§ 2.9.20 - L.R. 30 marzo 1995, n. 10.
Nuovo ordinamento della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:30/03/1995
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Spettro normativo.
Art. 2.  Programma triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione ed educazione
Art. 3.  Attività e servizi di orientamento.
Art. 4.  Finalità, obiettivi ed organizzazione dell'attività di osservazione del mercato del lavoro.
Art. 5.  Oggetto della formazione professionale.
Art. 6.  Destinatari delle azioni formative.
Art. 7.  Azioni di supporto.
Art. 8.  Direttive annuali.
Art. 9.  Progettazione e valutazione dei progetti.
Art. 10.  Programma annuale dell'orientamento e della formazione professionale.
Art. 11.  Monitoraggio e valutazione delle attività.
Art. 12.  Soggetti gestionali.
Art. 13.  Strutture formative ed ambiti operativi delle Agenzie formative territoriali (AFT)
Art. 14.  Convenzioni.
Art. 15.  Revoca delle convenzioni.
Art. 16.  Iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi.
Art. 17.  Accertamento delle professionalità.
Art. 18.  Libretto personale di certificazione professionale.
Art. 19.  Beni prodotti.
Art. 20.  Attività libere di formazione professionale.
Art. 21.  Vigilanza e controllo.
Art. 22.  Raccordi con il sistema scolastico.
Art. 23.  Raccordi con il sistema produttivo.
Art. 24.  Servizi a diritto degli allievi.
Art. 25.  Assicurazioni.
Art. 26.  Albo regionale degli operatori degli enti convenzionati.
Art. 27.  Mobilità del personale e collaborazioni professionali.
Art. 28.  Fondi per la formazione professionale.
Art. 29.  Fondo speciale per il personale degli enti convenzionati.
Art. 30.  Competenze della Regione.
Art. 31.  Delega alle Province.
Art. 32.  Organizzazione.
Art. 33.  Consorzio regionale per i servizi formativi.
Art. 34.  Norme di accesso per la copertura di posti vacanti nell'amministrazione regionale.
Art. 35.  Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio.
Art. 36.  Riequilibrio gestionale degli enti di formazione.
Art. 37.  Funzioni provvisorie.
Art. 38.  Norme abrogate.
Art. 39.  Norma finanziaria.
Art. 40.  Norma transitoria.
Art. 41.  Pubblicazione.


§ 2.9.20 - L.R. 30 marzo 1995, n. 10.

Nuovo ordinamento della formazione professionale.

(B.U. n. 7 dell'1 aprile 1995).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALlTA'

 

Art. 1. Spettro normativo.

     1. La presente legge promuove la programmazione unitaria delle politiche attive del lavoro e disciplina l'esercizio dell'orientamento e formazione professionale. La Regione Molise considera la formazione professionale strumento delle politiche attive del lavoro [1].

     2. L'orientamento è finalizzato a favorire nei giovani e negli adulti scelte personali autonome e consapevoli per l'inserimento dei singoli cittadini nel mondo del lavoro e per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e differenti livelli di attività lavorative.

     3. La formazione professionale in attuazione degli artt. 3, 4, 35, 38, 117 e 118 della Costituzione si svolge nel quadro degli obiettivi e della programmazione economica comunitaria, nazionale, regionale ed è finalizzata:

     a) alla valorizzazione delle risorse umane, in quanto contribuisce a rendere effettivo il diritto al lavoro secondo la libera scelta di ciascuno e di favorire la crescita della professionalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una adeguata preparazione professionale;

     b) allo sviluppo dell'occupazione, della produzione e il miglioramento della organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico, tecnologico e culturale.

 

     Art. 2. Programma triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione ed educazione [2].

     1. L'unitarietà delle politiche attive del lavoro, di cui al comma 1 dell'art. 1, si realizza attraverso il coordinamento delle linee programmatiche, relative alle attività di orientamento e formazione professionale e alle misure per l'occupazione e la imprenditorialità, definite in un unico piano triennale denominato "programma triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione ed educazione" [3].

     2. [4]

     3. [5]

     4. [6]

     5. [7]

     6. [8]

 

Titolo II

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

 

     Art. 3. Attività e servizi di orientamento.

     1. Per la realizzazione delle finalità dell'art. 1, la Regione promuove e finanzia servizi e attività di carattere formativo e informativo rivolte alla generalità dei cittadini, con particolare riguardo all'utenza giovanile e diretti a fornire conoscenze delle prospettive occupazionali, delle professioni, dei relativi percorsi formativi, delle dinamiche e delle trasformazioni in atto nel sistema produttivo e nel mercato del lavoro.

     2. Detti servizi e attività possono realizzarsi attraverso:

     a) l'organizzazione delle informazioni e l'elaborazione di analisi di livello regionale, relative alle prospettive e alle opportunità formative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;

     b) la produzione e diffusione di materiali specifici di supporto, alle iniziative formative e informative per l'orientamento;

     c) l'adozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e diffusione mediante le pubblicazioni periodiche ed i mezzi di comunicazione di massa;

     d) l'organizzazione o il sostegno di seminari, di convegni e di progetti di studio, ricerca e sperimentazione;

     e) l'organizzazione di centri di documentazione, informazione e consulenza destinati a soddisfare le richieste dirette dell'utenza.

     3. La Regione promuove opportune forme di integrazione e coordinamento delle attività e dei servizi di orientamento professionale con le analoghe iniziative assunte dai distretti scolastici in materia di orientamento scolastico.

     4. Il programma previsto all'art. 10 stabilisce annualmente le iniziative da assumere, la tipologia e la ubicazione territoriale dei servizi da erogare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 sulla possibilità di utilizzare i Centri di Formazione Professionale pubblici e convenzionati per tali necessità.

 

Titolo III

OSSERVAZIONE SISTEMATICA DEL MERCATO DEL LAVORO

 

     Art. 4. Finalità, obiettivi ed organizzazione dell'attività di osservazione del mercato del lavoro.

