§ 5.1.10 - L.R. 3 giugno 2002, n. 7.
Legge finanziaria regionale 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:03/06/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di entrate.
Art. 2.  Rifinanziamenti.
Art. 3.  Finanziamento spese in conto capitale.
Art. 4.  Fondi speciali.
Art. 5.  Contributi per il funzionamento degli Enti dipendenti dalla Regione.
Art. 6.  Disposizioni in materia di patrimonio.
Art. 7.  (Fondo per le attività istituzionali e collaboratori dei consiglieri)
Art. 7  bis. (Disciplina del rapporto di lavoro)
Art. 8.  Pubblicazione.


§ 5.1.10 - L.R. 3 giugno 2002, n. 7.

Legge finanziaria regionale 2002.

(B.U. n. 12 del 3 giugno 2002).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di entrate.

     1. I tributi regionali iscritti nel titolo I delle entrate sono determinati per l'esercizio finanziario 2002 in Euro 335.388.598,00.

     Per gli anni 2003 e 2004 gli stessi tributi sono rispettivamente quantificati in euro 338.820.000,00 ed in Euro 339.970.000,00.

     2. Nella U.P.D. 65 delle entrate è iscritta la somma di Euro 258.228,45 derivante da introiti su operazioni di strumenti finanziari derivati. Per gli anni 2003 e 2004 gli stessi sono quantificati in Euro 309.874,14.

 

     Art. 2. Rifinanziamenti.

     1. E’ autorizzato per l'esercizio finanziario 2002 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella "A" allegata alla presente legge.

     2. Per gli esercizi 2003 e 2004 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

 

     Art. 3. Finanziamento spese in conto capitale.

     1. Per il finanziamento delle spese in conto capitale iscritte nella competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzato, insieme alle altre risorse, l'utilizzo di quelle derivanti da stanziamenti pregressi non impegnati al 31 dicembre 2001 finanziati con contrazione di mutui.

     2. In alternativa o in concorrenza all'indebitamento tradizionale, per il triennio 2002/2004 è prevista l'emissione di prestiti obbligazionari e/o la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare e dei crediti verso lo Stato e/o verso terzi.

 

     Art. 4. Fondi speciali.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio finanziario 2002, restano determinati nella misura di Euro 258.228,90 per il fondo destinato alle spese di investimento (U.P.B. 800) come da tabella "B" allegata alla presente legge.

     2. Per l'esercizio finanziario 2003 la dotazione del fondo speciale destinato alle spese di investimento è stabilita nella misura di Euro 2.500.000,00 secondo il dettaglio indicato nella tabella "B" allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. Contributi per il funzionamento degli Enti dipendenti dalla Regione.

     1. Per le spese di funzionamento degli Enti dipendenti dalla Regione è iscritto in bilancio, per l'esercizio finanziario 2002, un contributo determinato nella misura di Euro 6.868.876,65 così ripartito:

     a) Ente regionale per lo sviluppo agricolo molisano Euro 4.648.112,09

     b) Enti provinciali per il turismo ed Azienda di soggiorno Euro 671.393,97

     c) Ente per il diritto allo studio universitario Euro 1.032.913,80

     d) Istituto regionale per gli studi storici del Molise Euro 51.645,59

     e) Istituti autonomi case popolari Euro 464.811,20

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di patrimonio.

     1. Per l'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi della legge n. 490/1999, per l'acquisizione al patrimonio regionale del palazzo "Jadopi" è autorizzata l'iscrizione di Euro 309.874,00 nella U.P.B. 190 "Acquisto beni e servizi" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002.

     2. Per la gestione ed il funzionamento dell'azienda "Pantano" è iscritta in bilancio, per l'esercizio finanziario 2002, la previsione di Euro 258.228,45.

     Per gli esercizi 2003 e 2004 la copertura finanziaria è assicurata con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

 

     Art. 7. (Fondo per le attività istituzionali e collaboratori dei consiglieri) [1]

     1. È istituito il Fondo dell'assistenza alle attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa, iscritto su apposita voce del bilancio del Consiglio regionale, la cui entità per singolo consigliere è stabilita nella misura del 65 per cento della somma prevista per il personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10.

