§ 1.15.10 - Legge Regionale 12 settembre 1994, n. 16.
Subdeleghe ai Comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.15 disciplina dei procedimenti amministrativi
Data:12/09/1994
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Competenze comunali.
Art. 2.  Competenze regionali.
Art. 3.  Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici.
Art. 4.  Opere ed interventi non soggetti ad autorizzazione.
Art. 5.  Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 6.  Modifica della commissione edilizia comunale.
Art. 7.  Conferenza di servizio.
Art. 8.  Corsi di formazione.
Art. 9.  Delega del Presidente della giunta.
Art. 10.  Disposizioni finali.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Pubblicazione.


§ 1.15.10 - Legge Regionale 12 settembre 1994, n. 16.

Subdeleghe ai Comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(B.U. n. 18 del 16 settembre 1994).

 

Art. 1. Competenze comunali.

     1. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni con riguardo ai beni e alle località sottoposte al vincolo delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1985 n. 431 e ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24 con esclusione delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

     2. Fra le autorizzazioni suindicate si intendono comprese quelle previste dall'articolo 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

     Art. 2. Competenze regionali.

     1. Rimangono di competenza regionale:

     a) [le autorizzazioni relative ai nuovi edifici con una volumetria superiore a 8.000 mc., nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; con una volumetria superiore a 4.000 mc. nei Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 2.000 mc. in tutti gli altri Comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale mentre il volume è quello determinato in base allo strumento urbanistico vigente ai fini del rilascio della concessione edilizia] [1];

     b) [le autorizzazioni relative alle opere ed interventi di qualsiasi tipo sui corsi d'acqua] [2];

     c) le autorizzazioni per la realizzazione delle opere di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 4 e legge regionale 8 marzo 1984 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni] [3];

     d) [le autorizzazioni relative ad opere ed interventi che insistono su territori di due o più Comuni;

     e) [le autorizzazioni per la realizzazione di opere localizzate nei territori dei Comuni privi di strumenti urbanistici generali già approvati] [4];

     f) i pareri per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti [5];

     g) le ordinanze di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativi ai lavori intrapresi all'infuori delle località vincolate ai sensi dei succitati articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82, quinto comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 [6];

     h) le prescrizioni di cui all'art. 11 della legge 22 giugno 1939, n. 1497] [7];

     i) [i pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora vi sia aumento di volumetria] [8].

     2. L'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale è rilasciata, con le modalità previste dall'ordinamento, dal dirigente responsabile del Servizio regionale competente per la tutela del paesaggio o dal dirigente supplente appositamente delegato [9].

 

     Art. 3. Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici.

     1. Fermo restando quanto previsto all'art. 82, decimo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni Statali, le autorizzazioni che riguardano le opere da eseguirsi da parte delle altre amministrazioni ed Enti pubblici rimangono di competenza regionale e vengono rilasciate con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2.

 

     Art. 4. Opere ed interventi non soggetti ad autorizzazione.

     1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

     a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro e il risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

     b) le seguenti operazioni silvo-colturali previste da far valere anche nei territori non sottoposti al vincolo di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, fatta eccezione per il taglio raso nei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie:

     - rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;

     - opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;

     - lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica [10];

     c) le attività agricole e forestali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

     d) la posa dei cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere igienico-sanitari che non comportino il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio dei boschi, la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati nè la realizzazione di opere civile ed edilizie fuori terra;

     e) gli interventi previsti nei Piani di Assestamento forestale e nei Piani Naturalistici dei Parchi e Riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna.

 

     Art. 5. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 va inoltrata dall'interessato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 all'Assessorato regionale competente e al Sindaco competente per territorio negli altri casi corredata da tutta la documentazione richiesta dalle norme tecniche di attuazione dei P.T.P.A.A.V. di cui alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24, ove vigenti, ovvero negli altri casi, la documentazione idonea a spiegare le entità delle modifiche da apportare ai beni tutelati e le precauzioni adottate per limitarne l'impatto.

 

     Art. 6. Modifica della commissione edilizia comunale.

     1. Le Commissioni edilizie comunali sono integrate da un esperto in materia ambientale-paesaggistica, da nominare da parte dei Comuni nel rispetto dei Regolamenti Edilizi esistenti e del successivo comma 2 del presente articolo.

     2. Possono essere nominati, in qualità di esperti, solo tecnici laureati in architettura, ingegneria, geologia, agronomia, scienze forestali e geometri, periti agrari, agrotecnici che risultino iscritti albi Albi Professionali da almeno cinque anni e che rientrino in apposite terne proposte dai rispettivi ordini o Collegi professionali.

     3. La integrazione della Commissione edilizia Comunale, di cui al comma 1, non costituisce variante dello strumento urbanistico vigente ed è assunta con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità.

 

     Art. 7. Conferenza di servizio.

     1. Nel mese di novembre di ogni anno la Giunta Regionale convoca ed organizza una conferenza di servizio alla quale saranno invitati amministratori regionali, provinciali, comunali nonchè gli amministratori e tecnici dipendenti di tutti gli altri Enti pubblici e le organizzazioni di categoria e di volontariato interessati alla tutela dei beni ambientali e al perseguimento delle finalità della presente legge.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessorato competente, se delegato a norma del successivo art. 9 nel rispetto della normativa vigente, emana direttive di indirizzo e coordinamento agli Enti subdelegati, al fine di rendere omogenee le valutazioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1.

 

     Art. 8. Corsi di formazione.

     1. La Regione promuove corsi di formazione professionale in coerenza con gli obiettivi della presente legge.

     2. A tale scopo, nell'ambito del piano regionale annuale di formazione professionale, la Regione promuove iniziative dirette alla formazione dei quadri della pubblica amministrazione e degli Enti Locali interessati nonchè dei liberi professionisti regolarmente iscritti agli albi professionali.

     3. La gestione di tali iniziative può essere affidata agli Enti che effettuano corsi di formazione professionale ovvero svolta direttamente dalla Regione.

     4. Le iniziative di cui al presente articolo si conformano alle procedure previste per l'ottenimento di interventi degli organi della Comunità Economica Europea.

 

     Art. 9. Delega del Presidente della giunta.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale può delegare con apposito decreto, le attribuzioni previste dalla presente legge all'Assessorato Regionale competente per materia.

 

     Art. 10. Disposizioni finali.

     1. Le funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 sono esercitate a partire dal 30° giorno dalla pubblicazione della presente legge.

     2. Sulle domande per ottenere il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 presentate alla Regione entro la data di cui al comma 1 provvede la Regione.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. L'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 12. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[2] Lettera abrogata dall'art. 66 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[3] Lettera abrogata dall'art. 66 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[4] Lettera abrogata dall'art. 66 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[5] Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[6] Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[7] Lettera abrogata dall'art. 66 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[8] Lettera sostituita dall'art. 17 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 30 e abrogata dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[10] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 gennaio 2000, n. 6.