§ 5.1.52 - Del.G.P. 17 marzo 1989, n. 3106.
Testo unico delle disposizioni contenute nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, e successive modificazioni .


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/03/1989
Numero:3106


Sommario
Art. 1.  Oggetto della disciplina.
Art. 2.  Riparto della funzioni.
Art. 3.  Funzioni esercitate dalla Provincia.
Art. 4.  Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale.
Art. 5.  Attribuzioni del sindaco.
Art. 6.  Provvedimenti di competenza dell'USL.
Art. 7.  Articolazione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle USL.
Art. 8.  Determinazioni demandate al piano sanitario provinciale.
Art. 9.  Educazione sanitaria.
Art. 10.  Osservazione epidemiologica.
Art. 11.  Esame di strumenti urbanistici.
Art. 12.  Parere in ordine a progetti di costruzione.
Art. 13.  Funzioni in materia di medicina legale.
Art. 14.  Tariffe per prestazioni medico-legali a favore di privati.
Art. 15.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 16.  Adeguamento della composizione e degli ambiti territoriali di competenza di organi collegiali.
Art. 17.  Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.
Art. 18.  Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
Art. 19.  Altri organi collegiali.
Art. 20.  Obbligo di denuncia o comunicazione.
Art. 21.  Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.
Art. 22.  Convenzioni con enti ed istituti.
Art. 23.  Oggetto della disciplina.
Art. 24.  Funzioni già svolte da altri enti ed organismi.
Art. 25.  Unità operativa.
Art. 26.  Attività di prevenzione.
Art. 27.  Programmazione delle attività e metodologia di intervento.
Art. 28.  Ricerca delle cause di rischio.
Art. 29.  Mappe di rischio.
Art. 30.  Osservazione epidemiologica.
Art. 31.  Educazione e informazione sanitaria.
Art. 32.  Controlli sanitari dei lavoratori.
Art. 33.  Progetti concernenti insediamenti produttivi.
Art. 34.  Funzioni ispettive e di controllo.
Art. 35.  Prestazioni a pagamento.
Art. 36.  Finalità.
Art. 37.  Destinatari degli interventi.
Art. 38.  Funzioni affidate ai servizi delle unità sanitarie locali.
Art. 39.  Compiti attribuiti al servizio per l'assistenza sanitaria di base.
Art. 40.  Compiti attribuiti al servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
Art. 41.  Compiti attribuiti al servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica.
Art. 42.  Disciplina degli accertamenti relativi alle attività sportive.
Art. 43.  Revisione degli accertamenti.
Art. 44.  Controlli anti - doping.
Art. 45.  Gratuita delle prestazioni.
Art. 46.  Integrazione del comitato provinciale per l'educazione e la formazione sportiva e le attività motorie del tempo libero.
Art. 47.  Compiti del servizio.
Art. 48.  Articolazione del servizio.
Art. 49.  Materie di competenza dei campi di attività.
Art. 50.  Responsabile del servizio.
Art. 51.  Responsabile di unità operativa.
Art. 52.  Programmazione dell'attività.
Art. 53.  Comitato di coordinamento.
Art. 54.  Facoltà di accesso Funzioni ispettive e di controllo.
Art. 55.  Attività a pagamento.
Art. 56.  Attività richieste da soggetti diversi.
Art. 57.  Servizio farmaceutico.
Art. 58.  Concorsi per il conferimento di farmacie.
Art. 59.  Provvedimenti di competenza delle USL.
Art. 60.  Continuità del servizio farmaceutico e riposo settimanale.
Art. 61.  Orario di apertura.
Art. 62.  Turni.
Art. 63.  Chiusura temporanea per esigenze formative.
Art. 64.  Chiusura annuale per ferie.
Art. 65.  Sostituzione temporanea.
Art. 66.  Vigilanza sulle farmacie.
Art. 67.  Partecipazione ad iniziative di educazione sanitaria.
Art. 68.  Norme applicabili.
Art. 69.  Decorrenza dell'efficacia delle disposizioni.
Art. 70.  Regolamenti delle USL e dei comuni.
Art. 71.  Disposizioni transitorie concernenti l'organizzazione dei servizi.
Art. 72.      (art. 27 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).
Art. 73.  Compensi spettanti ai componenti di organi collegiali.
Art. 74.  Revoca di precedente provvedimento.
Art. 75.  Funzioni in materia di medicina dell'attività sportiva.
Art. 76.  Domanda di iscrizione nei ruoli nominativi di cui alla legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.
Art. 77.  Concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente.
Art. 78.  Riferimento delle spese.
Art. 79.      (art. 28 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).


§ 5.1.52 - Del.G.P. 17 marzo 1989, n. 3106.

Testo unico delle disposizioni contenute nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, e successive modificazioni [1].

(B.U. 6 giugno 1989, n. 26 - S.O.).

 

LEGGE PROVINCIALE 29 AGOSTO 1983, N. 29 - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA E NORME CONCERNENTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO

 

Art. 1. Oggetto della disciplina.

     (art. 1 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. La presente legge, in relazione a quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive.

     2. La presente legge detta altresì norme relative all'organizzazione del servizio farmaceutico nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

 

 

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

 

 

CAPO I [2]

Disposizioni generali

 

     Art. 2. Riparto della funzioni.

     (art. 2 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le unità sanitarie locali provvedono allo svolgimento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già di competenza dell'unico del medico provinciale e degli ufficiali sanitari, che non siano espressamente riservate allo Stato ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia ovvero alla Provincia a norma della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e della presente legge.

     2. Tra le funzioni esercitate dalle unità sanitarie locali ai sensi del comma precedente e ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19, sono comprese, in quanto subdelegate dalla Provincia, le funzioni delegate a quest'ultima dallo Stato a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e dell'articolo 3, secondo comma, del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, ad eccezione di quelle il cui esercizio è riservato alla Provincia stessa dall'articolo 3 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     3. Restano ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

 

     Art. 3. Funzioni esercitate dalla Provincia.

     (art. 3 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art 12 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. Le funzioni di cui all'articolo 3, numeri 2) e 3), della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, sono esercitate dalla Provincia attraverso i servizi competenti in materia di igiene e sanità. La Provincia esercita altresì attraverso i predetti servizi le funzioni di cui all'articolo 3, n. 1), della citata legge provinciale n. 33. Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 32 della medesima legge provinciale n. 33 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 29 agosto 1983, n. 29.

     2. I provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni sopra richiamate sono adottati dalla Giunta provinciale, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, e successive modificazioni.

     3. In ordine alle funzioni ed ai compiti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     4. I servizi della Provincia indicati al primo comma partecipano alle attività di dipartimento necessarie per la realizzazione dei progetti attuativi del piana sanitario provinciale.

     5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità attraverso le quali debbono essere definiti i programmi operativi concernenti le attività dei servizi di cui ai primo comma, assicurando in particolare, attraverso opportune intese, il loro coordinamento con i programmi di attività delle USL.

     6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma i servizi della Provincia ivi indicati possono avvalersi della collaborazione dei servizi delle USL rivolgendosi direttamente ai relativi responsabili e informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

     7. Nello svolgimento dell'attività del servizio protezione ambiente (SPA) a norma della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, deve essere assicurato il coordinamento con le attività di competenza degli altri servizi della Provincia che interessino la tutela ambientale.

 

     Art. 4. Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale.

     (art. 5 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Il Presidente della Giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica che interessino il territorio di due o più comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'articolo 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 63 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577. Egli adotta altresì i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 35 dello stesso testo unico.

     2. La relativa attività istruttoria; tecnica e amministrativa, è espletata dai servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità, che possono avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle unità sanitarie locali secondo le modalità previste dal sesto comma del precedente articolo 3 [3].

 

     Art. 5. Attribuzioni del sindaco.

     (art. 6 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Il sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica.

     2. Nella materia di cui al comma precedente il sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, TI. 577.

     3. Al fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il sindaco si avvale dei servizi dell'USL competente per territorio secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

 

     Art. 6. Provvedimenti di competenza dell'USL.

     (art. 7 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Ferme restando le attribuzioni riservate ad organi dello Stato o della Provincia ovvero ai sindaci ai sensi dei precedenti articoli, e salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme della presente legge, i provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario, sono adottati dal presidente del comitato di gestione dell'USL competente per territorio.

 

     Art. 7. Articolazione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle USL.

     (art. 8 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le unità sanitarie locali esercitano le funzioni di loro competenza in materia di igiene e sanità pubblica attraverso il servizio di cui all'articolo 18 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, salvo quanto disposto dal secondo comma del successivo articolo 8.

