§ 5.1.17 - L.R. 9 maggio 2008, n. 12.
Legge finanziaria regionale 2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:09/05/2008
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Disposizioni di carattere tributario
Art. 3.  Acquisizione o costruzione della sede regionale
Art. 4.  Interventi di sicurezza sociale e civile
Art. 5.  Interventi in materia turistica
Art. 6.  Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva
Art. 7.  Modifiche alla tabella n. 8 allegata alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4
Art. 8.  Fondi strutturali
Art. 9.  Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 10.  Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)
Art. 11.  Contributi agli Enti dipendenti dalla Regione
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1995, n. 21
Art. 13.  Commissione per l'Autoriforma del Molise
Art. 14.  Collaboratori esterni delle Commissioni consiliari a carattere temporaneo
Art. 15.  Disposizioni sul contenimento della spesa
Art. 16.  Disposizioni per la razionalizzazione dei costi della politica
Art. 17.  Disposizioni sul funzionamento degli uffici
Art. 18.  Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7
Art. 19.  Misure per l'attuazione del Piano operativo di rientro
Art. 20.  Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30
Art. 21.  Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19
Art. 22.  Intervento straordinario per i Cantieri Navali Termoli - S.p.A.
Art. 23.  Istituzione della Centrale regionale di committenza
Art. 24.  Disposizioni inerenti ad interventi di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco, per il rispetto degli impegni assunti con l'Accordo del 27 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il [...]
Art. 25. 
Art. 26.  Entrata in vigore


§ 5.1.17 - L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

Legge finanziaria regionale 2008.

(B.U. 12 maggio 2008, n. 10)

 

Art. 1. Disposizioni generali

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2008 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

2. Per gli esercizi 2009 e 2010 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

3. È autorizzata l'iscrizione, nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008, delle somme riferite all'anno 2006 costituenti residui di stanziamento ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise".

 

     Art. 2. Disposizioni di carattere tributario

1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le ONLUS di cui all'articolo 10 dello stesso decreto, aventi sede legale in Molise, le quali siano proprietarie di autoveicoli iscritti al P.R.A., sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale, previa richiesta alla Regione. Sono esclusi da tale esenzione gli autoveicoli di potenza superiore a 100 kw [1].

2. [Ai fini dell'applicazione della tassa di circolazione forfettaria prevista al comma 4 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i motoveicoli ultraventennali devono risultare inseriti nell'Elenco modelli motoveicoli di interesse storico e collezionistico redatto annualmente dalla FMI o iscritti nel registro storico della stessa FMI] [2].

 

     Art. 3. Acquisizione o costruzione della sede regionale

1. È autorizzato l'utilizzo di quota parte dell'importo di euro 86.773.974,49 rinveniente dall'emissione del prestito obbligazionario di cui alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4, per la somma e le finalità di cui al presente articolo, comma 2, nonché per quelle di cui all'articolo 6, commi 8, 9, 10 ed 11, e rientranti nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti.

2. Nella unità previsionale di base n. 193 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 1.800.000,00 per acquisizione o costruzione della sede delle Istituzioni regionali e relative pertinenze.

 

     Art. 4. Interventi di sicurezza sociale e civile

1. Al fine di favorire interventi regionali in favore delle famiglie e della sicurezza sociale e civile e nel rispetto di quanto indicato nel Documento di programmazione economica regionale 2008, è autorizzato lo stanziamento, nella U.P.B. n. 302, "Programmazione, politiche sociali e coordinamento attività del terzo settore", della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 4.950.000,00. L'utilizzo di tale somma, iscritta in uno specifico capitolo, è disposto dalla Giunta regionale, previa adozione di apposito piano operativo, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 5. Interventi in materia turistica

1. Al fine di favorire interventi regionali per iniziative ed attività utili all'incremento del movimento turistico, è autorizzato lo stanziamento nella U.P.B. n. 285, "Promozione turistica, industria alberghiera ed acque minerali", della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 900.000,00. L'utilizzo di tale somma è disposto dalla Giunta regionale, previa adozione di apposito piano operativo, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 6. Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva

1. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 460, 461 e 462, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la Giunta regionale è autorizzata ad esperire ogni procedura finalizzata all'acquisizione delle partecipazioni della società Sviluppo Italia Molise - S.p.A.. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad attivare le operazioni di riorganizzazione della citata società, ora partecipata dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - S.p.A., anche attraverso la costituzione di altra società a totale partecipazione pubblica e la regolazione del relativo assetto funzionale ed operativo. A tale titolo è iscritta nella parte della spesa del bilancio regionale 2008, alla U.P.B. n. 193, "Amministrazione beni demaniali e patrimoniali", la somma di euro 200.000,00 [3].

