§ 1.10.35 - Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 13.
Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Biennio 1983-1984.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:29/04/1985
Numero:13


Sommario
Art. 9.  Mobilità - Ambito di applicazione.
Art. 10.  Mobilità interna alla regione.
Art. 14.  Ruolo unico del personale.
Art. 21. 
Art. 22.  Indennità.
Art. 23. 
Art. 24.  Salario di anzianità.
Art. 29.  Indennità di turno.
Art. 30.  Indennità di responsabilità.
Art. 31.  Missioni.
Art. 32.  Mensa.


§ 1.10.35 - Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 13.

Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Biennio 1983-1984. [1]

(B.U. n. 9 del 30 aprile 1985).

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Artt. 1. - 8. [1]

 

Art. 9. Mobilità - Ambito di applicazione. [2]

     [La mobilità di personale nell'ambito della Regione e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli Enti locali e dalle Regioni a statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

     b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

     c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

     d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.]

 

     Art. 10. Mobilità interna alla regione. [2]

     [La mobilità interna alla Regione, che non comporti assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le Organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle Organizzazioni sindacali.

     Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale - nell'ambito della stessa qualifica funzionale - devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi con le OO.SS., anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica dell'idoneità alle mansioni.

     Qualora la mobilità interna alla Regione comporti l'assegnazione a sede di lavoro esterna al territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi con le OO.SS.]

 

     Artt. 11. - 13. [1]

Titolo II

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

 

     Art. 14. Ruolo unico del personale. [3]

     Il personale della Regione è collocato in un ruolo unico ed è assegnato ad una delle seguenti qualifiche funzionali:

     [- dirigente di struttura organizzativa di II grado e/o con compiti equiparati (dirigente superiore) (II qualifica dirigenziale)

     - dirigente di struttura organizzativa di base e/o con compiti equiparati (dirigente) (I qualifica dirigenziale)]

     [- funzionario (VIII livello retributivo)

     - istruttore direttivo (VII livello retributivo)

     - istruttore (VI livello retributivo)

     - collaboratore professionale (V livello retributivo)

     - esecutore (IV livello retributivo)

     - operatore (III livello retributivo)

     - ausiliare (II livello retributivo)

     - addetto alle pulizie (I livello retributivo)

     Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono esplicate nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente legge.]

 

 

     Artt. 15. - 20. [1]

Titolo III

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 21. [1]

 

     Art. 22. Indennità. [1]

     Sono previste le seguenti indennità:

     a) [1]

     b) [1]

     c) [1]

     d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unità operativa organica, compete un'indennità annua fissa di L. 1.500.000 da corrispondere in 12 mensilità;

     e) [1]

     f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa di L. 600.000 da corrispondere in 12 mensilità. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

     g) [1]

     h) [1]

     i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato "B" compete un'indennità annua fissa di 12 mensilità di L. 240.000.

     [Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato "B".] [1]

 

     Art. 23. [1]

 

     Art. 24. Salario di anzianità.

     Al personale, nell'arco di validità della presente legge, verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:

 

I Livello                          L. 198.000

II Livello                         L. 216.000

III Livello                        L. 234.000

IV Livello                         L. 267.000

V Livello                          L. 312.000

VI Livello                         L. 330.000

VII Livello                        L. 384.000

VIII Livello                       L. 518.000

1 Dirigenziale                     L. 672.000

2 Dirigenziale                     L. 840.000

 

     Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

 

 

     Artt. 25. - 28. [1]

 

     Art. 29. Indennità di turno.

     Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano un'erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di L. 25.000.

     L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di L. 1.080; ordinario festivo di L. 1.215; ordinario notturno festivo L. 1.800.

 

     Art. 30. Indennità di responsabilità.

     Si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali; il compenso previsto è di L. 600 orarie.

     I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento saranno determinate in sede di accordi decentrati.

 

     Art. 31. Missioni. [4]

 

     Art. 32. Mensa.

     Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, la Regione può istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi con le OO.SS.

     Per poter fruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.

     Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico.

     Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

     Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari al 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione.

     In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE FINALI

 

     Artt. 33. - 47. [1]

 

Tabella "A" (Omissis) [5]

Tabella "B" (Omissis) [1]

Tabella "C" [6]

 

  [Organico complessivo del ruolo unico del personale

                      1° livello                            5

                      2° livello                           60

                      3° livello                           60

                      4° livello                           280

                      5° livello                           50

                      6° livello                           320

                      7° livello                           100

                      8° livello                           221

                    I dirigenziale                         126

                    II dirigenziale                        75

 

          Dotazione organico Giunta Regionale

                      1° livello                            5

 

                      2° livello                           50

                      3° livello                           52

                      4° livello                           255

                      5° livello                           40

                      6° livello                           300

                      7° livello                           90

                      8° livello                           203

                    I dirigenziale                         115

                    II dirigenziale                        72

 

Dotazione organico del Consiglio Regionale

                      1° livello                           --

                      2° livello                           10

                      3° livello                            8

                      4° livello                           25

                      5° livello                           10

                      6° livello                           20

                      7° livello                           10

                      8° livello                           18

                    I dirigenziale                         11

                    II dirigenziale                        3]

 

 

 


[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[2] Articolo abrogato dall'art. 47, comma 2, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 32 della legge di abrogazione.

[2] Articolo abrogato dall'art. 47, comma 2, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 32 della legge di abrogazione.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[3] L'art. 47, comma 1, lettera c) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, abroga le prime due qualifiche dell'elenco di cui al presente articolo, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della stessa L.R. 7/1997; lo stesso articolo di legge al comma 2, lettera l) abroga tutto l'art. 14.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[4] Articolo Abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera d) della L.R. 12 aprile 1999, n. 12.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[5] I seguenti capitoli del presente Allegato "A": "Funzione dirigenziale - finalità", "Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali", "Responsabilità dei dirigenti", "Prima qualifica dirigenziale", "Seconda qualifica dirigenziale", sono stati abrogati dall'art. 47, comma 1, lettera c) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7 con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della stessa L.R. 7/1997.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli articoli 9 e 10, entrambi abrogati con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32 della legge di abrogazione e ad eccezione degli articoli 22, comma 1, lettere d), f) e i), 24, 29, 30, 31 e 32.

[6] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1988, n. 11. La stessa legge è stata successivamente abrogata dall'art. 47 della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, che, che al comma 1, lettera c) ha anche abrogato la presente tabella "C" con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della stessa L.R. 7/1997.