     1. [9]

     2. [10]

     a) rileva, elabora ed analizza anche a fini previsionali:

     - dati sulle unità produttive e l'attività economica, sullo stato dell'occupazione e della disoccupazione, sui flussi delle forze lavoro e della popolazione;

     - dati sull'andamento del mercato del lavoro e sulla dinamica delle professioni;

     - dati sulla popolazione scolastica e universitaria e sui connessi flussi verso il lavoro e verso le attività di formazione professionale:

     b) pubblicizza e diffonde periodicamente i dati raccolti e le elaborazioni effettuate;

     c) valuta gli effetti della presente legge e di quella sull'occupazione e lavoro.

     3. [11]

     4. [12]

     5. [13]

     6. [14]

     7. [15]

 

Capitolo I

OGGETTO, DESTINATARI E TIPOLOGIE

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 5. Oggetto della formazione professionale.

     1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione Molise organizza un sistema della formazione professionale capace di promuovere le conoscenze scientifiche e tecnologiche e le abilità tecnico - operativo necessarie per esercitare ruoli professionali nei settori di beni e servizi, pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato o di attività professionali libere, nonché tutte quelle azioni previste dalle normative nazionali e comunitarie materia [16].

     2. A tale scopo la Regione programma, attua e finanzia interventi corsuali di qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, per giovani ed adulti, inoccupati, disoccupati e occupati.

     3. La Regione, inoltre, consente e sostiene finanziariamente modalità di formazione professionale, anche non legate ad una struttura corsuale.

     In particolare la Regione:

     - concede borse di formazione per la partecipazione ad attività formative non promosse dai soggetti di cui al successivo art. 12 e anche fuori del territorio regionale;

     - contribuisce finanziariamente alla effettuazione di periodi di stages formativi presso unità produttive di beni e servizi, pubbliche e private. I destinatari, i criteri, le modalità di realizzazione e gli impegni finanziari relativi a tale attività sono definiti nei programmi pluriennali e nei piani annuali.

     4. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nei limiti definiti dalla normativa statale e comunitaria.

     5. Restano ferme le riserve di competenza fissate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relative al settore sanitario.

 

     Art. 6. Destinatari delle azioni formative.

     1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano stati prosciolti, in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa e sono programmati per offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro.

     2. Per l'accesso ai diversi tipi di iniziative formative, la Regione garantisce l'eguaglianza di opportunità tra i cittadini, senza discriminazioni sociali o di altri tipi.

     3. Nelle iniziative formative possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nel quadro degli accordi internazionali e delle vigenti leggi.

     4. L'iscrizione e la frequenza alle iniziative formative finanziate dalla Regione sono di norma gratuite.

     5. Per i corsi a regime convittuale o semiconvittuale e per particolari tipi di azione può essere prevista una quota di partecipazione alle spese da parte degli allievi e/o di soggetti privati, la cui entità è definita nelle direttive annuali.

     6. Allo scopo di realizzare principi di parità di trattamento nell'accesso al lavoro, possono essere promosse azioni formative dirette a qualificare la condizione femminile ed a favorire il superamento di particolari posizioni di difficoltà sul mercato del lavoro.

     7. La Regione favorisce la partecipazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali nonchè di soggetti a rischio di emarginazione alle iniziative di formazione professionale per agevolare l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo, anche attraverso corsualità specifiche.

     8. Ai corsi di formazione professionale possono essere ammessi allievi uditori senza oneri a carico della Regione.

 

     Art. 7. Azioni di supporto.

     1. La Regione, a sostegno delle attività di cui al precedente art. 5, promuove, attua e favorisce:

     - la realizzazione di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori del sistema di formazione professionale regionale;

     - la elaborazione di studi, ricerche, documentazioni e la realizzazione di seminari, convegni finalizzati alla conoscenza del mercato del lavoro, alla evoluzione dell'organizzazione del lavoro e della professionalità, alle nuove metodologie e tecnologie formative;

     - la acquisizione, la sperimentazione e la produzione di programmi formativi e di sussidi tecnico - didattici, anche attraverso la utilizzazione di tecnologie multimediali.

 

Capitolo II

PREDISPOSIZIONI DEL PROGRAMMA ANNUALE

 

     Art. 8. Direttive annuali.

     1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, emana le direttive cui devono attenersi tutti i soggetti, pubblici e/o privati, che propongono e realizzano interventi corsuali o attività individualizzate di cui all'art. 5, 2. Le direttive indicano:

     a) per le azioni formative [17]:

     - gli obiettivi programmatici da perseguire con le ripartizioni finanziarie per settori/aree produttive, per tipologie formative definite in relazione alle utenze e ai livelli professionali per provincia;

     - le modalità con le quali gli interventi formativi devono essere progettati, proposti ed attuati, sia sotto il profilo tecnico - didattico sia amministrativo - contabile;

     b) per le attività individualizzate:

     - l'entità finanziaria complessiva, le priorità definite in relazione ai settori/aree produttive e livelli professionali, le modalità e i requisiti per le domande, gli importi dei contributi finanziari.

 

     Art. 9. Progettazione e valutazione dei progetti.

     1. Ciascuna iniziativa formativa corsuale, comprese quelle a carattere ricorrente, o individualizzata deve essere proposta mediante la elaborazione di un apposito progetto redatto secondo le modalità previste dalle direttive annuali.

     2. Le iniziative formative, corsuali o individualizzate, proposte sono sottoposte a valutazione per accertarne:

     - la rispondenza agli obiettivi programmatici e a specifiche esigenze socioeconomiche territoriali;

     - la adeguatezza e fattibilità tecnica;

     - la conformità alle direttive regionali e la congruità dei costi previsti.

     3. Nel caso che le somme disponibili non siano sufficienti a finanziare le proposte formative ritenute idonee, vengono compilate graduatorie sulla base di criteri di valutazione, indicati nelle direttive annuali.

     4. La valutazione, di cui al presente articolo, viene effettuata da un comitato composto da funzionari del Settore Formazione Professionale scelti dal responsabile dello stesso, dai responsabili della formazione professionale delle province, da tre tecnici, nominati dalla Giunta regionale, ed esperti in progettazione e programmazione formativa. Il Comitato per specifiche aree disciplinari può avvalersi della consultazione di tecnici. Il rapporto con esperti e tecnici viene definito in apposita convenzione.