2. È autorizzata l'iscrizione, alla U.P.B. n. 193, "Amministrazione beni demaniali e patrimoniali", della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 40.000,00 a titolo di partecipazione della Regione al capitale sociale della Banca Popolare delle Province Molisane.

3. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore al Bilancio e finanze, a provvedere alla costituzione ed alla regolamentazione, attraverso la Finmolise - S.p.A., di un Consorzio regionale di garanzia fidi di secondo grado. La costituzione e l'attività del Consorzio devono essere idonee per l'iscrizione dello stesso nell'elenco degli intermediari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di apposito piano finanziario, a cedere alla Finmolise - S.p.A. i crediti derivanti dalle operazioni di recupero delle somme erogate a privati e non utilizzate e da revoche di assegnazioni fatte a valere su bandi pubblici, con esclusione dei fondi comunitari cofinanziati e per i casi ove è già disciplinata la procedura di recupero e di riassegnazione delle somme.

5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rimodulazione dei mutui erogati da Finmolise - S.p.A. nell'ambito degli interventi attuati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 16, e dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28.

6. All'articolo 28 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32, comma 1, lettera b), il numero 3) è così sostituito: "3) la durata del prestito non può essere superiore a 60 mesi".

7. All'articolo 9 della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Servizio competente in materia di Cave e Torbiere per l'istruttoria tecnica delle domande si avvale di una Commissione tecnica istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da sette esperti esterni: geologo, ingegnere minerario o edile, agronomo, architetto, laureato in materia forestale, laureato in materia ambientale, laureato in giurisprudenza. Il Presidente della Commissione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; il segretario è nominato con provvedimento del dirigente del Servizio competente. Alla Commissione tecnica è altresì demandato il compito di esprimere parere consultivo sui progetti di ripristino ambientale presentati in regime transitorio, a norma dell'articolo 27. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare l'organizzazione, il funzionamento e le spettanze della Commissione.".

8. Nella unità previsionale di base n. 287 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 100.000,00 per la concessione di contributi in conto capitale agli Enti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento di opere destinate allo svolgimento di attività sportive e turistiche.

9. Nella unità previsionale di base n. 330 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 949.000,00 per contributi ai Comuni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri (euro 549.000,00) e per contributi in conto capitale agli Enti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la sistemazione di edifici destinati ad opere sociali (euro 400.000,00).

10. Nella unità previsionale di base n. 380 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 300.000,00 per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per l'esecuzione di opere concernenti la fornitura di energia elettrica e la pubblica illuminazione.

11. Nella unità previsionale di base n. 250 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 500.000,00 per la costruzione, il completamento e la manutenzione straordinaria di strade nonché per la bonifica montana.

12. Nella unità previsionale di base n. 280 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 2.750.000,00 per attività di cantieristica forestale ed antincendio boschivo esercitata da operai forestali.

 

     Art. 7. Modifiche alla tabella n. 8 allegata alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4

1. Per effetto di quanto autorizzato all'articolo 3 ed all'articolo 6, commi 8, 9, 10 e 11 della presente legge, risulta conseguentemente modificata la tabella n. 8 allegata alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4.

 

     Art. 8. Fondi strutturali

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai Fondi strutturali 2007/2013 è autorizzata l'iscrizione, alla U.P.B. n. 106, "Programmazione fondi strutturali", della parte della spesa del bilancio regionale 2008, sia della quota FESR che di quella FSE per un totale per cassa di euro 99.353.382,63. In deroga a quanto disposto dall'articolo 50 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, la gestione della somma citata rimane in capo al dirigente responsabile del competente Servizio regionale, mentre il Direttore generale della DG1 assume il coordinamento degli interventi medesimi ed autorizza l'utilizzo delle risorse.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di protezione civile

1. Al fine di attuare una omogenea utilizzazione delle risorse regionali, alla U.P.B. n. 028, "Protezione civile", della parte della spesa del bilancio regionale 2008 sono inseriti gli interventi di "antincendi boschivi".

2. I veicoli di proprietà della Regione Molise – Servizio per la Protezione civile – sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

3. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietarie presso il P.R.A. le organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione civile e che siano effettivamente adibiti al servizio per la protezione civile ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 774 del 5 giugno 2002 e n. 1423 del 17 ottobre 2003.

