§ 1.10.36 - Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 14.
Ordinamento della struttura organizzativa della Regione. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:29/04/1985
Numero:14


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      Sono Settori le unità organizzative preposte alle attività strumentalmente necessarie al funzionamento degli organi e dell'apparato tecnico-amministrativo regionale, nonchè alle attività [...]
Art. 3.      Le Sezioni costituiscono struttura organizzativa di base e/o con compiti di studio e ricerca diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materie e [...]
Art. 4.      Salvo quanto previsto dall'art. 10 della presente legge la preposizione del personale alla responsabilità dei Settori - Sezioni - Uffici è disposta, nell'ambito delle proprie competenze, [...]
Art. 5.      Le leggi di approvazione di piani e progetti indicano, volta a volta, le eventuali modifiche da apportare alla struttura dell'apparato regionale nonchè alle dotazioni organiche eventualmente da [...]
Art. 6.      I Settori - Servizi - Uffici del Consiglio Regionale sono articolati secondo quanto previsto nell'allegata Tabella "A bis" che fa parte integrante della presente legge.
Art. 7.      Il Segretario del Consiglio Regionale assolve i compiti attribuitigli dal Regolamento interno e dalle leggi vigenti.
Art. 8.      I Settori - Servizi - Uffici della Giunta regionale sono articolati secondo quanto previsto nella allegata Tabella "B" che fa parte integrante della presente legge.
Art. 9.      La funzione di coordinamento prevista dalla legge regionale n. 47/1977, assicura la direzione di vaste aree operative ivi comprese il Comitato e le Sezioni di Controllo ed è attribuita dalla [...]
Art. 10.      La responsabilità del Settore Segreteria e la responsabilità del Settore Gabinetto e Affari Generali della Giunta Regionale sono attribuite dalla Giunta stessa, su proposta del Presidente, ai [...]
Art. 11.      Gli incarichi di responsabilità previsti dalla presente legge possono essere sempre revocati con motivato provvedimento dell'organo che li ha disposti, su proposta rispettivamente del Presidente [...]
Art. 12.      Sono abrogate le norme regionali che risultino incompatibili o in contrasto con la presente legge.
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.10.36 - Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 14.

Ordinamento della struttura organizzativa della Regione. [*]

(B.U. n. 9 del 30 aprile 1985).

 

Art. 1.

     [L'apparato tecnico-organizzativo regionale è costituito da unità organizzative che, in corrispondenza con le materie e le funzioni loro assegnate, assumono la denominazione di Settori - Sezioni - Uffici.

 

     Art. 2.

     Sono Settori le unità organizzative preposte alle attività strumentalmente necessarie al funzionamento degli organi e dell'apparato tecnico-amministrativo regionale, nonchè alle attività direttamente finalizzate alla gestione delle materie di competenza regionale, secondo quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione e da leggi dello Stato, o comunque pertinenti l'azione di Governo e di amministrazione del territorio e della comunità propria degli organi regionali.

     Ad essi è preposto personale della seconda qualifica funzionale dirigenziale.

     Il numero dei Settori è fissato in 3 per il Consiglio Regionale e in 50 per la Giunta Regionale.

     I Settori, in via generale e normalmente, si articolano al loro interno, per fasi di processo e per specificazione di materia, in Sezioni e Uffici.

 

     Art. 3.

     Le Sezioni costituiscono struttura organizzativa di base e/o con compiti di studio e ricerca diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materie e per obiettivi.

     Ad essi è preposto personale della prima qualifica funzionale dirigenziale.

     Gli Uffici costituiscono le unità operative organiche.

     Ad essi sono preposti dipendenti della ottava qualifica funzionale.

 

     Art. 4.

     Salvo quanto previsto dall'art. 10 della presente legge la preposizione del personale alla responsabilità dei Settori - Sezioni - Uffici è disposta, nell'ambito delle proprie competenze, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, e dalla Giunta Regionale, rispettivamente su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e dell'Assessore competente per materia, sentito il Consiglio di Amministrazione del Personale.

     Le strutture organizzative della Giunta Regionale si articolano, in forma anche territorialmente decentrata, a dimensione provinciale e comprensoriale.

