§ 1.10.65 – L.R. 12 aprile 1999, n. 12.
Disciplina del trattamento di missione del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:12/04/1999
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Missione.
Art. 3.  Autorizzazioni.
Art. 4.  Trattamento economico di missione.
Art. 5.  Indennità di trasferta.
Art. 6.  Indennità di trasferta per missioni all'estero.
Art. 7.  Rimborso spese.
Art. 8.  Rimborso delle spese di viaggio.
Art. 9.  Indennità supplementare.
Art. 10.  Uso del mezzo proprio e indennità chilometrica.
Art. 11.  Rimborso delle spese di pernottamento e vitto.
Art. 12.  Rientro.
Art. 13.  Anticipazioni e liquidazioni.
Art. 14.  Lavoro straordinario.
Art. 15.  Trattamento economico per la partecipazione a corsi di formazione.
Art. 16.  Trattamento economico di trasferimento.
Art. 17.  Indennità di prima sistemazione e rimborso spese.
Art. 18.  Adeguamento dei benefici.
Art. 19.  Norma finanziaria.
Art. 20.  Norma finale.
Art. 21.  Abrogazione delle norme.
Art. 22.  Dichiarazione di urgenza.


§ 1.10.65 – L.R. 12 aprile 1999, n. 12.

Disciplina del trattamento di missione del personale regionale.

(B.U. 16 aprile 1999, n. 7).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1978 n. 417, disciplina il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della Regione Molise.

     2. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti del personale degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione Molise, compresi gli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

 

     Art. 2. Missione.

     1. Viene considerato in missione il dipendente che svolge attività lavorativa in via temporanea fuori dall'ordinaria sede di servizio, in località distanti non meno di dieci chilometri da quest'ultima.

     2. Per sede di servizio, si intende il Comune in cui ha sede l'ufficio dove di fatto il dipendente presta servizio.

     3. Si tiene conto per quanto attiene alla distanza chilometrica, della ubicazione della casa municipale del Comune sede di servizio.

 

     Art. 3. Autorizzazioni.

     1. Le missioni del personale con qualifica non dirigenziale sono preventivamente autorizzate dal dirigente di riferimento. Le missioni del personale dirigenziale sono comunicate preventivamente al dirigente immediatamente sovraordinato. Le missioni del Direttore generale ed equiparato non necessitano di autorizzazione se effettuate nell'ambito del territorio nazionale [1].

     2. Le missioni da compiersi all'estero sono preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta o dal Presidente del Consiglio regionale per la rispettiva competenza, previa intesa, in quanto necessaria, con le autorità governative.

     3. Con apposita tabella, sottoscritta dal dipendente recatosi in missione e convalidata dal dirigente immediatamente sovraordinato, sono dichiarati:

     a) le località, l'inizio e il termine e le motivazioni della missione;

     b) i mezzi di trasporto utilizzati, i pasti consumati, i pernottamenti in albergo e ogni altra fornitura o servizio ammissibile a rimborso a norma della presente legge.

     4. Per il personale di altre Amministrazioni che presta servizio in posizione di comando, distacco o di utilizzazione a qualunque titolo presso la Regione Molise, la missione è autorizzata, del pari, secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

     5. Per il personale regionale che presti servizio presso altre amministrazioni ed Enti dipendenti dalla Regione Molise, le autorizzazioni sono rilasciate secondo la normativa prevista dai rispettivi ordinamenti.

     6. Per recarsi in missione, il personale regionale può servirsi, con le modalità previste dalla presente legge:

     a) di mezzi ferroviari ordinari, speciali ed anche a prenotazione obbligatoria;

     b) di altri mezzi di linea di trasporto su gomma;

     c) di mezzi di trasporto marittimo;

     d) di mezzi aerei;

     e) di automezzi in dotazione alla Regione;

     f) di automezzo proprio;

     g) di mezzo noleggiato;

     h) di mezzo gratuito.

 

     Art. 4. Trattamento economico di missione.