     2. Il servizio di cui ai precedente comma si articola in due unità operative denominate «unità operativa per l'igiene pubblica- e «unità operativa per l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro e addette rispettivamente:

     a) allo svolgimento delle funzioni indicate ai numeri da 1) a 7) del secondo comma dell'articolo 18 della citata legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33; tali funzioni comprendono anche la definizione dei dati ambientali, sanitari ed epidemiologici da raccogliere nell'ambito del sistema informativo sanitario, l'impostazione e l'effettuazione di indagini epidemiologiche ed il coordinamento delle valutazioni sullo stato sanitario complessivo della popolazione, nonché la predisposizione e gestione di mappe di rischio in collaborazione con l'unità operativa di cui alla successiva lettera b) e con gli altri servizi delle USL;

     b) allo svolgimento delle funzioni indicate al numero 8) del secondo comma dell'articolo 18 della predetta legge provinciale n. 33.

     3. Le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni assegnate dal presente testo unico al servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle USL, sono desunte dalle attività comprese nel servizio sanitario provinciale e dai servizi sanitari aziendali, ove esistenti, e vengono fornite altresì dagli enti, istituti ed organismi che vi siano tenuti ai sensi delle norme in vigore nonchè, in ogni caso, dagli enti pubblici soggetti alla potestà legislativa della Provincia autonoma. L'acquisizione di ulteriori informazioni potrà essere definita in base ad intese fra la Provincia stessa e gli enti od organismi competenti, nel rispetto della normativa vigente.

     4. Il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, nell'ambito delle proprie attribuzioni definite dalle norme in vigore, assicura in particolare il coordinamento dell'attività delle due unità operative di cui al comma precedente in modo da garantire globalmente la salvaguardia e la promozione dell'igiene e salubrità degli ambienti di vita e di lavoro.

 

     Art. 8. Determinazioni demandate al piano sanitario provinciale.

     (art. 9 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Il piano sanitario provinciale individua le unità sanitarie locali in cui vengono attivati i servizi per l'igiene e la sanità pubblica, gli ambiti territoriali di riferimento, gli indirizzi generali per l'organizzazione dei predetti servizi e gli eventuali criteri generali per il loro coordinamento con gli altri servizi delle USL interessate.

     2. Il piano sanitario provinciale può prevedere che determinate attività di carattere più ricorrente, comprese nella materia dell'igiene e sanità pubblica, vengano espletate dai servizi per l'assistenza sanitaria di base delle USL.

 

     Art. 9. Educazione sanitaria.

     (art. 10 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza e verifica di cui all'articolo 7 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, per quanto attiene specificamente all'educazione sanitaria, la Giunta provinciale si avvale, quale organo tecnico-consultivo, di una commissione costituita presso i servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità e composta da funzionari addetti ai servizi stessi e da quelli competenti in materia di istruzione, da operatori delle unità sanitarie locali, nonchè da esperti in materia didattica ed educativa in numero non superiore a tre.

     2. Le unità sanitarie locali debbono organizzare gli interventi in materia di educazione sanitaria assumendo quale riferimento fondamentale, sotto il profilo territoriale ed operativo, il distretto sanitario di base.

     3. Per la programmazione e la verifica degli interventi di cui ai precedente comma le unità sanitarie locali si avvalgono di una commissione interdisciplinare costituita dal comitato di gestione, coordinata da un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, ovvero, qualora il piano sanitario provinciale non ne preveda l'attivazione, da un medico dipendente addetto al servizio per l'assistenza sanitaria di base, e composta da operatori addetti ai servizi sanitari e al servizio per l'assistenza sociale, da operatori addetti agli uffici di supporto tecnico all'ufficio di direzione, e da esperti in materia didattica ed educativa in numero non superiore a tre. Tale commissione presta altresì la propria consulenza tecnica nei riguardi dei servizi e degli operatori dell'unità sanitaria locale che siano impegnati in attività di educazione sanitaria.

 

     Art. 10. Osservazione epidemiologica.

     (art. 11 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Per lo svolgimento delle funzioni concernenti la verifica delle condizioni di salute della popolazione e dei fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio, nell'ambito del sistema informativo sanitario di cui all'articolo 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, la Giunta provinciale si avvale, quale organo tecnico-consultivo, di una commissione composta da funzionari addetti ai servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità, da operatori delle unità sanitarie locali, e da esperti in materia epidemiologica in numero non superiore a tre. In relazione agli specifici problemi trattati, la commissione può articolarsi in gruppi di lavoro e può avvalersi di volta in volta della partecipazione di operatori delle unità sanitarie locali non facenti parte della commissione stessa.

     2. Ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esse spettanti in materia di osservazione epidemiologica nell'ambito del sistema informativo sanitario, le unità sanitarie locali si avvalgono di una commissione interdisciplinare costituita dal comitato di gestione, coordinata da un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, ovvero, qualora il piano sanitario provinciale non ne preveda l'attivazione, da un medico dipendente addetto ad uno del servizi sanitari dell'USL, e composta da oratori addetti agli uffici di supporto tecnico all'ufficio di direzione, da operatori sanitari interessati all'attività di osservazione epidemiologica nonchè, eventualmente, da esperti in campo epidemiologico in numero non superiore a tre. La commissione svolge in particolare attività di consulenza tecnica nei riguardi dei servizi e degli operatori dell'unità sanitaria locale che debbano attuare iniziative di indagine epidemiologica.

 

     Art. 11. Esame di strumenti urbanistici.

     (art. 12 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. I servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle USL provvedono, secondo la rispettiva competenza territoriale, alla verifica di compatibilità dei piani urbanistici comprensoriali ai sensi dell'articolo 20, primo comma, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prima dell'adozione del piani stessi da parte delle competenti assemblee comprensoriali.

 

     Art. 12. Parere in ordine a progetti di costruzione.

     (art. 13 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Tra i compiti dell'unità operativa di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera a), è compresa la formulazione del parere già di competenza dell'ufficiale sanitario a norma dell'articolo 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

 

     Art. 13. Funzioni in materia di medicina legale.

     (art. 14 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le funzioni in materia di medicina legale di competenza dell'USL comprendono in particolare:

     a) gli accertamenti preventivi di idoneità previsti da leggi e regolamenti;

     b) l'accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, degli articoli 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonchè dell'articolo 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

     c) gli altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

     d) l'attività collegiale per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile nonchè a favore di ciechi civili e sordomuti;

     e) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

     f) il servizio necroscopico;

     g) il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

     2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio per l'igiene e sanità pubblica o dal responsabile del servizio per l'assistenza sanitaria di base ovvero da altro medico designato nell'ambito dei servizi sanitari dell'USL, tenuto conto della natura delle specifiche funzioni di cui si tratta e delle determinazioni adottate dal piano sanitario provinciale a norma del precedente articolo 8, e secondo criteri che saranno stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'articolo 70, primo comma.

 

     Art. 14. Tariffe per prestazioni medico-legali a favore di privati.

     (art. 15 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le tariffe per le prestazioni medico-legali effettuate dalle USL a favore di privati sono fissate dalla Giunta provinciale, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 15. Soppressione di organi collegiali.

     (art. 16 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Sono soppresse:

     a) la commissione di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

     b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di recezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli legittimi, di cui all'articolo 17 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798;

     c) la commissione di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

     2. Le funzioni tecnico-consultive non riguardanti la programmazione degli interventi, già demandate al comitato provinciale di sanità di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 57, soppresso per effetto dell'articolo 9 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, ove non. risultino conferite ad altri organi da specifiche norme di legge sono svolte dal comitato provinciale per la programmazione sanitaria, se attengono a funzioni amministrative di competenza della Provincia; in caso contrario, esse vengono esercitate direttamente dalle USL attraverso i rispettivi servizi competenti per materia.

     3. La competenza in ordine alla designazione di componenti di organi collegiali, già spettante al comitato provinciale di sanità, è attribuita alla Giunta provinciale.

 

     Art. 16. Adeguamento della composizione e degli ambiti territoriali di competenza di organi collegiali.

     (art. 17 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 12 L.P. 18 novembre 1988, n. 39).

     1. Le commissioni indicate nel successivo comma, previste dalle norme in vigore a livellò provinciale, sono costituite presso ciascuna delle USL ove sia attivato il servizio per l'igiene e la sanità pubblica, con il medesimo ambito territoriale di competenza definito per quest'ultimo a norma dell'articolo 8.

12. Le commissioni di cui al precedente comma sono:

     1) la commissione di cui all'articolo 481 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, recante il regolamento di esecuzione del testo unico della circolazione stradale, come sostituito dall'articolo 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995;

     2) la commissione di cui all'articolo 53 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, concernente il regolamento di polizia mortuaria.

     3. Il collegio medico di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni o le aziende private è costituito presso l'USL del Comprensorio della valle dell'Adige con competenza estesa all'intero territorio provinciale.

