§ 3.1.51 - L.R. 11 dicembre 2009, n. 30.
Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:11/12/2009
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi edilizi su singole unità immobiliari.
Art. 2 bis.  Interventi per il recupero degli edifici ricadenti nei centri storici.
Art. 3.  Interventi per favorire il rinnovamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Art. 3 bis.  Recupero edilizio su aree a rischio idraulico e/o di frana.
Art. 3 ter.  Recupero e riqualificazione urbana.
Art. 4.  Interventi a favore del turismo e delle attività sportive.
Art. 5.  Interventi diretti a favorire la rimozione dell'amianto.
Art. 6.  Interventi straordinari per la realizzazione di nuovi programmi costruttivi e di interventi per l'edilizia ricettivo-complementare.
Art. 7.  Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e/o fotovoltaici.
Art. 7 bis. 
Art. 8.  Titolo edilizio e relativo procedimento.
Art. 9.  Oneri.
Art. 10.  Elenchi.
Art. 11.  Ambito di applicazione.
Art. 12.  Interventi per favorire l'edilizia scolastica e l'edilizia delle strutture sanitarie pubbliche.
Art. 13.  Disciplina del mutamento di destinazione degli immobili.
Art. 14.  Recupero degli insediamenti abusivi.
Art. 14 bis.  Disposizioni per la realizzazione dei programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di [...]
Art. 15.  Completamento delle opere di cui alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 14.
Art. 16.  Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, degli interventi edilizi, delle destinazioni d'uso degli immobili.
Art. 17.  Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 16/1994.
Art. 18.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.51 - L.R. 11 dicembre 2009, n. 30. [1]

Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica.

(B.U. 16 dicembre 2009, n. 30)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione, anche in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, recepita con decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, e della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, come attuata dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, promuove misure straordinarie per il sostegno e l'adeguamento normativo del settore edilizio, attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostruire e rinnovare il patrimonio edilizio esistente, promuovere l'edilizia economica per le giovani coppie e le categorie svantaggiate e meno abbienti e l'edilizia scolastica, nonché per migliorare le caratteristiche architettoniche, energetiche, tecnologiche e di sicurezza dei fabbricati.

 

     Art. 2. Interventi edilizi su singole unità immobiliari.

1. Al fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici comunali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che alla data del 31 dicembre 2014 abbiano completato le strutture portanti come attestato dal direttore dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa comunale vigente. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti alla data del 31 dicembre 2014. Il calcolo del 20 per cento del volume esistente, se destinato ad uso residenziale, deve essere riferito al volume complessivo urbanistico effettivo, ossia comprensivo di tutto l’edificato entro e fuori terra, a destinazione sia abitativa che pertinenziale. Il volume o superficie sono quelli risultanti dal titolo abilitativo che ha legittimato l’edificazione. Il calcolo del 20 per cento della superficie coperta, per edifici adibiti ad uso diverso da abitazione, si intende riferito a ciascun livello di costruzione.

2. L'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti, come attestato dal direttore dei lavori, è consentito nei limiti del 30 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 30 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso, nel caso in cui la prestazione energetica dell'intero edificio o unità immobiliare, come definita nel decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sia migliorata di quanto necessario per passare alla classe C o dalla classe C ad una superiore, come da certificazione da allegare alla documentazione progettuale relativa al titolo abilitativo previsto. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti al 31 dicembre 2014.

3. È prevista un'ulteriore premialità del 10 per cento del volume per edifici a destinazione residenziale e del 10 per cento della superficie coperta per immobili ad uso diverso se gli interventi edilizi prevedono l'uso di materiali locali tradizionali, come certificato da idonea dichiarazione del progettista.

3-bis. È prevista un'ulteriore premialità del 10 per cento per edifici a destinazione residenziale e ad uso diverso, in caso di realizzazione di interventi di miglioramento sismico ai sensi dell'articolo 8.4.2 delle NTC 08 sull'edificio esistente o, in alternativa, del 20 per cento nel caso di interventi di adeguamento sismico ai sensi dell'articolo 8.4.1 delle NTC 08 e successive modificazioni e integrazioni.

4. [Abrogato].

5. L'ampliamento con le premialità di cui commi precedenti può essere realizzato in sopraelevazione, contiguità o all'interno di un diverso lotto, anche se assoggettato dallo strumento urbanistico ad una differente destinazione di zona, purché adiacente a quello da ampliare e purché la destinazione d'uso dell'immobile da realizzare rientri nelle seguenti destinazioni:

a) residenziale, turistico-ricettiva, commerciale;

b) produttiva e direzionale.

