§ 98.1.30686 - D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995.
Sostituzione di taluni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/09/1976
Numero:995


Sommario
Art. 1.      L'art. 470 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 471 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 472 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 474 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 475 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 476 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 477 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'art. 478 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'art. 479 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 480 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'art. 481 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 13.      L'art. 482 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 14.      L'art. 483 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 15.      L'art. 484 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente
Art. 16.      L'art. 485 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30686 - D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995.

Sostituzione di taluni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in applicazione dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

(G.U. 23 febbraio 1977, n. 50)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

     Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

     Visto l'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno, per la difesa e per la sanità;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'art. 470 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 470. Requisiti generali fisici, psichici ed attitudinali per il conseguimento della patente di guida.

     Per conseguire la patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di cui all'art. 80 del testo unico occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici eventualmente ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

     Non possono in ogni caso conseguire la patente coloro che risultino fare abuso di bevande alcooliche ovvero siano dediti all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

     Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni".

 

          Art. 2.

     L'art. 471 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 471. Efficienza degli arti.

     Non possono conseguire la normale patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti.

     Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche e/o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza e/o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

     Salvo quanto previsto nel seguente art. 478 l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi".

 

          Art. 3.

     L'art. 472 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 472. Requisiti visivi.

     Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnalazione stradale.

     Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B, C ed F, occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore a dodici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

     In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione fra le due lenti non può essere del pari superiore a tre diottrie, tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva.

     Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

     Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche, positive o negative, la differenza di refrazione tra le due lenti non deve superare le cinque diottrie.

     L'acutezza visiva richiesta può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

     Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

     Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D e E occorre possedere un'acutezza visiva naturale di otto decimi per ciascun occhio".

 

          Art. 4.

     L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 473. Requisiti uditivi.

     Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F occorre percepire da ciascuno orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

     Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria C occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza.

     Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza.

     La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito".

 

          Art. 5.

     L'art. 474 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 474. Tempi di reazione.

     Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione".

 

          Art. 6.

     L'art. 475 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 475. Requisiti per la guida di particolari tipi di motoveicoli ed autoveicoli.

     Per guidare i motoveicoli, le autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose individuati nel decreto 20 marzo 1975 emanato dal Ministro per i trasporti ai sensi dell'art. 80, comma ottavo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, occorre che il conducente, all'accertamento sanitario, dimostri di:

     a) possedere i requisiti generali di cui all'art. 470 che precede;

     b) possedere acutezza visiva non inferiore a quattordici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche di valore massimo di più tre diottrie ovvero di meno cinque diottrie, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purché la correzione sia efficace e tollerata: tale acutezza visiva può essere raggiunta con l'uso di lenti a contatto, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi; qualora ricorrano i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi;

     c) possedere campo visivo, senso cromatico e senso stereoscopico normali;

     d) percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno; la funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito;

     e) possedere normali reazioni della personalità;

     f) avere tempi di reazione in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per potere essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione;

     g) possedere tempi di reazione, sufficientemente rapidi e regolari a stimoli multipli a scelta, anche agli effetti del comportamento in situazioni sperimentali di allarme (tensione psichica)".

 

          Art. 7.

     L'art. 476 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 476. Minorati della vista.

     Possono conseguire quali minorati la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti:

     a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore a dieci decimi raggiungibili anche con qualsiasi correzione di lenti, purché efficaci e tollerate;

     b) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore ad un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a dieci decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purché efficaci e tollerate;

     c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto dal secondo comma dell'art. 472 che precede, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a dieci decimi complessivi, con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva; qualora ricorrano i casi previsti dai commi quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi;

     d) coloro che possono raggiungere i minimi di visus prescritti dal secondo comma dell'art. 472 che precede soltanto con l'adozione di lenti a contatto.

     Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere tollerate ed efficaci.

     I soggetti di cui alle lettere a) e b) del primo comma debbono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore; quelli di cui alle lettere c) e d) debbono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi.

     I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. I minorati della vista di cui alla lettera d) del primo comma devono disporre in qualsiasi momento di lenti a contatto di ricambio.

     I minorati di cui al primo comma possono conseguire la patente della categoria B, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti".

 

          Art. 8.

     L'art. 477 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 477. Minorati dell'udito.

     Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente art. 473 possono conseguire, quali minorati, la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi o caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, muniti, su ambedue i lati, di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo.

     I minorati di cui al comma precedente possono conseguire la patente della categoria B, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti.

     La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito".

 

          Art. 9.

     L'art. 478 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 478. Minorati degli arti o della colonna vertebrale.

     Coloro che presentino a carico degli arti oppure della colonna vertebrale minorazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti, ai sensi del secondo comma del precedente art. 471 le quali, eventualmente corrette con adeguata protesi, non richiedano speciali adattamenti del veicolo ovvero una particolare disposizione dei comandi, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti. Gli stessi possono conseguire la patente della categoria B, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti.

