§ 2.3.8 - L.R. 10 agosto 1993, n. 19.
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:10/08/1993
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Tutela e uccellagione.
Art. 3.  Funzioni Amministrative.
Art. 4.  Catture ed inanellamento.
Art. 5.  Tassidermia.
Art. 6.  Piano faunistico - venatorio regionale.
Art. 7.  Controllo della fauna.
Art. 8.  Delega di funzioni amministrative.
Art. 9.  Organismi tecnici consultivi.
Art. 9 bis.  La Consulta regionale.
Art. 9 ter.  Consulta provinciale.
Art. 10.  Piani faunistico - venatori provinciali.
Art. 11.  Piani di miglioramento ambientale.
Art. 12.  Oasi di protezione.
Art. 13.  Zone di ripopolamento e cattura.
Art. 14.  Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Art. 15.  Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani per le gare degli stessi e quagliodromi.
Art. 16.  Aziende faunistico - venatorie senza fini di lucro.
Art. 17.  Allevamenti di fauna selvatica.
Art. 18.  Ambiti territoriali di caccia.
Art. 19.  Comitati di gestione degli ambiti territoriali.
Art. 20.  Gestione degli ambiti territoriali di caccia funzioni delle province.
Art. 21.  Compiti dei comitati di gestione.
Art. 22.  Esercizio dell'attività venatoria.
Art. 23.  Mezzi di caccia consentiti.
Art. 24.  Uso dei falchi.
Art. 25.  Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata dalla caccia. Fondi chiusi.
Art. 26.  Azienda agri - turistico - venatorie.
Art. 27.  Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
Art. 28.  Calendario venatorio.
Art. 29.  Controllo della fauna selvatica.
Art. 30.  Introduzione di fauna selvatica dall'estero.
Art. 31.  Divieti.
Art. 32.  Risarcimento danni alle produzioni agricole.
Art. 33.  Abilitazione all'esercizio venatorio.
Art. 34.  Tasse di concessione regionale.
Art. 35.  Vigilanza venatoria.
Art. 36.  Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria.
Art. 37.  Sanzioni penali.
Art. 38.  Sanzioni Amministrative.
Art. 39.  Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia chiusura o sospensione dell'esercizio.
Art. 40.  Rapporti sull'attività di vigilanza.
Art. 41.  Utilizzazione dei proventi regionali.
Art. 42.  Norma finanziaria.
Art. 43.  Disposizioni finali.
Art. 44.  Norme transitorie.
Art. 45.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.3.8 - L.R. 10 agosto 1993, n. 19.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(B.U. 16 agosto 1993, n. 18).

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. La Regione Molise, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge dello Stato n. 157 dell'11 febbraio 1992, delle Convenzioni internazionali e delle Direttive Comunitarie, detta norme destinate a disciplinare l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio regionale al fine di proteggere e salvaguardare il patrimonio faunistico, nonchè per la tutela dell'agricoltura e dell'ambiente. La Regione, per le suddette finalità promuove la collaborazione attiva degli Enti, delle Associazioni agricole e venatorie, per diffondere e approfondire la conoscenza del patrimonio faunistico e la difesa dell'ambiente.

     2. La Regione esercita funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico - venatoria.

     3. La Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente, propone al Consiglio Regionale che li approva i piani pluriennali per gli interventi nel settore della caccia:

     a) realizza la pianificazione del territorio mediante la destinazione differenziata del territorio stesso;

     b) provvede a pubblicare annualmente entro e non oltre il 15 giugno il calendario venatorio regionale e il relativo regolamento;

     c) entro un anno dall'entrata in vigore della legge la Regione promuove corsi di formazione sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

     4. In attuazione delle direttive CEE la Regione provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S., zone di protezione finalizzate al mantenimento degli habitat interni a tali zone e ad essi limitrofi.

     5. Su parere dell'I.N.F.S. la Regione può autorizzare esclusivamente Istituti a carattere scientifico a catturare per scopi scientifici. Può inoltre rilasciare allo stesso scopo autorizzazione per inanellare.

     6. Emana norme in ordine al soccorso alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

     6-bis. La Regione, nel rispetto dei principi e delle norme statali e dell'Unione europea, nonché della presente legge, disciplina con regolamento l'esercizio dell'attività venatoria nelle Zone di protezione speciale [1].

 

     Art. 2. Tutela e uccellagione.

     1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

     2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comunque presenti sul territorio regionale, nonchè le specie autoctone minacciate di estinzione riportate annualmente nel calendario venatorio.

     3. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3. Funzioni Amministrative.

     1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico - venatoria e svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto.

     2. Le Province esercitano le funzioni amministrative previste dall'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge n. 157/1992 e dalla presente legge regionale.

     3. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono sia dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), quale organo scientifico e tecnico di ricerca, che della collaborazione di Enti ed Istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.

 

     Art. 4. Catture ed inanellamento.

     1. La Giunta Regionale, su parere dell'I.N.F.S., può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università e del Consiglio Nazionale delle ricerche e i Musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

     2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta Regionale, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, e al superamento del relativo esame finale.

     3. Chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati è obbligato a darne notizia entro 10 gg. all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

     4. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale vengono emanate norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

 

     Art. 5. Tassidermia.

     1. L'esercizio dell'attività di Tassidermia è subordinato al possesso di regolare iscrizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per territorio.

     2. I dipendenti e titolari di Enti ed Istruzioni Pubbliche (quali Musei di Storia Naturale, Collezioni e Raccolte di interesse didattico - scientifico) e gli Istituti Universitari, sono esonerati dal possesso dei documenti di cui al comma precedente, ma non possono esercitare l'attività di tassidermia se non per conto esclusivo degli Enti.

     3. L'attività di Tassidermia è consentita esclusivamente nei confronti di esemplari appartenenti:

     a) alla fauna selvatica, oggetto di caccia nella Regione Molise o nel restante territorio nazionale;

     b) agli uccelli mammiferi provenienti da territorio diverso da quello nazionale (fauna esotica), purchè l'abbattimento, l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;

     c) alla fauna, sia indigena che esotica, tradizionalmente allevata per fini amatoriali ed alla fauna domestica. È consentita, inoltre, la preparazione tassidermistica, negli stessi limiti nei quali è permesso l'abbattimento di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni vigenti in materia;

     d) l'Amministrazione Provinciale può autorizzare la preparazione di ogni specie di selvatico deceduto per cause naturali o accidentali.

     4. Il tassidermista deve annotare su di un apposito Registro di carico e scarico, vidimato dall'Amministrazione Provinciale, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie protette eventualmente consegnatigli per la preparazione. Deve, inoltre, indicare le generalità di chi ha consegnato l'animale e le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso. La responsabilità di qualsiasi illecito è del committente. Sarà cura dello stesso produrre eventualmente una adeguata documentazione di supporto. È responsabile il tassidermista se non ottempera all'obbligo di registrazione ed a quanto previsto dal successivo comma.

     5. All'atto della richiesta per la preparazione di cui al precedente comma, viene compilato un modulo, appositamente predisposto in triplice copia, una delle quali viene trasmessa all'Amministrazione Provinciale. Nel contempo il tassidermista non potrà procedere alla naturalizzazione dell'esemplare, in attesa dell'esito che, comunque, dovrà essere comunicato dall'Amministrazione Provinciale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta segnalazione. In caso di esito sfavorevole la stessa Amministrazione dovrà provvedere alla conservazione ed alla destinazione d'uso a fini didattico scientifici, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge febbraio 1992, n. 150.

     6. Sono esonerati dall'obbligo della predetta segnalazione i Musei di Storia Naturale e le Collezioni scientifico - didattiche, non private.

     7. Il Tassidermista è obbligato ad apporre su tutti i preparati di esemplari appartenenti a specie protette e consegnati al committente, un contrassegno con il numero di riferimento del Registro, di cui al precedente comma 1. Tale obbligo non è esteso ai soggetti zoologici affidati per la preparazione da Enti ed Istituzioni Pubbliche.

     8. Eventuali controlli potranno essere effettuati da funzionari debitamente autorizzati dagli organi competenti nel rispetto delle norme costituzionali e legislative vigenti in materia.

     9. Chiunque detenga, alla data di pubblicazione della presente legge, esemplari di animali imbalsamati, appartenenti alla fauna protetta, deve inviare, ai fini dell'ulteriore detenzione, il loro elenco

all'Amministrazione Provinciale, competente per territorio, con lettera raccomandata/avviso di ricevimento entro e non oltre un'anno dalla data sopra citata.

     10. È tenuto all'obbligo di cui al comma precedente anche colui che è in possesso di esemplari già dichiarati e/o già contrassegnati, tutto ciò anche al fine di conoscere il patrimonio zoologico regionale.

     11. L'Amministrazione Provinciale competente per territorio apporrà su ciascuno degli esemplari dichiarati o parte di essi, ovvero sul basamento di sostegno degli stessi, un apposito contrassegno di modello uniforme saldamente fissato.

     12. Nei confronti degli inadempienti trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 per quanto concerne la detenzione ed il possesso di specie protette.

 

     Art. 6. Piano faunistico - venatorio regionale.

     1. Il territorio agro - silvo - pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico - venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

     2. La pianificazione faunistico - venatoria regionale è attuata mediante la destinazione differenziata del territorio.

     3. Il territorio agro - silvo - pastorale della regione, utile all'esercizio venatorio, è destinato per una quota non superiore al 20 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

     4. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui al successivo art. 10 lettere a), b) e c), sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

     5. Il 15 per cento del territorio agro - silvo - pastorale regionale utile all'esercizio venatorio può essere così destinato:

     a) 8 per cento alle aziende faunistico - venatorie;

     b) 5 per cento alle aziende agri - turistico - venatorie;

     c) 2 per cento ai centri privati di produzione della selvaggina.

     6. Sul rimanente territorio agro silvo - pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, stabilite dagli articoli 18 e 20 della presente legge.

     7. Il Piano faunistico - regionale che realizza il coordinamento dei piani provinciali è predisposto dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale Competente, è approvato dal Consiglio Regionale, ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.

     8. Il Piano faunistico regionale, oltre a contenere indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio, deve indicare:

     a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere lettere a), b) e c) del successivo art. 10;

     b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 10;

     c) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della presente legge;

     d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agro - turistico

- venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo

stato naturale.

     9. Il Piano faunistico regionale deve essere accompagnato da un regolamento attuativo nel quale, tra l'altro, devono essere indicati i tempi per la costituzione dei Comitati di Gestione degli ambiti territoriali di caccia ed il loro insediamento.

     10. Il regolamento regionale prevederà i criteri di priorità per l'ammissibilità da parte degli Organi di Gestione, in presenza di modificazioni positive della popolazione faunistica, accertate mediante censimenti, di un numero di cacciatori superiore a quello definito dall'indice di densità venatoria minima nel singolo ambito territoriale di caccia.

 

     Art. 7. Controllo della fauna.

     1. La Regione, sentito l'I.N.F.S., per particolari esigenze anche nelle zone vietate alla caccia provvede al controllo della fauna. Il controllo deve essere selettivo e basato su metodi ecologici. Qualora tali metodi non dovessero risultare efficaci la Regione può autorizzare piani di abbattimento.

     1-bis. E' istituito l'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche [2].

 

     Art. 8. Delega di funzioni amministrative.

     1. In attuazione della legge dello stato n. 142/90, n. 157/92 e, per l'effettivo decentramento e partecipazione di tutte le categorie interessate ai problemi della fauna e dell'ambiente, sono delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, salvo quelle che la legge dello Stato riserva espressamente alla Regione.

     Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. È altresì demandata alle Province l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme in materia di caccia.

     2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico consultivi, dei Comitati tecnici faunistico - venatori provinciali previsti dalla presente legge. Anche le Province nell'espletamento delle loro funzioni si avvalgono dell'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza nazionale denominato I.N.F.S. (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), e possono altresì avvalersi della collaborazione di Enti o Istituti pubblici e delle Associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.

 

     Art. 9. Organismi tecnici consultivi. [3]

     1. La Regione e le Province nell'espletamento delle loro funzioni tecnico-scientifiche, si avvalgono dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e, rispettivamente, della Consulta regionale e delle Consulte Provinciali, a cui sono conferiti compiti di organi tecnici consultivi per problemi riguardanti la protezione della fauna selvatica e degli ambienti naturali nonché la disciplina dell'attività venatoria.

 

     Art. 9 bis. La Consulta regionale. [4]

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita, presso l'Assessorato competente la Consulta regionale per la caccia, così composta:

     a) Assessore regionale alla caccia in qualità di Presidente, o suo delegato;

     b) gli Assessori provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia;

     c) quattro rappresentanti delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella Regione, designati dalle stesse in ragione proporzionale alla loro rappresentatività come emerge nell'ambito dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; [5]

     d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione da almeno 1 anno [6];

     e) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale cinofila italiana;

     f) un rappresentante regionale della Società italiana pro-segugio;

     g) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, designato di concerto tra le stesse, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella regione;

     h) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

     i) un rappresentante degli ambiti territoriali di caccia designato di concerto dagli stessi.

     2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per le peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della Commissione di un esperto.

     3. I componenti, di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h), sono designati dalle rispettive Associazioni ed Enti, entro 15 giorni dalla richiesta.

     4. La Consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente addetto al Servizio caccia e pesca della Regione designato dal dirigente responsabile del Servizio stesso.

     6. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio regionale e possono essere riconfermati.

     7. La Giunta regionale corrisponde a ciascun componente della consulta, che non sia dipendente regionale, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 9 ter. Consulta provinciale. [7]

     1. Presso la Giunta provinciale è istituita la "Consulta provinciale", quale organo tecnico-consultivo della Provincia.

     2. La Consulta provinciale è composta da:

     a) l'Assessore provinciale pro-tempore o consigliere delegato alla caccia, con funzioni di Presidente;

     b) i Presidenti degli Ambiti territoriali di caccia ricadenti nella Provincia, o loro delegati;

     c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione da almeno 1 anno [8];

     d) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole organizzate a livello provinciale e riconosciute in ambito nazionale;

     e) un rappresentante dell'ENCI o società specializzata, allo stesso ente affiliata, designato di concerto tra le stesse;

     f) un rappresentante provinciale della Società italiana pro-segugio;

     g) il Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato o funzionario da lui delegato;

     h) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella Provincia, designato di concerto tra le stesse, in caso di mancato accordo, i rappresentanti saranno nominati dalla Giunta provinciale scelti tra terne proposte da ciascuna Associazione.

     3. Ove le designazioni non dovessero pervenire all'Amministrazione provinciale entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede d'ufficio.

     4. La Consulta ha sede presso l'Assessorato provinciale competente ed è convocata dal Presidente, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti.

     5. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio provinciale e possono essere confermati.

     6. L'Amministrazione provinciale può corrispondere a ciascun componente della Consulta il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa vigente in materia, attingendo dai fondi erogati dalla Regione, ai sensi del successivo articolo 41.

 

     Art. 10. Piani faunistico - venatori provinciali.

     1. Ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico venatorio regionale, le Province, entro il mese di marzo di ogni anno, predispongono, articolandoli per comprensori, i piani faunistico - venatori.

     2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e trasmessi alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento. [9]

     3. I Piani faunistico - venatori devono prevedere:

     a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

     b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

     c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

     d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo Stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare della impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

     e) aziende faunistico - venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai solo soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta Regionale a chi ne faccia richiesta;

     f) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;

     g) quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Provincia competente per territorio a chi ne faccia richiesta [10];

     h) la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico - venatorio (legge 157/92 art. 14, comma 12).

     4. Le zone di cui al comma 3 lettere a), b) e c) devono essere perimetrate con tabelle, esenti da tasse, a cura delle Province interessate, mentre quelle alle lettere e), f), g) ed h) a cura dell'Ente, associazione o privato affidatario della singola zona.

     5. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 3 lettere a), b), c) ed e) deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati [11].

     6. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

     7. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 6.

     8. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 3, lettera a), b), c), per la opposizione manifesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico - venatorio.

     9. Le Province in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonchè l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al successivo articolo 11.

     10. Nel caso di mancato adempimento da parte delle Province la Regione esercita il potere sostitutivo di cui al precedente articolo 3 comma 1.

     11. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 per cm. 30, con scritta nera sul fondo bianco e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati, ad una distanza di circa 100 metri e comunque in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

 

     Art. 11. Piani di miglioramento ambientale.

     1. Le Province predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonchè piani di immissione di detta fauna anche tramite la cattura dei selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'I.N.F.S. e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali.

     2. L'attività di cattura e di ripopolamento viene esercitata dalle Province e tende all'immissione equilibrata sul territorio, delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

     3. Le catture sono effettuate dagli agenti venatori dipendenti dalle Province, con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 12. Oasi di protezione.

     1. Le oasi di protezione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10 sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

     2. Le oasi di protezione sono istituite e gestite dalla Provincia, sentito l'I.N.F.S. Con le stesse modalità, l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato con tabelle indicanti il divieto di caccia, secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 11 della presente legge.

     3. La Provincia, su richiesta dell'I.N.F.S., può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

     4. In via eccezionale e per la sola riduzione di determinate specie che pregiudichino l'equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi di protezione, le Province, sentito l'I.N.F.S., dispongono abbattimenti selettivi. Per le operazioni di abbattimento le Province possono autorizzare persone nominativamente individuate, oltre i soggetti previsti all'articolo 29, comma 2 [12].

     4-bis. Le oasi di protezione possono essere trasformate in Parchi regionali [13].

 

     Art. 13. Zone di ripopolamento e cattura.

     1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 3 lettera b) dell'art. 10 sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di 5 anni salvo rinnovo alla scadenza.

     2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite e gestite dalle province e dalle stesse revocate, qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore.

     3. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

     4. Nel caso estremo di superaffollamento della fauna selvatica, recante eccessivo danno alle colture agrarie, la Provincia se non ha i mezzi per procedere all'immediata cattura, è autorizzata a porre in essere le procedure previste dall'art. 19, 2° comma, della legge 157/92.

     5. Nelle zone di ripopolamento e cattura le Province autorizzano prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale, con divieto di abbattimento e di immissione di fauna selvatica, a condizione che tali prove non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna, che le medesime siano approvate dall'ENCI ed inserite nei calendari ufficiali dello stesso Ente [14].

     5-bis. In via del tutto eccezionale su richiesta di associazioni cinofile riconosciute dall'ENCI, e solo per prove aventi carattere nazionale e internazionale (classiche su selvaggina liberata), è concessa da parte dell'Amministrazione provinciale competente, l'autorizzazione a svolgere tali manifestazioni nei territori destinati alla caccia programmata al di fuori del periodo consentito per l'addestramento cani, nel rispetto delle vigenti norme in materia di salvaguardia della flora e della fauna selvatica [15].

 

     Art. 14. Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

     1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui alla lettera c) dell'articolo 10 comma 3 hanno per scopo la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e rinsanguamento del territorio regionale.

     2. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti, preferibilmente su terreni demaniali, dalle Province che ne curano anche la gestione per la quale possono avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane, dei Comuni, singoli od associati, nonchè degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, quando ricadenti nei rispettivi territori.

     3. Le Province, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli singoli o associati o le associazioni venatorie che ne facciano richiesta a costituire centri privati di riproduzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 10, della fauna selvatica allo stato naturale [16].

     4. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato, da una relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e dall'atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso dei fondi da vincolarsi. Nella richiesta devono essere elencati i nominativi delle persone autorizzate al prelievo di animali allevati.

     5. L'autorizzazione della Provincia fissa i quantitativi minimi per specie che il Centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del Centro.

     6. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture del Centro privato o a quelle circostanti in possesso del titolare del Centro.

     7. Le Province, ai fini di ripopolamento, hanno diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta nei centri privati. A tale scopo entro il mese di novembre di ogni anno, le Province comunicano ai Centri privati il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

     8. Nei centri privati è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o dell'associazione venatoria, di dipendenti delle stesse e di persone nominativamente indicate. Detto prelievo non costituisce esercizio venatorio [17].

     9. Nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica, la caccia è vietata. I Centri sono segnalati da tabelle, previste all'art. 10 comma 11 della presente legge.

     10. Le Province esercitano attività di controllo e vigilanza nei centri privati.

 

     Art. 15. Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani per le gare degli stessi e quagliodromi.

     1. Le Province, nel rispetto del regolamento regionale, istituiscono, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, zone destinate all'addestramento, l'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare e prove cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie e cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.

     2. Le zone di addestramento cani già in essere, possono continuare l'attività, previa istanza da presentare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il regolamento regionale potrà prevedere solo ed esclusivamente per le zone affidate in gestione, il divieto di caccia.

     4. Le Province, nel rispetto del regolamento regionale, su richiesta degli interessati, istituiscono quagliodromi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia in cui è consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento. La concessione o revoca viene effettuata dalla Giunta Provinciale.

 

     Art. 16. Aziende faunistico - venatorie senza fini di lucro.

     1. La Regione, su richiesta degli interessati, sentito l'I.N.F.S. e nei limiti della presente legge, istituiscono per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, nonchè per il potenziamento, lo sviluppo e l'irradiamento della fauna selvatica autoctona, aziende faunistico- venatorie senza fini di lucro in cui non è consentito immettere fauna selvatica successivamente al 31 agosto.

     2. Dette concessioni, al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, devono essere corredate di programmi di conservazione, potenziamento e ripristino di ambienti naturali atti a favorire la riproduzione delle specie cacciabili, nonchè dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole.

     3. Nelle aziende di cui al comma 1 la caccia è consentita nel pieno rispetto del calendario venatorio e con l'indice di densità minima stabilita per gli altri territori cacciabili della regione, secondo piani di assestamento e di abbattimento tali da garantire una presenza costante nei territori interessati di un contingente di riproduttori pari al 30 per cento delle loro risorse faunistiche [18].

     4. Le aziende faunistico - venatorie vengono concesse e revocate dalla Giunta Regionale sulla base del regolamento tipo.

     5. Le aziende faunistico - venatorie senza fini di lucro, poiché perseguono finalità d'interesse generale, sono soggette a tassa di concessione regionale ridotta.

 

     Art. 17. Allevamenti di fauna selvatica.

     1. Le Province, nel rispetto del regolamento regionale, autorizzano gli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, ornamentale, di ripopolamento ed amatoriale [19].

     2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla richiesta.

     3. Il titolare di un'impresa agricola può esercitare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, dandone semplice comunicazione alla competente Provincia, secondo le disposizioni dalla medesima emanate.

     3-bis. Le Province e gli ambiti territoriali di caccia possono applicare il diritto di prelazione sull'acquisto dei capi prodotti negli allevamenti disciplinati dal presente articolo secondo le procedure individuate al comma 7 dell'articolo 14 [20].

     4. Le Province sono delegate all'attuazione di quanto previsto al comma 4 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     5. Sono soggette ad autorizzazione della Provincia anche le attività relative alla detenzione e allevamento in cattività e creazione di ibridi di volatili di fauna selvatica [21].

     6. Gli esemplari prodotti negli allevamenti, di cui al comma 1, devono essere muniti di anelli inamovibili.

     7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di regolari anelli.

     8. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi per l'impianto e la gestione di Centri consortili di allevamento di selvaggina, istituiti dalle Province per il ripopolamento faunistico. Il contributo è concesso sulla base di un programma di spesa, l'erogazione è disposta per il 50 per cento in via d'acconto per il restante 50 per cento previa presentazione della documentazione probatoria della spesa.

 

     Art. 18. Ambiti territoriali di caccia.

     1. La Giunta regionale ripartisce il territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in non più di quattro ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore ai 50.000 ettari [22].

     2. D'intesa con le regioni confinanti e per esigenze motivate, la Giunta Regionale può altresì individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più Province.

     3. Ad ogni ambito di Caccia, in rapporto all'estensione territoriale ed alle risorse faunistico ambientali, viene applicato l'indice di densità venatoria minima indicata dal Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 19. Comitati di gestione degli ambiti territoriali.

     1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia sono soggetti privati senza scopo di lucro di interesse pubblico, sono costituiti con provvedimento della giunta provinciale competente per territorio e sono così composti:

a) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia, di cui uno per organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle organizzazioni aventi il maggior numero di iscritti;

b) da sei rappresentanti, di cui uno per ogni singola associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ove presente in forma organizzata nel territorio della provincia. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle associazioni aventi il maggior numero di iscritti;

c) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ed organizzate nella provincia, di intesa tra le stesse. In caso di mancato accordo, i rappresentanti sono nominati dalla giunta provinciale tra terne di nominativi proposte da ciascuna associazione di protezione ambientale;

d) dai sindaci dei quattro comuni territorialmente più estesi ricadenti nell'A.T.C.;

e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio con voto consultivo [23].

     2. Svolge le funzioni di Segretario, un dipendente dell'Ufficio caccia competente per territorio con qualifica funzionale non inferiore a VII livello.

     3. Le designazioni di nomina o di revoca avvengono ad iniziativa delle rispettive strutture provinciali. Qualora le designazioni non dovessero pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, la Giunta Provinciale provvederà d'ufficio [24].