     5. Il comitato è presieduto e convocato dal responsabile del Settore Formazione Professionale o, in caso di assenza o impedimento, da altro funzionario dallo stesso delegato.

 

     Art. 10. Programma annuale dell'orientamento e della formazione professionale.

     1. La Giunta regionale attua il piano triennale attraverso la predisposizione di programmi annuali, previo parere della Commissione consiliare competente che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale periodo il suddetto parere si intende positivamente reso.

     2. Il programma annuale, che finanziariamente si rapporta all'anno solare, definisce:

     - le iniziative formative corsuali e individualizzate, determinate dalle risultanze della attività valutativa di cui all'art. 9;

     - le attività di supporto di cui all'art. 7;

     - le attività di cui alle lett. a), b), c), d), ed e) del comma 2 i servizi orientativi di cui al comma 3 dell'art. 3;

     - gli interventi per l'adeguamento e/o l'acquisizione di strutture, arredi e attrezzature;

     - l'ammontare dei costi con la specializzazione dei fondi di finanziamento.

     3. I programmi operativi ed ogni altra azione da proporre al finanziamento del Fondo Sociale Europeo sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Monitoraggio e valutazione delle attività.

     1. L'Assessorato alla formazione professionale, per offrire un supporto alla pianificazione e alla programmazione delle attività di medio e breve periodo e alla progettazione e programmazione formativa, provvede ad assicurare, a seguito di sperimentazione, una sistematica ed organica attività di:

     - monitoraggio sull'attuazione delle iniziative formative programmate;

     - valutazione degli esiti delle attività formative realizzate sotto il profilo dell'efficacia, intesa come raggiungimento degli obiettivi prefissati e, come efficienza, intesa come rapporto tra obiettivi raggiunti e risorse impegnate.

     2. In particolare la valutazione dell'efficacia riguarderà gli esiti occupazionali, la utilizzazione delle competenze acquisite durante la formazione nella prestazione lavorativa, le competenze professionali acquisite anche se non ancora esercitate.

 

Capitolo III

LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 12. Soggetti gestionali.

     1. Le attività formative disciplinate dalla presente legge possono essere attuate:

     a) in forma diretta dalla Regione;

     b) in forma delegata dalle Province;

     c) in forma indiretta:

     c1) mediante convenzione con i soggetti accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi regionali [18];

     c2) mediante convenzione con imprese e loro consorzi, limitatamente ad azioni formative riservate al proprio personale da assumere o già occupato;

     c3) mediante convenzione con associazioni di categoria e con ordini professionali a vantaggio dei propri associati ed iscritti;

     c4) mediante convenzione con imprese o associazioni di imprese, Università, organismi di ricerca e di formazione o mediante la costituzione di società miste a prevalente capitale pubblico, o appositi consorzi o società consortili, per interventi formativi diretti a favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e manageriali, di alte specializzazioni o di ruoli professionali avanzati;

     c5) mediante convenzioni con istituti scolastici o consorzi tra istituti scolastici, enti o Centro di Formazione Professionale e aziende per azioni formative destinate agli alunni ancora inseriti nella scuola media superiore o qualificati o diplomati;

     c6) mediante accordi o convenzioni direttamente con i Comuni, loro consorzi o Comunità montane [19];

     c7) mediante convenzioni con cooperative o società in cui sia prevalente la composizione di Operatori della Formazione professionale già appartenenti all'Albo regionale di cui all'articolo 26 della presente legge [20].

 

     Art. 13. Strutture formative ed ambiti operativi delle Agenzie formative territoriali (AFT) [21].

     1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano presso i Agenzie formative territoriali (AFT) della Regione e degli enti di cui all'art. 5 della legge 845/78, presso reparti o laboratori aziendali e presso altre strutture idonee allo svolgimento di attività formative [22].

     2. Le Agenzie formative territoriali (AFT) sono strutture organiche polivalenti, dotate di locali, attrezzature, impianti, servizi e quadri operativi idonei per il proprio funzionamento [23].

     3. Le AFT devono:

     a) costituire l'interfaccia locale delle politiche regionali di sviluppo e di occupazione;

     b) fornire e raccogliere informazioni sul territorio fungendo da "terminali" di una filiera informativa organizzati dall'Agenzia Regionale Molise Lavoro;

     c) organizzare l'animazione territoriale fungendo da momento, a livello territoriale locale, di attivazione e di sensibilizzazione degli interventi programmati dalla Regione;

     d) monitorare il mercato del lavoro locale;

     e) monitorare ed accompagnare tutte le misure di aiuto e di accompagnamento alla occupazione ed all'autoimprenditoria. [24]

     4. Nell'ambito delle AFT l'Agenzia Regionale Molise Lavoro ovvero i Centri per l'Impiego, possono attuare, mediante apposite convenzioni, percorsi formativi inerenti i bacini d'impiego e lo sviluppo locale, nonché l'integrazione con il sistema scolastico. in questo caso le AFT possono stipulare convenzioni direttamente con gli Istituti scolastici, previo intesa con la Regione Molise [25].

     5. Le convenzioni, di cui al comma 4, possono rientrare in un particolare protocollo d'intesa con altri soggetti pubblici o privati interagenti con il territorio, anche nell'ambito di un Patto territoriale o di un contratto d'area o di uno strumento di programmazione concertata [26].

 

     Art. 14. Convenzioni.

     1. Nelle convenzioni di cui all'art. 12 vengono stabiliti:

     a) il numero e le denominazioni degli interventi formativi, le sedi di svolgimento, la durata e il numero degli allievi;

     b) gli obiettivi, le metodologie e i contenuti formativi, le attrezzature e le tecnologie, i criteri e le modalità di accertamento, il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo che costituisce parte integrante della convenzione stessa;

     c) l'ammontare complessivo del finanziamento, la sua articolazione per capitoli di spesa, i tempi di erogazione, le modalità di utilizzazione, di rendicontazione e di restituzione delle somme non utilizzate;

     d) l'obbligo di accettare la vigilanza della Regione o Provincia, secondo le proprie competenze, sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli.