     2. Il Fondo potrà essere utilizzato dai consiglieri regionali esclusivamente per la stipula di contratti privatistici a termine con persone fisiche, liberamente scelte, esterne all'amministrazione del Consiglio regionale o dell'Ente Regione, per l'acquisizione di servizi di assistenza allo svolgimento del mandato istituzionale non previsti tra quelli di cui alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. I consiglieri non possono stipulare i contratti di lavoro con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il quarto grado.

 

          Art. 7 bis. (Disciplina del rapporto di lavoro) [2]

     1. Il rapporto di lavoro tra i consiglieri regionali ed i loro collaboratori ha natura fiduciaria.

     2. Il rapporto di lavoro di cui alla presente legge è instaurato sulla base di un contratto tipo, per ogni tipologia contrattuale prevista dalla legislazione vigente, approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale provvede, su istanza del consigliere richiedente, all'espletamento degli adempimenti relativi all'instaurazione del rapporto di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Il contratto tipo definisce le modalità di pagamento, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun consigliere datore di lavoro, comprensive dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali. La retribuzione dei collaboratori non può essere inferiore ai minimi contrattuali o di legge o comunque al compenso come contrattualmente concordato tra le parti commisurato alla natura della prestazione.

     3. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata non eccedente quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati, fatta salva la previsione di una minore durata, e si risolvono comunque di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato consiliare rispetto alla conclusione della legislatura.

     4. L'Ufficio di Presidenza può, altresì, disciplinare specifiche modalità gestionali per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici dell'amministrazione regionale, riconoscendo le medesime agibilità logistiche e tecniche previste per i componenti delle strutture di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7 ter. (Gestione del rapporto di lavoro) [3]

     1. All'amministrazione del Consiglio regionale è affidata la gestione dei contratti in parola anche sotto il profilo dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun consigliere, datore di lavoro. Tale onere gestionale cessa con la fine del mandato del consigliere, datore di lavoro.

     2. A tal fine, il consigliere regionale provvede a consegnare all'Ufficio di Presidenza i documenti giustificativi necessari per dare seguito ai pagamenti dovuti. In particolare: copia conforme all'originale del contratto di lavoro; attestazione dell'iscrizione ad un regime di previdenza sociale; attestato di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; estremi delle modalità di accredito delle competenze spettanti al lavoratore. Nel caso di un contratto di prestazione di servizi: copia conforme all'originale del contratto di prestazione di servizi; un attestato del numero di partita IVA del prestatore di servizi e dell'iscrizione al relativo albo professionale ove previsto; gli estremi delle modalità di accredito delle competenze spettanti al prestatore di servizio.

     3. I consiglieri devono conformarsi alla presente procedura entro novanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del modello di contratto tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     4. Resta salva la facoltà di stipulare più contratti di collaborazione, fermo restando il rispetto dei complessivi limiti finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 7.

 

     Art. 8. Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Tabella "A"

 

Numero d'ordine

SETTORI DI INTERVENTO

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

IN VIGORE

IMPORTO

 

 

 

 

1

Rapporti con gli Enti locali

L.R. 12 luglio 1977, n. 19

929.622,42

 

 

 

 

2

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

L.R. 22 marzo 2000, n. 16

154.937,07

 

 

L.R. 10 febbraio 1978, n. 5

2.904.453,96

 

 

L.R. 4 settembre 1979, n. 27

12.508,81

 

 

L.R. 11 aprile 1997, n. 9

25.822,84

 

 

L.R. 10 agosto 1993, n. 19

516.947,19

 

 

L.R. 8 maggio 1995, n. 23

309.874,14

 

 

L.R. 30 luglio 1998, n. 7

131.953,91

 

 

L.R. 16 giugno 2001, n. 12

1.964.240,05

 

 

L.R. 20 agosto 1979, n. 25

67.139,40

 

 

L.R. 2 settembre 1982, n. 19

12.911,42

 

 

L.R. 1 marzo 1983, n. 7

15.493,71

 

 

 

 

3

Politiche del territorio, dei trasporti e della casa

L.R. 21 giugno 1973, n. 14

18.053,08

 

 

L.R. 2 marzo 1984, n. 5

225.009,94

 

 

L.R. 2 settembre 1977, n. 30

165.778,78

 

 

L.R. 26 febbraio 1980, n. 7

208.764,11

 

 