     1. Il trattamento economico di missione comprende:

     a) l'indennità di trasferta;

     b) l'indennità supplementare;

     c) il rimborso spese.

     2. Al personale spetta l'indennità di trasferta relativa alla qualifica rivestita al momento in cui la missione stessa è effettuata.

     Eventuali variazioni di qualifica, disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma.

     3. Il personale inviato in missione al seguito e per collaborare con il personale appartenente a qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale della Regione, fruisce dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il personale di grado più elevato, ferma restando la misura dell'indennità di trasferta spettante in base alla qualifica posseduta. La sussistenza delle condizioni per usufruire di tali agevolazioni deve risultare espressamente indicata nella preventiva autorizzazione alla missione.

 

     Art. 5. Indennità di trasferta.

     1. Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede di servizio per missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, il personale regionale ha diritto all'indennità di trasferta (diaria) alle condizioni e modalità stabilite dal presente articolo.

     2. In caso di missioni di durata superiore alle ventiquattro ore, per le ore residuali, al personale regionale compete un'indennità di trasferta pari ad un ventiquattresimo della diaria di cui al precedente comma 1.

     3. Per le missioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, l'indennità di trasferta spetta in misura pari ad un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

     4. In caso di missione di durata pari o superiore ad otto ore, l'indennità di trasferta viene ridotta del settanta per cento. Ai fini del computo delle otto ore, si sommano i periodi di effettiva durata della missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, interessanti la stessa giornata, anche se effettuati in località diverse.

     5. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 le frazioni di ora non inferiore a trenta minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre frazioni sono trascurate.

     6. Le misure dell'indennità di trasferta (diaria) sono stabilite come segue:

     a) personale appartenente alla qualifica dirigenziale, qualifica funzionale ottava, settima e sesta, lire 39.600;

     b) rimanente personale, lire 28.800.

     7. Le misure dell'indennità di trasferta sono automaticamente rideterminate, dal primo gennaio di ogni anno, in relazione alle disposizioni del Decreto del Ministero del Tesoro, previsto dall'articolo 1, comma terzo, del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.

     8. Sulle indennità di trasferta e su quelle risultanti dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a lire 100.

     9. L'indennità non è dovuta per le missioni compiute:

     a) per periodi di tempo inferiore alle quattro ore, per il cui computo si sommano i periodi di effettiva durata, interessante la stessa giornata, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, anche se effettuato in località diverse;

     b) nelle località di abituale dimora, anche se distanti più di dieci chilometri dalla sede dove di fatto il dipendente presta servizio;

     c) nell'ambito della circoscrizione o della zona in cui il servizio è reso normalmente come compito di istituto da parte del personale di vigilanza o di custodia;

     d) nelle località distanti meno di dieci chilometri dalla sede dove di fatto il dipendente presta servizio.

     10. L'indennità di trasferta è ridotta del trenta per cento oltre la quindicesima, quando il personale regionale è inviato in missione per più di quindici volte in un mese.

     11. Per il personale esposto al rischio di grave disagio per ispezioni o collaudi presso cave ovvero in luoghi giudicati motivatamente pericolosi, l'indennità di missione, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti, è maggiorata del sessanta per cento, a norma della legge 13 luglio 1967 n. 565. La maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione di chi ha disposto la missione circa la sussistenza delle particolari condizioni di rischio e grave disagio.

 

     Art. 6. Indennità di trasferta per missioni all'estero.

     1. Per le missioni da effettuare fuori dal territorio nazionale, al personale spetta l'indennità di trasferta giornaliera stabilita, paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, secondo quanto statuito con decreto del Ministero del Tesoro per il personale statale.

     2. Le qualifiche funzionali del personale regionale sono equiparate, ai fini del trattamento economico di missione all'estero, ai gruppi di qualifiche del personale civile dello stato secondo lo schema di cui all'allegata tabella "A".

     3. Ai fini della determinazione dell'indennità di trasferta per missioni fuori dal territorio nazionale, si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 5 in quanto compatibile.

