§ 97.4.4 - Legge 23 gennaio 1968, n. 34.
Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:23/01/1968
Numero:34


Sommario
Art. 1.      L'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1965, [...]
Art. 2.      Il Ministro per la sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di [...]
Art. 3.      L'art. 68 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è modificato come segue
Art. 4.      Il Ministro per la sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'art. 1
Art. 5.      Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con [...]
Art. 6.      Il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei comuni, delle province e dei [...]
Art. 7.      Il Ministero della sanità dovrà curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del [...]
Art. 8.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di
Art. 9.      I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanità potrà [...]
Art. 10.      All'onere di lire 5.450 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1968 verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1968. Da tale data cessa di avere efficacia il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. [...]


§ 97.4.4 - Legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.

(G.U. 12 febbraio 1968, n. 37)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

     Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

     Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Ai coltivatori diretti l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento.

     L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

     L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione".

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie.

     Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale è definitivo.

 

          Art. 3.

     L'art. 68 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è modificato come segue:

     "Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.

     Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti.

     Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione".

 

          Art. 4.

     Il Ministro per la sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'art. 1.

     A tale scopo il Ministero della sanità può procedere all'acquisto dei presidi immunizzanti, la cui distribuzione dovrà avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali.

     La vaccinazione è effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali.

     Il Ministro per la sanità può disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di virus per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

 

          Art. 5.

     Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denunzia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

     Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000, quando la contravvenzione sia relativa a malattie previste dalla presente legge. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste.

 

          Art. 6.

     Il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei comuni, delle province e dei consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria che provvedono ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distruzione degli animali, le disinfezioni richieste nonchè ogni altro intervento necessario per la profilassi delle malattie indicate nella presente legge.

     Il Ministero della sanità può altresì concedere contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di corsi di addestramento dei veterinari sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, nonchè agli istituti universitari veterinari e agli istituti zooprofilattici sperimentali per il funzionamento di laboratori specializzati per le ricerche scientifiche e la diagnosi relativamente alle predette malattie.

 

          Art. 7.

     Il Ministero della sanità dovrà curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanità nonchè del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.

 

          Art. 8.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di:

     a) lire 2.300 milioni per il pagamento delle indennità previste dall'art. 1;

     b) lire 2.000 milioni per le vaccinazioni previste dall'art. 4 e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministro per la sanità o dai veterinari provinciali;

     c) lire 250 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 [1] ;

     d) lire 150 milioni per le attività di cui all'art. 7.

 

          Art. 9.

     I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanità potrà emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

 

          Art. 10.

     All'onere di lire 5.450 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1968 verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni della tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1968. Da tale data cessa di avere efficacia il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.


[1]  Lettera così modificata dall'art. 5 della L. 11 marzo 1974, n. 101.