§ 5.1.38 - Legge Provinciale 27 agosto 1982, n. 19.
Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei Servizi veterinari.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/08/1982
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Oggetto della disciplina.
Art. 2.  Riparto delle funzioni.
Art. 3.  Funzioni di competenza della Provincia.
Art. 4.  Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale.
Art. 5.  Attribuzioni del Sindaco.
Art. 6.  Provvedimenti di competenza dell'Unita sanitaria locale.
Art. 7.  Articolazione e compiti del Servizio veterinario dell'Unita sanitaria locale.
Art. 8.  Determinazioni demandate al piano sanitario provinciale.
Art. 9.  Articolazione territoriale.
Art. 10.  Istituto zooprofilattico sperimentale.
Art. 11.  Attività libero - professionale del personale veterinario.
Art. 12.  Assistenza zooiatrica.
Art. 13.  Commissioni, collegi e comitati.
Art. 14.  Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.
Art. 15.  Norme transitorie.
Art. 16.  Decorrenza dell'efficacia delle disposizioni.


§ 5.1.38 - Legge Provinciale 27 agosto 1982, n. 19.

Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei Servizi veterinari.

(B.U. 7 settembre 1982, n. 41).

 

Art. 1. Oggetto della disciplina.

     La presente legge, in attuazione degli articoli 16 e 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplina l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria nell'ambito del Servizio sanitario provinciale e stabilisce norme per l'organizzazione e il funzionamento dei Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

 

     Art. 2. Riparto delle funzioni.

     Le unità sanitarie locali assicurano, attraverso i Servizi veterinari di cui all'articolo 21 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, la realizzazione delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già di competenza degli uffici del Veterinario provinciale e del Veterinario comunale, che non siano espressamente riservate allo Stato ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia ovvero alla Provincia a norma della citata legge provinciale n. 33 e della presente legge. Restano ferme le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale.

 

     Art. 3. Funzioni di competenza della Provincia.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4. Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale.

     Il Presidente della Giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria che interessino il territorio di due o più Comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'articolo 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 63 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577. Egli adotta altresì i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 35 dello stesso testo unico.

     La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dagli uffici della Provincia competenti in materia, che possono avvalersi a tal fine della collaborazione dei Servizi delle Unità sanitarie locali secondo le modalità previste dall'ultimo comma del precedente articolo 3.

 

     Art. 5. Attribuzioni del Sindaco.

     Il Sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

     Nella materia di cui al comma precedente il Sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577.

     Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comm'i il Sindaco si avvale dei Servizi dell'Unità sanitaria locale competente per territorio secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

 

     Art. 6. Provvedimenti di competenza dell'Unita sanitaria locale.

     Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, i provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, ivi compresi quelli già demandati al Veterinario provinciale ed al Veterinario comunale, sono adottati dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

 

     Art. 7. Articolazione e compiti del Servizio veterinario dell'Unita sanitaria locale.

     Il Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale si articola in due Unità operative ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     L'Unità operativa addetta alla sanità animale e all'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali assicura, in particolare, le seguenti attività:

     a) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria;

     b) la vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi e sui concentramenti di animali;

     c) l'attuazione dei programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

     d) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti di fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività di dette strutture;

     e) la vigilanza sul trasporto degli animali e sui loro spostamenti;

     f) la vigilanza sulle importazioni, esportazioni e transito degli animali, ove prevista dalla normativa vigente;

     g) la vigilanza sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

     h) la vigilanza sulla produzione, distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori;

     i) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

     l) l'ispezione e la vigilanza sui farmaci di uso veterinario;

     m) l'ispezione e la vigilanza, per quanto di competenza veterinaria, sulla produzione degli animali di laboratorio e sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

     n) la vigilanza sulla esecuzione di piani di profilassi delle malattie degli animali, eventualmente gestiti da altri enti o associazioni;

     o) la vigilanza sugli allevamenti di animali e sulle loro produzioni;

     p) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

     q) l'attuazione degli adempimenti statistici previsti per le attività di competenza;

     r) il controllo sugli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale che possono recare danno alla popolazione;

     s) il rilascio delle certificazioni di competenza.

     L'Unità operativa addetta all'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale assicura, in particolare, le seguenti attività:

     a) l'ispezione e la vigilanza veterinaria delle carni, comprese le ovicunicole, presso gli stabilimenti di macellazione pubblici e privati;

     b) l'ispezione e la vigilanza presso i mercati all'ingrosso e i depositi privati dei prodotti alimentari di origine animale, freschi e comunque conservati, e loro derivati;

     c) l'ispezione e la vigilanza sugli impianti di macellazione, ivi compresi quelli iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della sanità per l'esportazione di carni all'estero, sulle sardigne, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

     d) l'ispezione e la vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, conservazione, deposito, trasporto, commercializzazione e somministrazione, nonché sui laboratori di sezionamento e lavorazione iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della sanità per l'esportazione di prodotti carne all'estero;

     e) l'ispezione e la vigilanza sul commercio, l'utilizzazione e le trasformazioni dei prodotti e sottoprodotti animali per uso industriale;

     f) l'attuazione degli adempimenti statistici previsti per le attività di competenza;

     g) il rilascio delle certificazioni di competenza.