     4. Al dipendente inviato in missione all'estero è data facoltà di scegliere tra il rimborso della spesa di albergo per il solo pernottamento, previa presentazione di regolare fattura della direzione alberghiera o dell'agenzia di viaggio fornitrice del servizio, ed il pagamento dell'indennità di trasferta. Qualora il dipendente opti per la prima soluzione, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo.

     5. Se il dipendente fruisce gratuitamente del pernottamento, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo. Nel caso di fruizione gratuita del vitto, l'indennità viene ridotta della metà. Nel caso di fruizione gratuita del vitto e del pernottamento, l'indennità viene ridotta di due terzi.

     6. Se il dipendente fa parte di delegazione della Regione in missione all'estero con l'onere di soggiorno (vitto e alloggio) a carico della Regione o di enti ed organismi, l'indennità di trasferta viene ridotta di due terzi. Tale condizione risulta dal provvedimento di autorizzazione.

 

     Art. 7. Rimborso spese.

     1. Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio secondo le disposizioni degli articoli 8, 10 e 11.

     2. Allo stesso personale compete, altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'uso del telefono, fax e telegrafo solo se l'uso stesso risulta effettuato per ragioni di ufficio, specificatamente dichiarate dal dipendente e convalidate dal dirigente che vista la tabella.

 

     Art. 8. Rimborso delle spese di viaggio.

     1. Al personale, inviato in missione, spetta il rimborso delle spese di viaggio compiute per missioni effettuate a mezzo ferrovia o con altri mezzi di linee di trasporto su gomma, nonché con mezzi di trasporto marittimo, nel limite del costo del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni, come segue:

     a) prima classe per il personale dirigente, per l'ottava e settima qualifica;

     b) seconda classe per il rimanente personale.

     2. Al personale dirigente compete, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento doppio. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso delle spese per l'uso della cuccetta.

     3. In caso di missione continuativa nella medesima località per un periodo pari o superiore a 30 giorni, è consentito solo il rimborso del prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea, se più vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti di viaggio.

     4. Per il viaggio compiuto su mezzi aerei spetta il rimborso delle spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio autorizzato.

     5. In caso di missione effettuata con l'uso di mezzi aerei, è dovuto il rimborso delle spese dell'assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, dell'eventuale indennità di posizione e di ogni altra voce stipendiale pensionabile moltiplicato per il coefficiente dieci, nei soli casi di rischio di morte o di invalidità permanente.

     6. Al personale munito di patente di guida può essere consentito, quando ciò risulta opportuno ed economicamente conveniente per l'Amministrazione regionale, l'uso dell'automezzo in dotazione della Regione, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo, unitamente alle spese effettivamente sostenute per pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse.

     7. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linee urbani ed extraurbani strettamente necessari per raggiungere il luogo di missione.

     8. Sono rimborsabili inoltre le spese sostenute per l'uso dell'automezzo noleggiato, qualora particolari circostanze di necessità hanno determinato l'uso di detto mezzo. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva, ovvero, in casi di urgenza, convalidato da chi ha disposto la missione.

     9. Se il personale è autorizzato a trasportare al seguito materiale o attrezzature dell'Amministrazione, sono rimborsabili le relative spese.

     10. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo devono essere documentate da parte del personale inviato in missione.

     11. I rimborsi previsti dal presente articolo, competono anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

 

     Art. 9. Indennità supplementare.

     1. Al personale inviato in missione spetta, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 8, l'indennità supplementare, nella misura stabilita come segue:

     a) per i viaggi compiuti con mezzi di linea ferroviaria, di trasporto su gomma o con mezzi di trasporto marittimo:

     1) indennità pari al dieci per cento del costo del biglietto di viaggio o tariffa intera;

     b) per i viaggi compiuti a mezzo aereo:

     1) indennità pari al cinque per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;

     c) per i viaggi compiuti gratuitamente o con automezzo dell'Amministrazione:

     1) indennità pari a lire 10 per chilometro di percorso.