     2. Per gli enti di cui all'art. 5 della legge n. 845/78 le convenzioni stabiliscono anche:

     a) le eventuali attività di sperimentazione didattica, formazione a distanza, di orientamento professionale, di osservazione sul mercato del lavoro, di consulenza a favore delle piccole e medie imprese;

     b) l'obbligo di applicare il contratto nazionale di lavoro di categoria al personale dipendente;

     c) l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale;

     d) l'organico del personale direttivo, docente, amministrativo, ausiliario per il quale è previsto il finanziamento regionale.

     3. Per le imprese o loro consorzi le convenzioni stabiliscono le quote di partecipazione finanziaria a loro carico, il cui ammontare, non inferiore al 10% del costo globale, verrà previsto, annualmente, dalle direttive.

 

     Art. 15. Revoca delle convenzioni.

     1. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti convenzionati, degli obblighi e delle disposizioni contenuti nella convenzione, la Giunta regionale o le Province, secondo le proprie competenze, previa diffida a provvedere entro congruo termine agli adempimenti richiesti, deliberano:

     a) la risoluzione della convenzione erogata, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili;

     b) se e con quali soggetti gestionali le attività formative in atto al momento della risoluzione debbano essere portate a termine.

 

     Art. 16. Iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi.

     1. L'iscrizione e l'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dai relativi progetti e pubblicizzati negli appositi bandi o avvisi.

     2. Per accertare il possesso di capacità di base e/o per selezionare gli iscritti quando il loro numero eccede quello previsto, possono essere attivate delle prove di verifica realizzate da apposite Commissioni.

     3. Le forme di pubblicizzazione delle attività e le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente sono annualmente definite nelle direttive.

 

     Art. 17. Accertamento delle professionalità.

     1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione si concludono con prove finali.

     2. Le prove si svolgono davanti ad una Commissione nominata dalle Province e composta da:

     a) un rappresentante della Provincia competente per territorio che la presiede;

     b) un rappresentante della Regione designato dall'Assessore regionale alla formazione professionale;

     c) un insegnante del corso designato dall'ente;

     d) un esperto designato dall'Ufficio del Lavoro e M.O. competente per territorio;

     e) un esperto designato dal Provveditore agli Studi competente per territorio;

     f) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     g) un esperto del settore produttivo interessato in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro.

     3. Per le prove relative ai corsi di attività formative di rilevanza regionale, di cui al comma 2 dell'art. 30, la Commissione di cui al comma 2, di analoga composizione, è nominata dall'Assessore alla formazione professionale ed è presieduta dal rappresentante della Regione.

     4. Nell'atto di nomina vengono nominati anche i membri supplenti designati con le modalità previste al comma 2.

     5. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici sono attribuite l'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti norme regionali in materia.

     6. Agli allievi che hanno superato positivamente le prove viene rilasciato un attestato la cui validità è stabilita dall'art. 14 legge 845/78.

     7. Le attività formative per l'aggiornamento, il perfezionamento o propedeutiche ad abilitazioni professionali si concludono con attestati di frequenza o con attestati di frequenza-profitto ove, come previsto dal relativo progetto, sia stato accertato il livello formativo raggiunto.

     8. Il passaggio da un ciclo o modulo formativo all'altro avviene tramite prove intermedie interne, effettuate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite. A tali prove sono ammessi anche allievi esterni che aspirano a frequentare un ciclo intermedio o quello terminale, purchè in possesso dei requisiti di ammissione previsti.

 

     Art. 18. Libretto personale di certificazione professionale.

     1. All'atto della prima iscrizione ad un corso di formazione professionale, ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, nel quale deve essere registrato il suo curriculum formativo professionale.

     2. In particolare nel curriculum devono essere indicate la natura e la durata del corso, nonchè le competenze acquisite e le eventuali valutazioni.

     3. Nel libretto devono essere inoltre riportati in successione i dati relativi ad eventuali altri corsi di formazione frequentati dall'allievo.

     4. Il modello è unico per tutta la regione, è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è compilato dal soggetto gestore.

 

     Art. 19. Beni prodotti.

     1. I beni prodotti dagli allievi durante le attività di formazione al lavoro vengono inventariati ed eventualmente alienati, previa comunicazione all'Assessorato competente, mediante:

     - la donazione ad istituti ed enti di assistenza e beneficenza;

     - il macero, se privi di valore commerciale;

     - la commercializzazione in mostre mercato o iniziative similari. Gli eventuali introiti non possono essere distribuiti tra gli allievi ma devono essere utilizzati per l'acquisto di materiali in dotazione e attrezzature o per sovvenzionare attività ricreative.

     2. I beni prodotti durante le attività di formazione sul lavoro sono attribuiti ai soggetti gestori delle attività che ne acquisiscono la piena disponibilità, fermo restando che il corrispondente costo globale, calcolato sulla base del costo dei materiali impiegati, è detratto dalla quota di finanziamento previsto per la voce consumi in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione del potere pubblico al finanziamento delle attività formative.

 

     Art. 20. Attività libere di formazione professionale.

     1. La Giunta Regionale autorizza corsi liberi di istruzione professionale, senza oneri per la Regione, purchè non siano in contrasto con gli indirizzi del piano pluriennale e del programma annuale di formazione professionale .

     2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del richiedente:

     a) disponibilità di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

     b) ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente disciplina per le attività finalizzate al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento;

     c) svolgimento delle prove di esame in conformità alla normativa vigente per le attività formative programmate dalla Regione;

     d) sottoposizione al controllo della Regione che può effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini dell'accertamento della esistenza delle predette condizioni.

     3. Le competenze della Giunta Regionale sulle attività libere di istruzione, comprese quelle esercitate dai Consorzi per l'istruzione tecnica di cui all'art. 39 del D.P.R. 616/77, vengono espletate dall'Assessorato alla formazione professionale.

