciale formula le proposte del caso, ai fini della assegnazione di premi ai sanitari particolarmente meritevoli per l'attività svolta nel settore anzidetto.

 

Capo II

DISPENSARI ANNESSI

AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

 

          Art. 26.

     Negli Istituti di prevenzione e di pena con capienza complessiva non inferiore a 500 detenuti sono istituiti ambulatori antivenerei con personale tecnico e la occorrente attrezzatura per l'accertamento diagnostico-clinico e la terapia delle malattie veneree nei detenuti.

     Le relative spese di gestione sono a carico del Ministero della sanità.

     La direzione dell'ambulatorio è conferita a specialista dermosifilografo.

     Gli ambulatori suddetti osservano, in quanto applicabili, le norme previste per i dispensari antivenerei.

 

          Art. 27.

     Negli altri stabilimenti carcerari la profilassi e la terapia delle malattie veneree sono svolte dai sanitari del dispensario antivenereo comunale vicino per sede.

     I medicinali specifici occorrenti sono forniti gratuitamente dal Ministero della sanità.

     Allorchè particolari condizioni cliniche e profilattiche lo richiedano, il medico provinciale può segnalare al Ministero di grazia e giustizia l'opportunità di trasferire in sedi più adatte e organizzate per le cure i detenuti affetti da malattie veneree.

 

          Art. 28.

     Gli accertamenti diagnostici e le terapie antiveneree praticate su detenuti vengono trascritti sulla stessa scheda tipo di cui alla lettera b) dell'art. 18.

     Detta scheda non deve recare indicazione alcuna sullo stato di detenzione del malato. E' redatta in duplice copia: una delle due copie è consegnata al detenuto all'atto della sua dimissione dalla casa di pena, agli effetti della prosecuzione della cura.

 

          Art. 29.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 28 si applicano anche agli Istituti per la rieducazione dei minorenni ed ai minorenni ricoverati in tali Istituti.

 

Capo III

ISTITUZIONI PER IL RICOVERO

DEGLI INFERMI AFFETTI DA MALATTIE VENEREE

 

          Art. 30.

     Gli ospedali generali e le cliniche dermosifilopatiche devono ricoverare gli infermi affetti da malattie veneree.

     Le spese di degenza, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello Stato tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri aventi tra loro fini statutari la cura gratuita delle malattie veneree e salvo che il relativo onere faccia carico per legge, per regolamento, per statuto, o in forza di convenzione, ad altri enti od istituti.

     Le spese per i ricoveri di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero della sanità e non possono superare quelle stabilite per gli ammalati non abbienti ricoverati in corsia comune.

     Il Ministero della sanità può stipulare apposite convenzioni per la istituzione di reparti ospedalieri specializzati per la cura delle malattie veneree.

     Dette convenzioni devono stabilire i requisiti dei reparti stessi, le modalità per il funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalità. Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia dello stesso ospedale.

 

          Art. 31.

     I ricoveri dei malati venerei a carico dello Stato devono essere di norma autorizzati preventivamente dal medico provinciale.

     In caso di ricoveri di urgenza l'Amministrazione ospedaliera deve darne comunicazione al medico provinciale entro il termine massimo di tre giorni.

     La durata di degenza deve essere limitata alla scomparsa delle manifestazioni contagiose e, di massima, non potrà superare per la infezione treponemica trenta giorni, e per le altre malattie veneree, dieci giorni salvo i casi di comprovata necessità nei quali può essere richiesta una proroga al medico provinciale.

     Fanno eccezione le gestanti luetiche che ai fini della profilassi prenatale della lue congenita potranno rimanere ricoverate fino all'espletamento del parto senza bisogno dell'autorizzazione di cui al precedente comma.

 

          Art. 32.

     Fermo restando il riparto di quattro quinti del fondo stanziato per le spese di cure delle malattie veneree, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il rimanente quinto del fondo medesimo è erogato a seguito di ulteriori giustificate richieste di accreditamento.

 

Capo I

ESAMI SIEROLOGICI. [2]

 

          Art. 33. [3]

 

          Art. 34. [4]

 

          Art. 35. [5]

 

          Art. 36. [6]

 

Capo II

LABORATORI AUTORIZZATI

 

          Art. 37.

     Gli istituti ed i laboratori pubblici e privati che, a termini dell'art. 16 della legge, intendano essere autorizzati ad eseguire esami sierologici e gli altri accertamenti relativi alle malattie veneree, devono avanzare istanza al Ministero della sanità tramite l'Ufficio del medico provinciale che provvede all'inoltro della istanza medesima previo parere del Consiglio provinciale di sanità.

     L'istanza dovrà indicare:

     1) la denominazione e la sede dell'istituto o laboratorio;

     2) gli esami che si intendono eseguire;

     3) le apparecchiature e le attrezzature che vengono destinate agli esami predetti.

     Alla istanza stessa devono essere allegati:

     a) una documentazione diretta a comprovare la preparazione tecnica del personale cui è demandata l'esecuzione degli esami e degli accertamenti;

     b) una dichiarazione con la quale il direttore dell'istituto o laboratorio si impegna alla osservanza delle direttive del Ministero della sanità, sia per il numero ed il tipo delle ricerche diagnostiche di laboratorio, sia per le metodiche ad esse relative, e accetta le tariffe stabilite.

 

          Art. 38.

