§ 5.1.27 - L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.
Legge finanziaria regionale 2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:17/01/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 2.  (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali)
Art. 3.  (Concessioni)
Art. 4.  (Fondo rischi)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 32)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1996, n. 36)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1978, n. 13)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31)
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38)
Art. 12.  (Sistema Regione Molise)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2011, n. 6)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 12)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 28)
Art. 17.  (Emergenza migranti Nord Africa)
Art. 18.  (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2008, n. 12)
Art. 19.  (Abrogazione della legge regionale 28 giugno 2007, n. 20)
Art. 20.  (Modifica alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2)
Art. 21.  (Attività della Fondazione Molise Cultura)
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)
Art. 23.  (Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)
Art. 25.  (Personale del Consiglio regionale)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
Art. 27.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42)
Art. 30.  (Adeguamento dell'impianto sciistico di Prato Gentile)
Art. 31.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15)
Art. 32.  (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)
Art. 33.  (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 1996, n. 1)
Art. 34.  (Disposizioni concernenti nomine effettuate da organi regionali)
Art. 35.  (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20)
Art. 36.  (Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22)
Art. 37.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.27 - L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

Legge finanziaria regionale 2013.

(B.U. 21 gennaio 2013, n. 3)

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2013, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

 

2. La spesa per i servizi sociali di cui al capitolo 29081 è pari allo 0,5 per cento della spesa corrente del 2013 ed è tendenzialmente orientata verso l'1 per cento con adeguamenti minimi dello 0,6 e dello 0,7 per cento degli anni 2014 e 2015.

 

     Art. 2. (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali)

1. Per le spese di funzionamento e per quelle relative all'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali, si provvede alla istituzione, per ognuno di essi, di un fondo di dotazione costituito con risorse regionali, secondo gli importi di seguiti specificati:

 

a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), euro 350.000,00;

 

b) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM), euro 4.000.000,00;

 

c) Ente per il diritto allo studio universitario (ESU), euro 1.400.000,00;

 

d) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 30.000,00;

 

e) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.300.000,00;

 

f) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 143.000,00.

 

2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui all'UPB n. 222 (Servizio Ragioneria) del bilancio regionale per l'anno 2013.

 

3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, verrà erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.

 

     Art. 3. (Concessioni)

1. Tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone una proposta di legge regionale di riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali, anche al fine di rivalutare gli importi indicati nella tariffa approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi del articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

 

     Art. 4. (Fondo rischi)

1. È istituito nel bilancio di previsione, nell'UPB n. 922, il capitolo di spesa n. 55565 avente ad oggetto "Fondo rischi derivanti da pagamenti cedole bond e IRS", con uno stanziamento, per l'anno 2013, pari ad euro 200.000,00.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33) [1]

1. All'articolo 16 della legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59"), come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2010, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni, decorrenti rispettivamente dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per i saldi invernali, e dal primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. La Giunta regionale è autorizzata a modificare la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi, nonché la loro durata, a seguito di diversi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.".

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 32)

1. Alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 32 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 14

(Condizioni per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggi e turismo)

1. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è subordinata alla presentazione, all'Assessorato regionale al turismo, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), secondo i criteri e le modalità stabilite dal comma 4-bis dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

 

b) gli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati;

 

c) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato;

 

d) il comma 3 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "3. L'apertura stagionale di succursali o filiali di agenzie nelle località di particolare interesse turistico è soggetta ai limiti ed alle procedure della presente legge.";

 

e) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente: "1. La chiusura temporanea di una sede dell'agenzia è soggetta alle procedure della presente legge.";

 

f) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 22 sono abrogati;

 

g) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi mutamento rispetto alle condizioni originarie in base alle quali l'attività di cui alla presente legge è stata intrapresa è soggetto alle procedure della presente legge.";

 

h) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23 sono abrogati;

 

i) l'articolo 24 è abrogato;

 

j) al comma 1 dell'articolo 25 la parola "autorizzate" è soppressa;

 

k) al comma 2 dell'articolo 25 la parola "autorizzata" è sostituita da "esercitata";

 

l) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'ammontare della copertura assicurativa di cui al comma 1 è stabilito dalla Giunta regionale.".