 

     Art. 21. Vigilanza e controllo.

     1. La Regione o le Province per le attività delegate esercitano le funzioni inerenti:

     a) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento del Centro di Formazione Professionale e delle sedi di svolgimento dei corsi;

     b) la vigilanza ed il controllo tecnico, didattico, amministrativo e contabile sullo svolgimento delle attività corsuali.

     2. A sostegno dell'attività di vigilanza, la Giunta Regionale può istituire, per casi specifici, una commissione di esperti e tecnici anche esterni all'Amministrazione regionale.

 

Capitolo IV

INTERAZIONI CON IL SISTEMA SCOLASTICO E PRODUTTIVO

 

     Art. 22. Raccordi con il sistema scolastico.

     1. Al fine di instaurare opportune forme di collegamento tra il sistema formativo regionale e le attività educative della scuola, la Giunta regionale:

     a) approva provvedimenti intesi a consentire l'utilizzazione delle sedi e delle attrezzature degli istituti di istruzione secondaria superiore ed a mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore;

     b) adotta, per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività scolastiche per il conseguimento del titolo medesimo;

     c) promuove iniziative di formazione professionale rivolte a studenti delle scuole secondarie sia con qualifica degli istituti professionali di Stato che con diploma di scuola superiore secondaria.

     2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attuate mediante apposite convenzioni con le competenti autorità scolastiche e riguardano in particolare:

     - interventi corsuali o stages per la acquisizione di competenze professionali integrative alle conoscenze scolastiche per alunni delle classi terminali della scuola media superiore;

     - interventi corsuali per qualificati negli istituti professionali di Stato o diplomati;

     - attività sperimentali relative a bienni terminali integrati tra istruzione professionale e formazione professionale regionale, finalizzate a realizzare la mediazione tra istanze formative di valenza nazionale e specifiche esigenze territoriali e che consentano il conseguimento del diploma di maturità e la qualifica di secondo livello.

     3. La Giunta Regionale e l'Agenzia Regionale Molise Lavoro, possono perfezionare accordi con Istituti scolastici e con Università anche fuori del territorio regionale, finalizzati alla attuazione di stages di formazione o di borse di studio riservati a giovani molisani [27].

 

     Art. 23. Raccordi con il sistema produttivo.

     1. Agenzie formative territoriali possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative professionali di effettuare periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio e lavoro [28].

     2 Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzati per scopi di produzione aziendale.

     3. La Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente contro rischi di infortunio connessi alla suddetta attività, assicura la completa copertura delle imprese e del loro personale dai rischi di responsabilità civile ed eroga un contributo per le prestazioni di assistenza fornite dalle imprese durante lo svolgimento dei tirocini.

 

Capitolo V

DIRITTO ALLA FORMAZIONE

 

     Art. 24. Servizi a diritto degli allievi.

     1. La Regione promuove le iniziative per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto nei singoli piani annuali e nei limiti degli stanziamenti, gli interventi atti a garantire agli utenti:

     a) la fornitura gratuita di libri di testo, dispense, materiale tecnico didattico, cancelleria ed ogni altro sussidio didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

     b) la fruizione di contributi per le spese di trasporto e di pensionato;

     c) la fruizione della mensa nei casi in cui tale servizio sia ritenuto assolutamente a regime convittuale o semiconvittuale;

     d) la concessione di assegni di partecipazione, nella misura da stabilirsi in sede di approvazione del piano annuale, fatti salvi i diritti e le provvidenze stabilite con leggi dello Stato che non sono cumulabili;

     e) gli interventi specifici in favore di minorati, di invalidi civili per causa di lavoro o di servizio che possono anche tradursi in servizi di accompagnamento e di trasporto, in lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo nell'andamento del posto di lavoro nell'abbattimento delle "barriere architettoniche", nella fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, nelle prestazioni di insegnanti di sostegno e di operatori sociali.

     2. La frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge è equiparata a quella dei corsi scolastici per quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto.

     3. Gli allievi hanno diritto, secondo la normativa statale, di chiedere il differimento del servizio militare di leva ai sensi dell'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     4. Tutti gli adulti che frequentano corsi di formazione professionale sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed usufruiscono dei diritti da questa riconosciuti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali.

 

     Art. 25. Assicurazioni.

     1. Tutti gli allievi dei corsi autorizzati secondo le norme della presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dovendosi considerare quali datori di lavoro, ai sensi dell'art. 9 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, tutti i soggetti attuatori dei corsi e delle iniziative formative.

     2. Altra assicurazione può essere stipulata a copertura di ogni infortunio degli allievi che possa verificarsi nel tragitto dal domicilio o dal luogo di tirocinio alla sede del corso e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o in luoghi diversi dalla sede dei corsi, nonchè di quelle culturali, ricreative e sportive proposte dai soggetti responsabili dei corsi, anche in orario extra scolastico, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli allievi con qualsiasi mezzo avvenga.

     3. L'assicurazione di cui al precedente comma 1 deve coprire anche i rischi connessi all'espletamento delle prove di cui al precedente art. 17.

     4. Le norme di cui sopra si estendono a tutto il personale che presta servizio presso i corsi finanziati dalla Regione.

 

Capitolo VI

GLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 26. Albo regionale degli operatori degli enti convenzionati.

     1. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendenti degli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, lettera b, della legge 845/78, sono iscritti all'albo regionale degli operatori degli enti convenzionati.

     2. L'albo è articolato in 3 Sezioni:

     - Sezione A, che comprende gli operatori incaricati a tempo indeterminato da parte degli enti convenzionati, con funzione docente;

     - Sezione B, che comprende gli operatori incaricati a tempo indeterminato da parte degli enti convenzionati, con funzioni direttive, amministrative ed ausiliarie;

     - Sezione C, che comprende gli operatori a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno partecipato ad interventi di riqualificazione promossi dalla Regione con piano di formazione professionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 542 del 29 dicembre 1986 per l'acquisizione di competenze relative all'informatica, alla produzione di sussidi audiovisivi, all'orientamento professionale, all'analisi del mercato del lavoro, alla consulenza e all'assistenza delle imprese, alla valutazione ed al monitoraggio delle azioni formative;

     3. Il personale iscritto all'albo è impiegato in via prioritaria, in relazione alla anzianità di servizio, nelle attività formative e nei servizi previsti dal piano regionale, anche attraverso la realizzazione di azioni e processi di aggiornamento, riqualificazione e mobilità.