Per lotto adiacente deve intendersi anche quello separato da strade o da altro fondo purché, in tale ultima ipotesi, il terreno interposto, anche se edificato, non divida i terreni per una distanza superiore a 250 metri. La realizzazione dell'ampliamento sul lotto adiacente non è consentita ove quest'ultimo abbia destinazione agricola ad eccezione del caso in cui l'edificio oggetto di ampliamento ricada in zona agricola o sia assoggettato ad un vincolo di inedificabilità assoluta, da intendersi come tali solo quelli previsti dalla legge e quelli assoggettati dallo strumento urbanistico ad un vincolo espropriativo non ancora decaduto. Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici, ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale.

6. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici; l'ampliamento può essere realizzato anche ai sensi dell'articolo 1127 del codice civile.

6-bis. Qualora siano interessati edifici riconducibili alla tipologia a schiera o plurifamiliare, gli interventi di ampliamento sono ammessi a condizione che sia salvaguardata la coerenza architettonica e formale del complesso edilizio in cui sono ricompresi e che non risultino in contrasto con regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche eventualmente esistenti.

6-ter. Gli ampliamenti possono essere realizzati per incrementare la superficie utile, quella accessoria e le pertinenze.

7. In ogni caso gli interventi di cui al presente articolo devono essere effettuati nel rispetto del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, relativo alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, dei regolamenti edilizi e delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, fatti salvi i diritti dei terzi.

7-bis. Gli ampliamenti previsti dai commi 1 e 2 devono rispettare la normativa sismica vigente. Prima dell’inizio dei lavori deve essere espletata la procedura di calcolo e verifica dell’intervento sotto il profilo strutturale in ottemperanza agli adempimenti del D.M. 14 gennaio 2008.

8. È consentita la deroga agli strumenti urbanistici vigenti rispetto al rapporto di copertura, nei limiti dell'ampliamento consentito dai commi precedenti, e all'altezza massima e alle distanze dai confini e dai fabbricati, fermo restando quanto stabilito dal codice civile e dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968. È altresì consentita la deroga agli strumenti urbanistici vigenti rispetto alle volumetrie degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti alla data del 31 dicembre 2014, come attestato dal direttore dei lavori, ai fini del superamento delle barriere architettoniche nonché per apportare modifiche alle sistemazioni esterne già approvate, al fine di assicurare la fruibilità dei piani terra, seminterrati ed interrati di cui alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni; per i sottotetti le altezze minime consentite non potranno essere inferiori a quelle già definite dalla legge regionale n. 25/2008.

8-bis. Sono consentiti gli ampliamenti in deroga ai regolamenti locali, in termini di superfici coperte ed altezze massime per i sottotetti nei limiti di raggiungimento delle quote che ne consentono l’agibilità.

9. Gli interventi di ampliamento previsti dai commi precedenti possono essere accompagnati dal mutamento di destinazione d'uso, sia parziale che totale, delle unità immobiliari interessate, purché il cambio di destinazione avvenga tra destinazioni tra loro compatibili o complementari. La destinazione finale dell'immobile deve garantire il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del D.M. n. 1444/1968 nonché i parametri minimi previsti dalla legge, anche mediante la realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati. In mancanza di spazi idonei per assolvere tali obblighi, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge relativamente alla monetizzazione degli oneri. I cambi di destinazione d'uso possono essere realizzati anche con esecuzione di opere.

10. In tutte le zone classificabili "E" dal decreto ministeriale n. 1444/68, come per gli edifici esistenti nelle altre zone omogenee, oltre l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione (e loro pertinenze accessorie) che abbiano completalo la struttura, ampliamento che potrà avvenire anche mediante costruzione separata da quello esistente con le modalità di cui ai precedenti commi, è consentito mutare la destinazione d'uso dei locali non destinati a civile abitazione in destinazione d'uso residenziale, a condizione che detti locali e le relative opere accessorie e pertinenziali abbiano caratteristiche tali da risultare idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dalle normative. Detta variazione di destinazione d'uso deve realizzarsi senza alcun aumento di volume edificato, a salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio, ed a condizione che vengano eseguiti sull'edificio esistente - anche limitatamente ai locali interessati dalla variazione della destinazione d'uso - interventi atti a garantire la salubrità e la vivibilità dei locali ed a migliorare la prestazione energetica dell'edificio riducendo le dispersioni termiche in maniera sufficiente per passare dalla classe energetica obbligatoria a quella superiore ed a ridurre il consumo idrico.

11. Gli interventi di cui al presente articolo possono, in ogni caso, essere realizzati attraverso l'istituto della cessione di cubatura cumulando altresì le volumetrie derivanti dall'asservimento di altri fondi adiacenti, le volumetrie previste dallo strumento urbanistico e le volumetrie derivanti dagli ampliamenti previsti dal presente articolo spettanti ad altre unità immobiliari che sorgono su lotti adiacenti. Tutti gli altri volumi che venissero assoggettati a cambio di destinazione d'uso, giacché esistenti, non rientrano nel calcolo dei volumi massimi ammissibili.

 

     Art. 2 bis. Interventi per il recupero degli edifici ricadenti nei centri storici.

