§ 5.3.9 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 42.
Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 tributi
Data:28/12/2006
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Misure di contenimento dei costi della politica.
Art. 2.  Patto di stabilità interno.
Art. 3.  Estensione del patto di stabilità interno agli enti dipendenti o controllati dalla Regione.
Art. 4.  Interventi in materia di tributi regionali.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.3.9 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 42.

Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali.

(B.U. 29 dicembre 2006, n. 36 - edizione straordinaria).

 

Art. 1. Misure di contenimento dei costi della politica.

     1. Al fine del contenimento della spesa pubblica da raggiungersi anche attraverso riduzione dei costi degli organi politici ed amministrativi della Giunta e del Consiglio regionale, la Giunta regionale predispone entro 90 giorni linee di indirizzo, misure e proposte al Consiglio regionale idonee allo scopo.

 

     Art. 2. Patto di stabilità interno.

     1. Per l'esercizio finanziario 2009 la Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso il rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità [1].

     2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali il rispetto del patto di stabilità va garantito con la massima diligenza e perizia, costituendo lo stesso, obiettivo primario ai fini della valutazione di risultato.

     2 bis. A tale scopo i Direttori generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attivazione di un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio e verifica. Il risultato di tali iniziative è oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato [2].

     2 ter. Al fine di attivare qualsiasi operazione di impegno o di pagamento, con esclusione di quelli tassativamente obbligatori per legge, contratto o altra disposizione normativa vincolante, i dirigenti provvedono ad accertare l'esigibilità della corrispondente entrata. Per le spese di carattere continuativo finanziate con risorse proprie regionali provvede il dirigente preposto alla riscossione dei tributi regionali e delle altre entrate patrimoniali e diverse [3].

     2-quater. Ai fini del controllo di quanto disposto dal presente articolo, i Direttori generali ed i Dirigenti delle strutture speciali trasmettono al Servizio Politiche finanziarie e tributarie ed al Servizio Bilancio e controllo finanziario e di gestione della DG1, entro il giorno 10 di ogni mese, l'ammontare degli impegni e dei pagamenti che i Servizi, all'interno delle rispettive Direzioni, hanno attivato ed intendono attivare nel mese successivo a quello di riferimento. Qualora l'entità degli impegni e dei pagamenti determini particolare incidenza negativa nella definizione del saldo di riferimento per il rispetto del patto di stabilità interno, il Direttore generale della DG1, su proposta dei Dirigenti responsabili dei Servizi finanziari succitati, attiva le dovute procedure finalizzate a mantenere il saldo degli impegni e pagamenti totali nel limite di quello disposto dalla normativa statale. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma determina il blocco dell'emissione del mandato di pagamento [4].

     2-quinquies. È fatto divieto, per l'anno 2009, di erogare anticipazioni ed acconti oltre il limite del 10 per cento ai beneficiari dei finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura, calcolato sull'importo del finanziamento ad esclusione dei trasferimenti agli enti subregionali, all'APA ed al CO.RE.- DI.MO.. La limitazione non incide sulle erogazioni a fronte di stati di avanzamento per lavori e forniture e per la liquidazione a fronte di spese rendicontate. Qualora siano state fatte anticipazioni, le stesse devono essere utilizzate prima di ogni ulteriore accredito al medesimo beneficiario per la stessa finalità. Nel caso di beneficiari privati l'erogazione può avvenire esclusivamente previa presentazione di polizza fidejussoria a prima richiesta. A tal fine sono abrogate tutte le norme legislative, regolamentari ed amministrative regionali contrarie ed incompatibili con le presenti disposizioni. Non rientrano nella specifica limitazione le erogazioni di fondi comunitari 2000/2006 per le quali è certificabile la spesa e le erogazioni relative a bandi ed a procedure attuative in corso all'entrata in vigore della presente legge. Il divieto non si applica ad importi inferiori ad euro 100.000,00 [5].

     2-sexies. Alle delibere ed alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata è allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro esigibilità da parte della Regione [6].

     2-septies. Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente articolo forma obbligatoriamente oggetto di apposita segnalazione al Nucleo di valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato [7].

 

     Art. 3. Estensione del patto di stabilità interno agli enti dipendenti o controllati dalla Regione.

     1. Gli enti dipendenti o controllati dalla Regione sono tenuti nell'esercizio finanziario 2008 al rispetto degli obblighi del patto di stabilità interno secondo i limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia nei confronti della Regione [8].

     2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno gli Enti di cui al primo punto del presente articolo, trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e quella di cassa attraverso un prospetto e con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

     2 bis. Il rispetto di quanto indicato ai commi precedenti è esteso agli enti ed organismi comunque dipendenti dalla Regione. A tale scopo il Collegio dei Revisori dei Conti di ogni ente o organismo è tenuto a segnalare alla presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa. Della mancata segnalazione i componenti del Collegio inadempiente rispondono direttamente agli organi regionali competenti che potranno attivare azioni di responsabilità fino alla revoca dell'incarico [9].

 

     Art. 4. Interventi in materia di tributi regionali.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

     > l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma terzo dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è fissata nella misura massima dell'1,4%;

     > l'aliquota dell'Imposta regionale sulle Attività Produttive (Irap) è fissata, ai sensi dell'articolo 16, comma terzo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella misura del 5,25% con riferimento al valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione Molise; è fatta salva l'esenzione disposta con articolo 14, comma quarto, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 5;

     > l'aliquota dell'imposta regionale della benzina per autotrazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 38 è fissata nella misura massima di Euro 0,0258227 per litro di benzina erogato;

     > l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 39, così come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, è fissata:

     - per gli usi civili, di cui al comma 3 dell'art. 3 nella misura unica di Euro 0,030987;

     - per gli usi industriali, di cui al comma 4 dell'art. 3 nella misura unica di Euro 0,0062.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 13 gennaio 2009, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[4] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 13 gennaio 2009, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12, già modificato dall'art. 5 della L.R. 13 gennaio 2009, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

[7] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.