     Il Servizio, inoltre, mediante l'integrazione delle due Unità operative in cui si articola e di concerto con gli altri Servizi dell'Unità sanitaria locale, deve garantire, in particolare, le seguenti attività:

     - l'osservazione epizootologica e l'individuazione dei fattori di diffusione delle malattie infettive e parassitarie;

     - l'informazione finalizzata alla rilevazione nei singoli ambiti territoriali di dati e informazioni di ordine igienico-sanitario, ecologico, di consistenza e funzionalità delle strutture in rapporto ai bisogni;

     - l'educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica veterinaria, alla profilassi e alla polizia veterinaria e all'educazione alimentare;

     - la promozione e il coordinamento di indagini comunque interessanti il servizio veterinario su base locale.

     L'Unità sanitaria locale, nell'ambito della disciplina regolamentare dei propri servizi, assicura idonee modalità di coordinamento del servizio veterinario con gli altri servizi, e loro articolazioni organizzative.

     Ai fini dell'espletamento dei compiti spettanti al Servizio veterinario, l'Unità sanitaria locale può avvalersi delle prestazioni del Servizio di prevenzione di cui all'articolo 4 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

 

     Art. 8. Determinazioni demandate al piano sanitario provinciale.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9. Articolazione territoriale.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 10. Istituto zooprofilattico sperimentale.

     L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è struttura tecnico - scientifica pluriregionale al servizio anche della Provincia autonoma di Trento e delle Unità sanitarie locali costituite nel suo territorio, secondo la disciplina stabilita nella legge provinciale 29 dicembre 1979, n. 15, e nell'accordo ad essa allegato.

     L'Istituto zooprofilattico sperimentale, in particolare attraverso la Sezione diagnostica provinciale esistente in Trento, presta la propria collaborazione ai Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali e, se del caso, ai Servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle stesse, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione degli animali.

 

     Art. 11. Attività libero - professionale del personale veterinario.

     In attesa dell'emanazione di una ulteriore disciplina con legge provinciale, in relazione a quanto previsto dagli articoli 36 e 81 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il personale veterinario dipendente dalle Unità sanitarie locali può esercitare, al di fuori dell'orario di lavoro, l'attività libero-professionale nel rispetto di quanto stabilito dal predetto articolo 36 del D.P.R. n. 761.

 

     Art. 12. Assistenza zooiatrica.

     Al fine di sopperire alle carenze eventualmente esistenti nel campo dell'assistenza zooiatrica, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare la reperibilità degli operatori, le Unità sanitarie locali stipulano convenzioni con veterinari liberi professionisti secondo le indicazioni che saranno stabilite dalla Giunta provinciale, sentito l'Ordine dei veterinari della provincia.

     Qualora non risulti possibile soddisfare adeguatamente le esigenze esistenti nel campo dell'assistenza zooiatrica attraverso l'applicazione del precedente comma, le Unità sanitarie locali provvedono a tali esigenze mediante l'attività prestata nell'ambito del rapporto di lavoro dal personale veterinario dipendente.

 

     Art. 13. Commissioni, collegi e comitati.

     Nelle commissioni, collegi e comitati di cui fa parte ai sensi delle vigenti norme il Veterinario provinciale, quest'ultimo è sostituito da un veterinario in servizio presso la Provincia autonoma, designato dalla Giunta provinciale.

     La Commissione di cui all'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, è soppressa. La Provincia provvede direttamente all'elaborazione dei programmi di risanamento e profilassi ivi previsti, sentita la Federazione provinciale degli allevatori, nonché i responsabili del servizio veterinario delle Unità sanitarie locali.

 

     Art. 14. Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.

     L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo nella materia veterinaria di competenza dell'Unità sanitaria locale è svolta dalle Unità operative di cui al precedente articolo 7 in rapporto ai compiti ad esse affidati.

     Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, individua il personale appartenente al Servizio veterinario al quale spetta lo svolgimento di attività ispettive, di vigilanza e controllo. Detto personale, nei limiti del servizio cui è denominato, riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria.

 

     Art. 15. Norme transitorie.

     In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario provinciale, le determinazioni demandate°al piano stesso dall'articolo 8 della presente legge sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

     Fino a quando le Unità sanitarie locali non avranno provveduto, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, alla programmazione del risanamento e della profilassi delle malattie infettive nei settori di cui all'articolo 37 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, resta ferma la competenza della Giunta provinciale in ordine all'approvazione dei piani previsti dal secondo comma del predetto articolo.

 

     Art. 16. Decorrenza dell'efficacia delle disposizioni.

     Salvo quanto previsto negli articoli 8 e 15, le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data che sarà stabilita per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia veterinaria in applicazione dell'articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     Dalla data indicata al precedente comma sono soppressi gli Uffici del Veterinario provinciale e dei Veterinari comunali.

     Entro tre mesi dalla data di cui ai commi precedenti le Unità sanitarie locali provvederanno ad approvare norme regolamentari per la disciplina del Servizio veterinario, tenendo conto del regolamento-tipo che sarà predisposto dalla Giunta provinciale.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi secondo quanto previsto dall'art. 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[1] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi secondo quanto previsto dall'art. 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[1] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi secondo quanto previsto dall'art. 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.