§ 93.1.6 - Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:28/09/1939
Numero:1822


Sommario
Art. 1.      Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si [...]
Art. 2.      Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive
Art. 3.      La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione [...]
Art. 4.  [9]
Art. 5.      Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee di nuova istituzione, fuori dell'abitato dei comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine seguente, a parità [...]
Art. 6.  [10]
Art. 7.      Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza di cui all'art. 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del precedente concessionario, che siano stati a [...]
Art. 8.      Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di preferenza di cui agli artt. 5 e 6, il Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato [...]
Art. 9.  [16]
Art. 10.      I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati hanno diritto di esclusività per la linea a loro concessa
Art. 11.      Nei casi in cui a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, si faccia luogo alla sostituzione di una ferrovia o tramvia o di un servizio di [...]
Art. 12.      I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da [...]
Art. 13.      Il Ministro per le comunicazioni può annualmente corrispondere speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera più appropriata alle [...]
Art. 14.      Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato [...]
Art. 15.      Su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo può
Art. 16.      I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a lire 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e fino a [...]
Art. 17.      Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, [...]
Art. 18.      Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, l'amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà di sospendere in tutto od in parte la [...]
Art. 19.      Il pagamento del sussidio governativo può essere in tutto od in parte sospeso
Art. 20.      Spetta al Ministero dei trasporti ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o al sindaco del [...]
Art. 21.  [20]
Art. 22.      E' in facoltà del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del [...]
Art. 23.  [22]
Art. 24.      Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle [...]
Art. 25.      Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi nè ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni [...]
Art. 26.      I concessionari di autolinee devono corrispondere all'erario una tassa di sorveglianza in ragione di lire 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta [...]
Art. 27.  [23]
Art. 28.      Il concessionario di autolinee è tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere [...]
Art. 29.      Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni [...]
Art. 30.  [24]
Art. 31.  [25]
Art. 32.  [26]
Art. 33.      Salva sempre la facoltà di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa [...]
Art. 34.      Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando
Art. 35.      Nel caso di rinuncia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo [...]
Art. 36.  [27]
Art. 37.      Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogati


§ 93.1.6 - Legge 28 settembre 1939, n. 1822. [1]

Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata

(G.U. 18 dicembre 1939, n. 292)

 

Capo I

CONCESSIONE, FORME, MODALITA'

 

     Art. 1.

     Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario [2] .

     Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'Organizzazione sindacale competente.

     I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

 

          Art. 2.

     Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

     Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:

     a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;

     b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Provincie diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a);

     c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. [3]

     Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti [4] .

     Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorità concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe [5] .

     Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate [6] .

     Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti [7] .

 

          Art. 3.

     La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa, nonchè gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.

     Nel disciplinare è stabilita la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico.

     Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il Comune, a seconda che trattisi di concessione accordata con provvedimento governativo o comunale; la firma deve essere autenticata rispettivamente da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario del Comune concedente [8] .

 

          Art. 4. [9]

     I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa.

     La registrazione con imposta fissa si applica altresì a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri la concessione.

     Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'ufficio competente.

     Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti gli atti con i quali gli enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici.

     Gli atti relativi al trasporto di effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti a registrazione con imposta fissa.

 

Capo II

PREFERENZA, SCELTA, ESCLUSIVITA'

 

          Art. 5.

     Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee di nuova istituzione, fuori dell'abitato dei comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

     1) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;

     2) i concessionari di autoservizi finitimi.

     La finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico ed alla finalità dei servizi.

     Quando le concessioni provvisorie o definitive riguardino autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato del comune, gestite o da gestirsi a norma del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, il comune ha diritto di preferenza, salvo che le autolinee da istituire risultino concorrenti a servizi di trasporto in concessione già esistenti nell'interno dell'abitato, ai quali in tal caso spetta la preferenza .

 

          Art. 6. [10]

     Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza:

     a) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano un'importante e diretta integrazione di detti servizi;

     b) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, semprechè li abbiano esercitati regolarmente;

     c) i concessionari di autoservizi finitimi.

     Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza:

     a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, semprechè li abbiano esercitati regolarmente;

     b) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;

     c) i concessionari di autoservizi finitimi.

     Esistendo più richiedenti della medesima categoria, la precedenza sarà stabilita dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza avendo particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che:

     1) esercitino già regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona;

     2) siano meglio organizzate così nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;

     3) dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in connessione con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli.

 

          Art. 7.

     Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza di cui all'art. 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del precedente concessionario, che siano stati a suo tempo riconosciuti necessari per l'autoservizio dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, passano al nuovo concessionario al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti, o, mancando l'accordo, a mezzo di un collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli compositori [11] .

     Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale [12] .

     In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante è demandata: per le concessioni accordate con provvedimento del sindaco dei Comune, al presidente del tribunale competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento del Ministero dei trasporti, al presidente del Consiglio di Stato. Le relative spese sono a carico della parte inadempiente [13] .

     Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, è nominato; dal presidente del tribunale competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco; dal presidente della Corte di appello competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del Ministero del trasporti [14] .

 

          Art. 8.

     Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di preferenza di cui agli artt. 5 e 6, il Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza può disporre che la concessione abbia luogo mediante licitazione privata col sistema della offerta segreta, fra le ditte che esso, a suo giudizio esclusivo, ritenga di invitare [15] .

     La licitazione è indetta in base al disciplinare che regola la concessione della linea e viene aperta sul ribasso percentuale del sussidio governativo o sul ribasso delle tariffe in caso di concessione senza sussidio.

     In entrambi i casi la gara può essere basata anche sul miglioramento di altre condizioni della concessione.

 

          Art. 9. [16]

     La concessione definitiva può avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo del Ministro dei trasporti o del direttore dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o del sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalità sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.

 

          Art. 10.

     I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati hanno diritto di esclusività per la linea a loro concessa.

     Caso per caso, può tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno.

     Il diritto di esclusività ha riguardo alle finalità della linea concessa e non al percorso.

     Qualora l'utilità pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punti di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti commi, il Ministro per le comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.

     Il diritto di esclusività viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.

 

          Art. 11.

     Nei casi in cui a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, si faccia luogo alla sostituzione di una ferrovia o tramvia o di un servizio di navigazione interna con autoservizio e questo venga necessariamente a sovrapporsi ad altro autoservizio esistente sullo stesso percorso, accordato con diritto di esclusività, è in facoltà del Governo:

     a) di prescrivere il divieto di servizio locale sulla nuova autolinea, per i tratti comuni, qualora, a suo giudizio esclusivo, tale divieto non ne pregiudichi la vitalità;

     b) di procedere in caso contrario alla risoluzione della preesistente concessione automobilistica verso il corrispettivo di una giusta indennità, da far carico al concessionario della nuova autolinea.

     Tale indennità è stabilita d'accordo tra lo Stato ed il concessionario uscente o, in caso di dissenso, da tre arbitri nominati uno dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), uno dal medesimo concessionario ed il terzo, cui spetta la presidenza del collegio, dal Presidente del consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso.

     Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori.

 

Capo III

SERVIZI DI GRAN TURISMO

 

          Art. 12.

     I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati.

     Salvo quanto è stabilito negli artt. 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalità indicate nel 1° comma.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per le comunicazioni può annualmente corrispondere speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera più appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.

     Il Ministro per le comunicazioni stabilisce le norme e le modalità per l'assegnazione dei premi anzidetti.

     La spesa occorrente grava sulle somme stanziate nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (servizio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

 

Capo IV

SUSSIDIO GOVERNATIVO E CANONI POSTALI

 

          Art. 14.

     Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato può accordare sussidi fino ad annue lire 600 a chilometro.

     Il sussidio è dato per l'impianto e per l'esercizio e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale è tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti, esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali.

 

          Art. 15.

     Su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo può:

     a) essere elevato sino ad annue lire 800 a chilometro quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio;

     b) essere accordato anche per periodi di esercizio provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva, nei casi di cui all'art. 9 ovvero quando l'attivazione del servizio sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni per ragioni di necessità od urgenza.

 

          Art. 16.

     I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a lire 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e fino a lire 50 per ufficio postale intermedio servito.

     Qualora per i trasporti postali l'amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e di ritorno, il canone annuo chilometrico può essere elevato a lire 300.

 

          Art. 17.

     Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, limitatamente al termine massimo di un semestre, dalla quota relativa alle spese di esercizio.

     Entrambe le quote sono ragguagliate alla percorrenza annua in vetture-chilometro.

 

          Art. 18.

     Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, l'amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà di sospendere in tutto od in parte la corresponsione dei canoni per il trasporto degli effetti postali.

 

          Art. 19.

     Il pagamento del sussidio governativo può essere in tutto od in parte sospeso:

     a) quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;

     b) quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarità, debitamente accertate;

     c) quando il concessionario non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 21.

 

Capo V

 

VIGILANZA E FACOLTA' GOVERNATIVE

 

          Art. 20.

     Spetta al Ministero dei trasporti ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o al sindaco del Comune, a seconda che la concessione derivi da provvedimento governativo o comunale, di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato è anche demandata la vigilanza sui servizi stessi [17] .