1. Al fine di rigenerare il patrimonio edilizio ricadente nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968, è consentito l'ampliamento degli edifici ad uso residenziale, esistenti alla data del 31 dicembre 2014, fino al 20 per cento del volume esistente, se diretto all'esclusivo scopo di migliorarne la vivibilità o l'efficienza energetica oppure la fruibilità attraverso la eliminazione delle barriere architettoniche.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali e regionali, ferme restando le autorizzazioni connesse alla disciplina dei vincoli.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, qualora realizzati in data precedente al 31 dicembre 2014, possono essere oggetto di accertamenti di conformità, ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché ottengano l'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli esistenti.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 non sono dovuti né il contributo relativo al costo di costruzione né quello relativo agli oneri di urbanizzazione.

 

     Art. 3. Interventi per favorire il rinnovamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

1. Per l’efficace perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio mediante la demolizione e ricostruzione totale o parziale degli edifici esistenti, anche come sola struttura portante o in corso di demolizione e ristrutturazione, alla data del 31 dicembre 2014.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici comunali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, che prevedano aumenti fino al 35 per cento del volume esistente o demolito per gli edifici destinati ad uso residenziale e fino al 35 per cento della superficie coperta, per quelli adibiti ad uso diverso. Detto incremento di volume o di superficie massima realizzabile è determinato in riferimento alla destinazione d’uso finale che acquisirà l’immobile. Per la determinazione del volume esistente e della superficie trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici comunali, possono determinare spostamenti rispetto all'area di sedime del fabbricato oggetto di demolizione, purché su lotti adiacenti come definiti dall'articolo 2 della presente legge, anche se aventi diversa destinazione di zona, mediante l'istituto della cessione di cubatura. Resta salva la possibilità di cumulare le premialità volumetriche previste dal presente articolo, con la volumetria determinata applicando gli indici di fabbricabilità territoriale previsti dallo strumento urbanistico per il lotto di terreno interessato dall'intervento edilizio di ricostruzione, con la volumetria derivante dall'asservimento di altri fondi adiacenti, con l'aumento volumetrico spettante ad altre unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3-bis. Qualora l'edificio da demolire ricada su di un'area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta come definito dal precedente articolo 2, comma 4, imposto successivamente alla sua legittima costruzione, la sua ricostruzione, con gli ampliamenti di cui al presente articolo, potrà avvenire anche su area con diversa destinazione di zona purché non distante oltre 250 metri dal confine del lotto dove è ubicato l'edificio da demolire, con la sola esclusione delle zone agricole e di quelle assoggettate ad un vincolo di inedificabilità assoluta, da intendersi come tali quelli previsti dalla legge e quelli assoggettati ad un vincolo espropriativo non ancora decaduto.

4. Le percentuali di cui al comma 2 sono maggiorate di un ulteriore 20 per cento nel caso di interventi che assicurino un equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero la costituzione di quinte arboree perimetrali.

5. Le percentuali di cui al comma 2 possono essere elevate fino al 50 per cento, nel caso in cui siano contemporaneamente rispettate le seguenti due condizioni:

a) le prestazioni energetiche globali dell'edificio, previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e successive modificazioni, certificate con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, siano migliorate di tanto quanto basti per passare almeno alla classe C;

b) il 60 per cento dell'acqua calda sanitaria necessaria sia prodotta da fonti rinnovabili (pannelli termici solari, geotermia, generatori a biomassa, impiego di pompe di calore alimentate da fonti di energia rinnovabile, ecc.).

5-bis. Le percentuali di cui al comma 2 sono elevate al 70 per cento nel caso in cui gli interventi di riqualificazione consentano di certificare la classe A per la prestazione energetica globale dell'edificio, secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

6. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere accompagnati anche dal mutamento della destinazione d'uso, totale o parziale, delle unità immobiliari interessate, a condizione che esso garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge, o al fine di consentire esercizi di vicinato e attività artigianali, entrambi nei limiti dimensionali definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In mancanza di spazi idonei a garantire gli standard urbanistici, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge relativamente alla monetizzazione degli oneri. Per detti interventi il limite di incremento di volume o di superficie massima realizzabile è determinato in riferimento alla destinazione d'uso finale che acquisirà l'immobile.

7. La realizzazione degli interventi di demolizione del manufatto edilizio e la sua ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, nonché sulla medesima area di sedime, non configura la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto. Sulle aree prospicienti le strade pubbliche, così come definite dalla classificazione di ciascun comune, anche in caso di demolizione e ricostruzione e/o sopraelevazione, gli interventi, eseguiti nel rispetto delle norme antisismiche, non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra gli edifici, nonché per l'osservanza delle fasce di rispetto. In presenza di cortili interni nelle zone omogenee A e B, sono consentiti gli ampliamenti in deroga alle normative comunali vigenti [2].