4. Il beneficio dell'esenzione di cui al comma 3 è riconosciuto dietro presentazione, alla struttura regionale competente in materia tributaria, di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo nonché della copia del provvedimento di iscrizione all'albo di cui al comma 3 entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Tali dati devono essere validati dal responsabile del Servizio per la Protezione civile, su appositi modelli a ciò predisposti, che attesta l'effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.

5. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della relativa istanza.

6. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione Molise ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

7. L'omissione della comunicazione di cui al comma 6 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.

8. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7, è così sostituito: "1. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00".

 

     Art. 11. Contributi agli Enti dipendenti dalla Regione

1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti dipendenti dalla Regione sono quantificati, per l'anno 2008, negli importi di seguito specificati e di fianco ad ogni ente evidenziati:

1. Enti turistici (EPT di Campobasso, EPT di Isernia, Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli) – euro 900.000,00;

2. Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAM) – euro 6.500.000,00;

3. Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) euro 1.500.000,00;

4. Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO) – euro 150.000,00;

5. Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM) – euro 1.500.000,00;

6. Agenzia regionale "Molise Lavoro" euro 150.000,00.

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1995, n. 21

1. Alla legge regionale 8 maggio 1995, n. 21: "Riconoscimento dell'Associazione fra consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Molise" sono apportate le seguenti modifiche:

1. all'articolo 1, comma 2, lettera c), è aggiunto il seguente periodo: "a tal fine i soci possono richiedere al Presidente del Consiglio regionale documentazione ed informazioni concernenti i procedimenti in corso presso il Consiglio;";

2. all'articolo 4, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "mediante l'istituzione di un'apposita unità operativa organica dotata di adeguato personale appartenente al ruolo regionale".

 

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Associazione fra consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Molise è sottoposto all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la verifica di conformità alle disposizioni della legge regionale n. 21/1995. Entro i successivi sessanta giorni il Presidente del Consiglio regionale convoca gli aventi diritto per l'elezione del presidente dell'Associazione.

 

     Art. 13. Commissione per l'Autoriforma del Molise

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2008, n. 1, l'espressione "euro 20.000,00 (VENTIMILA/00)" è sostituita dall'espressione "euro 80.000,00".

 

     Art. 14. Collaboratori esterni delle Commissioni consiliari a carattere temporaneo

1. Ai fini della predisposizione e realizzazione di progetti speciali necessari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle rispettive leggi istitutive, gli Uffici di presidenza delle Commissioni consiliari a carattere temporaneo istituite ai sensi delle leggi regionali 26 gennaio 2007, n. 2; 26 gennaio 2007, n. 3; 9 marzo 2007, n. 5, e 9 marzo 2007, n. 6, possono anche avvalersi, ad integrazione del personale delle segreterie particolari, della diretta collaborazione di soggetti esterni qualificati, da incaricarsi con contratto di collaborazione occasionale o con contratto di collaborazione coordinata, nel limite massimo di spesa pari al 65 per cento dello stanziamento di bilancio.

2. Sulla base delle esigenze accertate dalle Commissioni in sede di approvazione dei progetti, i rispettivi Uffici di presidenza – o, in mancanza di tali, i rispettivi Presidenti – provvedono all'individuazione dei collaboratori di cui al comma 1. Previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il Segretario generale del Consiglio stipula i relativi contratti.

3. I contratti di collaborazione coordinata sono stipulati per durata non superiore a dodici mesi e non costituiscono titolo per eventuali stabilizzazioni.

4. Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi regionali richiamate al comma 1 concernenti la facoltà delle Commissioni di avvalersi della consulenza di esperti qualificati.

 

     Art. 15. Disposizioni sul contenimento della spesa

1. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, recante "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali", come integrato dalla legge regionale 9 maggio 2007, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole "per l'esercizio finanziario 2007" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2008";

b) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi:

"2-quater. Ai fini del controllo di quanto disposto dal presente articolo, i Direttori generali ed i Dirigenti delle strutture speciali trasmettono al Servizio Politiche finanziarie e tributarie ed al Servizio Bilancio e controllo finanziario e di gestione della DG1, entro il giorno 10 di ogni mese, l'ammontare degli impegni e dei pagamenti che i Servizi, all'interno delle rispettive Direzioni, hanno attivato ed intendono attivare nel mese successivo a quello di riferimento. Qualora l'entità degli impegni e dei pagamenti determini particolare incidenza negativa nella definizione del saldo di riferimento per il rispetto del patto di stabilità interno, il Direttore generale della DG1, su proposta dei Dirigenti responsabili dei Servizi finanziari succitati, attiva le dovute procedure finalizzate a mantenere il saldo degli impegni e pagamenti totali nel limite di quello disposto dalla normativa statale.