     I Laboratori provinciali di igiene e profilassi - Sezione medico micrografica -, il Laboratorio centrale di igiene e profilassi delle ferrovie dello Stato, quelli annessi alle Cliniche universitarie e agli Istituti universitari di igiene, di microbiologia e di patologia, agli ospedali di prima e seconda, categoria, ai dispensari comunali per la diagnosi e la cura delle malattie veneree possono eseguire, senza l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, gli esami sierogici e gli altri accertamenti di laboratorio relativi alle malattie veneree.

 

Capo I

COMMISSIONE CONSULTIVA DI COORDINAMENTO

E DISCIPLINA DELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE VENEREE

 

          Art. 39.

     E' istituita presso il Ministero della sanità una speciale Commissione tecnica permanente con il compito:

     a) di dare parere sulla standardizzazione degli esami sierologici per la ricerca sistematica della lue;

     b) di promuovere e di coordinare le iniziative di associazioni e di enti pubblici e privati su quanto concerne la profilassi e la cura delle malattie dermoveneree e della lebbra;

     c) di dare direttive circa l'educazione sanitaria nei confronti del pericolo venereo;

     d) di esaminare proposte per l'istituzione di servizi integrativi antivenerei;

     e) di suggerire i medicinali più idonei per la cura della malattie veneree da fornire gratuitamente ai dispensari;

     f) di proporre schemi di cura;

     g) di dare parere e formulare proposte per la concessione di sussidi e di premi ad enti, ai medici condotti, a sanitari e a funzionari meritevoli di particolare riconoscimento per l'attività spiegata nella lotta contro le malattie veneree;

     h) di dare infine il proprio parere su tutto quanto concerne la profilassi e la cura delle malattie dermoveneree e l'organizzazione dei servizi relativi ogni qualvolta ne sia richiesto il parere del Ministero della sanità.

     Detta commissione è presieduta dal direttore generale dei servizi di medicina sociale ed è composta da altri due funzionari del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, da un professore titolare di cattedra di clinica dermosifilopatica, da un professore titolare di cattedra di igiene, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante medico per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale, da un esperto dell'Istituto superiore di sanità particolarmente competente in sierologia, da un ispettore dermosifilografo, da un direttore di dispensario antivenereo, da un ufficiale sanitario capo ufficio di igiene e da un rappresentante dell'Ordine dei medici.

     Presiede in caso di assenza o di impedimento del presidente, il più anziano dei funzionari del Ministero della sanità.

     Esplica le funzioni di segretario un funzionario di carriera direttiva del Ministero della sanità.

     Ai componenti della Commissione sarà corrisposto, per ciascuna seduta un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

 

Capo II

CORSI DI AGGIORNAMENTO

EDUCAZIONE SANITARIA

 

          Art. 40.

     Il Ministro della sanità indice periodicamente corsi di aggiornamento clinico-diagnostico e terapeutico nel settore venereologico per medici condotti e ufficiali sanitari ed in genere per sanitari addetti alle istituzioni antiveneree.

     Analoghi corsi periodici di aggiornamento nel settore diagnostico di laboratorio delle malattie veneree sono indetti per il personale medico dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

     Le spese relative ai corsi predetti fanno carico al bilancio del Ministero della sanità.

 

          Art. 41.

     Chiunque intenda realizzare iniziative di educazione sanitaria nei confronti del pericolo venereo è tenuto a darne notizia al Ministero della sanità.

     E' vietato ai sensi dell'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ogni forma di richiamo pubblicitario relativo a rimedi, durata e metodi di cura per le affezioni veneree e sessuali in genere.

     I contravventori sono puniti a norma di legge.

 

Capo III

SEGRETO D'UFFICIO

 

          Art. 42.

     Gli enti, le istituzioni e i laboratori che provvedono alle consultazioni, agli accertamenti e alla cura delle malattie previste dall'art. 1 della legge, sono tenuti alla osservanza di ogni possibile cautela per assicurare il segreto professionale e di ufficio sulla identità del malato.

 

Capo IV

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 43.

     Agli ispettori dermosifilografi provinciali, che a seguito di pubblico concorso sono in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, può eccezionalmente essere consentito di risiedere fino allo scadere del quinquennio di nomina in Provincie diverse da quella per la quale la nomina fu conferita.

 

          Art. 44.

     L'espletamento dei concorsi a posti di medico del dispensario comunale è disciplinato dai regolamenti previsti dall'art. 13 della legge in conformità alle norme vigenti per i concorsi a posti di medico degli uffici sanitari comunali.

     Con i regolamenti medesimi, da emanarsi non oltre un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, è stabilito l'organico del personale del dispensario e il relativo trattamento economico, l'uno e l'altro da stabilire contemperando le esigenze della profilassi e della cura delle malattie venere con le possibilità finanziarie dei Comuni.

 

          Art. 45.

     Effettuato l'inquadramento dei medici aventi i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 23 della legge, l'espletamento del primo concorso a posti di medico del dispensario comunale per la profilassi e la cura gratuita dette malattie veneree, eventualmente rimasti vacanti, dovrà iniziarsi entro sei mesi dall'approvazione del regolamento comunale che disciplina lo svolgimento del concorso medesimo.


[1] Articolo abrogato dall'art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[2] Le disposizioni del presente Capo (artt. 33 - 36) sono state abrogate dall'art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[3] Le disposizioni del presente Capo (artt. 33 - 36) sono state abrogate dall'art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[4] Le disposizioni del presente Capo (artt. 33 - 36) sono state abrogate dall'art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[5] Le disposizioni del presente Capo (artt. 33 - 36) sono state abrogate dall'art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[6] Le disposizioni del presente Capo (artt. 33 - 36) sono state abrogate dall'art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.