7-bis. L’applicabilità delle norme di cui ai commi 1, 3, 6 e 7, fatta eccezione per i centri storici, non può essere oggetto dell’esclusione di cui al comma 3 dell’articolo 11.

8. Gli Istituti autonomi case popolari possono avvalersi delle norme del presente articolo per interventi edilizi da realizzarsi su edifici anche parzialmente di propria competenza, costruiti con normative tecniche antecedenti alla classificazione sisma dei Comuni avvenuta nel 1981, usufruendo della percentuale di cui al comma 5. Agli Istituti autonomi case popolari e agli altri soggetti interessati possono essere concessi, sulle aree già destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia economica e popolare, sovvenzionata o convenzionata, aumenti ai limiti di copertura, di altezza, di densità edilizia, quest'ultimo fino ad un massimo del 35 per cento dell'indice fissato, in variante al piano regolatore generale ed ai piani di fabbricazione previa deliberazione di consiglio comunale. Con la stessa deliberazione vengono fissati, in conformità alle normative vigenti, i rapporti massimi degli spazi pubblici, riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.

 

     Art. 3 bis. Recupero edilizio su aree a rischio idraulico e/o di frana.

1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate a rischio elevato (R3 della classificazione PAI) ed estremamente elevato (R4 della classificazione PAI) idraulico e/o di frana, è consentita l'integrale demolizione e la ricostruzione in zona territoriale non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, con un incremento volumetrico o di superficie del 100 per cento, purché il trasferimento di cubatura sia regolato con atto pubblico trascritto, avvenga tra zone omogenee compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile da realizzare, ed oltre a garantire il rispetto delle dotazioni di standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968, e sia preventivamente rilasciato dal Comune un permesso di costruire convenzionato sulla base di una convenzione approvata dal consiglio comunale specificamente per tali fattispecie.

2. La demolizione dell'edificio deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria commisurata al costo delle opere di demolizione, rimozione e trasporto in discarica, eventuale bonifica e sistemazione del terreno di sedime del fabbricato abbattuto. In caso di mancata demolizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001.

3. Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si applicano altre premialità volumetriche previste dalla presente legge.

3-bis. In tutti gli altri casi di interventi attuati ai sensi della presente legge, qualora insistenti in aree a rischio idraulico o ricadenti in ambiti penalizzati ai fini edificatori, gli stessi devono essere effettuati comunque in conformità alle indicazioni degli eventuali piani e regolamenti sovraordinati per la salvaguardia del territorio e a seguito di puntuali indagini geognostiche finalizzate alla verifica della effettiva natura dei terreni interessati che, qualora confermati, siano oggetto di progettazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza delle strutture degli edifici, adeguandoli alle vigenti N.T.C. per le costruzioni in zona sismica, nonché di una relazione di carattere geologico-tecnico e idraulico finalizzata a valutare l'impatto geoambientale delle opere previste

 

     Art. 3 ter. Recupero e riqualificazione urbana.

1. È concessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, una volumetria aggiuntiva pari al 20 per cento di quella complessiva ottenuta con le premialità di cui agli articoli precedenti, purché siano rispettati gli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968, agli interventi che promuovono rigenerazione urbana e agli interventi di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Sono considerati interventi di rigenerazione urbana gli interventi che comportino un miglioramento nell'ambiente urbano dal punto di vista sociale, ambientale e fisico, finalizzati ad un incremento della qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale. La finalità e, dunque, i requisiti perché si prefiguri una rigenerazione urbana sono contenimento di uso del suolo, sostenibilità ambientale, coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati. Agli interventi di rigenerazione urbana si applicano, inoltre, le disposizioni previste dalla presente legge relativamente al pagamento degli oneri.

2. I Comuni entro il termine di 120 giorni devono obbligatoriamente approvare la disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti edilizi abusivi perimetrati, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, approvando le varianti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della medesima legge regionale e classificando le aree perimetrate come zone omogenee di tipo B e C di cui al D.M. n. 1444/1968, in base alle caratteristiche dell'insediamento stesso. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni , trovano immediata applicazione i poteri sostitutivi di cui alla legge regionale n. 17/1985.

 

     Art. 4. Interventi a favore del turismo e delle attività sportive.

1. Per incrementare i flussi turistici regionali, è consentito, per gli edifici di cui agli articoli 2 e 3, a coloro che hanno attivato o intendono svolgere attività ricettive, realizzare strutture sportive, anche non omologate, con annessi locali complementari, nonché locali fuori terra di servizio alle attività sportive quali uffici gestionali, magazzini, depositi funzionali per attrezzature e locali tecnici, la cui consistenza non deve superare, in quanto complementari o di servizio, 200 metri quadrati con esonero dal pagamento degli oneri come per i volumi tecnici.