     4. Analogamente sono costituite presso l'USL indicata nel precedente comma, con competenza 85tesa all'intero territorio provinciale, le commissioni di cui agli articoli 24 e 32 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, concernente l'approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici, e successive modificazioni. Nella prima delle suddette commissioni l'ingegnere capo del genio civile e l'esperto in chimica membro del Consiglio provinciale di sanità sono sostituiti rispettivamente dal responsabile del servizio calamità naturali della Provincia e da un chimico dipendente dall'USL scelto dal comitato di gestione; nella seconda, il rappresentante del prefetto, il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale e il comandante del corpo municipale dei vigili dei fuoco sono sostituiti rispettivamente da un rappresentante del Commissario del Governo, da un chimico dipendente dall'USL scelto dal comitato di gestione e dal comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento.

     5. Qualora nelle commissioni indicate nei precedenti commi secondo, terzo e quarto sia prevista la partecipazione, in qualità di presidente o di membri, del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario ovvero di funzionari medici appartenenti ai rispettivi uffici, essi sono sostituiti dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica o da altro medico addetto al medesimo servizio designato dal comitato di gestione dell'USL.

     6. Qualora nelle predette commissioni sia prevista la partecipazione di un ispettore medico del lavoro o di altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, in sua vece è chiamato a far parte della commissione un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall'USL ovvero un medico specialista in medicina legale, scelto dal comitato di gestione dell'USL

     7. Ove sia prevista la partecipazione di funzionari della Provincia, essi sono sostituiti da funzionari dipendenti dall'USL di corrispondente profilo professionale e posizione funzionale.

     8. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da impiegati dell'USL designati dal comitato di gestione.

     9. La nomina delle commissioni di cui ai commi precedenti spetta ai comitato di gestione dell'USL.

 

     Art. 17. Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.

     (art. 18 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. E' istituita presso la Provincia autonoma la commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi dalla trasfusione del sangue umano.

     2. Detta commissione esercita funzioni consultive e di proposta in materia di servizi trasfusionali nei confronti della Provincia e dalle unità sanitarie locali, e svolge in particolare i compiti attribuiti alla commissione di cui all'articolo 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, a norma della legge medesima e del D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256, in quanto compatibili con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con i provvedimenti legislativi emanati per la sua attuazione.

     3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta:

     a) dall'assessore provinciale competente in materia di igiene e sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) da un medico in servizio presso la Provincia o da un medico iscritto nel ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale;

     c) da un componente designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori fra i membri delle giunte comprensoriali, e da due componenti designati dalla conferenza stessa fra i medici operanti presso le sezioni trasfusionali del servizio sanitario provinciale;

     d) dai responsabili delle unità operative cui spettano i compiti propri dei centri trasfusionali nell'ambito del servizio sanitario provinciale;

     e) da un rappresentante per ciascuna delle due associazioni con il maggior numero di iscritti donatori attivi;

     f) da un rappresentante del servizio sanitario delle forze armate, designato dall'autorità territorialmente competente.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia.

     5. La commissione rimane in carica tre anni. I componenti possono essere confermati.

 

     Art. 18. Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

     (art. 19 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, opera nell'ambito del campo di attività chimico fisico ambientale dei servizio di prevenzione di cui al capo II del presente titolo ed ha competenza per l'intero territorio della Provincia.

     2. La commissione è presieduta dal responsabile del campo di attività indicato al precedente comma ed è composta:

     1) da un medico specialista in radiologia;

     2) da un laureato in fisica iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale;

     3) da un esperto qualificato scelto nell'elenco nominativo di cui all'articolo 71 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

     4) da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 76 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

     3. La commissione è integrata di volta in volta dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità

pubblica dell'USL nel cui ambito territoriale di competenza si esplicano le attività o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della Provincia.

     5. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica tre anni. I componenti possono essere confermati.

     6. La commissione esprime parere in ordine a tutte le questioni per le quali il parere stesso è previsto dalle vigenti disposizioni, e svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalle disposizioni medesime.

     7. La commissione presta inoltre la propria consulenza alle USL relativamente ai problemi concernenti la protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

 

     Art. 19. Altri organi collegiali.

     (art. 20 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nelle commissioni, comitati ed altri organismi collegiali di cui fa parte ai sensi delle vigenti norme il medico provinciale, o suo delegato, ovvero un funzionario tecnico addetto all'ufficio del medico provinciale, in loro vece è chiamato a far parte dei predetti organismi un medico in servizio presso la Provincia o un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, scelto dalla Giunta provinciale.

     2. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nelle commissioni, comitati ed altri organismi collegiali di cui fa parte ai sensi delle vigenti norme l'ufficiale sanitario, quest'ultimo è sostituito dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8, o da altro medico dipendente dall'USL designato dal comitato di gestione.

     3. (Omissis) [4].

     4. (Omissis) [5].

 

     Art. 20. Obbligo di denuncia o comunicazione.

     (art. 21 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. In tutti i casi in cui le vigenti disposizioni prevedono, a carico di chi eserciti una professione sanitaria o di altri soggetti, l'obbligo di effettuare denunce o di comunicare dati o notizie all'ufficio del medico provinciale o all'ufficiale sanitario, tali denunce o comunicazioni debbono essere effettuate contestualmente al competente servizio della Provincia e al servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'USL competente per territorio.

 

     Art. 21. Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.

     (art. 22 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, individua il personale al quale spetta lo svolgimento di attività ispettive, di vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica.

     Detto personale, nei limiti del servizio cui è destinato, riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

     2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 34 del presente testo unico per quanto concerne l'esercizio di funzioni ispettive e di controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

 

     Art. 22. Convenzioni con enti ed istituti.

     (art. 23 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Per assicurare l'espletamento di specifiche attività particolarmente complesse attinenti alle materie disciplinate dal presente testo unico, in armonia con le indicazioni del piano sanitario provinciale, qualora la loro esecuzione non possa essere demandata ai servizi delle unità sanitarie locali n 8 al servizio di prevenzione di cui al capo IV del presente titolo, la Provincia può stipulare convenzioni con università o altri enti ed istituti pubblici o privati di riconosciuta qualificazione anche su proposta delle unità sanitarie locali.

     2. Per i fini di cui al comma precedente la Provincia può avvalersi altresì della facoltà prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.

 

 

CAPO II

Tutela della salute nei luoghi di lavoro

 

     Art. 23. Oggetto della disciplina.

     (art. 24 L.P. 29 agosto 1983, n. 23).

     1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e medicina del lavoro, nonchè di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali di cui all'articolo 18, secondo comma, n. 8), della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, al fine di assicurare la tutela della salute psicofisica di tutti lavoratori, compresi coloro che volgono attività lavorativa a domicilio.

 

     Art. 24. Funzioni già svolte da altri enti ed organismi.

     (art. 25 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Sono comprese tra le funzioni esercitate dalle unità sanitarie locali al sensi del presente capo le funzioni sinora svolte dall'ispettorato del lavoro, dall'ENPI e dall'ANCC in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

     2. Sono comprese altresì tra le funzioni sopra richiamate quelle svolte dal consorzio provinciale antitubercolare nel campo della medicina preventiva negli ambienti di lavoro.

     3. Per quanto concerne la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle miniere e nelle cave restano ferme le attribuzioni degli organi e uffici competenti ai sensi delle norme in vigore, salva la sostituzione dell'unità operativa di cui al successivo articolo 25 agli ispettori medici del lavoro. La Provincia e le unità sanitarie locali assicurano la collaborazione di personale sanitario, anche non appartenente alla suddetta unità operativa, per i fini di cui all'articolo 4 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 [6].

 

     Art. 25. Unità operativa.

     (art. 26 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le unità sanitarie locali esercitano le funzioni di cui al precedente articolo 23 attraverso l'unità operativa prevista all'articolo 7, secondo comma, lettera b).

     2. In ogni caso l'unità operativa di cui al comma precedente deve essere composta di operatori tecnici appartenenti a diversi profili professionali e deve essere dotata di un'idonea attrezzatura tecnica di base.

     3. Qualora ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 24 si rendano necessarie attività specialistiche di prevenzione che non possano essere fornite dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica, la Provincia provvede mediante convenzioni con università o con altri enti ed istituti pubblici o privati di riconosciuta qualificazione. La Provincia può avvalersi altresì dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 [7].

 

     Art. 26. Attività di prevenzione.

     (art. 27 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le funzioni di cui al precedente articolo 23 vengono esercitate in particolare attraverso le seguenti attività:

     1) la ricerca delle cause di rischio negli ambienti di lavoro;

     2) la predisposizione e l'aggiornamento di mappe di rischio a livello territoriale e di settore produttivo;

     3) l'osservazione epidemiologica;

     4) l'educazione e l'informazione sanitaria;

     5) la promozione ed il coordinamento dei controlli sanitari dei lavoratori;

     6) la formulazione di pareri preventivi obbligatori e di eventuali prescrizioni in ordine a progetti concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento o altra modifica di insediamenti produttivi, nei casi previsti dalle norme in vigore;

     7) il controllo del rispetto degli obblighi di legge in materia e l'adozione di prescrizioni e disposizioni e l'indicazione di misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro.