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1996, n. 36)

1. Alla legge regionale 27 novembre 1996, n. 36 (Disciplina per la regolamentazione delle attività di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5

(Condizioni per lo svolgimento delle attività)

1. Lo svolgimento delle attività di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico è subordinato alla presentazione, all'Assessorato regionale al turismo, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), secondo i criteri e le modalità stabilite dal comma 4-bis dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

 

b) gli articoli 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

 

c) al comma 5 dell'articolo 10 le parole "valido ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività" sono soppresse;

 

d) al comma 1 dell'articolo 14 le parole "in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 5" sono soppresse;

 

e) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Chiunque intenda ottenere l'idoneità all'esercizio di una delle altre professioni è esonerato dal sostenere la prova nelle lingue straniere per le quali risulti già idoneo e nella materia di organizzazione e legislazione turistica.";

 

f) al comma 2 dell'articolo 16 le parole "e le indicazioni della licenza comunale" sono soppresse;

 

g) al comma 3 dell'articolo 18 le parole "soggetti privi della rispettiva licenza" sono sostituite dalla parole "soggetti non abilitati all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge";

 

h) al comma 4 dell'articolo 19 le parole "al comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle parole "al comune presso il quale ha sede l'attività professionale della guida, dell'accompagnatore e dell'interprete turistico";

 

i) al comma 1 dell'articolo 20 le parole "svolto senza l'autorizzazione rilasciata dal Comune" sono sostituite dalle parole "svolto senza rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 e seguenti della presente legge";

 

j) al comma 3 dell'articolo 20 le parole "non autorizzati all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge" sono sostituite dalle parole "non in possesso dei requisiti necessari per svolgere le attività di cui alla presente legge";

 

k) il comma 4 dell'articolo 20 è abrogato;

 

l) al comma 7 dell'articolo 20 le parole "in possesso di autorizzazione, eserciti attività professionale senza aver provveduto al rinnovo, così come disposto dall'articolo 9, ovvero" sono soppresse;

 

m) l'articolo 21 è abrogato;

 

n) al comma 1 dell'articolo 22 le parole "munite di autorizzazione" sono sostituite dalle parole "in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dalla normativa nazionale";

 

o) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente "1. Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere le attività di guida, di accompagnatore e di interprete turistico ha diritto di svolgere la propria attività, secondo le regole e i principi di cui all'articolo 5.";

 

p) il comma 2 dell'articolo 23 è abrogato.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1978, n. 13)

1. Alla legge regionale 9 giugno 1978, n. 13 (Promozione turistica) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale approva la proposta di programma di promozione del turismo predisposta dal Servizio regionale competente.";

 

b) il secondo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "2. Il programma di cui al comma 1 individua gli interventi da realizzare, la copertura finanziaria e le modalità di impiego delle risorse.";

 

c) i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 4 sono abrogati;

 

d) l'articolo 6 è abrogato.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20)

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 (Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle "Pro-Loco") è sostituito dal seguente: "3. Il contributo regionale viene erogato direttamente alle Associazioni Pro-Loco.".

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31)

1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31 (Interventi della Regione a favore dei "Molisani nel mondo") sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "2. Il programma operativo triennale è approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il programma si intende approvato.";

 

b) il comma 2-bis dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: "2-bis. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 provvede la Giunta regionale riservando annualmente al Consiglio regionale uno stanziamento non inferiore al 30 per cento del capitolo di bilancio n. 37495 - Spese per interventi a favore dei Molisani nel mondo.".

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38)

1. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise ARPAM)), la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) una quota del Fondo sanitario nazionale pari all'1,50 per cento del riparto annuale;".

 

     Art. 12. (Sistema Regione Molise)

1. Nelle more della piena attuazione delle misure previste dall'articolo 3, comma 3, lettera c), n. 1), della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), gli Enti inseriti nella Sezione II della Tabella A1, allegata alla medesima legge regionale n. 2/2012, sono transitoriamente autorizzati a procedere alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale con le modalità indicate dalle leggi istitutive [2].

 

2. Nell'ambito di tale procedura e nel rispetto dell'obiettivo del raggiungimento di intese con gli enti del Sistema regionale di cui alla legge regionale n. 2/2012, andranno prioritariamente soddisfatte, compatibilmente con le previsioni delle relative dotazioni organiche, le esigenze di mobilità a tempo indeterminato del personale delle Comunità montane in estinzione, con le modalità e nei termini di cui alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2)

1. Il comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012) è sostituito dal seguente: "5. Il contributo della Regione al funzionamento delle Comunità montane sarà erogato trimestralmente a ciascun ente sulla base di rendiconti che dovranno essere limitati esclusivamente alle spese del personale in servizio effettivo ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi.".

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2011, n. 6)

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane) è sostituito dal seguente: "5. Nelle more delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 10, le risorse del fondo della montagna ed eventuali altre risorse stanziate dalla Regione affluiscono nelle contabilità delle predette gestioni e sono destinate alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi e sono ripartite dalla Giunta regionale con riferimento unicamente al personale in servizio effettivo presso gli enti comunitari in liquidazione.".

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 12 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale), dopo le parole "struttura operativa" è soppressa la parola "complessa".