2. Per coloro che svolgono o intendono svolgere attività connesse allo sport, è consentito realizzare strutture sportive, con annessi locali complementari, purché le strutture sportive siano omologate o comunque rispondenti ai requisiti dell'impianto sportivo d'esercizio o complementare. I locali complementari devono essere destinati esclusivamente a strutture funzionali all'attività sportiva offerta (spogliatoi, locali igienici e depositi) ed avere una superficie massima non eccedente i limiti degli standard minimi previsti dalla normativa sportiva per l'omologazione. Possono essere altresì autorizzati locali commerciali, di supporto e non interferenti con l'attività principale, la cui estensione è quantificata secondo i seguenti parametri:

a) fino a 250 metri quadrati per piccoli impianti sportivi (tennis, pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, pallamano, ginnastica, scherma, bocce, ecc.) che abbiano una potenzialità di almeno 20 utenze contemporanee;

b) fino a 500 metri quadrati per grandi impianti sportivi (calcio, atletica leggera, nuoto, rugby, palestre, ecc.) che abbiano una potenzialità superiore alle 20 utenze contemporanee.

3. [Abrogato].

3-bis. Le aree oggetto di intervento di trasformazione, comprendenti strutture turistico-sportive, assumeranno nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali (PRG o programmi di fabbricazione) la destinazione urbanistica di zone di edilizia turistica e sportiva.

3-ter. Nelle sottozone classificate come verde pubblico attrezzato, per incrementare i flussi turistici e le attività sportive, è consentito realizzare attrezzature e impianti sportivi, ricreativi, ricettivi, di ristoro, parcheggi e autorimesse entro il limite volumetrico di 1 mc/mq, anche in deroga alla normativa ed alle eventuali simbologie previste dallo strumento urbanistico comunale vigente. Ai fini del calcolo del volume complessivo non sono computate le superfici di gioco coperte mediante strutture dedicate fisse o mobili..

 

     Art. 5. Interventi diretti a favorire la rimozione dell'amianto.

1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 beneficiano di un'ulteriore premialità qualora i proprietari procedano alla rimozione o alla bonifica di tutti gli elementi in amianto presenti sulla copertura del fabbricato o all'interno dello stesso.

2. La premialità di cui al comma 1 è così computata:

a) nel caso di edifici ad uso residenziale, nel limite del volume aggiuntivo risultante dal calcolo del 10 per cento della superficie della copertura in amianto rimossa, moltiplicato per un'altezza fissa di metri 3;

b) nel caso di edifici adibiti ad altri usi, nel limite della superficie aggiuntiva pari al 10 per cento della superficie della copertura in amianto rimossa.

 

     Art. 6. Interventi straordinari per la realizzazione di nuovi programmi costruttivi e di interventi per l'edilizia ricettivo-complementare.

1. Nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate all'edilizia economica o convenzionata o agevolata o che non ne dispongano in misura sufficiente, in via straordinaria è consentita la presentazione, da parte di consorzi o di privati riuniti in cooperativa, di programmi costruttivi di nuove abitazioni.

2. I programmi costruttivi di cui al comma 1 sono localizzati nelle zone C ed F come definite dal D.M. n. 1444/1968 e nelle zone bianche per avvenuta decadenza dei vincoli quinquennali e nelle aree, anche solo perimetrate, destinate a recupero urbanistico ai sensi della legge n. 47/1985, come attuata dalla legge regionale n. 17/1985 e dalla legge regionale n. 25/2004, ricomprese nei singoli territori comunali e vicine alle zone residenziali esistenti.

2-bis. É inoltre possibile realizzare le nuove abitazioni di cui al comma 1 in aree agricole confinanti e/o adiacenti ad agglomerati urbani esistenti.

2-ter. Gli interventi previsti dai precedenti commi possono essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti riguardo al rapporto di copertura, all'altezza massima ed alle distanze dai confini e dai fabbricati, fermo restando quanto stabilito dalle norme del codice civile e dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968.

3. A detti programmi si applica il limite volumetrico di 1,5 mc/mq ovvero di 2,5 mc/mq nel caso il progetto preveda la realizzazione di abitazioni in classe energetica A.

4. Tali programmi sono valutati ed approvati mediante il procedimento di rilascio del permesso di costruire così come disciplinato dall'articolo 20 del D.P.R. n. 380/2001.

5. I Comuni, nel quantificare gli oneri di urbanizzazione per i programmi costruttivi approvati ai sensi del presente comma, applicano gli indici e i parametri relativi alle zone nelle quali il programma è localizzato e, nel caso in cui il programma costruttivo sia localizzato in una zona bianca, applicano gli indici e i parametri delle zone confinanti.

6. Qualora i programmi costruttivi di cui al comma 1 siano approvati mediante Conferenza di Servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento (verbale favorevole), così come stabilito dal comma 6 dell'articolo 20 del D.P.R. n. 380/2001, costituisce ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell'intervento.

7. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale, in deroga a quanto previsto dai PRG comunali, è ammessa la localizzazione di programmi costruttivi per la realizzazione di attività commerciali/artigianali nelle aree ricadenti in zona D-Industriale, purché prive di piani attuativi approvati, nel limite volumetrico massimo previsto dal VPRG comunale, anche su lotti inferiori a mq 10.000. Anche in questo caso, l'approvazione del programma costruttivo seguirà il procedimento di rilascio del permesso di costruire così come disciplinato dall'articolo 20 del D.P.R. n. 380/2001.

8. Al fine di promuovere e rilanciare l'edilizia ricettivo-complementare e l'edilizia turistico-residenziale, in via straordinaria, gli indici di cubatura già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli territori comunali possono essere aumentati dalle amministrazioni comunali fino ad un massimo dello 0,6 mc./mq., anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda il rapporto di copertura, così come disposto dall'articolo 2, comma 8.

9. Le unità immobiliari all'interno di strutture turistico-ricettive possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati, senza determinare mutamento della destinazione d'uso, a condizione che le parti comuni, le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi restino nella gestione unitaria.

 

     Art. 7. Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e/o fotovoltaici.

1. Non concorrono a formare cubatura o superficie coperta le pensiline, le tettoie ed i tetti realizzati o da realizzare, per una superficie massima pari al piano di calpestio esistente ed a condizione che l'altezza media non superi la misura di metri 2,5 a servizio degli edifici esistenti alla data del 31/12/2017, finalizzati all'installazione o all'ampliamento di impianti ad essi funzionalmente connessi, solari o fotovoltaici così come definite dalla normativa vigente in materia.

2. Non concorrono a formare cubatura i volumi tecnici necessari ad adeguare le coperture esistenti alla funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare l'installazione dei pannelli solari o fotovoltaici. Parimenti non concorrono a formare cubatura i volumi necessari ad ospitare centrali termiche alimentate da fonti energetiche rinnovabili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali per il rispetto delle distanze

3. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zone agricola e sono sottoposte a comunicazione di inizio lavori, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001

 

     Art. 7 bis.

1. Sono consentiti, per gli edifici di cui agli articoli 2 e 3 situati in zona E, come definita all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968, interventi di mutamento di destinazione d'uso, anche mediante opere, e di ampliamento al fine della realizzazione di strutture da adibire a piccoli laboratori artigiani e ad attività, in tutto o in parte, di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti da attività agricola anche esercitata da soggetto diverso dal proponente l'intervento, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni ambientali, di igiene e di sicurezza. Nuove volumetrie sono ammesse esclusivamente per piccoli manufatti di servizio strettamente necessari all'utilizzo dei locali principali e, comunque, nella misura massima del 30 per cento della volumetria preesistente, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 1444/1968.

 

     Art. 8. Titolo edilizio e relativo procedimento.

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 2-bis, 3 e 3-bis sono realizzati nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

1-bis. Sono recepite dalla presente norma regionale le nuove disposizioni di modifica ed integrazione del T.U. sull'Urbanistica di cui al D.P.R. n. 380/2001, emanate con D.Lgs. n. 222/2016 riguardanti i titoli abilitativi e le certificazioni relative. Sarà consentito l'utilizzo dello strumento della CILA per opere di manutenzione straordinaria riguardanti anche modifiche prospettiche dei fabbricati che non implichino aumenti di volume e di destinazione d'uso.

2. La SCIA deve essere presentata allo sportello unico o al competente ufficio del Comune e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del titolo di legittimazione;

b) relazione di asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la denuncia di inizio attività, con la quale attesta la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento;

c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigenti;

d) parere dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nel caso di intervento su immobile vincolato;

e) documenti previsti dalla Parte Seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, qualora ne ricorrano i presupposti;

f) autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme di sicurezza ed a quelle igienico-sanitarie;

f-bis) autoliquidazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione dovuti con prova dell'avvenuto versamento oppure, in caso di richiesta di pagamento rateale, polizza fideiussoria a prima richiesta e prova del versamento della prima rata.

3. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per gli immobili aventi valore culturale o paesaggistico.

4. Per l'applicazione della presente legge, al fine di non vanificare gli obiettivi che la stessa intende raggiungere, quando necessario, la commissione sismica regionale rilascia il relativo parere nel termine massimo improrogabile di 60 giorni.

5. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

6. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 2, lettera b), nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

7. Le istanze possono essere trasmesse al Comune, ove possibile, con modalità telematica, tramite il sistema di gestione del procedimento del Comune medesimo o, in alternativa, tramite posta elettronica certificata.

 

     Art. 9. Oneri.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2 il contributo del costo di costruzione e gli oneri concessori, ove dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo ampliamento, ridotto del 40 per cento.

2. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis, il contributo del costo di costruzione e gli oneri concessori, ove dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo incremento di volume, ridotto dell'80 per cento.