 

     Art. 27. Mobilità del personale e collaborazioni professionali.

     1. La Regione Molise non riconosce agli enti convenzionati rapporti di lavoro a tempo indeterminato oltre quelli previsti dall'albo di cui all'articolo precedente.

     2. Gli operatori non impegnati in attività presso l'ente di appartenenza vengono utilizzati presso altri soggetti gestori nell'ambito territoriale previsto dal C.C.N.L. di categoria.

     3. Gli incarichi vanno affidati sulla base di una tabella di corrispondenza che preveda per l'insegnamento di ciascuna materia/area disciplinare i requisiti professionali e/o formativi necessari. Tale tabella viene approvata dalla Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornata annualmente.

     4. La immotivata non accettazione della mobilità da parte dell'operatore incaricato comporta da parte della Regione l'automatico non riconoscimento dei costi relativi all'ente di appartenenza.

     5. Per insegnamenti relativi a particolari innovazioni tecniche e procedurali ci si può avvalere della testimonianza di un esperto con un rapporto di collaborazione professionale che non superi, di norma, il 30% della durata oraria della materia/area disciplinare.

     6. Durante la testimonianza il docente titolare della materia/area disciplinare è tenuto alla presenza in aula/laboratorio.

 

Capitolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 28. Fondi per la formazione professionale.

     1. I finanziamenti regionali per il sistema di formazione professionale ed i contributi confluiscono nel bilancio regionale, articolato per capitoli in relazione alla provenienza ed alla destinazione delle risorse, il cui ammontare è stabilito annualmente con legge di bilancio regionale tenendo conto delle indicazioni del piano triennale delle politiche attive del lavoro.

     2. La legge di bilancio stabilisce altresì la quantità di risorse finanziarie destinate:

     a) alle attività di spettanza regionale e/o delegate distinguendo i finanziamenti per le singole attività previste dalla presente legge;

     b) alle attività di spettanza dei soggetti convenzionati;

     b-bis) alle attività della Struttura multifunzionale di orientamento [29].

     3. Il finanziamento per le attività formative corsuali è riferito al reddito allievi, alla preparazione corsi, al funzionamento ed alla gestione dei corsi e delle azioni formative, al vitto, all'alloggio ed ai viaggi per la formazione.

     4. Agli enti convenzionati di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78 vengono inoltre riconosciute le spese di funzionamento del Centro di formazione professionale fino ad un massimo del 2% del fondo di dotazione assegnato, in proporzione al volume di attività assegnata.

     5. Alle Province viene riconosciuta una somma pari al 5% del fondo di dotazione assegnato per i Centri di formazione professionale ricadenti per competenza territoriale.

 

     Art. 29. Fondo speciale per il personale degli enti convenzionati. [30]

 

Titolo V

COMPETENZE ISTITUZIONALI

 

     Art. 30. Competenze della Regione.

     1. Alla Regione competono le funzioni relative alla programmazione, regolamentazione, indirizzo, coordinamento e valutazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge.

     2. In particolare spettano alla Regione:

     - i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato;

     - la predisposizione e la approvazione di piani pluriennali e di programmi annuali regionali comunitari;

     - la valutazione delle proposte formative, il monitoraggio sull'attuazione delle iniziative e la valutazione dei risultati ottenuti anche in relazione alle risorse impegnate;

     - la gestione dell'albo regionale degli operatori degli enti convenzionati di cui all'art. 26;

     - la promozione, il coordinamento e l'attuazione delle attività di studio e ricerca (relative al mercato del lavoro, alle figure e ai ruoli professionali, alle metodologie e tecnologie didattiche, alle metodologie per la pianificazione e valutazione degli interventi formativi), di sperimentazione e produzione di sussidi tecnico - didattici e per l'orientamento professionale, di formazione per il personale impegnato nell'orientamento e formazione professionale;

     - la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Province e sulle attività formative e/o non formative di rilevanza regionale.

     3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente la Giunta regionale puo avvalersi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.), di organismi di ricerca e di formazione pubblici e privati.

 

     Art. 31. Delega alle Province.

     1. La Regione delega alle Province competenti per territorio:

     - la gestione amministrativa dei Centri di formazione professionale e la realizzazione di interventi formativi di rilevanza provinciale.

     - la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle attività formative convenzionate;

     - la nomina delle commissioni giudicatrici delle prove finali e il rilascio dell'attestato di qualifica e di specializzazione secondo le modalità dell'art. 17;

     - l'attività operativa connessa alla raccolta dei dati per la valutazione degli interventi formativi realizzati;

     - la stipula e la revoca delle convenzioni con i soggetti abilitati a gestire la formazione professionale e gli adempimenti conseguenti relativi all'erogazione dei finanziamenti e alla rendicontazione.

     2. La Giunta regionale provvede ad assegnare alle Province il personale necessario per l'espletamento delle competenze delegate utilizzando, di preferenza, il personale di ruolo della Regione in servizio presso i Centri di formazione professionale o presso altre strutture formative nonchè presso le strutture regionali che attualmente svolgono le funzioni delegate.

     3. I beni mobili ed immobili dei Centri di formazione professionale di proprietà della Regione sono attribuiti alle Province in prestito d'uso gratuito.

     4. L'inizio dell'esercizio della delega di cui al comma 1 viene fissato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Qualora le Province non adempiano alle funzioni delegate, omettendo atti dovuti o non rispettando termini perentori, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, si sostituisce ai soggetti delegati e può proporre al Consiglio regionale la revoca delle funzioni delegate, a norma dell'articolo 63 dello statuto.