     4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno sede presso le competenti Amministrazioni Provinciali e sono convocati dai rispettivi Presidenti, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio provinciale e possono essere riconfermati [25].

     5. I Comitati di gestione così costituiti eleggono nel proprio seno il Presidente e nominano il collegio dei revisori dei conti tra esperti, estranei Comitato di Gestione, in numero di tre iscritti nell'apposito albo [26].

 

     Art. 20. Gestione degli ambiti territoriali di caccia funzioni delle province.

     1. Ai fini del Coordinamento della gestione programmata della Caccia, le Province:

     a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto della forma o dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di gestione;

     b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la gestione venatoria;

     c) determinano il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente;

     d) fissano, per ogni ambito territoriale di caccia, la quota di partecipazione economica a carico dei cacciatori, secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1 bis [27].

     e) provvedono a comunicarsi il numero dei cacciatori residenti da considerare negli ambiti territoriali di caccia di propria competenza. Per la convalida degli ambiti territoriali di caccia sul tesserino di caccia è sufficiente il timbro della sola Provincia di residenza [28].

     1 bis. La partecipazione economica dei cacciatori alla gestione, per, finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia si realizza mediante il versamento di una quota annuale stabilita dalle Province per ciascun ATC di propria competenza territoriale. L'ammontare della quota è fissato in misura non inferiore all'importo della tassa di concessione governativa, al netto dell'addizionale, e non superiore al suo triplo. L'ammontare così determinato può essere ridotto, di non oltre l'ottanta per cento, per i cacciatori residenti nel territorio regionale [29].

     2. Le suddette quote, da versare all'Amministrazione Provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai Comitati di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico - venatorie, nonchè per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente.

 

     Art. 21. Compiti dei comitati di gestione.

     1. Il Comitato di gestione, entro quattro mesi dal suo insediamento, approva un proprio regolamento nel quale devono essere comunque previsti:

     a) piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di fauna selvatica;

     b) l'istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture venatorie per l'adattamento in libertà;

     c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante l'anno solare.

     2. Il Comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

     a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

     b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli, ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;

     c) il ripristino di zone umide e di fossati;

     d) la differenziazione delle colture;

     e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica ed alla nidificazione;

     f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;

     g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

     3. Il Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, alla erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nei territori destinati alla caccia programmata, per una percentuale minima del 15% dell'importo stimato dalle Province secondo le procedure, di cui al successivo articolo 32. Lo stesso Comitato provvede, altresì, alla erogazione di contributi per interventi previamente concordati, al fine della prevenzione delle azioni di danno [30].

     4. A partire dalla stagione venatoria 1995/96, il Comitato di gestione deve fornire all'Amministrazione Provinciale elementi di valutazione al fine della determinazione del contributo da assegnare ai proprietari o conduttori ai sensi del successivo art. 25.

     5. Il bilancio preventivo dell'A.T.C. viene approvato dal Comitato di gestione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è inviato alla Provincia, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

     6. Ogni A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.

     7. Ogni A.T.C. deve trasmettere alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 22. Esercizio dell'attività venatoria.

     1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla presente legge.

     2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati, secondo le norme della presente legge; è considerato, altresì, esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 3, lettera d).

     3. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata o sia intento al recupero di quella da lui ferita non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

     4. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative RCVT ed infortuni, con relativi massimali, previsti dalla legge dello Stato.

     5. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un'apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza con allegato il calendario regionale riportante, tra l'altro, gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria.

     6. Il tesserino, predisposto e stampato a cura della Regione, ha validità per una stagione venatoria e deve essere restituito all'Amministrazione provinciale che l'ha rilasciato, all'atto del rilascio del nuovo tesserino. Per i cacciatori non residenti nella Regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva. [31]

     7. Il rilascio del tesserino regionale è subordinato al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, alla restituzione del tesserino della stagione precedente.

     8. Il cacciatore di altre regioni, che intenda praticare la caccia nel territorio di una provincia del Molise, deve fare apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni dell'ambito territoriale in cui è stati ammesso [32].

     [8 bis. Le quote, di cui al comma 8, da versare all'Amministrazione provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai rispettivi Comitati di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie, nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente.] [33]

     9. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

     10. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso nella Regione Molise può essere praticato in forma vagante e fissa, con o senza l'ausilio del cane.

     11. Ogni cacciatore residente nella Regione Molise ha diritto di accesso gratuito, previa domanda anche ad una sola Provincia, a tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione, previo pagamento di una sola quota da effettuare entro il 30 ottobre e da comprovare all'atto della richiesta del tesserino regionale. Il cacciatore non residente nella Regione Molise deve produrre domanda di ammissione all'ATC, che, nei termini stabiliti dal regolamento interno, provvede a comunicare agli interessati la loro ammissione, e deve comprovare il versamento della quota stabilita per accedere all'esercizio venatorio [34].

     11-bis. Le somme introitate da tutti gli ambiti territoriali di caccia della regione Molise saranno ripartite in parti uguali tra gli ambiti di cui al precedente comma, con l'esclusione di quelle derivanti dall'interscambio [35].