     2. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma deve essere tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai lavoratori l'esercizio dei diritti ad essi spettanti a norma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     3. Si devono inoltre assumere quali condizioni generali e permanenti per assicurare la massima efficacia degli interventi preventivi, nonché il massimo coinvolgimento dei lavoratori:

     a) il coordinamento con gli altri interventi di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica e con quelli di competenza dei servizi delle unità sanitarie locali;

     b) la più ampia socializzazione delle informazioni raccolte, concernenti i rischi presunti o individuati nonché le condizioni di salute dei lavoratori [8].

 

     Art. 27. Programmazione delle attività e metodologia di intervento.

     (art. 28 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le attività previste nel precedente articolo 27 [9] vengono espletate dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica in base a piani del lavoro definiti dal responsabile del servizio stesso, tenendo conto delle proposte formulate dai responsabili dei settori operativi. Nella predisposizione di detti piani, nei quali saranno stabilite in particolare le priorità degli interventi da effettuare in relazione ai diversi settori produttivi e alle diverse aree territoriali, deve essere assicurata la consultazione delle organizzazioni dei lavoratori e di quelle dei datori di lavoro [10].

     2. L'unità operativa deve adottare un metodo di intervento che tenga conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai lavoratori in ordine ai diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro, favorendo a tal fine la partecipazione dei lavoratori stessi, con particolare riguardo ai gruppi omogenei, alla impostazione ed effettuazione delle indagini ambientali e promuovendo momenti di educazione sanitaria e di diffusione delle risultanze delle indagini ai fini della prevenzione e rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro.

     3. Gli operatori, nell'ambito delle attività programmate ai sensi del primo comma, hanno facoltà di accedere agli ambienti di lavoro per l'esercizio delle mansioni loro attribuite e, in particolare, allo scopo di verificare le condizioni in cui operano i lavoratori e lo stato dei luoghi e delle apparecchiature. Essi hanno altresì facoltà di conoscere le sostanze impiegate nei cicli produttivi, le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, fatta salva la tutela del segreto industriale.

     4. Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

 

     Art. 28. Ricerca delle cause di rischio.

     (art. 29 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. La ricerca delle cause di rischio negli ambienti di lavoro comprende indagini e controlli concernenti in particolare:

     a) le condizioni di igiene, salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;

     b) le fonti di inquinamento all'interno dei predetti ambienti, con riguardo a:

     - effluenti gassosi;

     - effluenti liquidi;

     - effluenti pulviscolari;

     - rumore ed altri inquinanti fisici;

     - materiali e sostanze impiegati nel processo produttivo;

     c) l'organizzazione del lavoro e i processi tecnologici.

 

     Art. 29. Mappe di rischio.

     (art. 30 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. L'attività inerente alla predisposizione e all'aggiornamento di mappe di rischio consiste nella individuazione dei fattori nocivi presenti negli ambienti di lavoro e nell'identificazione e quantificazione  dei lavoratori esposti, con riguardo a determinati ambiti territoriali ed a specifici settori e processi produttivi.

     2. L'attività di cui al precedente comma deve essere strettamente integrata con le altre attività svolte dall'unità operativa e costituisce strumento essenziale per la programmazione degli interventi sanitari negli ambienti di lavoro, ed in particolare per l'osservazione epidemiologica e per l' individuazione dei controlli da effettuare e delle misure da adottare per l'eliminazione dei fattori di rischio.

     3. Le informazioni necessarie ai finì della predisposizione e dell'aggiornamento delle mappe, nonchè le modalità della loro raccolta, elaborazione e circolazione, sono definite nell'ambito del sistema informativo sanitario di cui all'articolo 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     4. Secondo quanto disposto dall'articolo 20, primo comma, lettera d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le aziende debbono comunicare al servizio per l'igiene e la sanità pubblica le sostanze presenti nel ciclo produttivo, le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, fatta salva la tutela del segreto industriale a norma del secondo comma del predetto articolo 20. Le comunicazioni sono effettuate entro novanta giorni dalla richiesta fattane, anche in forma generalizzata, dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica [11].

 

     Art. 30. Osservazione epidemiologica.

     (art. 31 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. L'attività di osservazione epidemiologica viene effettuata mediante la raccolta e l'elaborazione delle informazioni riguardanti la distribuzione delle situazioni patologiche connesse ad attività lavorative e dei fattori che la influenzano.

     2. La programmazione operativa dell'attività di osservazione epidemiologica deve tener conto delle indicazioni risultanti dalle mappe di rischio e degli obiettivi definiti dal piano sanitario provinciale e dai piani delle USL.

     3. Le informazioni necessarie per i fini di cui al precedente articolo 29 e al presente articolo sono acquisite a norma dell'articolo 7, terzo comma. Ove esistano servizi sanitari aziendali, questi sono tenuti alla trasmissione dei dati ambientali, epidemiologici e sanitari alla competente unità operativa, che svolge, nei confronti di tali servizi, attività di coordinamento.

     4. L'unità operativa di cui al precedente articolo 25 utilizza quali strumenti informativi, il libretto sanitario personale ed i registri dei dati ambientali e biostatistici, a seguito della loro realizzazione a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 31. Educazione e informazione sanitaria.

     (art. 32 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le attività di educazione e informazione sanitaria devono garantire, mediante la partecipazione dei lavoratori, la diffusione sistematica delle informazioni e delle conoscenze riguardanti, in particolare, le cause di nocività ambientale, la patologia professionale, i cicli ed i processi lavorativi, le caratteristiche delle tecnologie e delle sostanze impiegate nonché le metodologie di intervento atte a prevenire o ridurre situazioni di rischio.

 

     Art. 32. Controlli sanitari dei lavoratori.

     (art. 33 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le attività di promozione e coordinamento dei controlli sanitari dei lavoratori riguardano:

     a) gli accertamenti preventivi e periodici previsti dagli articoli 33 e seguenti del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e da altre norme in vigore;

     b) gli accertamenti, anche periodici, ritenuti necessari ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento delle mappe di cui ai precedente articolo 29 nonchè sulla base dei fattori nocivi e dei rischi da esse evidenziati.

     2. Gli accertamenti indicati alla lettera b) del primo comma sono effettuati dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia nonché, eventualmente, dai servizi per l'assistenza sanitaria di base e per l'assistenza ospedaliera e specialistica delle unità sanitarie locali, secondo le rispettive competenze. Qualora si renda necessaria la collaborazione dei servizi predetti, gli accertamenti sono eseguiti in base a programmi definiti dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale interessata.

     3. Il disposto del secondo comma, compatibilmente con gli impegni conseguenti alla realizzazione dei programmi di attività del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, si applica anche per l'esecuzione degli accertamenti indicati alla lettera a) del primo comma, qualora essa venga assunta dalla Provincia o dall'unità sanitaria locale su richiesta dei datori di lavoro che vi sono tenuti. Ove si renda necessario, l'unità sanitaria locale può utilizzare a tal fine anche personale medico appositamente incaricato in base agli accordi collettivi nazionali previsti dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli oneri relativi agli accertamenti di cui al presente comma sono a carico dei datori di lavoro a norma del successivo articolo 36.

     4. Al fine di consentire una completa e organica valutazione degli aspetti sanitari e di quelli ambientali, gli accertamenti di cui al presente articolo devono anche essere rivolti alla corretta conoscenza dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario, nonchè delle condizioni e dell'organizzazione del lavoro.

     5. Il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica definisce i criteri e le modalità tecniche secondo i quali devono essere effettuati gli accertamenti di cui al primo comma, lettera a) [12].

 

     Art. 33. Progetti concernenti insediamenti produttivi.

     (art. 34 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. L'unità operativa indicata all'articolo 25 provvede alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 20, primo comma, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia in ordine a progetti relativi ad insediamenti industriali o concernenti attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 216 e 217 del predetto regio decreto in materia di lavorazioni insalubri.

     2. L'unità operativa indicata al precedente comma esercita altresì le attribuzioni demandate all'ispettorato dei lavoro dall'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Qualora per i lavori ivi considerati sia necessaria la concessione o autorizzazione edilizia, le predette attribuzioni sono esercitate contestualmente alla verifica di compatibilità di cui al comma precedente.

 

     Art. 34. Funzioni ispettive e di controllo.