     6. Per la realizzazione di attività a carattere interprovinciale realizzate a titolarità regionale possono essere utilizzati, mediante apposite convenzioni, le sedi, le strutture, le dotazioni e il personale trasferiti alle Province mediante l'istituto della delega.

 

     Art. 32. Organizzazione.

     [1. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni definite dalla presente legge, la struttura organizzativa del Settore Formazione Professionale, così come prevista dalla legge regionale n. 14/85, viene modificata secondo quanto riportato nell'allegato "A".] [31]

     [2. Le competenze del Settore Formazione Professionale e l'organico sono quelli risultanti rispettivamente dagli allegati "B" e "C" fermo restando la dotazione organica complessiva regionale prevista dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni.] [32]

     3. Per l'espletamento di indagini, studi, ricerche e attività la cui complessità postuli l'apporto di capacità professionali diversificate possono essere costituiti gruppi di lavoro intersettoriali [, con apporti anche esterni] [33].

     4. Per le attività ed i compiti previsti dal precedente comma 3, la Regione Molise opera in stretta collaborazione con l'Agenzia regionale dell'impiego di cui alla legge n. 56/87, la Commissione regionale dell'impiego di cui alla legge n. 863/84 e successive integrazioni e modificazioni, l'U.R.L.M.O., l'Osservatorio del mercato del lavoro.

     5. La collaborazione con i soggetti di cui al precedente comma, da definire attraverso apposite convenzioni non onerose, è finalizzata:

     a) allo scambio di dati, informazioni ed elaborazioni;

     b) alla consulenza in ordine alla definizione dei piani e dei programmi formativi, da inserire nei singoli piani di lavoro e negli atti di programmazione.

 

     Art. 33. Consorzio regionale per i servizi formativi. [34]

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 34. Norme di accesso per la copertura di posti vacanti nell'amministrazione regionale.

     1. In relazione a quanto previsto dall'art. 32 della presente legge ed allo scopo di realizzare la contrazione della consistenza numerica degli Operatori della Formazione Professionale iscritti nell'Albo regionale di cui al precedente art. 26, una quota parte non inferiore al 30% nei concorsi pubblici per la copertura dei posti disponibili presso la Regione o gli Enti sub - regionali, dopo il perfezionamento degli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni nonchè dalle leggi n. 537/1993 e n. 724/1994 e nei limiti indicati dalle stesse, sarà riservata agli Operatori della Formazione Professionale che svolgono le funzioni indicate nelle sezioni dello stesso Albo regionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Enti gestori di attività formative a titolarità gestionali in convenzione e finanziate dalla Regione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai singoli livelli regionali.

     2. Per partecipare alla riserva dei posti di cui al presente articolo, gli Operatori della Formazione Professionale devono:

     - essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato;

     - essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'accesso all'impiego regionale, fatta eccezione per i limiti di età;

     - non maturare, nel biennio successivo alla data del provvedimento che approva il bando di concorso, i requisiti di legge richiesti per il collocamento obbligatorio in quiescenza.

     [3. Ai fini dei commi precedenti, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che si rendono tali durante il periodo di vigenza delle relative graduatorie degli idonei.] [35]

     [4. Valgono le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/88.] [36]

     [5. La Giunta regionale provvede annualmente alla ricognizione dei posti disponibili ed alla copertura degli stessi con le modalità e procedure previste dalla presente legge e dalle altre normative centrali e regionali in vigore.] [37]

 

     Art. 35. Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio. [38]

 

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 36. Riequilibrio gestionale degli enti di formazione.

     1. Per conseguire il risanamento delle situazioni di passività degli Enti gestori, relative agli anni formativi 1982/93, la Regione riconosce le spese sostenute dagli stessi per oneri di gestione, retribuzioni e relativi contributi obbligatori per il personale in mobilità compresi gli oneri aggiuntivi sostenuti dagli Enti in esecuzione di sentenze passate in giudicato, ovvero di accordi transattivi ritenuti, dalla Regione, convenienti per l'Ente medesimo.

     2. A tal fine viene istituito, per il triennio 1995/97, con leggi regionali approvative dei bilanci di competenza, apposito fondo con una dotazione annuale non superiore a 1.500 milioni.

     3. I contributi saranno erogati dalla Giunta regionale in sede di esame dei rendiconti relativi agli anni 1982/93 e saranno conguagliati con eventuali risultanze a debito nei confronti della Regione.

     4. Non saranno in nessun caso riconosciuti gli oneri di cui al primo comma, già coperti da finanziamenti regionali.

 

     Art. 37. Funzioni provvisorie.

     1. In fase di prima attuazione ove l'organizzazione delle attività del Settore Formazione Professionale non sia realizzata totalmente attraverso le strutture ed il personale regionale, o sia realizzata parzialmente dalle stesse, la Giunta regionale vi provvede mediante le strutture di cui all'articolo 5, lettera b, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, attraverso il personale di detti organismi, purchè si tratti di personale dipendente in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed assunto entro la data del 30 giugno 1986 e che abbia frequentato corsi regionali diretti a fornire abilità professionali in materia di mercato del lavoro, orientamento, informatica, consulenza alle piccole e medie imprese, audiovisivi o sia stato adibito a compiti operativi analoghi documentabili.

     2. Il ricorso agli enti indicati nel precedente comma è attuato attraverso le seguenti fattispecie, congiuntamente o in termini alternativi:

     a) affidamento dei servizi in ambito territoriale predeterminato dalla Giunta regionale, mediante convenzione con gli organismi indicati al comma 1, con l'obbligo di utilizzare il personale ivi precisato;

     b) integrazione delle dotazioni di personale regionale delle strutture periferiche pubbliche, ovvero costituzione integrale delle dotazioni di tali strutture con il personale di cui al comma 1, da utilizzare in convenzione con gli organismi datori di lavoro, e da porre sotto la direzione del responsabile della struttura periferica regionale di destinazione.

     3. Per il personale di cui al comma 1 del presente articolo, sempre che ricompreso in quello assunto a tempo indeterminato entro la data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzato dalla Regione mediante convenzione con gli enti di appartenenza per periodi non superiori all'anno ed anche nel caso di rinnovo delle convenzioni ed utilizzazioni, non si dà luogo all'instaurazione di rapporti di lavoro a termine o a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell'ente Regione ovvero alla immissione nei ruoli del personale regionale.