2-quinquies. È fatto divieto, per l'anno 2008, di erogare anticipazioni ed acconti oltre il limite del 10 per cento ai beneficiari dei finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura, calcolato sull'importo del finanziamento ad esclusione dei trasferimenti agli enti subregionali, all'APA ed al CO.RE.- DI.MO.. La limitazione non incide sulle erogazioni a fronte di stati di avanzamento per lavori e forniture e per la liquidazione a fronte di spese rendicontate. Qualora siano state fatte anticipazioni, le stesse devono essere utilizzate prima di ogni ulteriore accredito al medesimo beneficiario per la stessa finalità. Nel caso di beneficiari privati l'erogazione può avvenire esclusivamente previa presentazione di polizza fidejussoria a prima richiesta. A tal fine sono abrogate tutte le norme legislative, regolamentari ed amministrative regionali contrarie ed incompatibili con le presenti disposizioni. Non rientrano nella specifica limitazione le erogazioni di fondi comunitari 2000/2006 per le quali è certificabile la spesa e le erogazioni relative a bandi ed a procedure attuative in corso all'entrata in vigore della presente legge.

2-sexies. Alle delibere ed alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata è allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro esigibilità da parte della Regione.

2-septies. Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente articolo forma obbligatoriamente oggetto di apposita segnalazione al Nucleo di valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.".

 

2. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 42/2006, le parole "nell'esercizio finanziario 2007" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2008".

3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dall'articolo 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2008 a rideterminare il livello degli impegni e pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo articolo 1, commi da 655 a 672.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, per conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate, così come disposto dall'articolo 50, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise". L'Amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti della somma iscritta; i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 tutte le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio della Regione devono essere preventivamente trasmesse alla struttura regionale preposta alla Ragioneria, per la registrazione del relativo impegno, a cura delle strutture che gestiscono i relativi capitoli di bilancio. La Giunta regionale non prende in considerazione i provvedimenti non predisposti in conformità a quanto disposto al presente comma.

6. Il comma 26 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2007, n. 14: "Legge finanziaria regionale 2007", è abrogato.

7. La Giunta regionale è delegata ad intervenire, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in materia di razionalizzazione ed omogeneizzazione dell'assetto delle indennità, dei compensi e degli emolumenti spettanti a presidenti, commissari e componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti, istituti ed agenzie regionali, sentite le Commissioni consiliari competenti, nonché per il Difensore civico e per il Tutore dei minori.

8. La Giunta regionale è autorizzata a perfezionare le procedure per l'adesione all'Istituto di ricerca e formazione (IRFO), con sede in Pescara, ed all'Accademia ricciana per il restauro, con sede in Riccia, sentite le Commissioni consiliari competenti.

     Art. 16. Disposizioni per la razionalizzazione dei costi della politica

1. I contributi che i consiglieri regionali versano ai fini del trattamento vitalizio sono determinati nella misura del 16 per cento dell'indennità di funzione percepita.

2. I contributi che i consiglieri regionali versano ai fini del premio di reinserimento sono determinati nella misura del 6 per cento dell'indennità di funzione percepita.

3. Sono esonerati dal versamento dei contributi di cui al comma 1 i consiglieri regionali che dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio previsto dalla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.

4. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'opzione di cui al comma 3 deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa presente legge. Nelle successive legislature, l'opzione è effettuata, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo alla seduta di insediamento del Consiglio regionale. L'opzione effettuata ai sensi dei periodi che precedono resta irrevocabile anche in caso di successive rielezioni del consigliere.

5. Ai consiglieri regionali in carica che, entro il termine decadenziale di cui al primo periodo del comma 4, dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio è disposta la restituzione dei contributi versati nella legislatura corrente e di quelli versati in precedenti legislature, senza corresponsione di rivalutazione o di interessi.

6. Ai consiglieri regionali cessati dalla carica, non ancora percettori dell'assegno vitalizio, che, entro il termine decadenziale di cui al primo periodo del comma 4, dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio è disposta la restituzione dei contributi versati senza corresponsione di rivalutazione o interessi. La rinuncia al trattamento vitalizio resta irrevocabile anche in caso di successive rielezioni alla carica di consigliere regionale.