     (art. 35 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Il personale addetto all'unità operativa di cui all'articolo 25, individuato dalla Giunta provinciale ai fini dello svolgimento di funzioni ispettive e di controllo relativamente all'applicazione della normativa in vigore in materia di igiene e sicurezza del lavoro, assume ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, spettano a detto personale i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

     2. Fatti salvi gli obblighi inerenti all'attività di polizia giudiziaria e fermo restando il diritto di accedere in qualsiasi momento ai luoghi di lavoro ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'attività ispettiva svolta dal personale ivi contemplato deve essere complessivamente indirizzata a finalità organiche di prevenzione, anche attraverso l'effettuazione di interventi programmati.

     3. Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo ammesso ricorso alla Giunta provinciale, che decide sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro della categoria interessata. La Giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

     4. Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria inerente all'applicazione dei precedente comma, la Provincia può avvalersi della collaborazione dei servizi delle USL.

     5. In attesa dell'emanazione di una disciplina generale della materia, in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attraverso l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo deve essere assicurato il rispetto degli obblighi stabiliti dalle norme in vigore.

     6. I provvedimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, la cui esecuzione possa produrre effetti sull'ambiente esterno ai luoghi di lavoro, sono adottati previa consultazione del servizio protezione ambiente. Analogamente quest'ultimo consulta il servizio per l'igiene e la sanità pubblica prima dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza la cui esecuzione possa produrre effetti all'interno dei luoghi di lavoro [13].

 

     Art. 35. Prestazioni a pagamento.

     (art. 36 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Nei casi in cui, ai sensi delle rorine in vigore, le prestazioni di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica contemplate nel presente capo vengano effettuate a pagamento, i relativi tariffari sono determinati dalla Giunta provinciale, che provvede altresì al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono al bilancio della Provincia.

     2. Rientrano nelle prestazioni di cui al comma 1 gli interventi richiesti alla Provincia dai datori di lavoro, concernenti l'effettuazione di accertamenti sanitari obbligatori.

     3. Qualora all'esecuzione di accertamenti sanitari obbligatori provveda, su richiesta dei datori di lavoro, l'unità sanitaria locale competente; i relativi compensi, da definirsi secondo tariffari determinati e aggiornati dalla Giunta provinciale a norma del comma 1, affluiscono al bilancio della stessa unità sanitaria locale [14].

 

CAPO III

Promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

 

     Art. 36. Finalità.

     (art. 37 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito del  servizio sanitario disciplinato con legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, provvede alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sporti va, quale strumento di idoneo sviluppo psico-fisico, di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, e assicura la tutela sanitaria delle attività sportive.

 

     Art. 37. Destinatari degli interventi.

     (art. 38 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Gli interventi previsti nel presente capo sono rivolti:

     a) a tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva;

     b) a coloro che svolgono o intendono svolgere attività sportiva non agonistica in ambito scolastico o extrascolastico;

     c) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica, fermo restando, per quest'ultima, quanto disposto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

 

     Art. 38. Funzioni affidate ai servizi delle unità sanitarie locali.

     (art. 39 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le unità sanitarie locali esercitano le funzioni volte al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 36 nel rispetto di quanto stabilito dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e secondo le disposizioni del presente capo.

     2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente assicurato attraverso i servizi per l'igiene e la sanità pubblica, per l'assistenza sanitaria di base e per l'assistenza ospedaliera e specialistica.

     3. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica promuove le necessarie forme di collaborazione e integrazione delle attività svolte dai servizi sopra indicati.

 

     Art. 39. Compiti attribuiti al servizio per l'assistenza sanitaria di base.

     (art. 40 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Il servizio per l'assistenza sanitaria di base, avvalendosi dei medici generici e pediatri dipendenti o convenzionati, effettua:

     a) gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva;

     b) le certificazioni di idoneità generica alle attività sportive non agonistiche svolte in ambito scolastico o extrascolastico, ivi compresi i relativi accertamenti per quanto di competenza;

     c) le vaccinazioni obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.

 

     Art. 40. Compiti attribuiti al servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

     (art. 41 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica, avvalendosi delle competenze professionali in materia di medicina dello sport possedute dal personale, dipendente o convenzionato, addetto al servizio stesso, provvede:

     a) alla promozione ed al coordinamento degli interventi rivolti all'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive;

     b) all'effettuazione di interventi di consulenza che vengano richiesti da medici appartenenti ad altri servizi;

     c) alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche, ivi compresi i relativi accertamenti per quanto di competenza;

     d) all'effettuazione dei controlli anti-doping.

 

     Art. 41. Compiti attribuiti al servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica.

     (art. 42 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Il servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica provvede ad effettuare, per quanto di sua competenza, gli accertamenti necessari ai fini delle certificazioni di idoneità generica e specifica di competenza dei servizi di cui ai precedenti articoli.

 

     Art. 42. Disciplina degli accertamenti relativi alle attività sportive.

     (art. 43 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale adottata d'intesa con il CONI e sulla base dei criteri tecnici generali stabiliti con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, sentito il comitato di cui al successivo articolo 46, definita la disciplina degli accertamenti previsti dal presente capo.

     2. Per quanto concerne l'attività sportiva professionistica si applica il disposto dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

 

     Art. 43. Revisione degli accertamenti.

     (art. 44 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. In caso di accertamento dell'assenza o dell'eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione ad una commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

     a) un medico in servizio presso la Provincia, con funzioni di presidente;

     b) un medico specialista in medicina dello sport;

     c) un medico specialista in medicina interna;

     d) un medico specialista in cardiologia;

     e) un medico specialista in ortopedia;

     f) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

     2. In relazione ai singoli casi da esaminare, possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, nonché esperti e tecnici sportivi, ivi compreso il tecnico che segue l'attività dell'interessato.

     3. L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario addetto ad uno dei servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità.

 

          Art. 44. Controlli anti - doping.

     (art. 45 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le funzioni in materia di controlli anti - doping già attribuite dall'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, al medico provinciale, sono svolte dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

     2. Le spese per gli esami e le analisi relativi ai controlli anti - doping, che non vengano disposti d'ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 45. Gratuita delle prestazioni.

     (art. 46 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui al presente capo, compresi quelli di revisione, sono gratuite nei limiti in cui lo siano per la generalità dei cittadini ai sensi delle norme in vigore, salvo quanto disposto al secondo comma del precedente articolo 44.

 

     Art. 46. Integrazione del comitato provinciale per l'educazione e la formazione sportiva e le attività motorie del tempo libero.

     (art. 47 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. La composizione del comitato di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 2, come determinata dall'articolo 3 della legge stessa, è integrata dai seguenti membri:

     a) un funzionario addetto ad uno dei servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità;

     b) tre membri scelti tra persone particolarmente competenti nel campo della medicina dello sport, dell'educazione sanitaria e dell'educazione fisica.

     2. I compiti stabiliti dall'articolo 2 della citata legge provinciale n. 2 del 1978, per quanto attiene ai servizi di medicina sportiva e tutela sanitaria, si intendono riferiti agli interventi di cui al presente capo.

 

 

CAPO IV [15]

Servizio multizonale di prevenzione [16]

 

     Art. 47. Compiti del servizio.

     (art. 48 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 14 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. Il servizio multizonale di prevenzione, istituito presso l'unità sanitaria locale che sarà individuata dal piano sanitario provinciale, ha il compito di fornire il necessario supporto tecnico, caratterizzato da un elevato livello di strumentazione e specializzazione, ai fini dell'esercizio delle funzioni spettanti rispettivamente alla Provincia e alle unità sanitarie locali in materia di igiene e sanità pubblica. Con riguardo a quanto previsto nel successivo articolo 49, primo comma, lettera c), il servizio svolge inoltre direttamente funzioni determinate per il cui espletamento occorra l'esercizio di attività tecniche particolari.

     2. Il servizio presta altresì la propria collaborazione e consulenza tecnica, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti a servizi della Provincia operanti in materie diverse dall'igiene e sanità pubblica.

     3. Si applicano al servizio multizonale di prevenzione, oltre alle disposizioni del presente capo, le norme generali in materia di servizi multizonali di cui all'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e all'articolo 27 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

 

     Art. 48. Articolazione del servizio.

     (art. 49 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 15 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. In relazione alla natura delle indagini e degli accertamenti espletati dal servizio multizonale di prevenzione, sono individuati nell'ambito dello stesso i seguenti campi di attività:

     a) chimico - fisico - ambientale;

     b) medico - biotossicologico;

     c) impiantistico e antinfortunistico.

     2. Il servizio si articola in tre unità operative, ciascuna delle quali è preposta ad uno dei campi di attività indicati nel precedente primo comma.

 

     Art. 49. Materie di competenza dei campi di attività.