     2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 non si applica su qualsiasi supplemento, ivi compreso quello per vagone letto, pagato in aggiunta al prezzo del biglietto di viaggio, ancorché ammesso a rimborso a norma di legge.

     3. Per i percorsi o frazioni di percorso, non serviti da ferrovia o da mezzi di linea o da noleggio, è corrisposta un'indennità pari a lire 207 a chilometro aumentata, per i percorsi effettuati a piedi in zona priva di strada, a lire 310 a chilometro.

     4. L'indennità supplementare di cui al presente articolo spetta per tutti i servizi resi fuori dell'ordinaria sede di servizio, anche se il personale inviato in missione non acquista titolo all'indennità di trasferta.

 

     Art. 10. Uso del mezzo proprio e indennità chilometrica.

     1. Il personale regionale può essere autorizzato all'uso della propria autovettura solo se specifiche e motivate esigenze di servizio lo rendono necessario o quando è verificata l'indisponibilità di automezzi di proprietà della Regione.

     2. L'autorizzazione all'uso dell'autovettura propria è rilasciata, di volta in volta, contestualmente all'autorizzazione alla missione.

     3. L'autorizzazione è concessa, previa dichiarazione del dipendente di sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo proprio per danni a terzi o cose.

     4. Nella stessa dichiarazione, il dipendente interessato dovrà indicare gli estremi della patente di guida, la targa e gli estremi dell'assicurazione obbligatoria relativa all'automezzo.

     5. Restano ferme le disposizioni sulla copertura assicurativa in missione di cui all'articolo 22 della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 31.

     6. Al personale cui sono assegnate funzioni ispettive, l'uso dell'autovettura propria può essere autorizzato, previa motivata richiesta dell'interessato, da chi dispone la missione, con atto a validità mensile e, comunque, condizionata alla verificata indisponibilità degli automezzi di proprietà della Regione.

     7. Al personale autorizzato all'uso del mezzo proprio, spettano un'indennità chilometrica pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina super dell'importo vigente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, corrispondente al prezzo praticato dalla Compagnia AGIP ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse. In sede di liquidazione va operato l'arrotondamento alle dieci lire superiori.

     8. Al fine della determinazione dell'indennità chilometrica di cui al comma 7, si considerano le distanze urbane disponibili presso l'Automobil Club d'Italia (ACI).

     9. L'indennità chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nella località sede di missione nonché per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro urbano.

     10. L'indennità ed il rimborso di cui al comma 7 competono anche se il dipendente non acquista titolo all'indennità di trasferta.

 

     Art. 11. Rimborso delle spese di pernottamento e vitto.

     1. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese, documentate mediante fattura o ricevuta fiscale, sostenute per il pernottamento in albergo nei limiti previsti dal comma 8.

     2. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore, compete, altresì, il rimborso della spesa per uno o due pasti giornalieri nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

     Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. Ai dirigenti spettano i predetti rimborsi nella misura in vigore per i dirigenti dello Stato, tenuto conto delle successive automatiche rideterminazioni. Per documentati motivi di salute che comportino particolari regimi di alimentazione può essere autorizzata la frammentazione della spesa massima consentita a fronte di più di uno o due pasti, consentendosi, in tali casi, la documentazione dei pasti effettivamente consumati anche a mezzo di scontrini fiscali.

     3. Per prestazioni rese da personale inviato in missione per:

     a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

     b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi, è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire trentamila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo dei pasti, in caso di impossibilità a fruire dei pasti per mancanza di strutture e servizi di ristorazione.

     4. Le spese per la consumazione dei pasti di cui al comma 2 sono ammesse al rimborso previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale adibito all'attività di ristoro o attività alberghiera, completa delle generalità del dipendente, compilata a cura dell'emittente. In caso di documentazione di spesa ammessa da esercizio alberghiero deve constatare il numero giornaliero dei pasti e la spesa per ogni singolo pasto.