     Il numero del personale da utilizzare in convenzione è stabilito dalla Giunta regionale, sentiti gli enti e le organizzazioni sindacali. La valutazione di utile impiego del personale di cui al comma 1 è riferita alla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 38. Norme abrogate.

     1. Le leggi regionali n. 3 del 17 novembre 1983, n. 14 del 28 ottobre 1987 e n. 27 del 29 maggio 1990 sono abrogate.

 

     Art. 39. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'art. 4, comma 5, e art. 21, comma 2, della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

     Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale di spesa da iscriversi in appositi capitoli del Titolo I, Sezione 2°, Rubrica 3° Settore 5° dello stato di previsione delle uscite.

     2. Gli oneri derivanti dall'art. 28, comma 2°, lettere "A" e "B", della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

     Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale di spesa da iscriversi in appositi capitoli del Titolo II, Sezione 2°, Rubrica 3° Settore 5° dello stato di previsione delle uscite.

     3. Gli oneri derivanti dalla quota della compartecipazione regionale per il finanziamento dei fondi di cui all'art. 33, comma I, della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

     Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale di spesa da iscriversi in apposito capitolo del Titolo I, Sezione 2°, Rubrica 3°, Settore 5° dello stato di previsione delle uscite.

     4. Gli oneri derivanti dall'art. 35 della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione a sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970 n. 281.

     Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale della spesa da iscriversi in apposito capitolo del Titolo I, Sezione 2a, Rubrica 3a, Settore 5 dello stato di previsione delle uscite.

     5. Gli oneri derivanti dall'art. 36 della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 15 maggio 1970 n. 281.

     Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale della spesa da iscriversi in apposito capitolo del Titolo I, Sezione 2°, Rubrica 3°, Settore 5° dello stato di previsione delle uscite.

     6. I maggiori oneri derivanti dall'art. 34 della presente legge sono posti a carico del capitolo di spesa n. 4000 inerente a stipendi ed assegni fissi di carattere continuativo al personale.

     Con la stessa legge approvativa di bilancio sarà determinata l'entità annuale della spesa.

 

     Art. 40. Norma transitoria.

     1. Nelle more della attivazione delle nuove procedure di cui al precedente art. 29, al fine di tutelare le erogazioni a personale iscritto negli albi di cui all'art. 26, restano in vigore non oltre il 31 dicembre 1996 gli articoli 21 e 38 della legge regionale n. 3/83 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 41. Pubblicazione.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

[Allegato "A" [39]

 

     1) Sezione Servizi alla Formazione:

     - Ufficio Valutazione e Monitoraggio;

     - Ufficio Orientamento e consulenza alle attività formative;

     - Ufficio documentazione, sussidi didattici, banche dati;

     - Ufficio affari amministrativi e di interesse generale del settore;

     2) Sezione Progettazione e Programmazione:

     - Ufficio Progettazione e Programmazione;

     - Ufficio Fondo Sociale Europeo (F.S.E.);

     - Ufficio Analisi del fabbisogno;

     - Uffici periferici di gestione delle attività formative, informative e di servizio di competenza regionale nelle aree del medio, basso, alto Molise;

     - Ufficio rapporto con Enti e Organismi;

     3) Sezione Osservatorio Mercato del Lavoro:

     - Ufficio Attività di Osservazione;

     - Ufficio rapporti con la Commissione regionale per l'impiego e l'Agenzia regionale per l'Impiego, attività di competenza regionale in materia di emigrazione, di collocamento, di cooperazione.

     La Giunta regionale è delegata alla individuazione logistica degli Uffici suddetti.]

 

 

[Allegato "B" [40]

 

     COMPETENZE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE predispone gli elementi per la formulazione del piano pluriennale e per i piani di attività annuale; assicura il coordinamento dell'attività formativa; svolge attività di assistenza e consulenza relativamente a fondi sociali europei curando l'istruttoria delle pratiche relativamente ai fondi sociali europei e il controllo sulla corretta utilizzazione dei fondi; svolge funzioni di verifica e controllo sui risultati degli interventi formativi; cura la messa a punto di materiali formativi, informativi, tecnologia audiovisiva; coordina le attività di progettazione formativa; svolge attività di progettazione formativa in settori o comparti economici di particolare rilievo per la programmazione economica regionale ovvero ad integrazione delle attività degli enti delegati; cura la raccolta sistematica e la messa a disposizione di documenti e materiali in tema di progettazione formativa; svolge attività di studio e ricerca anche in collaborazione con istituti o enti specializzati in nuove tecniche e strumenti didattici; fornisce assistenza tecnica agli uffici di progettazione formativa degli enti delegati e degli altri enti operativi nel settore; promuove l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori in stretto rapporto con le attività professionali del sistema regionale di formazione professionale; cura la tenuta, l'aggiornamento e la gestione dell'albo regionale dei formatori; cura il raccordo tra esigenze del mercato del lavoro e i programmi di formazione professionale; assicura consulenza tecnica e organizzativa e la progettazione dei servizi al privato e al pubblico; fornisce servizi di progettazione, consulenza organizzativa al pubblico e al privato.]

 

[Allegato "C" [41]

(Omissis)]

 


[1] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[7] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[8] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[9] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[10] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[11] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[12] Il comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27 e dall'art. 20 della stessa L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[13] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[14] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[15] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[16] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[17] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[18] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[21] Rubrica così modificata dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[22] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[23] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[24] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[25] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[26] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[27] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[28] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 16.

[30] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 2000, n. 15.

[31] Comma abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.

[32] Comma abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.

[33] Testo eliminato dall'art. 47, comma 1, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.

[34] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 1999, n. 27.

[35] Comma abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.

[36] Comma abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.

[37] Comma abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.

[38] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 7 maggio 2002, n. 5.

[39] Allegato abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.

[40] Allegato abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.

[41] Allegato abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.