7. In caso di scadenza naturale della legislatura regionale e nei casi di indizione anticipata di nuove elezioni previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, le indennità di funzione e la diaria di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, sono corrisposte, con l'esclusione di ogni altra indennità e di ogni altro rimborso:

1. ai consiglieri regionali, ai presidenti delle Commissioni consiliari ed al presidente del Collegio dei revisori dei conti, fino al giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni;

2. al Presidente ed ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, fino al giorno antecedente l'elezione del nuovo Ufficio di presidenza;

3. al Presidente, ai componenti della Giunta regionale ed al Sottosegretario alla Presidenza, fino al giorno antecedente la proclamazione del nuovo Presidente.

8. La riduzione delle spettanze prevista al comma 7 decorre:

a) in caso di scadenza naturale della legislatura, dal quarantaseiesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni;

b) nei casi di indizione anticipata di nuove elezioni previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, dalla notificazione al Presidente della Giunta regionale del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

 

     Art. 17. Disposizioni sul funzionamento degli uffici

1. La lettera d) della tabella "A" allegata alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "d) Servizio Affari generali della Presidenza della Regione".

2. All'articolo 20 della legge regionale n. 7/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole "rinnovabile per una sola volta, nei limiti del dieci per cento dei posti liberi e disponibili" sono sostituite dalle parole "rinnovabile, nei limiti del 20 per cento dei posti";

2. al comma 2, lettera b), le parole "maturata in almeno cinque anni di espletamento" sono sostituite dalle parole "maturata nell'espletamento pluriennale".

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, sono autorizzati, attraverso idoneo provvedimento, a disciplinare l'utilizzo ed il trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari, di quello assegnato alla sede di Roma e di quello addetto alla conduzione di autoveicoli di servizio per gli amministratori.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti dei contingenti previsti dalla legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, come modificati dalla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33, che sono o si rendono liberi per qualsiasi causa, sono soppressi fino alla riduzione dei contingenti medesimi a n. 150 posti per la categoria/profili D1 e n. 100 posti per la categoria/profili D3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai dipendenti inseriti nelle rispettive graduatorie vigenti o che comunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano inquadrati nelle categorie/profili D1 e D3.

 

     Art. 18. Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7

1. All'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, comma 4, secondo periodo, in fine sono aggiunte le seguenti parole "ovvero a persone, munite di laurea, che abbiano ricoperto la carica di consigliere o di assessore regionale per almeno cinque anni".

 

     Art. 19. Misure per l'attuazione del Piano operativo di rientro

1. La Regione garantisce il funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico regionale e dell'Osservatorio regionale sulla qualità dei servizi sanitari anche attraverso l'utilizzo o il comando di personale del servizio sanitario con oneri a carico del fondo sanitario regionale. Al medesimo fondo sono altresì imputati tutti gli oneri per l'attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo con i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle finanze per il Piano operativo di rientro, o di analoghi obiettivi, nel rispetto dei limiti annuali di spesa.

2. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrato dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la Regione Molise. Le determinazioni in esso previste adottate dalla Regione Molise comportano gli effetti di cui al comma 796, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga a precedenti disposizioni.

3. La Giunta regionale delibera gli interventi, finanziati dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, nell'ambito della compatibilità con gli accordi di cui al comma precedente, d'intesa con le Commissioni consiliari competenti.

4. Al fine di esperire ogni utile iniziativa intesa alla riduzione della situazione debitoria del Sistema sanitario regionale relativa a forniture e prestazioni rese sino al 31 dicembre 2005, i commissari liquidatori delle disciolte A.S.L., o gli altri organi preposti, promuovono la stipula di atti transattivi per la definizione di tutte le procedure giurisdizionali ed i contenziosi conclusi o pendenti per i quali sia ragionevolmente prevedibile la soccombenza dell'amministrazione.

5. La Giunta regionale fissa per gli anni 2008 e 2009 i limiti della remunerazione delle prestazioni delle strutture sanitarie accreditate nel rispetto degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario.

6. All'articolo 5 della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Il numero, l'ambito e le modalità di funzionamento dei distretti devono essere compatibili con quanto previsto dal Piano di rientro".

 

     Art. 20. Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30

1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30, recante "Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il personale che abbia avuto documentabile rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con le A.P.A. di Isernia e di Campobasso per almeno un triennio potrà godere di priorità in caso di nuove assunzioni";

b) all'articolo 14, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 14, comma 5, le parole "contestualmente agli" sono sostituite dalle parole "prima degli";

d) all'articolo 16, comma 3, le parole "comma 1" sono sostituite dalle parole "comma 3" e le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 5";

e) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma: "2- bis. Gli aiuti oggetto di trasferimenti statali per la tenuta dei libri genealogici e per i controlli funzionali si applicano in conformità alle decisioni della Commissione assunte a valere sui regimi di aiuto nazionali e sono immediatamente esecutivi dalla data della medesima autorizzazione europea".

 

     Art. 21. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19

1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, come modificata dalla legge regionale 9 maggio 2007, n. 14, comma 2 dell'articolo 41, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nella misura del 43 per cento a favore degli ATC per le attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge;

b) nella misura del 40 per cento a favore delle Province per la realizzazione ed attuazione del piano faunistico-venatorio, per il ripopolamento di fauna selvatica, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura e per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico;

c) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute ed operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;

d) nella misura del 2 per cento a favore delle Province per i corsi di preparazione e di aggiornamento per gli agenti di vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie ed aspiranti guardie volontarie;

e) nella misura del 5 per cento a favore delle attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie.».

 

     Art. 22. Intervento straordinario per i Cantieri Navali Termoli - S.p.A.

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'avvio del piano di ristrutturazione della Cantieri Navali Termoli - S.p.A., dispone le modalità di erogazione del prestito di salvataggio autorizzato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2007)1976 del 30 aprile 2007, tramite la Finmolise - S.p.A. nei limiti previsti dalla Decisione comunitaria.

2. Finmolise - S.p.A. è autorizzata ad erogare il prestito, comprensivo degli interessi, di cui al comma precedente, della durata massima di cinque anni, interamente garantito dalla Regione Molise.

3. L'importo complessivo del capitale mutuabile è pari ad euro 3.000.000,00 (TREMILIONI/00). La garanzia della Regione Molise è prestata per il capitale di rischio dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 (TREMILIONI/00).

4. [A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – U.P.B. n. 212 (Pianificazione e Sviluppo attività industriali ed estrattive) la somma di euro 600.000,00 (SEICENTOMILA/00) nella competenza e nella cassa, quale quota di rischio annuale per interventi relativi alla garanzia fidejussoria. Nello stato di previsione delle entrate è iscritta alla U.P.B. n. 69 (Altri rimborsi e recuperi) la medesima somma di euro 600.000,00 (SEICENTOMILA/00) nella competenza e nella cassa] [4].

5. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa e di entrata nel bilancio gestionale.

6. Per gli esercizi 2009 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio regionale.

7. L'elencazione della garanzia prestata è inserita nella tabella n. 5 allegata al bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 23. Istituzione della Centrale regionale di committenza

1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, è istituita la Centrale regionale di committenza con riguardo ai settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.

2. La Giunta regionale è delegata, su proposta dell'Assessore alla Programmazione, alla costituzione, alla definizione ed alla regolamentazione dell'assetto istituzionale e gestionale della Centrale, sentita la Prima commissione consiliare.

3. La Centrale svolge la sua attività per conto della Regione e, sulla base di convenzione, per conto degli enti regionali, degli enti locali, di organismi di diritto pubblico, dell'Azienda regionale dei servizi sanitari.

4. La Centrale opera secondo i principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria, regionale in materia di contratti pubblici.

 

     Art. 24. Disposizioni inerenti ad interventi di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco, per il rispetto degli impegni assunti con l'Accordo del 27 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle finanze

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) e successive modifiche, nonché ai sensi del parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 e nel rispetto degli impegni assunti con l'Accordo del 27 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è posto a carico del Servizio sanitario il farmaco generico avente il costo più basso, incluso nella categoria terapeutica degli inibitori della pompa protonica, relativamente all'obiettivo inerente al prezzo massimo di rimborso per i medicinali appartenenti a tale categoria terapeutica, nell'ambito degli interventi di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco.

2. Sono fatte salve le deroghe previste dal Programma Operativo 2007/2009, di cui all'Accordo, ed eventuali altre eccezioni introdotte con specifici provvedimenti amministrativi, a tutela e nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali, sopravvenuti e finalizzati a garantire i medesimi effetti economici e terapeutici.

 

     Art. 25.

1. Alla U.P.B. n. 26 l'oggetto del capitolo 6900 è integrato con la parola "FORMEZ".

 

     Art. 26. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

 

Tabella A

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 gennaio 2009, n. 1.

[4] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.