     (art. 50 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 16 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. Le attività tecniche di competenza di ciascun campo di attività riguardano in particolare:

     a) campo chimico - fisico - ambientale:

     1) inquinamento dell'aria;

     2) inquinamento dell'acqua;

     3) inquinamento del suolo;

     4) igiene del lavoro;

     5) alimenti e bevande;

     6) farmaci e cosmetici;

     7) microclima;

     8) rumore e vibrazioni;

     9) radiazioni;

     b) campo medico biotossicologico:

     1) igiene e tossicologia del lavoro;

     2) alimenti e bevande;

     3) farmaci e cosmetici;

     4) igiene ambientale, con specifico riguardo all'analisi microbiologica delle acque;

     5) microbiologia, parassitologia, sierologia e virologia;

     c) campo impiantistico e antinfortunistico:

controlli e verifiche a fini di sicurezza concernenti gli ascensori e

montacarichi in servizio privato, non installati in ambienti di lavoro, gli

impianti di riscaldamento ad acqua calda, i recipienti adibiti al trasporto

di gas compressi, liquefatti o disciolti, le bombole e le autocisterne a

pressione, escluso quanto attiene all'omologazione.

     2. Nelle attività tecniche di cui al precedente primo comma sono comprese le attività già svolte nei campi ivi indicati dal laboratorio provinciale di Igiene e profilassi, dall'ENPI e dall'ANCC.

 

     Art. 50. Responsabile del servizio.

     (art. 51 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 17 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. Al servizio multizonale di prevenzione è preposto un responsabile nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa concernente il personale del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 51. Responsabile di unità operativa.

     (art. 52 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 18 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. A ciascuna delle unità operative nelle quali si articola il servizio multizonale di prevenzione è preposto un responsabile nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa concernente il personale del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 52. Programmazione dell'attività.

     (art. 53 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 19 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. Il servizio multizonale di prevenzione svolge la propria attività in risposta a domande tecnicamente complesse formulate dai servizi della Provincia operanti in materia di igiene e sanità pubblica, ivi compreso quanto attiene alla competenza veterinaria, e dai servizi delle unità sanitarie locali operanti nella materia medesima, salvo quanto disposto nel terzo comma del presente articolo.

     2. Le domande di cui al precedente primo comma debbono essere formulate in conformità alla programmazione degli obiettivi da perseguire, come definita nel piano sanitario provinciale e nei piani delle unità sanitarie locali.

     3. Per quanto di competenza del campo di attività impiantistico e antinfortunistico, l'attività del servizio è programmata in base alle norme che regolano la materia e alle esigenze esistenti.

     4. Alla programmazione operativa dell'attività del servizio si provvede attraverso il comitato di coordinamento previsto nel successivo articolo 53.

     5. I risultati delle attività svolte dal servizio sono elaborati dal sistema informativo sanitario di cui all'articolo 10 della legge provinciale 8 dicembre 1980, n. 33 e vengono obbligatoriamente trasmessi, al pari di quelli ottenuti dal servizio protezione ambiente di cui alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, alle unità sanitarie locali territorialmente interessate, che sono tenute a curarne la più ampia diffusione.

 

     Art. 53. Comitato di coordinamento.

     (art. 54 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 20 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. Al fine di assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento del servizio multizonale di prevenzione con gli altri servizi della Provincia e delle unità sanitarie locali operanti in materia di igiene e sanità pubblica, in particolare attraverso la programmazione operativa delle attività di competenza del servizio predetto, è istituito presso quest'ultimo un comitato di coordinamento composto:

     a) dal responsabile del servizio multizonale di prevenzione, con funzioni di presidente;

     b) dai responsabili delle unità operative di cui all'articolo 48;

     c) dal dirigente preposto al servizio protezione ambiente della Provincia;

     d) da due funzionari assegnati ai servizi della Provincia operanti in materia sanitaria, competenti rispettivamente in ordine all'organizzazione delle attività di igiene e sanità pubblica e al sistema informativo sanitario;

     e) dai responsabili dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali.

     2. Il comitato si riunisce con frequenza almeno trimestrale.

     3. Alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, in relazione agli argomenti trattati, funzionari appartenenti ad altri servizi delle unità sanitarie locali o a servizi della Provincia.

 

     Art. 54. Facoltà di accesso Funzioni ispettive e di controllo.

     (art. 55 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 21 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. Il personale addetto al servizio di cui al presente capo, individuato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso la quale il servizio stesso è istituito, ha facoltà di accedere alle proprietà pubbliche e private ai fini dell'effettuazione, su richiesta dei servizi della Provincia o delle unità sanitarie locali competenti in materia di igiene e sanità pubblica e nell'ambito della programmazione di cui ai precedenti articoli 52 e 53, di indagini tecniche, accertamenti e prelievi rientranti nella sfera di attività del servizio stesso.

     2. Al personale addetto al servizio di cui al presente capo e competente in ordine allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 49, primo comma, lettera c), individuato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso la quale il servizio stesso è istituito, spettano la qualifica, i poteri e le facoltà previsti nell'articolo 34 per il personale con funzioni ispettive e di controllo. Contro i provvedimenti adottati dal suddetto personale ai sensi delle norme in vigore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

La Giunta stessa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

 

     Art. 55. Attività a pagamento.

     (art. 56 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 22 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. Nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, le attività tecniche comprese nella sfera di competenza del servizio multizonale di prevenzione vengono effettuate a pagamento, i relativi tariffari sono determinati dalla Giunta provinciale, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.

     2. I proventi relativi alle attività di cui al precedente primo comma affluiscono al bilancio dell'unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 56. Attività richieste da soggetti diversi.

     (art. 57 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 23 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. Compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai programmi operativi definiti dal comitato di cui all'articolo 53, il servizio multizonale di prevenzione può effettuare indagini e accertamenti tecnici a favore di privati o di enti od organismi pubblici diversi dalla Provincia e dalle USL. I relativi oneri sono a carico dei soggetti richiedenti negli importi stabiliti dalla Giunta provinciale, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.

     2. I proventi relativi alle attività di cui al precedente primo comma affluiscono al bianco dell'unità sanitaria locale competente.

 

 

TITOLO II

NORME CONCERNENTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO

 

     Art. 57. Servizio farmaceutico.

     (art. 58 L.P. 29 agosto 1983, n. 29). [17]

     1. Le funzioni amministrative provinciali in materia farmaceutica sono esercitate dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, quali stabilite, in particolare, dalla disciplina del servizio sanitario provinciale.

     2. I dispensari farmaceutici previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) possono essere istituiti anche nei comuni, nelle frazioni o nei centri abitati ove non sia prevista nella pianta organica una sede farmaceutica vacante.

     3. Con norme regolamentari sono disciplinate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, per l'esercizio della vigilanza e per la formazione e la revisione delle piante organiche in materia di farmacie.

     4. Nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero, ove non esista un servizio autonomo di farmacia, le funzioni di deposito, conservazione e distribuzione dei farmaci sono assicurate sotto il controllo e la responsabilità del direttore sanitario.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del riconoscimento dell'indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali, nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica del comune, il limite massimo di tremila abitanti di cui all'articolo 2 della legge n. 221 del 1968 va riferito all'intero territorio comunale.

 

     Art. 58. Concorsi per il conferimento di farmacie.

     (art. 59 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta provinciale.

     2. I concorsi si svolgono per l'assegnazione delle sedi vacanti o di nuova istituzione nell'ambito di tutte le USL della provincia.

     3. La commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta provinciale, è presieduta da un funzionario della Provincia con qualifica non inferiore ad ispettore generale ed è composta:

     a) da un professore universitario della facoltà di farmacia;

     b) da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti da due terne proposte dall'ordine provinciale dei farmacisti;

     c) da un farmacista iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, designato dalla Giunta provinciale.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della Provincia.

     5. La Giunta provinciale approva le graduatorie formate dalla commissione e nomina i vincitori. L'elenco di questi ultimi è trasmesso al comitato di gestione dell'USL per i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 59. Provvedimenti di competenza delle USL.

     (art. 60 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 6 L.P. 24 dicembre 1984, n. 14). [18]

     [1. Il comitato di gestione dell'USL adotta i provvedimenti concernenti:

     a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica;

     b) la gestione provvisoria delle farmacie ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

     c) la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

     d) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi previsti dalle norme in vigore;

     e) l'accertamento dell'ammontare dell'indennità di

avviamento e la determinazione dell'importo dovuto per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni;

     f) l'erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali;

     g) la disciplina del servizio farmaceutico relativamente alla determinazione degli orari di apertura e dei turni di chiusura secondo quanto stabilito nei successivi articoli da 61 a 64.

     2. Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati alle lettere c), d), e), f) e g) del comma precedente sentita una commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile del servizio farmaceutico, da un funzionario amministrativo dell'USL che svolge anche funzioni di segretario, e da due farmacisti esercenti in farmacia scelti su terne fornite dall'ordine provinciale dei farmacisti entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso di mancata trasmissione delle terne da parte dell'ordine, i due predetti farmacisti sono scelti direttamente dal comitato di gestione. Quest'ultimo provvede prescindendo dal parere della commissione qualora esso non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta.]