3. Il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella seguente misura:

a) riduzione del 40 per cento qualora l'edificio oggetto di intervento di cui alla presente legge, ovvero proveniente da demolizione, raggiunga almeno la classe energetica B;

b) riduzione del 60 per cento qualora l'edificio oggetto di intervento di cui alla presente legge, ovvero proveniente da demolizione, raggiunga almeno la classe energetica A;

c) riduzione dell'80 per cento qualora l'edificio oggetto di intervento di cui alla presente legge, ovvero proveniente da demolizione, raggiunga almeno la classe energetica A+.

4. I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, ove applicabili.

5. Le riduzioni del contributo degli oneri concessori disciplinate dai commi precedenti sono applicate anche agli interventi conformi alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, ed eventuali successive varianti approvate.

5-bis. Per gli interventi edilizi previsti dalla presente legge non trova applicazione l'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del D.P.R. n. 380/2001.

6. Per gli interventi di cui alla presente legge sussiste l'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla normativa vigente, per la parte ampliata e per le modifiche di destinazione d'uso. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2, 2-bis, 3 e 3-bis, qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancanza di spazi idonei, di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma pari al 50 per cento del costo di costruzione per l'edilizia residenziale pubblica agevolata, recepito dalla Regione, per metro quadrato di spazio dei parcheggi da reperire e dell'80 per cento per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis nel caso di abitazioni in classe energetica A. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune.

7. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 2-bis, 3 e 3-bis, ove dovuto, vi è l'obbligo di provvedere al reperimento delle aree da destinare a standard nella misura minima disposta dal decreto ministeriale n. 1444/1968, per la sola parte ampliata. Qualora, per mancanza di spazi idonei, sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma calcolata in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area interessata dall'intervento ridotta del 50 per cento, e dell'80 per cento per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis nel caso di abitazioni in classe energetica A. La relativa somma deve essere destinata alla realizzazione, da parte del Comune, delle infrastrutture di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968.

 

     Art. 10. Elenchi.

1. I Comuni provvedono ad istituire l'elenco degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2 e 3 per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti previsti dagli stessi articoli.

 

     Art. 11. Ambito di applicazione.

1. La segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività di tutti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentate entro il 31 dicembre 2022. Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004, gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici di cui agli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinato a confluire nei piani paesaggistici. Nelle more dell'adozione di provvedimenti conseguenziali al predetto accordo e comunque fino al 30 aprile 2022, sono ammessi gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica sulla base di decreti ministeriali ove vigenti.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela, a condizione che gli interventi siano espressamente autorizzati dall'autorità competente alla relativa tutela, in conformità della normativa statale, regionale o degli strumenti urbanistici e territoriali.

3. [Abrogato].

4. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie, ai fabbricati anche parzialmente abusivi, già definitivamente dichiarati, non sanabili e soggetti all'obbligo della demolizione così come agli edifici che sorgono su aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo o dallo strumento urbanistico.

5. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate a uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 6 e 7 sono subordinati allo specifico assenso dell'ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo. Tale assenso non è necessario se l'edificio sorge su area comunale o demanio disponibile e se l'edificio stesso è stato realizzato da più di 20 anni.

6. La presente legge non può derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.

7. [Abrogato].

7-bis. Per i Comuni nei quali, entro il termine di cui al comma 3, interviene il decreto prefettizio di scioglimento del Consiglio comunale, il termine perentorio di cui innanzi decorre dal giorno di insediamento del Consiglio comunale eletto nelle consultazioni elettorali all'uopo convocate.

 

     Art. 12. Interventi per favorire l'edilizia scolastica e l'edilizia delle strutture sanitarie pubbliche.

1. Al fine di accelerare il conseguimento della qualità e della sicurezza degli immobili scolastici, nonché al fine di garantire in maniera ottimale il diritto allo studio, è consentito il mutamento di destinazione d'uso, attuato anche con esecuzione di opere edilizie, di immobili realizzati in conformità allo strumento urbanistico comunale aventi caratteristiche antisismiche e di sicurezza, adeguati o da adeguare al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ed al superamento delle barriere architettoniche ed aventi caratteristiche strumentali tali da poter essere destinati a scuole, a casa dello studente o a strutture sanitarie pubbliche.

2. La Regione, d'intesa con gli enti interessati, può promuovere sui cespiti e sulle aree destinate dallo strumento urbanistico a scuola un programma di interventi di cui agli articoli 2 e 3. Detti interventi possono essere attuati anche con il ricorso agli istituti di cui agli articoli 53, comma 6, e 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, della disciplina degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 17/1999 o di altri istituti negoziali previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui all'articolo 3, che interessano cespiti immobiliari che complessivamente eccedano i 20.000 metri cubi, sono autorizzati ad una ulteriore premialità in cubatura fino al 20 per cento, a condizione che la stessa sia destinata a finanziare interventi per il conseguimento delle finalità di realizzazione ex-novo o di adeguamento sismico di immobili scolastici o case dello studente, anche attraverso il cofinanziamento tra enti e l'attivazione del percorso degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 17/1999.