     Sono fatte salve le rilevanze esterne attribuite ad articolazioni decentrate provinciali da leggi statali.

 

     Art. 5.

     Le leggi di approvazione di piani e progetti indicano, volta a volta, le eventuali modifiche da apportare alla struttura dell'apparato regionale nonchè alle dotazioni organiche eventualmente da adeguare alle nuove finalità e procedure, con l'osservanza dei limiti posti dai contratti nazionali dei dipendenti regionali.

     Le leggi di delega delle funzioni amministrative e di costituzione di Enti ed Aziende regionali prevedono anche i trasferimenti o i comandi di personale che, caso a caso, si rendano necessari, fatti salvi i diritti e le garanzie previste dagli artt. 17 e 18 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 e successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     I Settori - Servizi - Uffici del Consiglio Regionale sono articolati secondo quanto previsto nell'allegata Tabella "A bis" che fa parte integrante della presente legge. [1]

 

     Art. 7.

     Il Segretario del Consiglio Regionale assolve i compiti attribuitigli dal Regolamento interno e dalle leggi vigenti.

     [Alle sedute del Consiglio Regionale assiste, di norma, in qualità di segretario, il responsabile del settore "Segreteria del Consiglio" oppure, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, un responsabile di altro settore scelto prioritariamente tra quelli in servizio presso il Consiglio Regionale [2]].

 

     Art. 8.

     I Settori - Servizi - Uffici della Giunta regionale sono articolati secondo quanto previsto nella allegata Tabella "B" che fa parte integrante della presente legge.

 

     Art. 9.

     La funzione di coordinamento prevista dalla legge regionale n. 47/1977, assicura la direzione di vaste aree operative ivi comprese il Comitato e le Sezioni di Controllo ed è attribuita dalla Giunta Regionale a dirigenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, fatte salve le attribuzioni del Consiglio per la parte di competenza.

     Essa è conferita, a tempo determinato e per un periodo non superiore ad anni 5 e, cessa comunque, all'atto della elezione di una nuova Giunta o all'atto di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per decadenza dell'organo che l'ha conferita.

     Il funzionario della seconda qualifica funzionale con incarico di coordinamento continua ad esercitare le funzioni della propria qualifica.

     Gli incarichi di coordinamento, sulla base di 9 membri della Giunta così come previsto nello Statuto della Regione, non possono superare il numero di 14, più uno di competenza del Consiglio Regionale, che corrisponde con l'incarico di Segretario del Consiglio.

 

     Art. 10.

     La responsabilità del Settore Segreteria e la responsabilità del Settore Gabinetto e Affari Generali della Giunta Regionale sono attribuite dalla Giunta stessa, su proposta del Presidente, ai dipendenti della secondo qualifica funzionale dirigenziale.

     Il Segretario della Giunta assolve, inoltre, i compiti attribuitigli dal Regolamento della Giunta, adottato in attuazione dell'art. 23 dello Statuto Regionale.

     Nel rispetto del numero massimo degli incarichi di coordinamento fissato dal precedente art. 9, i responsabili dei Settori indicati nel 1° comma del presente articolo sono incaricati del coordinamento delle rispettive aree operative.

 

     Art. 11.

     Gli incarichi di responsabilità previsti dalla presente legge possono essere sempre revocati con motivato provvedimento dell'organo che li ha disposti, su proposta rispettivamente del Presidente del Consiglio Regionale e dell'Assessore competente per materia.

 

     Art. 12.

     Sono abrogate le norme regionali che risultino incompatibili o in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.]

 

Si omettono gli allegati A bis [3] e B [4].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lettera d) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1988, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1988, n. 12; articolo poi abrogato dall'art. 8 bis, comma 3, della L.R. 12 settembre 1991, n. 15.

[3] L'allegato "A" alla presente legge è stato sostituito con il nuovo allegato "A bis" dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1988, n. 12. Detto allegato è stato successivamente modificato dall'art 14 della L.R. 5 maggio 1992, n. 14.

[4] L'allegato "B", che definisce la struttura organizzativa della Regione Molise, è stato modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 22 marzo 1993, n. 7, come di seguito riportato: