§ 1.3.21 - Legge Regionale 8 maggio 1995, n. 21.
Riconoscimento dell'Associazione fra Consiglieri Regionali già facenti parte del Consiglio Regionale del Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:08/05/1995
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Molise riconosce l'Associazione fra i Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Molise.
Art. 2.      1. La Regione favorisce le manifestazioni e le attività culturali e di informazione promosse dall'associazione di cui all'articolo 1.
Art. 3.      1. L'Associazione riceve dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sulla base delle rispettive competenze, le pubblicazioni edite o distribuite dalla regione ed [...]
Art. 4.      1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale garantisce, per l'espletamento dei compiti propri dell'Associazione, una sede funzionale presso il Consiglio Regionale ed una presso gli uffici [...]
Art. 5.      1.
Art. 6.      1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 1995 in L. 15 milioni, gravano sul bilancio del Consiglio Regionale - anno 1995 - al Capitolo n. 600 che [...]


§ 1.3.21 - Legge Regionale 8 maggio 1995, n. 21.

Riconoscimento dell'Associazione fra Consiglieri Regionali già facenti parte del Consiglio Regionale del Molise.

(B.U. n. 11 del 16 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. La Regione Molise riconosce l'Associazione fra i Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Molise.

     2. L'Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:

     a) mantenere in vita il vincolo che, al di sopra di ogni diversità di posizione politica, ha visto i Consiglieri regionali operare per l'affermazione ed il consolidamento dell'istituzione regionale;

     b) a contribuire a sostenere, valorizzare la funzione della regione attraverso lo svolgimento di convegni, conferenze, pubblicazioni ricerche e manifestazioni varie;

     c) assicurare ai soci un costante aggiornamento sull'attività legislativa e amministrativa della regione; a tal fine i soci possono richiedere al Presidente del Consiglio regionale documentazione ed informazioni concernenti i procedimenti in corso presso il Consiglio [1];

     d) stimolare e facilitare i rapporti degli ex Consiglieri regionali con il Consiglio regionale e con gli altri organi regionali;

     e) tutelare gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;

     f) curare la raccolta delle attività svolte dagli ex Consiglieri regionali e dei loro dati biografici;

     g) offrire assistenza alle famiglie dei consiglieri deceduti nei rapporti con il Consiglio regionale.

     3. I Consiglieri regionali in carica partecipano all'attività dell'Associazione e collaborano per il raggiungimento delle sue finalità.

 

     Art. 2.

     1. La Regione favorisce le manifestazioni e le attività culturali e di informazione promosse dall'associazione di cui all'articolo 1.

     2. L'Associazione può essere impegnata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per l'organizzazione e l'attuazione di convegni, manifestazioni ed altre iniziative socio - culturali ed istituzionali rientranti tra i compiti di istituto.

     3. L'Associazione ha l'obbligo di rendicontare all'organo erogatore l'impiego delle somme ricevute con allegata documentazione giustificatoria secondo la destinazione prevista dal relativo provvedimento di concessione.

 

     Art. 3.

     1. L'Associazione riceve dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sulla base delle rispettive competenze, le pubblicazioni edite o distribuite dalla regione ed il Bollettino ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 4.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale garantisce, per l'espletamento dei compiti propri dell'Associazione, una sede funzionale presso il Consiglio Regionale ed una presso gli uffici regionali di Isernia, assicurando il necessario supporto organizzativo mediante l'istituzione di un'apposita unità operativa organica dotata di adeguato personale appartenente al ruolo regionale [2].

 

     Art. 5.

     1. [3]

 

     Art. 6.

     1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 1995 in L. 15 milioni, gravano sul bilancio del Consiglio Regionale - anno 1995 - al Capitolo n. 600 che presenta sufficiente disponibilità.

     2. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

[3] Integra il primo periodo dell'art. 2 della L.R. 5 settembre 1974, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni. Successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30.