§ 1.10.48 - Legge Regionale 12 settembre 1991, n. 15.
Norme integrative e complementari alla legge regionale "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:12/09/1991
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Mobilità.
Art. 2.  Attività culturali e ricreative.
Art. 3.  Interpretazione autentica articolo 40 della legge regionale n. 13 del 29 aprile 1985.
Art. 4.  Concorsi speciali.
Art. 5.  Modalità di svolgimento dei concorsi speciali.
Art. 6.  Dirigenza esterna.
Art. 7. 
Art. 8.  Segreterie particolari.
Art. 8 bis.  Assistenza alle sedute del consiglio regionale.
Art. 9.  Sportello informativo.
Art. 10.  Rinvio.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12. 


§ 1.10.48 - Legge Regionale 12 settembre 1991, n. 15.

Norme integrative e complementari alla legge regionale "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise-Triennio 1988 - 1990" e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

(B.U. 16 settembre 1991, n. 18).

 

Capo I

NORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI ALLA LEGGE REGIONALE

"STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

DEL PERSONALE REGIONALE E DEGLI ENTI PUBBLICI

DELLA REGIONE MOLISE TRIENNIO 1988 - 1990"

 

Art. 1. Mobilità.

     1. Al fine di assicurare il raggiungimento dei fini istituzionali e la migliore utilizzazione del personale della Regione e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge di recepimento dell'accordo nazionale relativo al triennio 1988/1990, la Giunta Regionale, d'intesa con gli esecutivi degli Enti stessi, può disporre l'utilizzazione od il trasferimento del personale presso gli Enti e viceversa, sentite le OO.SS.

     2. La utilizzazione di cui al precedente comma può comportare, ferma restando la titolarità della direzione di strutture già assegnate presso l'Ente di appartenenza, la responsabilità di unità organiche presso l'Ente di destinazione correlate alla qualifica funzionale posseduta dai dipendenti.

     L'utilizzazione è condizionata alla disponibilità del posto presso l'Ente di destinazione ed al consenso del dipendente solo nel caso la nuova utilizzazione comporti cambiamento di sede.

     Il trasferimento, ferma restando la disponibilità del posto, è sempre condizionato al consenso del dipendente.

 

     Art. 2. Attività culturali e ricreative.

     1. Al fine di favorire l'incremento della produttività anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psico - fisico, la Regione, d'intesa con le OO.SS. può istituire, al proprio interno, servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido.

     2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, da rappresentanti della Amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione con la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

     3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la Regione può, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonchè di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

     4. La Regione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

     5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

     6. Con gli accordi decentrati a livello di Enti sono disciplinati: le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'Amministrazione.

 

     Art. 3. Interpretazione autentica articolo 40 della legge regionale n. 13 del 29 aprile 1985.

     1. I mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza al 31 dicembre 1982 sono valutati fino a 192 in termini di classi e per i rimanenti in termini di scatti; sono pure così valutati i mesi di effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti sette livelli della legge regionale n. 10 del 1981.

 

     Art. 4. Concorsi speciali.

     1. Al fine di favorire la ristrutturazione e l'efficienza dell'Amministrazione regionale, sulla base delle leggi regionali di organizzazione ed anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi contenuti nelle leggi regionali di recepimento dei precedenti accordi, i concorsi previsti dall'articolo 34 della legge regionale del 29 aprile 1985, n. 13 e dall'articolo 57 della legge regionale del 23 novembre 1988, n. 24 relativi al passaggio alle qualifiche funzionali II, III, IV, V, VI, VII, VIII, non ancora espletati, sono banditi, nel rispetto del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, per la copertura di almeno il 90% dei posti vacanti, alla data del 31 dicembre 1990, nelle qualifiche funzionali dal II all'VIII già individuati dall'Amministrazione regionale e riportati nell'allegata Tabella "A".

 

     Art. 5. Modalità di svolgimento dei concorsi speciali.

     1. Le selezioni di cui all'articolo 4 si svolgono mediante corsi - concorsi interni, per titoli ed esami, riservati al personale già inquadrato presso la Regione Molise al 31 dicembre 1990 nel livello immediatamente inferiore, con un'anzianità di servizio effettivo regionale di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza, ovvero, nel livello immediatamente inferiore, in possesso del titolo richiesto per i posti messi a concorso. Dai corsi-concorsi sono esclusi coloro che hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge regionale 10 marzo 1989, n. 5.

