§ 1.10.45 - Legge Regionale 14 dicembre 1990, n. 31.
Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione Molise - Triennio 1988 - 1990.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:14/12/1990
Numero:31


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Rapporti amministrazione - cittadino.
Art. 7.  Esercizio dell'attività sindacale.
Art. 8.  Diritto di assemblea.
Art. 13.  Diritto di affissione.
Art. 14.  Locali per le rappresentanze sindacali.
Art. 15.  Patronato sindacale.
Art. 16. 
Art. 17.  Referendum.
Art. 21.  Mobilità.
Art. 22.  Copertura assicurativa.
Art. 23.  Diritto allo studio.
Art. 24.  Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico - fisiche.
Art. 25.  Tutela dei dipendenti portatori di handicap.
Art. 26. 
Art. 27.  Pari opportunità.
Art. 28.  Direttive CEE.
Art. 32.  Ordinamento e profili professionali.
Art. 33.  Livello economico differenziato.
Art. 34.  Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato.
Art. 35. 
Art. 36.  Indennità di funzione.
Art. 39. 
Art. 40.  Retribuzione individuale di anzianità.
Art. 41.  Trattamento economico accessorio.
Art. 42. 
Art. 43.  Trattamento di missione.
Art. 46.  Assenze obbligatorie.
Art. 47.  Disposizioni particolari.
Art. 48.  Indennità integrativa speciale nella 13a mensilità.


§ 1.10.45 - Legge Regionale 14 dicembre 1990, n. 31.

Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione Molise - Triennio 1988 - 1990. [1]

(B.U. n. 23 del 15 dicembre 1990).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. [1]

Capo II

RAPPORTI CON L'UTENZA

Sezione I

 

     Art. 2. Rapporti amministrazione - cittadino.

     1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, la Regione assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui essa si articola.

     2. A tale scopo, la Regione appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi "Uffici di pubbliche relazioni", abilitati, tra l'altro, anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti dagli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

     3. In tale quadro la Regione predispone, sentite le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo - finalizzati, in particolare, ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi mediante interventi diretti a realizzare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

     a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1988 n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

     b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

     c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

     d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

     e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

     4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni Sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Sezione II

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO

DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

     Artt. 3. - 4. [1]

Capo III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

 

     Artt. 5. - 6. [1]

Capo IV

RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 7. Esercizio dell'attività sindacale. [1]

     1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

     2. - 3. [1]

 

     Art. 8. Diritto di assemblea.

     1. I dipendenti della Regione hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, o in altra sede senza oneri a carico dell'Ente, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

     2. Le assemblee, che possono riguardare la genericità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.

     L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

     3. La convocazione, la sede, l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.

     4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole strutture regionali 5 Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dalla Giunta con le OO. SS. interessate.

 

     Artt. 9. - 12. [1]

 

     Art. 13. Diritto di affissione.

     1. Le OO.SS. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

     Art. 14. Locali per le rappresentanze sindacali.

     1. In ciascuna unità amministrativa con almeno 200 dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

     2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a 200 dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

 

     Art. 15. Patronato sindacale.

     1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

     2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 864.

 

     Art. 16. [1]

 

     Art. 17. Referendum.

     1. La Regione deve consentire, nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle OO.SS. tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

 

     Artt. 18. - 20. [1]

Capo V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

 

     Art. 21. Mobilità.

     1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

     Qualifica funzionale VIII e superiori L. 3.500.000

     Qualifica funzionale VII L. 3.000.000

     Qualifica funzionale VI L. 2.500.000

     Qualifica funzionale V ed inferiori L. 2.000.000.

     2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24 è corrisposto, a carico della Regione, un compenso "una tantum" di importo pari a quello indicato nel comma 1.

 

     Art. 22. Copertura assicurativa.

     1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

     2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

     5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

     Art. 23. Diritto allo studio.

     1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura di centocinquanta ore annue individuali.

     2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

     3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità le seguenti modalità:

     a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire nell'anno solare, della riduzione dell'orario, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unita in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

     b) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative professionali di cui allo stesso comma, per le attività formative programmate dalla Regione.

     4. I permessi di cui ai precedenti commi, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

     a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

     b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo fermo restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a) del comma 4.

     5. Nell'ambito di ciascuna della fattispecie di cui ai precedenti commi, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, superiore, universitari o post - universitari.

     6. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriori parità, secondo ordine decrescente di età.

     7. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

     8. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi precedenti ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

     9. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà ad ogni effetto titolo di servizio.

     10. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

 

     Art. 24. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico - fisiche.

     1. In attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata progetto;

     d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il secondo grado o in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. La Regione dispone l'accertamento dell'idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

 

     Art. 25. Tutela dei dipendenti portatori di handicap.

     1. In attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

     d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. La Regione, in attuazione delle vigenti normative adotta tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 26. [1]

 

     Art. 27. Pari opportunità.

     1. Il comitato per le pari opportunità, di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24 deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

     2. Il comitato, presieduto da un rappresentante della Regione, che può essere anche un dirigente, è costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 serie generale del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

     3. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

     a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

     b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

     c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

     4. Gli effetti delle iniziative assunte dalla Regione a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato.

 

     Art. 28. Direttive CEE.

     1. Rientra nelle competenze del comitato per le pari opportunità di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 24 del 23 novembre 1988, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Capo VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE

PER IL COMPONIMENTO DEI CONFLITTI

 

     Artt. 29. - 31. [1]

 

     Art. 32. Ordinamento e profili professionali.

     1. La Giunta Regionale, previa contrattazione aziendale sentita la competente Commissione consiliare, individua ed istituisce le aree di attività in cui si articola l'ordinamento professionale del personale regionale. Analogamente provvedono gli enti dipendenti dalla Regione, con atto dei competenti organi statutari.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 32 dell'accordo di comparto e le tabelle ivi indicate costituiscono linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente.

     3. Le figure professionali elencate nella tabella n. 1 allegata alla presente legge sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1 ottobre 1990.

     4. I terminalisti o gli addetti alla registrazione dei dati dell'area informatica sono, in sede di prima applicazione, inquadrati nella quinta qualifica funzionale mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di cui all'art. 1 in possesso dei requisiti prescritti dalla declaratoria di qualifica funzionale di cui all'allegato A della legge regionale n. 13 del 29 aprile 1985.

     5. In attuazione del comma 1 la Regione provvede alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

Capo VII

FIGURE PROFESSIONALI

 

     Art. 33. Livello economico differenziato.

     1. E'istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima.

     2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

     3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di L. 1.900.000 annue lorde.

     4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 34 della presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate nell'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

     1° qualifica funzionale 25%

     2° qualifica funzionale 25%

     3° qualifica funzionale 45%

     4° qualifica funzionale 60%

     5° qualifica funzionale 30%

     6° qualifica funzionale 60%

     7° qualifica funzionale 20%

     5. Il livello economico differenziato previsto dal comma 1 non può essere attribuito al personale di cui all'articolo 32, comma 3 della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4 [2].

 

     Art. 34. Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato.

     1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'articolo 33, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

     2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

     3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1 ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

     4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'articolo 33.

Capo VIII

DIRIGENZA

 

     Art. 35. [1]

 

     Art. 36. Indennità di funzione. [3]

     [1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito.

     2. Gli Enti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, applicano i criteri ed i parametri di cui ai successivi commi, nei limiti fissati per i dirigenti regionali di pari qualifica.

     3. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettera d) ed e), dell'art. 29 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, sono assorbite dall'indennità di funzione prevista dal precedente comma 1. La funzione di coordinamento è comunque mantenuta fino alla nomina del nuovo coordinatore, fatto salvo il caso di revoca.

     4. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

     5. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1 ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'articolo 29, primo comma, lettere c) e d) della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, nonchè gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

     6. Ai dirigenti che non siano preposti alla direzione di struttura è corrisposta un'indennità pari al coefficiente 0,1.

     7. Per gli altri dirigenti regionali con direzione di una delle strutture previste dalla legge regionale n. 14 del 29 aprile 1985 è corrisposta un'indennità di funzione pari al coefficiente 0,5. Detto coefficiente, fermo restando il limite massimo di 0,7 è incrementabile in relazione ai seguenti elementi:

 

- assistenza tecnica e giuridica agli organi

istituzionali od ai loro componenti                         0,05

- funzioni di vigilanza, ispezione e controllo esercitati

nell'ambito di attività proprie della Regione o di poteri

delegati                                                    0,05

- complessità dell'attività di direzione della struttura

valutata in relazione all'attività organizzativa           0,005

- attività di studio e ricerca                              0,05

- inclusione in organi collegiali permanenti                0,05

- disponibilità in relazione all'incarico                   0,05

- attività lavorativa di almeno dieci ore mensili oltre

il normale orario di lavoro, necessarie per il

funzionamento della struttura                               0,05

 

     8. Il valore degli incrementi, da aggiungersi al coefficiente di base 0,5 e che non può essere superiore a 0,2, è determinato con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale rispettivamente per i dirigenti in servizio presso gli Uffici del Consiglio e per i dirigenti in servizio presso gli uffici della Giunta.