4. Gli interventi di cui all'articolo 3 che interessano cespiti immobiliari di proprietà pubblica sono autorizzati ad un ulteriore incremento di cubatura fino al 50 per cento, a condizione che lo stesso sia destinato a realizzare interventi per il conseguimento delle finalità di realizzazione ex-novo o di adeguamento sismico di immobili scolastici o case dello studente, anche attraverso il cofinanziamento tra enti e l'attivazione del percorso degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 17/1999.

5. Tutti gli interventi di edilizia pubblica devono prevedere il risparmio idrico, con il rispetto di salvaguardia igienico-sanitario.

 

     Art. 13. Disciplina del mutamento di destinazione degli immobili.

1. Il mutamento di destinazione d'uso, connesso alla realizzazione di opere edilizie, è soggetto al titolo abilitativi previsto per gli interventi ai quali è connesso, la cui disciplina è lasciata alle amministrazioni comunali competenti.

2. Il mutamento di destinazione d’uso di immobili edificati o in corso di costruzione conformemente allo strumento urbanistico, connesso alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti trasformazione dell’aspetto esteriore e realizzazione di volumi e superfici, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, anche in deroga ai regolamenti edilizi ed agli strumenti urbanistici ed è sempre ammesso quando:

a) intervenga indifferentemente tra le destinazioni residenziale, direzionale, ricettiva, commerciale e artigianale;

b) restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi previste per la nuova destinazione dal decreto ministeriale n. 1444/1968.

2-bis. Si considera mutamento di destinazione d’uso senza opere, ai fini dell’applicazione della presente legge, anche quello richiesto con riferimento ad immobili oggetto di interventi edilizi autorizzati prima del 31 dicembre 2014 nell’ambito della destinazione originaria del fabbricato, poiché tali lavori non si considerano connessi al cambio di destinazione d’uso.

2-ter. Sono considerati immobili edificati conformemente allo strumento urbanistico, per i quali è ammessa la richiesta e la relativa procedura, quelli edificati in base a titolo edilizio valido e non annullato o dichiarato illegittimo in virtù di sentenza amministrativa, civile o penale.

3. Il Comune, qualora nei tempi di cui alla SCIA accerti la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale degli standard dell'area o edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, può, alternativamente, o accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che venga corrisposta all'amministrazione una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinare in base ai costi medi di esproprio applicati nell'ultimo triennio all'interno dell'area oggetto del mutamento d'uso ridotta del 50 per cento. Gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal Comune per implementare da dotazione di standard.

3-bis. Nella zona omogenea A., come definita ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e per rivitalizzarlo anche mediante l'insediamento di piccole attività artigianali, commerciali, ricreative, ricettive, di ristorazione, culturali e ludiche, il mutamento di destinazione d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici, non dà luogo al pagamento di oneri.

3-ter. Nelle aree nelle quali lo strumento urbanistico vigente contempli contemporaneamente, pur attribuendo un diverso indice, le seguenti destinazioni:

a) residenziale e turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

l'intervento edilizio può essere realizzato nel rispetto dell'indice più elevato, fermo restando l'obbligo di garantire le dotazioni degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968.

 

     Art. 14. Recupero degli insediamenti abusivi.

     [Abrogato].

 

     Art. 14 bis. Disposizioni per la realizzazione dei programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

1. I procedimenti in corso per l'approvazione dei programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2015.

2. Decorso inutilmente tale termine, nell'inerzia dell'amministrazione competente, provvede, entro i trenta giorni successivi, un commissario ad acta nominato dal Presidente della Giunta regionale o da soggetto da lui delegato.

 

     Art. 15. Completamento delle opere di cui alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 14.

1. Le varianti relative agli interventi costruttivi approvati ai sensi della legge regionale 4 agosto 1998, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, sono definitive.

2. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per il completamento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni rilasciano, a richiesta dell'interessato, per la parte non eseguita, il relativo permesso di costruire.

3. Al fine di incentivare il completamento degli edifici di cui al presente articolo è sempre consentito il loro mutamento di destinazione d'uso in residenziale anche in deroga ai regolamenti comunali, agli strumenti urbanistici ed alle prescrizioni e condizioni apposte nei provvedimenti amministrativi e nei titoli edilizi.

 

     Art. 16. Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, degli interventi edilizi, delle destinazioni d'uso degli immobili.

1. Ai fini della presente legge si fa riferimento, per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 17. Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 16/1994.

1. La lettera i) dell'articolo 2 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 16, è sostituita dalla seguente:

"i) i pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora vi sia aumento di volumetria".

 

     Art. 18. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. L'efficacia degli articoli 2 e 3 è differita al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 4 maggio 2021, n. 1.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 185, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il rispetto delle distanze legali stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative.