§ 97.7.2 - D.Lgs.C.P.S. 27 settembre 1947, n. 1099 .
Aumento della indennità di abbattimento di animali e aumento dei diritti di visita veterinaria al confine


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:27/09/1947
Numero:1099


Sommario
Art. 1.      La misura massima della indennità per abbattimento di animali prevista dall'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, [...]
Art. 2.      E' aumentata di trenta volte la misura del diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori stabilito nella tabella n. 2 annessa al testo unico delle leggi [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 97.7.2 - D.Lgs.C.P.S. 27 settembre 1947, n. 1099 [1] .

Aumento della indennità di abbattimento di animali e aumento dei diritti di visita veterinaria al confine

(G.U. 21 ottobre 1947, n. 242)

 

 

     Art. 1.

     La misura massima della indennità per abbattimento di animali prevista dall'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata in L.18.000 per ogni capo di bestiame.

 

          Art. 2.

     E' aumentata di trenta volte la misura del diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori stabilito nella tabella n. 2 annessa al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1952, n. 2989.