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 28)

1. Alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 28 (Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 3, le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "due anni";

 

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 dopo la parola "Regione" sono aggiunte le parole "e che operi nel rispetto della legge 31 dicembre 2012, n. 233, con riguardo all'equità retributiva dei giornalisti";

 

c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, primo e secondo periodo, le parole "tre anni" e "anni tre" sono sostituite dalle parole "due anni";

 

d) al comma 2 ed al comma 7 dell'articolo 6, le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "due anni".

 

     Art. 17. (Emergenza migranti Nord Africa)

1. Considerato che, al 31 dicembre 2012, è fissata la cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal D.P.C.M. 7 aprile 2011 e dal D.P.C.M. 6 ottobre 2011, al fine di garantire, a partire dal 1° gennaio 2013, la necessaria continuità alle attività di accompagnamento all'autonomia per i migranti del nord Africa, è istituito, nel bilancio di previsione per l'anno 2013, a titolo di anticipazione, nell'UPB n. 511, il capitolo di spesa n. 34226 " Fondo anticipazione ai comuni per particolare emergenza Nord Africa accompagnamento all'autonomia migranti", con uno stanziamento pari ad euro 420.000,00. Le modalità di utilizzo di tali risorse saranno definite sulla base di indirizzi della Presidenza della Giunta regionale.

 

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 saranno erogate, a titolo di anticipazione, ai comuni che attivino progetti di accompagnamento all'autonomia per migranti del Nord Africa, così come previsti nell'ambito delle iniziative promosse dalle prefetture per l'uscita dall'emergenza, vincolandole all'assunzione di impegno alla restituzione alla Regione Molise.

 

     Art. 18. (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2008, n. 12)

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale 2008) è abrogato.

 

     Art. 19. (Abrogazione della legge regionale 28 giugno 2007, n. 20)

1. La legge regionale 28 giugno 2007, n. 20 (Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve), è abrogata.

 

     Art. 20. (Modifica alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2)

1. Al comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), come modificato dall'articolo 39 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, le parole "Orchestra stabile del Molise" sono sostituite dalle parole "Orchestra Erennio Gammieri - Orchestra stabile del Molise".

 

     Art. 21. (Attività della Fondazione Molise Cultura)

1. La Regione Molise, attraverso la Fondazione Molise Cultura, sostiene le attività della Fondazione Teatro Savoia della Provincia di Campobasso. Al tal fine la Fondazione Molise Cultura è autorizzata a promuovere uno specifico accordo di collaborazione tra gli enti e le relative fondazioni che definisca le modalità di integrazione tra le risorse finanziarie, a valere sui rispettivi bilanci, nonché tra le attività e le risorse strumentali.

2. Lo stanziamento, pari ad euro 500.000,00, del capitolo di spesa n. 16022, avente ad oggetto "Oneri funzionamento della Fondazione Molise Cultura", è finalizzato al funzionamento della Fondazione e all'attuazione delle intese sottoscritte ai sensi del comma 1 [3].

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale) dopo le parole "strutture organizzative," sono aggiunte le parole "compresi i Servizi della Presidenza della Giunta regionale," e sono soppresse, in fine, le parole "fatta eccezione per le Strutture speciali indicate nell'allegata tabella A, che sono istituite e soppresse con legge regionale".

 

     Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)

1. Con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, come modificato dalla presente legge, l'articolo 11 della stessa legge regionale e la Tabella A alla medesima allegata sono abrogati.

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, le parole "di cui all'allegata Tabella A e per" sono sostituite dalla seguenti "della Presidenza della Giunta regionale, ivi compreso".

 

     Art. 25. (Personale del Consiglio regionale)

1. Il Direttore responsabile del Servizio competente per la gestione del personale regionale è autorizzato ad operare a titolo esclusivo sul capitolo di spesa n. 350 nell'ambito dell'UPB 1.1.111 "Consiglio regionale", relativo alla spesa complessiva del personale regionale assegnato al Consiglio regionale, al fine della gestione della relativa spesa.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Direttore responsabile del Servizio gestione risorse umane, sono apportate le opportune compensazioni tra i capitoli di spesa della UPB 2.3.232, ove necessario.

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di biodielizia e l'utilizzo di fondi di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), è sostituito dal seguente: "7. La realizzazione degli interventi di demolizione del manufatto edilizio e la sua ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, nonché sulla medesima area di sedime, non configura la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto. Sulle aree prospicienti le strade pubbliche, così come definite dalla classificazione di ciascun comune, anche in caso di demolizione e ricostruzione e/o sopraelevazione, gli interventi, eseguiti nel rispetto delle norme antisismiche, non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra gli edifici nonché per l'osservanza delle fasce di rispetto. In presenza di cortili interni nelle zone omogenee A e B, sono consentiti gli ampliamenti in deroga alle normative comunali vigenti.".

 

     Art. 27. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), dopo la parola "complementari" sono aggiunte le parole ", nonché locali fuori terra di servizio alle attività sportive quali uffici gestionali, magazzini, depositi funzionali per attrezzature e locali tecnici, la cui consistenza non deve superare, in quanto pertinenze dei volumi principali, la volumetria massima di ulteriori mc. 300,00 con esonero dal pagamento degli oneri come per i volumi tecnici".

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le aree oggetto di intervento di trasformazione, comprendenti strutture turistico-sportive, assumeranno nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali (PRG o programmi di fabbricazione) la destinazione urbanistica di zone di edilizia turistica e sportiva.".

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42)

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica), dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

 

"7-bis. Ai consorzi di bonifica beneficiari dei contributi regionali o concessionari di opere di competenza della Regione è corrisposto un compenso forfetario per le spese generali nella misura del 12 per cento dell'importo del progetto.

7-ter. La percentuale accordata per le spese generali è erogata in corso d'opera, così come riconosciuto in sede di formalizzazione del finanziamento ed in proporzione agli acconti in corso d'opera di volta in volta richiesti dal soggetto attuatore per lavori, servizi e forniture oggetto di finanziamento.

7-quater. La determinazione definitiva delle spese generali viene fatta in sede di approvazione dei certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute per espropriazioni.

7-quinquies. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.".

 

     Art. 30. (Adeguamento dell'impianto sciistico di Prato Gentile)

1. Al fine di consentire la gara internazionale di Coppa Europa 2013-2014, nella specialità dello sci nordico, la Giunta regionale è impegnata a definire le disponibilità finanziarie e le modalità di attuazione per gli interventi di adeguamento agli standard, previsti dagli organismi delle discipline sportive invernali FISI e FIS, dell'impianto sciistico di Prato Gentile nel territorio del Comune di Capracotta.

 

     Art. 31. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15)

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988 - 1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione) e sue successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "6. Il personale assegnato alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale ed il personale in posizione di comando, utilizzato nelle segreterie esclusivamente come addetto, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al personale regionale ed al personale in posizione di comando, assegnato alle segreterie con l'attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario in relazione sia alla natura ed al grado di responsabilità connesso all'incarico conferito, sia alle competenze e capacità professionali richieste dalla funzione esercitata. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per l'eventuale differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale.".

 

     Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)

1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) Dopo il comma 5 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente comma: "5-bis. In via del tutto eccezionale su richiesta di associazioni cinofile riconosciute dall'ENCI, e solo per prove aventi carattere nazionale e internazionale (classiche su selvaggina liberata), è concessa da parte dell'Amministrazione provinciale competente, l'autorizzazione a svolgere tali manifestazioni nei territori destinati alla caccia programmata al di fuori del periodo consentito per l'addestramento cani, nel rispetto delle vigenti norme in materia di salvaguardia della flora e della fauna selvatica.";

 

b) Al comma 4 dell'articolo 19 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio provinciale e possono essere riconfermati.".

 

     Art. 33. (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 1996, n. 1)

1. All'articolo 8 del regolamento regionale 15 gennaio 1996, n. 1 (Regolamento per i quagliodromi) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al primo comma le parole "31 luglio" sono sostituite dalle parole "30 ottobre";

 

b) al seconda comma le parole "1° agosto" sono sostituite dalle parole "1° novembre".

 

     Art. 34. (Disposizioni concernenti nomine effettuate da organi regionali)

1. Ferme restando le vigenti normative di legge che disciplinano la materia, al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale [4].

2. I compensi elargiti ai soggetti come sopra nominati non possono essere superiori alla indennità spettante ai consiglieri regionali.

 

     Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20)

1. All'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera a) del numero 2 (Zone di installazione condizionata) della lettera A) del comma 1 le parole "150 metri dal confine" sono sostituite dalle parole "500 metri dal confine";

 

b) alla lettera a) del numero 3 (Zone di installazione condizionata) della lettera B) del comma 1 le parole "150 metri da confine" sono sostituite dalle parole "1000 metri dal confine".

 

     Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22)

1. All'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22 (Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane), dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

 

"3-bis. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare la gestione liquidatoria delle soppresse Comunità montane il cui personale, alla data del 31 dicembre 2013, risulta ancora in servizio, per il solo periodo necessario al completamento della mobilità dello stesso, ai sensi dell'articolo 2.

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, è facoltà della Giunta regionale provvedere all'accorpamento delle gestioni liquidatorie.".

 

     Art. 37. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 132 della L.R. 18 ottobre 2021, n. 4.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non esclude gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.