     12. Il Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia, sulla base di modalità da esso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere, dopo il primo mese di caccia, ai cacciatori residenti iscritti, la possibilità di concedere giornate di propria competenza, per un massimo di dieci giorni per stagione venatoria, ad altro cacciatore residente fuori regione previo contributo per ogni giorno concesso pari alla decima parte della quota d'accesso all'ambito territoriale di caccia, prevista per i cacciatori non residenti [36].

     12-bis. Le quote, di cui al comma 12, da versare all'Amministrazione provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai rispettivi Comitati di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie, nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambente [37].

     13. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e tale fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Molise. Nel numero dei cacciatori non residenti ammissibili non sono calcolati quelli che praticano l'attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie [38].

 

     Art. 23. Mezzi di caccia consentiti.

     1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore a 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

     È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonchè l'uso dell'arco e del falco.

     2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

     2-bis. [E' fatto assoluto divieto di uso e di detenzione di munizioni a palla unica o a pallettoni durante il periodo di chiusura della caccia alla specie ungulati] [39].

     3. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

     4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

 

     Art. 24. Uso dei falchi.

     1. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito sotto il controllo dell'I.N.F.S. esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (legge 19 dicembre 1975 n. 874).

     2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. L'Amministrazione Regionale, avvalendosi dell'I.N.F.S. o del Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Roma e tramite le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, provvederà al marcaggio degli esemplari detenuti che non potranno essere superiori a due con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'I.N.F.S. ed alla redazione di una scheda in quadruplice copia, fornita anch'essa dall'I.N.F.S, dove saranno riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi soggetti, una copia verrà archiviata presso l'Amministrazione Regionale, una presso la competente Amministrazione Provinciale, una copia verrà inviata all'I.N.F.S. ed una copia verrà rilasciata al possessore del rapace.

     4. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, le variazioni di consistenza dovranno essere denunciate entro 10 giorni all'Amministrazione Regionale ed a quella Provinciale competente per territorio, con specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi.

     5. All'atto della denuncia, il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita dell'animale; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco.

     6. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione di provenienza.

     7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati all'I.N.F.S. che provvederà, seguendo programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche.

 

     Art. 25. Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata dalla caccia. Fondi chiusi.

     1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico - venatorio Regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione venatoria 1995/96, dalle Amministrazioni Provinciali, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente.

     2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio della attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico - venatorio, al Presidente della Giunta Regionale, richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla stessa è esaminata entro 60 giorni; la richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli artt. 7 e 8. È altresì accolta, in casi da individuarsi specificatamente con regolamento del Consiglio Regionale quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

     3. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

     4. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

     L'esercizio venatorio in forma vagante è, inoltre, vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Giunta Regionale, sentito il settore decentrato competente per territorio, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

     5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla Giunta Regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

     6. La superficie dei fondi chiusi, di cui ai commi 2 e 5, entra a far parte della quota non superiore al 20 per cento del territorio agro - silvo

- pastorale della Regione, utile all'esercizio venatorio destinato a

protezione della fauna selvatica di cui all'art. 6, comma 3.

 

     Art. 26. Azienda agri - turistico - venatorie.

     1. Entro i limiti percentuali del territorio agro - silvo - pastorale regionale utile alla caccia, la Giunta Regionale, su richiesta degli interessati, sentito il parere della Commissione Consiliare competente e dell'I.N.F.S., può autorizzare l'istituzione di aziende agri - turistico - venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.

     2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

     a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

     b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1049/88/CEE e successive modificazioni.

     3. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agri- turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

     4. La Giunta Regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

     5. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.

 

     Art. 27. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

     1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

     a) specie cacciabili dal primo settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); fagiano (Phasianus colchicus);

     b) specie cacciabili dall'1 settembre al 31 gennaio: volpe (vulpes vulpes) e cinghiale (sus scrofa) [40];

     c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); moretta (Aythya fuligula); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrutus glandarius); gazza (Pica pica), Taccola (Corvus monedula); [41]

     d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno utile per la caccia: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); alzavola (Anas crecca); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); mestolone (Anas clipeata); moriglione (Aythya ferina); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Colomba palumbus); beccaccia (Scolopax rusticola), Marzaiola (Anas quequedula); [42]

     e) specie cacciabili dal primo ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoring graeca); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); [43]

     f) [specie cacciabili dal primo ottobre al 31 dicembre o dal primo novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)] [44].

     2. La Regione fissa le giornate di caccia a tre settimanali a libera scelta del cacciatore.

     2-bis. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per le specie colombaccio (Colomba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), volpe (Vulpes vulpes), cinghiale (sus scrofa) in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° di settembre ed il termine utile per la caccia [45].

     2-ter. La Regione procede all'adeguamento dinamico dell'elenco delle specie cacciabili, in conformità delle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali, ed autorizza prelievi venatori in deroga, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE e dalla legge n. 221/2002 [46].

 

     Art. 28. Calendario venatorio.

     1. Entro e non oltre il 15 giugno, la Giunta Regionale, sentiti l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e la Competente Commissione Consiliare, approva e pubblica il calendario ed il regolamento relativo all'intera stagione venatoria.