     9. Per i dirigenti regionali preposti alla direzione di Aree di studio l'indennità è commisurata al coefficiente 0,5.

     10. Ai dirigenti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale e già preposti alla direzione di una Sezione ai quali venga formalmente attribuita la responsabilità di altra Sezione è corrisposta un'indennità pari al coefficiente 0,8. La norma vale anche per i dirigenti di strutture plurisezionali.

     11. Ai dirigenti inquadrati nella seconda qualifica dirigenziale e già preposti alla direzione di un Settore ai quali venga attribuita formalmente la contestuale direzione di altro Settore o di un'Area di studio è corrisposta un'indennità pari al coefficiente 0,8.

     12. Per i dipendenti della seconda qualifica funzionale con incarico di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 è corrisposta un'indennità pari al coefficiente 0,9.

     13. La ristrutturazione dell'apparato organizzativo della Regione tesa pure al compattamento delle competenze in unità operative più ampie può comportare la revisione dei parametri come sopra individuati da attuarsi con provvedimento legislativo [4].]

 

     Artt. 37. - 38. [1]

Capo IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 39. [1]

 

     Art. 40. Retribuzione individuale di anzianità.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

 

 

Qualifica I                              L. 198.000

Qualifica II                             L. 216.000

Qualifica III                            L. 234.000

Qualifica IV                             L. 267.000

Qualifica V                              L. 312.000

Qualifica VI                             L. 330.000

Qualifica VII                            L. 384.000

Qualifica VIII                           L. 518.000

Qualifica I dirigenziale                 L. 672.000

Qualifica II dirigenziale                L. 840.000

 

     2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

     3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24.

 

     Art. 41. Trattamento economico accessorio.

     1. L'indennità di cui all'art. 29 primo comma lettera b della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24 è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1 ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel citato articolo 29 in via alternativa per la direzione di strutture operative o del personale laureato professionale in posizione di staff.

     2. Per il personale dell'area di vigilanza di cui all'articolo 29 comma 1 lettera a) della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24 l'indennità è incrementata di L. 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi, a decorrere dal 1 ottobre 1990.

 

     Art. 42. [1]

Capo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

 

     Art. 43. Trattamento di missione. [5]

 

     Artt. 44. - 45. [1]

 

     Art. 46. Assenze obbligatorie.

     1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

 

     Art. 47. Disposizioni particolari.

     1. L'indennità di reperibilità di cui all'articolo 29 lettera g) della legge regionale n. 24/1988 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta il riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

     2. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983/1985 riguardante il personale dei Consorzi industriali e degli I.A.C.P., già liquidato nella misura ridotta di cui all'articolo 35, comma 5°, dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'articolo 1, cessa di essere corrisposto dalla data di

 

entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre il 1° luglio

1990 [6].

 

     Art. 48. Indennità integrativa speciale nella 13a mensilità.

     1. A decorrere dall'anno 1990, l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.

     2. Il beneficio derivante dall'applicazione del 1 comma è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

 

     Artt. 49. - 51. [1]

 

Allegato

 

Tabella n. 1

 

                                                      Qualifica

Terminalisti o addetti alla registrazione dei

dati dell'area informatica                               V

Conduttore macchine operatrici complesse                 V

Assistenti sociali                                      VII

Direttori di centri di formazione                      VIII

 

 

 


[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, punto 1), della L.R. 14 dicembre 1990, n. 32. La L.R. 32/90 è stata successivamente abrogata dall'art. 47, comma 2, lett. p), della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dei punti 1) e 4) del comma 1 dell'art. 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[3] Articolo abrogato dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge di abrogazione.

[4] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, punto 2), della L.R. 14 dicembre 1990, n. 32. La L.R. 32/90 è stata successivamente abrogata dall'art. 47, comma 2, lett. p), della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dei punti 1) e 4) del comma 1 dell'art. 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera e) della L.R. 12 Aprile 1999, n. 12.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, punto 5), della L.R. 14 dicembre 1990, n. 32. La L.R. 32/90 è stata successivamente abrogata dall'art. 47, comma 2, lett. p), della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dei punti 1) e 4) del comma 1 dell'art. 1.

[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera o) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione dell'articolo 2, del comma 1 dell'articolo 7, degli articoli 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, dell'articolo 36, abrogato con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della presente legge, degli articoli 40, 41, 43, 46, 47 e 48 e della Tabella 1.