§ 1.10.41 - Legge Regionale 23 novembre 1988, n. 24.
Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione Molise - Triennio 1985 - 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:23/11/1988
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 4.  Norme per l'accesso.
Art. 5. 
Art. 6.  Mobilità.
Art. 7.  Pari opportunità.
Art. 12.  Orario flessibile.
Art. 13.  Turnazioni.
Art. 16.  Lavoro straordinario.
Art. 17.  Riposo compensativo.
Art. 25.  Attività sociali, culturali, ricreative.
Art. 26.  Trattenute per scioperi brevi.
Art. 27.  Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro.
Art. 28. 
Art. 29.  Indennità.
Art. 32.  Clausola di garanzia.
Art. 33.  Passaggi di qualifica.
Art. 47.  Patrocinio legale.
Art. 50.  Professionisti legali.
Art. 54.  Dotazione organica.


§ 1.10.41 - Legge Regionale 23 novembre 1988, n. 24.

Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione Molise - Triennio 1985 - 1987. [1]

(B.U. n. 22 del 1 dicembre 1988).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. [2]

 

Capo II

OCCUPAZIONE

 

     Artt. 2. - 3. [3]

 

     Art. 4. Norme per l'accesso. [4]

     1) - 13) [5]

     14) Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge per gli ulteriori posti da pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

     15) [1]

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6. Mobilità. [7]

     1) - 18) [8]

     19) Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale degli Enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. E' consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 e tra questi e gli Enti del comparto sanità a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'Ente di destinazione.

     20) Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli Enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

     21) Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli Enti stessi, non può avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile.

     22) Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

 

     Art. 7. Pari opportunità.

     1) Nell'intento di attivare misura e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno della Regione, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in azioni positive a favore delle lavoratrici.

     2) A tal fine la Giunta Regionale istituisce, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, un apposito comitato che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e riferisca, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

 

Capo III

PRODUTTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

     Artt. 8. - 11. [9]

 

     Art. 12. Orario flessibile.

     1) Qualora venga adottato l'orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti.

     2) L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonchè delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

     3) In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

     4) L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati comunicati all'utenza.

     5) In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quarto comma del precedente articolo 11, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

     6) L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di un'unità organica, in altri casi - quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro - può essere attuato per gruppi di partecipazione.

     7) Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

 

     Art. 13. Turnazioni.

     1) Per le esigenze di funzionalità, riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

     2) I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabile articolazioni di orario.

     3) I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

     4) L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

     5) La Regione provvede a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

     6) Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

     7) La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue a decorrere dal 12 luglio 1987; 5% per la fascia oraria diurna; 20% per la fascia notturna e i giorni festivi; 30% per la fascia festiva notturna. Le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.

     8) La tariffa oraria e pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione dell'aggiunta di famiglia.

     9) Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.

 

     Artt. 14. - 15. [10]

 

     Art. 16. Lavoro straordinario.

     1) Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

     2) La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

     3) A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.

     4) Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue pro - capite di lavoro straordinario nel modo seguente: 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione; 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività; 7 ore annue per dipendente destinate al salario accessorio. Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno, pari rispettivamente a 70 ore per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

     5) Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OO.SS., nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente terzo comma.

     6) Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedente i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

     7) La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 13 maggio 1987, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

     a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

     b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

     8) La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

     a) al 15% per il lavoro straordinario feriale diurno;

     b) al 30% per il lavoro straordinario prestato durante le ore diurne nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) nei giorni feriali;

     c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni festivi.

     9) Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel settimo comma è ridotto a 156.

 

     Art. 17. Riposo compensativo.

     1) Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni o comunque non oltre il bimestre successivo.

     2) L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

     3) L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

 

     Artt. 18. - 19. [11]

 

Capo IV

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

 

     Artt. 20. - 24. [12]

 

     Art. 25. Attività sociali, culturali, ricreative.

     1) Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nella Regione, debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori.

     2) Per l'attuazione delle suddette attività, la Regione iscrive in bilancio apposito stanziamento.

 

     Art. 26. Trattenute per scioperi brevi.

     1) Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 27. Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro. [13]

     A) Visite mediche di controllo.

     1) Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

     B) Accertamento in materia di Sicurezza, Igiene e Salubrità del Lavoro.

     2) La Giunta Regionale provvede, tramite le UU.SS.LL.  alle visite preventive ed ai controlli periodici connessi alle attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuo di videoterminali, come dispone la vigente normativa C.E.E.

     3) La Giunta Regionale provvede, inoltre, tramite le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'Amministrazione.

     4) La Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle UU.SS.LL., attua tutte le misure ritenute idonee a tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

     C) Libretto Sanitario.

     5) E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

 

Capo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 28. [14]

 

     Art. 29. Indennità. [15]

     1) A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

     a) - e) [16]

     f) l'indennità di rischio di cui all'articolo 22, lettera i) della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue per dodici mensilità;

     g) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 è elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere; h) le indennità di cui all'art. 22, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 continuano ad essere corrisposte sino al 31 dicembre 1987.

 

     Artt. 30. - 31. [17]

 

     Art. 32. Clausola di garanzia.

     1) In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario della presente legge verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 24 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13.

     2) Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     3) Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 33. Passaggi di qualifica.

     1) Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello del nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

 

Capo VI

DIRIGENZA

 

     Artt. 34. - 38. [18]

 

Capo VII

NORME VARIE

 

     Artt. 39. - 46. [19]

 

     Art. 47. Patrocinio legale. [20]

     1) La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'Ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

     2) In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

 

     Artt. 48. - 49 [21]

 

     Art. 50. Professionisti legali. [22]

     [1) Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale la Regione riconosce, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel primo comma del precedente art. 29, da aggiungere al salario di anzianità.

     2) Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.]

 

     Artt. 51. - 53. [23]

Capo VIII

NORME FINALI

 

     Art. 54. Dotazione organica. [24]

     [Le dotazioni organiche complessive, distinte per qualifiche funzionali, sono quelle riportate nell'allegata tabella A.]

 

     Artt. 55. - 60. [25]

 

 

 

Tabella "A" [26]

 

[DOTAZIONE ORGANICA

QF              Consiglio   Giunta      Totale

1°                       -           1           1

2°                      10          20          30

 

3°                       8          42          50

4°                      25         195         220

5°                      10          50          60

6°                      20         270         290

7°                      10         226         236

8°                      18         203         221

9°                      11         115         126

1O°                      3          60          63

                        115       1.182      1.297]

 

 

 


[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[2] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[3] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[4] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[5] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[6] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[7] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[8] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[9] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[10] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[11] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[12] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[13] Disposizioni integrative a quelle del presente articolo sono state dettate dall'art. 26 della L.R. 14 dicembre 1990, n. 31, successivamente abrogato dall'art. 47 della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[14] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[15] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[16] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[17] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[18] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[19] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[20] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 19 della L.R. 25 luglio 2013, n. 10.

[21] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[22] L'art. 1, comma 2 della L.R. 5 agosto 1999, 28, modifica la lettera n), comma 2 dell'art. 47 della L.R. 8 aprile 1997, n. 7 aggiungendo l'art. 50 della presente legge tra quelli esclusi dall'abrogazione integrale della legge. Il testo dell'articolo viene perciò ripristinato.

[23] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[24] Articolo abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera g) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.

[25] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera n) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione del comma 14 dell'articolo 4, dei commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 6, dell'articolo 7, degli articoli 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, del comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 29, degli articoli 32, 33 e 47.

[26] Tabella abrogata dall'art. 47, comma 1, lettera g) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.