     Il sindaco del Comune, nell'impartire, sia all'atto della concessione e sia successivamente, le disposizioni di cui al precedente comma, dovrà sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione [18] .

     Il parere del predetto Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato avrà valore vincolante per quanto si riferisce alla sicurezza dell'esercizio [19] .

     I funzionari dell'Ispettorato hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.

     Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

     Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.

 

          Art. 21. [20]

 

          Art. 22.

     E' in facoltà del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità del percorso stesso [21] .

     In tali casi il Ministero delle comunicazioni, ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta la linea, può, in via provvisoria e salvo conguaglio, assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale.

 

          Art. 23. [22]

     In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalità procedurale, può imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterrà più opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli Enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorità competente.

 

          Art. 24.

     Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) può accordare la concessione, e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

     I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio ed ammortamento nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) tenuto conto delle possibilità di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.

     Il Ministero anzidetto può sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di più autolinee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo, per i concessionari di autolinee, a quanto è stabilito nel precedente comma.

 

Capo VI

GARANZIE PER IL SERVIZIO, TASSA DI SORVEGLIANZA, TARIFFE ED OBBLIGHI VARI DEL CONCESSIONARIO

 

          Art. 25.

     Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi nè ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) i sussidi accordati per l'autoservizio.

     Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non può comunque essere impedito al concessionario l'uso degli impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, nè può il concessionario effettuarne l'alienazione.

     Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture, non è opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico Registro automobilistico e sul libretto di circolazione.

 

          Art. 26.

     I concessionari di autolinee devono corrispondere all'erario una tassa di sorveglianza in ragione di lire 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.

     Per i servizi urbani gestiti dalla stessa azienda, che si svolgono nell'interno dell'abitato, la detta tassa di sorveglianza è ridotta alla metà per la parte di percorrenza che eccede un milione di chilometri all'anno.

 

          Art. 27. [23]

 

          Art. 28.

     Il concessionario di autolinee è tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avrà la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.

 

          Art. 29.

     Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilità civili, e per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.

 

          Art. 30. [24]

 

Capo VII

VARIAZIONE E SOSTITUZIONE DI DITTA, CESSIONE, RINUNCIA, RISOLUZIONE, REVOCA, DECADENZA

 

          Art. 31. [25]

     Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.

     Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facoltà di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione.

 

          Art. 32. [26]

     E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza la approvazione dell'autorità concedente.

     La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione.

 

          Art. 33.

     Salva sempre la facoltà di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunità della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuità, si può far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione.

     Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad aver corso.

 

          Art. 34.

     Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:

     a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui all'art. 1;

     b) non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o iniziatolo, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;

     c) si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali;

     d) ostacoli provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge;

     e) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo.

     Nel caso in cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

 

          Art. 35.

     Nel caso di rinuncia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo può accordare alla concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge.

 

Capo VIII

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 36. [27]

 

          Art. 37.

     Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:

     1) il Titolo III, e gli artt. 57, ultimo comma, e 62 del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie approvato con regio decreto 29 luglio 1909, n. 710 ;

     2) la parte III del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per quanto riguarda gli automobili;

     3) la legge 5 ottobre 1920, n. 1459;

     4) il regio decreto 24 aprile 1921, n. 671;

     5) il regio decreto 7 maggio 1922, n. 705;

     6) il regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2386;

     7) il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443;

     8) il regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli.


[1] Abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 45 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[3] Comma così sostituito dall'art. 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[4] Comma così sostituito dall'art. 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[5] Comma così aggiunto dall'art. 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[6] Comma aggiunto dall'art. 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[7] Comma aggiunto dall'art. 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[8] Comma così sostituito dall'art. 47 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[9] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 5 dicembre 1941, n. 1490.

[10] Articolo così modificato dall'art. 48 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[11] Comma così modificato dall'art. 48 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[12] Comma così sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[13] Comma aggiunto dall'art. 49 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[14] Comma aggiunto dall'art. 49 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[15] Comma così modificato dall'art. 48 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[16] Articolo così modificato dall'art. 48 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[17] Comma sostituito dall'art. 50 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[18] Comma aggiunto dall'art. 50 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[19] Comma aggiunto dall'art. 50 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[20] Articolo abrogato dall'art.104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[21] Comma così modificato dall'art. 51 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[22] Articolo così modificato dall'art. 51 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[23] Articolo sostituito dall'art. 52 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[24] Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 53 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 54 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[27] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 29 ottobre 1949, n. 826 e dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.