L.R. 21 gennaio 1975, n. 10

517.142,92

 

 

L.R. 1 dicembre 1999, n. 37

516.465,90

 

 

L.R. 29 dicembre 1998, n. 20

222.592,00

 

 

L.R. 20 gennaio 1992, n. 6

103.291,38

 

 

L.R. 20 agosto 1998, n. 19

15.493.707,00

 

 

L.R. 13 dicembre 1999, n. 39

*

 

 

L.R. 4 giugno 1982, n. 13

51.645.86

 

 

 

 

4

Tutela della salute, dell'ambiente e delle persone

L.R. 22 agosto 1973, n. 18

154.937,07

 

Interventi socio-assistenziali

L.R. 14 agosto 2000, n. 29

154.936,69

 

 

L.R. 17 luglio 2001, n. 18

154.937.07

 

 

L.R. 7 gennaio 2000, n. 1

3.243.350,14

 

 

L.R. 12 gennaio 2000, n. 3

154.937,07

 

 

L.R. 25 maggio 1990, n. 24

103.291,38

 

 

L.R. 19 aprile 1985, n. 10

40.283,64

 

 

L.R. 4 giugno 1982, n. 13

77.468,53

 

 

 

 

5

Attività produttive, culturali e del lavoro

L.R. 26 aprile 2000, n. 32

1.585.675,79

 

Pianificazione e sviluppo artigianale

L.R. 26 aprile 2000, n. 31

258.228,45

 

 

L.R. 14 aprile 2000, n. 27

286.633,58

 

 

 

 

 

Pianificazione e sviluppo industriale

L.R. 22 marzo 2000, n. 16

3.998.796,35

 

 

L.R. 1 febbraio 1979, n. 6

448.201,53

 

 

 

 

 

* Quota parte

 

 

 

 

 

 

 

Formazione professionale

L.R. 30 marzo 1995, n. 10

258.228,45

 

 

 

 

 

Turismo, sport e tempo libero

L.R. 25 maggio 1990, n. 26

709.842,59

 

 

L.R. 17 gennaio 1983, n. 4

516.436,90

 

 

L.R. 5 aprile 2001, n. 7

301.628,45

 

 

L.R. 26 luglio 1994, n. 14

28.405,12

 

 

L.R. 26 maggio 1980, n. 22

15.493,70

 

 

L.R. 9 giugno 1978, n. 13

1.247.742,38

 

 

L.R. 18 luglio 1977, n. 20

103.291,38

 

 

L.R. 19 aprile 1985, n. 9

77.468,53

 

 

 

 

 

Pianificazione e sviluppo commerciale

L.R. 27 luglio 1999, n. 33

2.311.038,28

 

 

L.R. 26 aprile 2000, n. 31

293.273,22

 

 

 

 

 

Promozione dei rapporti con l'estero e con gli emigrati

L.R. 24 marzo 1993, n. 3

1.148.600,13

 

 

 

 

 

Iniziative scolastiche e diritto allo studio

L.R. 14 dicembre 1998, n. 20

413.165,00

 

 

L.R. 28 aprile 1986, n. 11

129.114,22

 

 

L.R. 11 ottobre 1999, n. 36

516.456,90

 

 

L.R. 7 settembre 2000, n. 39

25.822,84

 

 

 

 

 

Promozione culturale e organizzazioni bibliotecarie

L.R. 5 febbraio 1992, n. 2

51.646,00

 

 

L.R. 30 settembre 1997, n. 18

154.937,07

 

 

L.R. 12 gennaio 2000, n. 5

516.456,00

 

 

L.R. 7 settembre 2000, n. 3

103.291,38

 

 

L.R. 2 settembre 1977, n. 26

51.645,59

 

 

L.R. 17 luglio 2001, n. 20

51.645,59

 

 

L.R. 11 dicembre 1980, n. 37

465.811,21

 

 

Tabella "B"

 

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

 

U.P.B. 800

 

 

CAPITOLO n. 55210

 

 

 

 

 

Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento)

 

 

 

 

 

 

Anno

IMPORTO

Riordino dei consorzi industriali

2002

258.228,90

Interventi di riordino degli Enti strumentali

2002

2.500.000,00

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2013, n. 20 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2013, n. 20 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2013, n. 20 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, con la decorrenza ivi prevista.