     Le minorazioni anatomiche e/o funzionali che non offrono sufficiente garanzia di sicurezza nella guida senza speciali adattamenti del veicolo o senza una particolare disposizione dei comandi, sono così classificate:

     a) perdita anatomica totale di un arto superiore, o parziale per amputazione ad un livello più alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avambraccio oppure limitazione funzionale equiparabile;

     b) perdita anatomica parziale di un arto superiore con conservazione di almeno tutto il terzo superiore dell'avambraccio e con integrità funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, anche se il soggetto è munito di protesi tollerabile ed efficiente per la manovra del volante, oppure limitazione funzionale di un arto superiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee e muscolari, che provochi una diminuzione della forza e/o della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzioni di protesi, non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta;

     c) perdita anatomica di una mano o di tutte le sue dita oppure limitazione funzionale di essa, tale da non consentire una presa sufficientemente valida, con integrità funzionale delle articolazioni del gomito e della scapolo-omerale;

     d) perdita anatomica di un arto inferiore o parziale per amputazione della gamba ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio oppure limitazione funzionale equiparabile;

     e) perdita anatomica parziale di un arto inferiore con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio, con integrità funzionale delle articolazioni del ginocchio e della coxo-femorale, anche se il soggetto è munito di protesi tollerabile ed efficiente per l'effettuazione della manovra di un pedale opportunamente adattato oppure limitazione funzionale di un arto inferiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzioni di protesi, non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta.

     Non possono conseguire alcuna patente coloro che presentino minorazioni di cui al comma precedente in entrambi gli arti superiori o in più di due arti.

     Salvo quanto disposto al successivo comma quinto coloro che presentino minorazioni di cui al secondo comma del presente articolo in un solo arto, oppure in entrambi gli arti inferiori, ovvero in un arto inferiore ed in un arto superiore, purché conservino la validità funzionale di due arti, valutata ai sensi del precedente art. 471, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria F, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità.

     Il rilascio di patente della categoria F per la guida di motocicli particolarmente adattati è ammesso soltanto per coloro che presentino in un arto inferiore una minorazione non più grave di quelle di cui alla lettera e) del precedente secondo comma e non presentino alcuna minorazione invalidante negli altri tre arti".

 

          Art. 10.

     L'art. 479 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 479. Soggetti con anomalie somatiche.

     Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria F, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità, oppure la patente per la guida di veicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, che presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti".

 

          Art. 11.

     L'art. 480 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 480. Coesistenza di minorazioni invalidanti.

     Non è ammesso il rilascio di alcuna patente di guida in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti che interessino: la vista e l'udito; l'udito e gli arti; la vista e gli arti; la vista e la conformazione e lo sviluppo somatico; l'udito e la conformazione o lo sviluppo somatico; gli arti e la conformazione o lo sviluppo somatico; la vista e la rigidità grave del collo; gli arti e la rigidità grave del collo; la conformazione o lo sviluppo somatico e la rigidità grave del collo.

     Agli effetti della coesistenza non viene considerata minorazione degli arti la perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore qualora l'adozione di un sistema automatico, in sostituzione di un organo meccanico che avrebbe dovuto essere comandato da uno degli arti inferiori, renda irrilevante l'esistenza della minorazione suddetta".

 

          Art. 12.

     L'art. 481 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 481. Commissioni mediche provinciali, certificati medici.

     Le commissioni mediche provinciali sono presiedute dal titolare dell'ufficio del medico provinciale nelle regioni a statuto speciale, oppure, nelle altre regioni, dal medico dei ruoli regionali avente equivalenti funzioni o, se non previste; dal medico dei ruoli regionali più elevato in grado o di maggiore anzianità, a seconda degli ordinamenti.

     Le commissioni sono composte di altri due membri effettivi e di due supplenti scelti fra i medici appresso indicati:

     a) funzionari medici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato designati dalla direzione di detto servizio;

     b) medici militari in servizio designati, a seconda delle competenze, dalla Direzione generale di sanità militare o dalla Direzione generale di pubblica sicurezza;

     c) ufficiali sanitari dei comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

     I due membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della commissione, debbono appartenere ad organismi diversi.

     Il presidente, sulla base delle designazioni, costituisce le commissioni e può designare a presiedere le commissioni, in sua sostituzione, un funzionario del ruolo dei medici del Ministero della sanità oppure un funzionario medico del suo ufficio ovvero uno dei medici appartenenti ad una delle categorie elencate alle lettere a), b) e c) del precedente secondo comma.

     Le commissioni fanno capo all'ufficio del medico provinciale, operano in sedi opportunamente attrezzate, e, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere più di una per ciascuna provincia con sedi nel capoluogo od in altri comuni.