     5. Ai fini di cui al comma 2, eccezionalmente, nei casi in cui, per esigenze di servizio il dipendente si trovi nell'impossibilità di recarsi presso un esercizio commerciale abilitato, è ammesso il rimborso della spesa per consumi di pasti in esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che rilasciano esclusivamente scontrini fiscali o di cassa. Il rimborso sarà effettuato previa apposita dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, dello stesso dipendente in ordine alla sussistenza di dette condizioni, valutata dal dirigente che vista la tabella. E' ammissibile, comunque, il solo rimborso della spesa sostenuta per consumazioni equipollenti ai pasti fruibili presso esercizi commerciali abilitati di cui al comma 4.

     6. Al fine di cui ai commi 2, 3 e 4, è ammesso il rimborso di un solo documento fiscale per le missioni di durata da otto a dodici ore e di due documenti fiscali per missioni di durata superiore. E' ammesso, altresì, il rimborso di un solo documento fiscale contenente esplicita indicazione dei due pasti, per missioni di durata superiore a dodici ore.

     7. Nel caso di rimborso delle spese, indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'indennità di trasferta è ridotta al trenta per cento. Non è ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennità di trasferta oraria o giornaliera in misura intera.

     8. Ai dirigenti spetta il rimborso per il pernottamento in albergo di prima categoria [4 stelle]. Al rimanente personale spetta il rimborso per il pernottamento in albergo e pensioni di categoria inferiore.

     9. Non è ammesso il rimborso per pernottamenti in alberghi di lusso [5 stelle e 5 stelle lusso].

     10. Quando non è possibile reperire alberghi della categoria spettante disponibili nella località di missione, il personale può avvalersi di alberghi in località viciniore con diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per i necessari spostamenti.

     11. Nei casi di missioni continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento presso residenza turistico alberghiera, se ciò risulta economicamente più conveniente per l'Amministrazione Regionale, rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.

     12. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 10 e 11 è espressamente indicata con dichiarazione resa, sotto la propria responsabilità, dall'interessato e vistata dal dirigente.

     13. Al fine di ottenere il rimborso delle spese di cui al presente articolo, i dipendenti sono tenuti a produrre ricevuta fiscale o fattura rilasciata a norma di legge. E' consentito altresì il rimborso al dipendente di regolare fattura rilasciata da agenzia operativa nel settore, purché contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente.

     14. E' consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di qualunque categoria quando, in virtù di convenzione o di intese specifiche intervenute con la Regione, vengono applicate tariffe più basse o pari a quelle praticate dall'albergo di categoria spettante al dipendente in base alla qualifica ricoperta.

 

     Art. 12. Rientro.

     1. Il dipendente, espletato il servizio per cui è stata disposta la missione, è tenuto a cominciare il viaggio di ritorno con il primo mezzo utile, salvo che l'arrivo nella sede ordinaria di servizio superi, secondo gli orari ufficiali, la mezzanotte.

     2. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, è tenuto a rientrare giornalmente in sede, se la natura del servizio lo consente e la località di missione non dista più di centoventi minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibile dagli orari ufficiali di servizio di linea.

 

     Art. 13. Anticipazioni e liquidazioni.

     1. Al personale inviato in missione deve essere corrisposta, su richiesta dell'interessato, l'anticipazione di una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione, con esclusione dell'indennità di trasferta.

     2. Al termine della missione, l'Amministrazione regionale provvede alla liquidazione dell'intero trattamento economico complessivo, previa presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, convalidata dal dirigente e corredata dalla relativa documentazione.

     3. Il recupero degli anticipi economici è disposto anche tramite ritenuta sulle competenze stipendiali anche oltre il limite del quinto dello stipendio.

     4. Al personale in servizio presso le strutture del Consiglio Regionale l'anticipazione di cui al comma 1 è erogata dell'Economo del Consiglio.

 

     Art. 14. Lavoro straordinario.

     1. Al personale non dirigente inviato in missione è dovuto il compenso per il lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e con esclusione del tempo occorrente per il viaggio sia di andata che di ritorno e del tempo impiegato per la consumazione del pasto.

     2. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono, con quelle rese in sede, al raggiungimento dei limiti individuali stabiliti nei piani di struttura. Le ore stesse, prestate comunque nei limiti di cui innanzi, possono essere recuperate con il riposo compensativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di orario di servizio.

     3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal personale in missione, deve essere attestata da apposita dichiarazione dell'interessato, controfirmata dal dirigente.

     4. Le ore complessivamente impegnate in missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio sia di andata che di ritorno che non diano luogo a lavoro straordinario ai sensi del comma 1, concorrono alla copertura dell'orario di servizio giornaliero. Le ore eventualmente eccedenti siffatto orario non danno luogo a recupero come riposo compensativo.

 

     Art. 15. Trattamento economico per la partecipazione a corsi di formazione.

     1. Al personale regionale che si reca fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la partecipazione a corsi di formazione, riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, compete il trattamento economico di missione secondo le modalità previste dalla presente legge, qualora debitamente documentata l'effettiva partecipazione.

 

     Art. 16. Trattamento economico di trasferimento.

     1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento d'ufficio, fissa la propria dimora abituale nel comune ove è situata la nuova sede di servizio, qualora l'effettivo trasferimento sia avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, spetta il relativo trattamento economico, comprendente i seguenti benefici:

     a) indennità di prima sistemazione;

     b) rimborso delle spese.

     2. Il personale, di cui al comma 1, che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisce la famiglia, i mobili e le masserizie nei comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire dell'indennità e dei rimborsi delle spese inerenti al trasferimento, quando la distanza dalla casa municipale del Comune vicino alla nuova sede di servizio non supera i trenta chilometri.

     3. Il trattamento economico non è dovuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e nel caso di trasferimento disposto su domanda dell'interessato.

 

     Art. 17. Indennità di prima sistemazione e rimborso spese.

     1. L'indennità di prima sistemazione compete nella misura forfettaria di lire 200.000, aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

     2. Tale indennità è ridotta di un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito.

     3. Il rimborso delle spese comprende:

     a) le spese di viaggio per l'uso dei mezzi pubblici di linea, sostenute dal dipendente trasferito per sé, per i familiari e conviventi a carico;

     b) le spese sostenute per il trasloco nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

     4. Se il trasferimento è effettuato con autovettura di proprietà, compete un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, stabilito secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 7.

 

     Art. 18. Adeguamento dei benefici.

     1. La misura dell'indennità e dei benefici previsti dalla presente legge sono automaticamente aggiornati sulla base delle determinazioni assunte con decreto del Ministro competente.

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.

 

          Art. 20. Norma finale.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme sul trattamento di missione degli impiegati civili dello Stato.

     2. Le norme della presente legge, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, si applicano fino alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro ridisciplinante la materia, fatti salvi gli istituti da questo non previsti.

 

     Art. 21. Abrogazione delle norme.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 31 agosto 1974 n. 11: abrogato articolo 77;

     b) legge regionale 31 agosto 1974 n. 12: abrogato articolo unico, numero 14;

     c) legge regionale 8 maggio 1980 n. 12: interamente abrogato capo II del titolo V;

     d) legge regionale 29 aprile 1985 n. 13: abrogato articolo 31;

     e) legge regionale 14 dicembre 1990 n. 31: abrogato articolo 43;

     f) legge regionale 14 dicembre 1990 n. 32: abrogato articolo 1, comma 1, numero 4.

 

     Art. 22. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

TABELLA A

di cui all'articolo 6, comma secondo

a) gruppi previsti dal     b) corrispondenti qualifiche

D.M. 24 maggio 1990        funzionali della Regione Molise

gruppo 4                   dirigenti

gruppo 5                   8ª qualifica funzionale

gruppo 5                   7ª qualifica funzionale

gruppo 6                   6ª qualifica funzionale

gruppo 7                   5ª qualifica funzionale

gruppo 8                   4ª qualifica funzionale

gruppo 9                   3ª qualifica funzionale

gruppo 10                  2ª qualifica funzionale

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.