     2. I requisiti, di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1990.

     3. I corsi - concorsi devono essere indetti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione del regolamento di cui al comma 7.

     4. L'accesso ai corsi avviene sulla base dei titoli di studio e di servizio.

     5. Dopo l'espletamento del periodo di formazione concorsuale, il passaggio di livello al VI avviene in ragione della valutazione dei titoli di studio e di servizio e dei risultati del colloquio finale.

     6. Per l' accesso al VII e VIII livello funzionale, in luogo del colloquio, i candidati sostengono una prova finale scritta consistente nello svolgimento di un tema scelto dagli stessi tra tre proposti dalla Commissione esaminatrice e relativi alle discipline oggetto del corso.

     7. Apposito regolamento, predisposto dalla Giunta Regionale ed approvato dal Consiglio, nel rispetto dell'articolo 20, Capo IV, della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, e dell'articolo 30, Capo VI, della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 31, definisce:

     a) i posti messi a concorso;

     b) i criteri di ammissione;

     c) le modalità di svolgimento dei corsi;

     d) gli specifici titoli di studio e di servizio effettivo di ruolo presso l'Ente Regione;

     e) la composizione delle Commissioni Esaminatrici;

     f) i criteri per l'attribuzione dei punteggi.

     8. E' abrogata ogni altra disposizione di legge regionale incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 6. Dirigenza esterna.

     1. Il 20% dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto, in caso di vacanza di posti di Responsabili di Settori o di Sezioni e qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

     2. Il trattamento economico del personale di cui al comma precedente non può essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento nè superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica. Ai dirigenti assunti con contratto a termine, si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo, prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'età.

 

     Art. 7. [1]

 

Capo II

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE

AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

 

     Art. 8. Segreterie particolari. [2]

     1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali, il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate: "segreterie particolari" [3].

     2. Alle segreterie particolari compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionali conseguenti alle funzioni rispettivamente attribuite a ciascuno degli organi di cui al comma 1 e non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative della Regione.

     3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui al comma 1 è determinata con riferimento ai limiti ed alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascuna segreteria. Dette quote, periodicamente determinate con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensive di compensi per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, del trattamento di missione, del salario incentivante, degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo [4].

     4. Ai fini della sola determinazione dell’importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per l’attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella:

 

 

D3

D1

TOTALE

 

 

 

 

Presidente della Giunta

1

4

5

Assessori

1

1

2

Presidente del Consiglio regionale

1

4

5

Vice Presidente del Consiglio regionale

1

 

1

Consigliere segretario

1

 

1

Presidenti delle commissioni

1

 

1

Presidente del Collegio dei revisori dei conti

1

 

1 [5]

 

     5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente al trattamento economico iniziale fisso e ricorrente di ciascuna categoria, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi comprese le somme caratterizzate da continuità e fissità di erogazione nonché dal salario accessorio nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva. Lo stanziamento, come innanzi determinato, è incrementato dall'importo corrispondente al tetto massimo delle ore di straordinario liquidabili in base alle disposizioni nel tempo vigenti in materia e tenuto conto dell'entità numerica virtuale delle segreterie, come riportata nella tabella di cui al comma 4. Lo stanziamento è, altresì, incrementato di un importo forfettario per indennità di missione fuori sede e rimborso spese, determinato in ragione della media aritmetica della corrispondente spesa del biennio precedente sostenuta dai componenti delle strutture di supporto, rapportata al personale come riportato nella tabella di cui al comma 4. Al fine di assicurare la tutela della maternità al personale assegnato alle segreterie particolari, ai sensi del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), il relativo costo per il periodo di astensione per maternità obbligatoria non grava sullo stanziamento complessivo di cui ai commi precedenti. La spesa necessaria per consentire il congedo di maternità grava sui capitoli di spesa del bilancio regionale riferiti alle risorse umane e organizzazione del lavoro, di cui all'UPB 135. È escluso qualsiasi onere ulteriore per l'Amministrazione [6].

     6. Il personale assegnato alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale ed il personale in posizione di comando, utilizzato nelle segreterie esclusivamente come addetto, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al personale regionale ed al personale in posizione di comando, assegnato alle segreterie con l'attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario in relazione sia alla natura ed al grado di responsabilità connesso all'incarico conferito, sia alle competenze e capacità professionali richieste dalla funzione esercitata. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per l'eventuale differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale [7].

     7. Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 4 e 5, per le finalità di cui al presente articolo, può essere assunto anche personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'attribuzione di una categoria, tra quelle previste dal vigente sistema di classificazione dei dipendenti regionali, in relazione sia al titolo di studio posseduto che alla natura ed al grado di responsabilità connesso all'incarico conferito, con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. Entro lo stesso limite di spesa possono essere affidati incarichi a liberi professionisti per prestazioni d'opera professionale connesse con le attività dell'amministratore interessato, fermo restando il vincolo di cui al comma 2 [8].

     8. [Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle segreterie particolari si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione ed alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie] [9].

     9. Le segreterie dei componenti della Giunta regionale sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento determina, su richiesta nominativa dei componenti della Giunta stessa e nei limiti della spesa per ognuno stanziata, il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria e gli addetti [10].

     10. Le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale sono costituite, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che, nei limiti della spesa per ognuno stanziata, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria e gli addetti [11].

     11. I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali di cui al comma 7 sono instaurati con la stipulazione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'Amministrazione dal Direttore generale competente in materia di personale, ovvero dal Segretario generale del Consiglio regionale per le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale. Il contratto individuale viene stipulato sulla base di schemi contrattuali, approvati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che tengano conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato [12].

     12. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, gli incarichi dei componenti delle segreterie sono prorogati, per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne, fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorsi 15 giorni dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.

     13. Il personale comandato da altri enti o amministrazioni, alla cessazione dell'incarico di segreteria, fa rientro agli enti e alle amministrazioni di provenienza.

     14. I rapporti di lavoro di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale [13].

     14-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 7, le presenze, l'osservanza dell'orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario, le trasferte eseguite sono attestate mensilmente dall'amministratore di riferimento [14].

 

     Art. 8 bis. Assistenza alle sedute del consiglio regionale.

     1. Alle sedute del Consiglio Regionale assiste, in qualità di Segretario, uno dei Dirigenti preposti alle Sezioni del Settore "Segreteria del Consiglio", secondo le indicazioni del Responsabile del citato Settore al quale, in ogni caso, è riservata la facoltà di assistere alle sedute dell'Assemblea, in qualità di Segretario.

     2. L'Ufficio di Presidenza, individua, in caso di assenza o impedimento dei citati dirigenti, i dirigenti della Struttura del Consiglio che possono assistere alle sedute consiliari in qualità di Segretario.

     3. E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 12.

 

     Art. 9. Sportello informativo.

     1. In attesa del riordino dell'organizzazione amministrativa della Regione, presso la Giunta Regionale, presso il Consiglio Regionale e gli organi regionali di controllo, è istituito uno sportello informativo con il compito di agevolare l'informazione dei cittadini sui procedimenti e gli atti regionali di loro interesse.

     2. Lo sportello è autorizzato altresì a ricevere reclami e suggerimenti degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.

     3. La Giunta Regionale determina i compiti e l'organizzazione dello sportello.

 

     Art. 10. Rinvio.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, nel rispetto dell'articolo 20, Capo IV, della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, e dell'articolo 30, Capo VI, della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 31, sottopone all'esame del Consiglio Regionale apposito regolamento che individui le aree di attività ed i profili professionali.

     2. Negli stessi termini di cui al precedente comma la Giunta predispone apposito progetto di legge per la riorganizzazione delle strutture operative della Regione e la dotazione organica delle stesse.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene posto a carico dell'apposito capitolo del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Tabella "A"

 

    Qualifica      Posti Liberi    Riservati ai     Destinati ad

funzionale L.R.                  Corsi-Concorsi     assunzioni

      24/88                                           esterne

        1               1                -               1

        2               11               -               11

        3               4                3               1

        4               6                5               1

        5               10               9               1

        6               39              35               4

        7              169              152              17

        8               95              85               10

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 47, secondo comma, lettera q) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2009, n. 15.

[3] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[4] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.

[5] Comma sostituito dall'art. 35 della L.R. 23 marzo 2010, n. 10, dall'art. 5 della L.R. 20 agosto 2010, n. 16 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[6] Comma già modificato dall'art. 35 della L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[7] Comma modificato dall'art. 35 della L.R. 23 marzo 2010, n. 10, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 213, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 17/2011.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 25.

[9] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2010, n. 16.

[10] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 23 marzo 2010, n. 10.

[11] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 23 marzo 2010, n. 10.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 25.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 25.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 25.