§ 22.5.22 - L. 1 giugno 1971, n. 425.
Chiusura settimanale dei pubblici esercizi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:01/06/1971
Numero:425


Sommario
Art. 1.      Gli esercizi di caffè, bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco [...]
Art. 2.      Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'articolo 1, purché:
Art. 3.      E' data facoltà all'esercente di tenere aperto l'esercizio qualora la giornata assegnatagli per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.
Art. 4.      Nei casi di esercizi con attività promiscua si applica all'intera azienda la regolamentazione prevista per l'attività preminente, fermo rimanendo per gli esercizi annessi alle stazioni di [...]
Art. 5.      Il sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della camera di commercio e degli enti turistici locali, predispone annualmente i turni [...]
Art. 6.      Il sindaco trasmette copia dell'elenco degli esercizi compresi nei singoli turni di chiusura obbligatoria alla autorità di pubblica sicurezza che provvede alla notifica agli esercenti [...]
Art. 7.      Per i comuni o frazioni di comune ove in particolari ricorrenti periodi dell'anno si verifica un eccezionale flusso turistico, il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e [...]
Art. 8.      Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale previsto dalla presente legge sono punite con ammenda non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 300.000.


§ 22.5.22 - L. 1 giugno 1971, n. 425.

Chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

(G.U. 6 luglio 1971, n. 168).

 

Art. 1.

     Gli esercizi di caffè, bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma dell'articolo 5.

 

     Art. 2.

     Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'articolo 1, purché:

     a) ristoranti e bar interni ad alberghi, pensioni e locande, con la limitazione che la somministrazione sia fatta alle persone che vi alloggiano; esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, purché possano accedervi soltanto gli spettatori; esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e aeroportuali o funzionanti sulle autostrade nonché, limitatamente al periodo della stagione turistica, quelli annessi a campings, villaggi turistici o stabilimenti balneari;

     b) esercizi pubblici che svolgono un'attività limitata alle ore serali e notturne.

 

     Art. 3.

     E' data facoltà all'esercente di tenere aperto l'esercizio qualora la giornata assegnatagli per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

     E' facoltativa la giornata di chiusura nella settimana precedente il Natale e la Pasqua.

 

     Art. 4.

     Nei casi di esercizi con attività promiscua si applica all'intera azienda la regolamentazione prevista per l'attività preminente, fermo rimanendo per gli esercizi annessi alle stazioni di servizio rifornimento di carburante l'obbligo di una giornata di chiusura settimanale.

 

     Art. 5.

     Il sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della camera di commercio e degli enti turistici locali, predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti.

     Ogni variazione relativa al giorno stabilito per la chiusura settimanale può essere concessa dal sindaco, su istanza dei titolari degli esercizi pubblici interessati, nei modi previsti dal comma precedente.

 

     Art. 6.

     Il sindaco trasmette copia dell'elenco degli esercizi compresi nei singoli turni di chiusura obbligatoria alla autorità di pubblica sicurezza che provvede alla notifica agli esercenti interessati.

     In ogni esercizio deve essere visibilmente esposto il cartello indicante il giorno di chiusura settimanale.

 

     Art. 7.

     Per i comuni o frazioni di comune ove in particolari ricorrenti periodi dell'anno si verifica un eccezionale flusso turistico, il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, la camera di commercio e gli enti turistici locali, può emanare ordinanze di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per periodi complessivamente non superiori a giorni novanta per ogni anno solare.

     E' data facoltà al sindaco di emanare ordinanze di deroga temporanea all'obbligo della chiusura settimanale in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico. Tali deroghe non potranno essere superiori complessivamente a giorni cinque per ogni anno solare.

 

     Art. 8.

     Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale previsto dalla presente legge sono punite con ammenda non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 300.000.

     In caso di recidività, l'autorità competente può adottare provvedimenti amministrativi di sospensione o di revoca della licenza.

     Le infrazioni alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 sono soggette alla pena pecuniaria di lire 10.000.