 

     Art. 60. Continuità del servizio farmaceutico e riposo settimanale.

     (art. 61 L.P. 29 agosto 1983, n. 29). [19]

     1. Le modalità per l'effettuazione del servizio farmaceutico e per assicurare, mediante turni, la continuità dello stesso e per la fruizione da parte di tutte le farmacie di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanali, sono disciplinate con norme regolamentari.

 

     Art. 61. Orario di apertura.

     (art. 62 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Nei giorni feriali tutte le farmacie della provincia restano aperte per una durata complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali, con un intervallo di riposo giornaliero.

     2. L'orario giornaliero di apertura delle farmacie è stabilito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in relazione alle esigenze locali [20].

 

          Art. 62. Turni.

     (art. 63 L.P. 29 agosto 1983, n. 29). [21]

     [1. La continuità del servizio farmaceutico è assicurata mediante turni stabiliti dal comitato di gestione dell'USL con le seguenti modalità:

     1) durante le ore diurne delle domeniche e delle festività infrasettimanali:

     a) a battenti aperti, nei comuni con più di tre farmacie;

     b) a battenti aperti durante le ore antimeridiane e a chiamata per il resto della giornata, nei comuni con due o con tre farmacie;

     c) a battenti aperti per due o tre ore giornaliere e a chiamata per il resto della giornata, nei comuni con farmacia unica;

     2) durante le ore notturne:

     a) a battenti chiusi, nei comuni con più di tre farmacie;

     b) a chiamata, nei comuni con non più di tre farmacie;

     3) durante il riposo diurno:

     a) a battenti aperti, nei comuni con più di tre farmacie;

     b) a chiamata, nei comuni con non più di tre farmacie.

     2. In relazione alle condizioni topografiche e di viabilità, il comitato di gestione può stabilire i turni per le ipotesi di cui al numero 1), lettere b) e c), al numero 2), lettera b), e al numero 3), lettera b), del comma precedente, tra farmacie di comuni diversi appartenenti alla stessa USL. In casi eccezionali,

detti turni possono essere stabiliti anche tra farmacie di comuni appartenenti a USL diverse, previa intesa fra i rispettivi comitati di gestione.

     3. Quando la farmacia presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista è tenuto ad evadere soltanto le ricette mediche.]

 

     Art. 63. Chiusura temporanea per esigenze formative.

     (art. 64 L.P. 29 agosto 1983, n. 29). [22]

     1. Con norme regolamentari sono disciplinati i casi e le procedure con cui le farmacie possono essere autorizzate a chiudere per esigenze di formazione continua obbligatoria per un massimo di sette giorni all'anno indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 66, primo comma, lettera d).

 

     Art. 64. Chiusura annuale per ferie.

     (art. 65 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le farmacie uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie della durata massima di tre settimane, due delle quali possono essere consecutive.

     2. Le farmacie non uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie non superiore a quattro settimane.

     3. I turni di chiusura per ferie sono stabiliti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari [23].

     4. La chiusura per ferie deve essere resa nota al pubblico mediante avviso posto all'interno e all'esterno della farmacia, almeno otto giorni prima dell'inizio della chiusura stessa.

 

     Art. 65. Sostituzione temporanea.

     (art. 66 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. La sostituzione temporanea nella conduzione della farmacia con altro farmacista iscritto all'albo professionale è consentita:

     a) per motivi di salute;

     b) per obblighi militari;

     c) per funzioni pubbliche elettive;

     d) per motivi di studio e aggiornamento professionale, per un massimo di trenta giorni all'anno;

     e) per gravi motivi di famiglia;

     i) per altri motivi, per un massimo di trenta giorni all'anno.

     2. Le sostituzioni devono essere preventivamente denunciate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari [24].

 

     Art. 66. Vigilanza sulle farmacie.

     (art. 67 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 7 L.P. 24 dicembre 1984, n. 14). [25]

     [1. Fatte salve le competenze degli organi previsti negli accordi nazionali per la disciplina dei rapporti con le farmacie, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attività ispettiva di vigilanza e controllo sulle farmacie è esercitata dall'USL attraverso il servizio farmaceutico.

     2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 127 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, tutte le farmacie, nel corso di ogni biennio, devono essere ispezionate da una commissione costituita presso ciascuna delle USL ove sia attivato il servizio farmaceutico e formata:

     1) dal responsabile del predetto servizio;

     2) da un medico dipendente dell'USL;

     3) da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della Provincia.

     3. Le funzioni di segretario della commissione di cui al precedente comma sono espletate da un impiegato dell'USL di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

     4. La predetta commissione può compiere anche ispezioni straordinarie.

     5. Copia del verbale dell'ispezione è inviata al comitato di gestione dall'USL nel cui ambito territoriale ha sede l'esercizio farmaceutico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.]

 

     Art. 67. Partecipazione ad iniziative di educazione sanitaria.

     (art. 68 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le farmacie prestano la loro collaborazione, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle iniziative promosse ed attuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel campo della prevenzione e dell'educazione sanitaria, con particolare riguardo a quelle volte a determinare un atteggiamento più consapevole nell'uso dei farmaci [26].

 

     Art. 68. Norme applicabili.

     (art. 69 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Per quanto non diversamente disposto nel presente titolo continuano ad applicarsi in ordine al servizio farmaceutico il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, la legge 2 aprile 1968, n. 475, e le altre norme vigenti in materia, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto speciale di autonomia, e relative norme di attuazione.

 

 

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 69. Decorrenza dell'efficacia delle disposizioni.

     (art. 70 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Le disposizioni del presente testo unico che si riferiscono all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di farmacie da parte delle USL avranno effetto con le decorrenze che saranno stabilite per il graduale trasferimento delle predette funzioni in applicazione dell'articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     2. L' ufficio del medico provinciale e gli uffici sanitari comunali sono soppressi con effetto dalle date che saranno indicate negli atti deliberativi adottati dalla Giunta provinciale a norma del precedente comma.

     3. Con deliberazioni della Giunta provinciale saranno stabilite altresì le date dalle quali avranno effetto le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 15, 16, 18, 19 del presente testo unico.

     4. Alla costituzione del servizio di prevenzione di cui al titolo I, capo IV, del presente testo unico si provvederà secondo quanto disposto nel nuovo ordinamento del servizi e del personale della Provincia autonoma circa la progressiva attuazione delle nuove strutture organizzative da esso previste, tenuto conto, in ogni caso, delle determinazioni che verranno adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi precedenti.

 

     Art. 70. Regolamenti delle USL e dei comuni.

     (art. 71 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Entro i tre mesi successivi all'integrale trasferimento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, le unità sanitarie locali provvederanno ad adottare norme regolamentari per la disciplina del servizio di cui all'articolo 18 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, tenendo conto del regolamento tipo che sarà predisposto della Giunta provinciale.

     2. Entro un anno dal trasferimento di cui al comma precedente i comuni provvederanno ad adeguare i rispettivi regolamenti locali di igiene e sanità, anche ai fini del loro coordinamento con le norme adottate dalle unità sanitarie locali ai sensi del comma medesimo.

 

     Art. 71. Disposizioni transitorie concernenti l'organizzazione dei servizi.

     (art. 72 L.P. 29 agosto 1983, n. 29; art. 24 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario provinciale, le determinazioni demandate al piano stesso dalla legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 sono adottate con deliberazioni della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, salva) quanto disposto nel comma successivo.

     2. Fino a quando il piano sanitario provinciale non avrà disposto In proposito a norma dell'articolo 8 del presente testo unico, per quanto concerne l'organizzazione dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica e lo svolgimento di attività a livello di distretto si applicano le norme seguenti:

     1) i predetti servizi vengono istituiti presso le unità sanitarie locali dei comprensori dell'Alta Valsugana, della valle dell'Adige, della valle di Non, dell'Alto Garda e Ledro e della Vallagarina;

     2) alle due unità operative in cui ciascun servizio si articola è assegnato rispettivamente:

     a) all'unità operativa indicata all'articolo 7, secondo comma, lettera a):

     - personale competente nel campo medico, infermieristico, tecnico e della vigilanza ed ispezione;

     b) all'unità operativa indicata all'articolo 7, secondo comma, lettera b):

     - personale competente nel campo medico, infermieristico e della vigilanza e ispezione; presso determinate unità sanitarie locali, alla stessa unità operativa è addetto anche personale competente nel campo chimico e impiantistico;

     3) ad entrambe le unità operative è assicurato il supporto di personale competente nel campo amministrativo;

     4) sono esercitate a livello di distretto attraverso il servizio per l'assistenza sanitaria di base le seguenti attività:

     a) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;

     b) gli interventi di prevenzione e profilassi nel campo delle malattie infettive e diffusive, compresi le vaccinazioni obbligatorie ed i trattamenti immunitari di massa, nonché gli interventi di prevenzione e profilassi di particolari patologie legate all'esistenza di specifiche situazioni di rischio;

     c) gli accertamenti e le certificazioni correnti;

     d) gli accertamenti necroscopici;

     e) i controlli dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi di generi alimentari;

     f) la raccolta di dati igienico - sanitari e ambientali e la partecipazione a specifiche attività mirate di indagine epidemiologica. Le attività di cui alle lettere c) e d) devono essere svolte sulla base delle indicazioni tecniche dei medici di medicina legale del servizio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente, i quali garantiscono un'azione specifica di consulenza e di supervisione;

     5) le attività indicate al precedente n. 4) sono svolte dal personale assegnato all'unità operativa di distretto.