     Le commissioni possono avvalersi della consulenza di istituti e di medici specializzati, nonché di ingegneri della motorizzazione civile, con onere a carico del soggetto esaminato.

     L'ufficio del medico provinciale assicura il servizio di segreteria della commissione medica provinciale; la segreteria è unica anche se nella provincia vi sono più commissioni.

     Il presidente convoca le commissioni in relazione al numero ed alla natura delle richieste; la segreteria organizza le sedute curando altresì, ove necessario, la convocazione di coloro che debbono sottoporsi agli accertamenti sanitari. L'interessato che ne faccia richiesta può essere assistito a sue spese durante la visita da un medico di fiducia.

     Quando l'accertamento viene richiesto dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile ai sensi del terzo comma dell'art. 81 del testo unico l'accertamento stesso deve essere effettuato presso la commissione medica provinciale all'uopo indicata.

     I certificati medici debbono essere conformi ai modelli annessi al presente regolamento e vanno compilati:

     a) quello di cui all'allegato A dai medici indicati al primo comma dell'art. 81 del testo unico, su carta di colore bianco;

     b) quello di cui all'allegato B dalle commissioni mediche provinciali, su carta di colore celeste.

     I certificati debbono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi.

     I giudizi delle commissioni mediche provinciali possono anche essere formulati a maggioranza: in tali casi il dissenso del terzo membro deve essere espresso sui certificati.

     L'esito dei giudizi di non idoneità delle commissioni mediche provinciali deve essere comunicato alle prefetture di residenza dei soggetti esaminati se relativi a patenti da rilasciarsi per la prima volta oppure alle prefetture che hanno rilasciato le patenti negli altri casi.

     Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 81 del testo unico, in cui l'accertamento viene richiesto alle commissioni mediche provinciali dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile, l'esito dell'accertamento stesso deve essere comunicato d'ufficio all'organo che ne ha fatto richiesta.

     I certificati delle commissioni mediche provinciali debbono essere consegnati dietro sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna da parte degli interessati.

     Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro, verranno determinati i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle commissioni stesse o per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime".

 

          Art. 13.

     L'art. 482 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 482. Requisiti generali fisici, psichici ed attitudinali per la conferma della validità e la revisione della patente di guida.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli, occorre che all'accertamento sanitario praticato con le modalità del precedente art. 470 risulti che l'interessato sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento della stessa, salvo quanto è disposto negli articoli 483 e 484 che seguono.

     Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 483 e 484 che seguono si applicano anche per il rilascio di nuova patente conseguente a revoca di precedente patente determinata ai sensi dell'art. 91 del testo unico".

 

          Art. 14.

     L'art. 483 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 483. Requisiti visivi.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnalazione stradale.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B, C ed F, è sufficiente un'acutezza visiva non inferiore a dieci decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

     In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione fra le due lenti non potrà essere del pari superiore a tre diottrie tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva.

     Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

     Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche, positive o negative, la differenza di refrazione tra le due lenti non deve superare le cinque diottrie.

     L'acutezza visiva richiesta può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

     Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere tollerate ed efficaci.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed F è sufficiente un'acutezza visiva di quattordici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche di valore massimo di più tre diottrie ovvero di meno cinque diottrie, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purché la correzione sia efficace e tollerata; qualora ricorra noi casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti è sufficiente:

     a) per i monocoli ed i minorati della vista di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente art. 476, possedere un visus all'occhio superstite o migliore di almeno otto decimi, raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purché efficaci e tollerate;

     b) per i minorati della vista di cui alla lettera c) del primo comma del precedente art. 476 possedere un visus complessivo in entrambi gli occhi di almeno otto decimi, raggiungibile anche con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purché la correzione sia efficace e tollerata; qualora ricorrano i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi;

     c) per i minorati della vista di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 476, raggiungere con l'adozione di lenti a contatto i minimi di visus prescritti per la conferma di validità delle patenti delle categorie A e B dal secondo comma del presente articolo.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida della categoria B abilitante alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, sono sufficienti i requisiti previsti al comma precedente".

 

          Art. 15.

     L'art. 484 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 484. Requisiti uditivi.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di un metro di distanza.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli della categoria C è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E è sufficiente percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

     Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente comma primo possono ottenere la conferma della validità e la revisione, quali minorati, della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, muniti, sul lato destro, di un secondo specchio retrovisore di superficie e caratteristiche superiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo sul lato sinistro.

     La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito".

 

          Art. 16.

     L'art. 485 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

     "Art. 485. Macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

     Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, rilasciata in data anteriore al 21 marzo 1974, occorre possedere i requisiti prescritti per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B".

 

 

     Allegato A

     (Omissis)

 

     Allegato B

     (Omissis)