 

          Art. 72.

     (art. 27 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. Il disposto del primo comma dell'articolo 71 del presente testo unico si applica anche con riguardo alle determinazioni demandate al piano sanitario provinciale da norme modificative o integrative della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, ivi comprese quelle recate dalla legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33. Il medesimo disposto si applica altresì in tutti i casi in cui norme di legge provinciale demandino al piano sanitario provinciale l'adozione di specifiche determinazioni.

 

     Art. 73. Compensi spettanti ai componenti di organi collegiali.

     (art. 73 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Ai componenti delle commissioni e comitati di cui agli articoli 9, primo comma, 10, primo comma, 16, ultimo comma, 17, 18, 43 e 53 del presente testo unico spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni. Detti compensi spettano anche ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 43 e nell'ultimo comma dell'articolo 53, ferme restando le disposizioni sopra richiamate.

     2. Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al terzo comma dell'articolo 58 ed al secondo comma dell'articolo 77 spettano i compensi previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 4, e successive modificazioni.

 

     Art. 74. Revoca di precedente provvedimento.

     (art. 74 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. E' revocata la deliberazione del Consiglio provinciale, adottata nella seduta del 18 novembre 1978, relativa alla l'approvazione del disegno di legge concernente «Tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro».

 

     Art. 75. Funzioni in materia di medicina dell'attività sportiva.

     (art. 75 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Con effetto dalla data che verrà stabilita ai sensi del primo comma dell'articolo 69 per l'inizio dell'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive a norma del titolo I, capo III, del presente testo unico, è abrogato l'articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39.

     2. Fino alla data di cui al comma precedente le USL continuano ad esercitare le funzioni in materia di medicina dell'attività sportiva ad esse trasferite nell'ambito delle funzioni già svolte dai comprensori e consorzi sanitari di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

 

     Art. 76. Domanda di iscrizione nei ruoli nominativi di cui alla legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

     (art. 76 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, il personale di ruolo dipendente dalla Provincia sotto indicato può presentare alla Giunta provinciale domanda di iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale dei servizio sanitario nazionale:

     1) personale in servizio presso l'ufficio del medico provinciale, ad eccezione del funzionario cui sono state affidate le funzioni di medico provinciale;

     2) personale che si trovava in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale alla data della soppressione dell'ufficio medesimo, disposta a norma dell'articolo 16, secondo comma, della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19, ad eccezione del funzionario che alla stessa data svolgeva le funzioni di veterinario provinciale;

     3) personale appartenente ai ruolo speciale dei tecnici di igiene, indipendentemente dal servizio o ufficio al quale sia addetto.

     2. La facoltà prevista nel precedente comma, per quanto concerne il personale contemplato ai numeri 1) e 2), si riferisce esclusivamente ai dipendenti che abbiano presentato la domanda di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

     3. Sulle domande presentate ai sensi del primo comma dei presente articolo decide la Giunta provinciale con propria deliberazione.

     4. In relazione a quanto disposto al n. 3) del primo comma, nella tabella di equiparazione concernente il personale di vigilanza e ispezione facente parte dell'allegato 1) alla legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, in corrispondenza della posizione funzionale «operatore professionale coordinatore» è inserita la qualifica «capo dei tecnici d'igiene».

 

     Art. 77. Concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente.

     (art. 77 L.P. 29 agosto 1983. n. 29).

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di veterinario di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, approvate dalla Giunta provinciale in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, che risultino vacanti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, sono conferiti dalla Provincia autonoma, previ concorsi per titoli da espletarsi distintamente per le due aree funzionali di cui all'articolo 17, secondo comma, del citato D.P.R. n. 761, in ciascuna delle unità sanitarie locali presso le quali è stato istituito il servizio veterinario. i predetti concorsi sono riservati ai veterinari utilizzati dalle stesse unità sanitarie locali in applicazione dei provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, che siano in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato D.P.R. n. 761.

     2. La valutazione dei titoli è effettuata, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 52 del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, da una commissione nominata con deliberazione della Giunta provinciale e composta da un funzionario della Provincia, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e da un membro designato dall'ordine provinciale dei veterinari. Le funzioni di segretario della commissione sono volte da un funzionario della Provincia.

 

     Art. 78. Riferimento delle spese.

     (art. 78 L.P. 29 agosto 1983, n. 29).

     1. Gli oneri per gli interventi disposti dalla Provincia e dalle unità sanitarie locali ai sensi del presente testo unico e relativi a funzioni in materia sanitaria, gravano sul fondo sanitario provinciale per la parte corrente di cui all'articolo 4 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, secondo le disposizioni recate dalla medesima legge.

 

          Art. 79.

     (art. 28 L.P. 5 settembre 1988, n. 33).

     1. In relazione al trasferimento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle di competenza del servizio multizonale di prevenzione, ai sensi dell'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, con deliberazioni della Giunta provinciale sarà disposta la messa a disposizione delle unità sanitarie locali interessate del personale che alla data di entrata in vigore della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, risulti addetto, presso gli enti alle cui dipendenze presti servizio, all'esercizio delle funzioni medesime, in attesa dell'adozione del provvedimento legislativo con il quale saranno definite le condizioni e modalità per l'inquadramento del suddetto personale nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale.

     2. Durante il periodo di messa a disposizione continuano ad applicarsi al personale di cui al comma 1 le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico in vigore presso gli enti di provenienza.

     3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 del provvedimento legislativo recante «Disposizioni integrative e transitorie concernenti il personale delle unità sanitarie locali» circa l'inquadramento dei medici condotti interni presso le unità sanitarie locali [27].

     (Omissis) [28].

 

 


[1] Testo coordinato delle disposizioni recate dalla L.P. 29 agosto 1983, n. 29 con le successive modifiche apportate con L.P. 24 dicembre 1984, n. 14, L.P. 25 luglio 1988, n. 22, L.P. 5 settembre 1988, n. 33 e L.P. 18 novembre 1988, n. 39. La legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 è stata successivamente modificata con L.P. 5 novembre 1991, n. 23, con L.P. 1 aprile 1993, n. 10, con L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e con L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[2] Le disposizioni di cui al presente Capo cessano di applicarsi secondo quanto previsto dall'art. 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[3] L'art. 4 della L.P. 29 agosto 1983, n. 29 è stato abrogato dall'art. 88 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[4] Il terzo e quarto comma dell'art. 20 della L.P. 29 agosto 1983, n. 29 modificano l'art. 2 della L.P. 24 agosto 1973, n. 34 e l'art. 2 della L.P. 29 novembre 1973, n. 58.

[5] Il terzo e quarto comma dell'art. 20 della L.P. 29 agosto 1983, n. 29 modificano l'art. 2 della L.P. 24 agosto 1973, n. 34 e l'art. 2 della L.P. 29 novembre 1973, n. 58.

[6] Comma così modificato dall'art. 45 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[7] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[8] Comma così sostituito dall'art. 47 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[9] Articolo 27 della L.P. 29 agosto 1983, n. 29.

[10] Comma così modificato dall'art. 48 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[11] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[12] Articolo così modificato dall'art. 50 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[13] Articolo così modificato dall'art. 51 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[15] Le disposizioni di cui al presente Capo cessano di applicarsi secondo quanto previsto dall'art. 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[16] Rubrica così sostituita dall'art. 13 della L.P. 5 settembre 1988, n. 33.

[17] Articolo modificato dall’art. 77 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così sostituito dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[18] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[20] Comma così modificato dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[21] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13, con effetto dalla data ivi indicata.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[23] Comma così modificato dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[24] Comma così modificato dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[25] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13, con effetto dalla data ivi indicata.

[26] Comma così modificato dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[27] Si tratta del disegno di legge 29 marzo 1988, n. 282, decaduto alla fine della IX legislatura provinciale.

[28] Norme finanziarie ed entrata in vigore.