     2. Nel calendario venatorio regionale devono essere, in particolare, indicate:

     a) le specie cacciabili e periodi di caccia;

     b) le giornate di caccia;

     c) il carniere giornaliero;

     d) inizio e termine della giornata di caccia;

     d-bis) i periodi e le modalità per l'accesso agli ambiti territoriali di caccia da parte dei cacciatori extraregionali [47].

     e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia;

     f) l'uso dei cani;

     g) disposizioni per le gare cinofile;

     h) indicazione per la caccia al cinghiale;

     i) divieti e sanzioni;

     3. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, a scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

     4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

     5. La Giunta Regionale può definire nel calendario venatorio l'ora legale di inizio della giornata venatoria, per periodi mensili o quindicinali, indicando con la stessa cadenza periodica, l'ora legale di termine.

 

     Art. 29. Controllo della fauna selvatica.

     1. La Giunta Regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 27.

     2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora venga verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta Regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio [48].

     3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nominativamente designate dall'Ente di gestione, munite di licenza per l'esercizio venatorio.

     4. La Giunta Regionale, per comprovate ragioni, di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi, tutti munite di licenza per l'esercizio venatorio.

     4 bis. L'Assessorato alla caccia della Regione Molise predispone, ogni anno, il piano di gestione degli ungulati e ne fissa la densità per ogni 100 ettari di superficie, su indicazione della consulta regionale. La densità di capi non può, comunque, essere superiore a 2,5, l'eventuale supero va eliminato entro 2 anni. [49]

 

     Art. 30. Introduzione di fauna selvatica dall'estero.

     1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Molise fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste su parere dell'I.N.F.S.

     2. L'introduzione di selvaggina dall'estero è comunque regolamentata dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

 

     Art. 31. Divieti.

     1. Oltre ai divieti contenuti nell'art. 21 comma 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nella Regione Molise non è consentito:

     a) esercitare la caccia da appostamento fisso a qualsiasi tipo di selvaggina con uso di richiami vivi;

     b) la posta alla beccaccia e al beccaccino;

     c) [esercitare la caccia al colombaccio con colombi ammaestrati] [50];

     d) utilizzare civette per la caccia delle allodole;

     e) esercitare la caccia sui terreni in attualità di coltivazione, nei frutteti ed in vigneti specializzati;

     f) l'abbattimento di giovani nati di cinghiali con manto rigato;

     g) bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose nonchè prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti in tutto il territorio della Regione dal 1 aprile al 20 settembre: l'osservanza del periodo temporale predetto può essere derogato, con espressa motivata richiesta del Sindaco del Comune interessato, al Presidente della Provincia;

     h) abbandonare e lasciare incustoditi i cani di ogni razza. I cani trovati a vagare sul territorio utile alla caccia in tempo di divieto o sui territori comunque vincolati per fini faunistici e venatori, devono essere catturati;

     i) l'esercizio della caccia su terreno in tutto o in gran parte coperto di neve, ad eccezione della caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua perenne, limitatamente alle specie cacciabili e per i periodi consentiti dalla legge.

     1-bis. Per le violazioni ai divieti previsti dalla presente legge, dai regolamenti di attuazione e dal calendario venatorio, per le quali non è espressamente prevista sanzione, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di Euro 630,00 [51].

 

     Art. 32. Risarcimento danni alle produzioni agricole.

     1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria, è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.

     2. In ciascuna Provincia, viene costituito dalla Giunta Provinciale un comitato composto dall'Assessore Provinciale delegato alla materia, cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella regione. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione Provinciale e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Provincia, designato dall'Assessore Provinciale competente per materia.

     3. Il proprietario o il conduttore del fondo sono tenuti a denunciare sollecitamente i danni al comitato provinciale competente per territorio, che procede entro 30 giorni, avvalendosi dei tecnici delle strutture provinciali e con la partecipazione diretta di due componenti del comitato stesso, rappresentanti rispettivamente le associazioni agricole e quelle venatorie, alle occorrenti verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni. Entro i successivi 180 giorni, i tecnici della struttura provinciale provvedono a redigere la perizia estimativa e, previo parere del comitato, procedono alla liquidazione dei danni. Le Province possono riconoscere ai componenti dei comitati che intervengono nelle verifiche il rimborso delle spese sostenute per trasferte, secondo il trattamento previsto per i dipendenti provinciali con qualifica non dirigenziale, con oneri a carico del fondo costituito ai sensi del comma 1 [52].

     4. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

     5. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistiche venatorie ed agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. I danni prodotti nei territori destinati alla caccia programmata vengono valutati e stimati dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio e risarciti dalle stesse attingendo, in parte, dal fondo di cui al precedente comma 1 e in parte dal contributo erogato dai competenti Comitati di Gestione secondo le indicazioni, di cui all'articolo 21, comma 3 [53].

 

     Art. 33. Abilitazione all'esercizio venatorio.

     1. In applicazione dell'art. 22 della legge n. 157/92, la licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata, secondo le leggi di pubblica sicurezza, a coloro che hanno superato l'abilitazione all'esercizio venatorio sostenuto dinanzi all'apposita Commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia.

     2. Presso le Amministrazioni Provinciali ha sede la Commissione di cui al precedente comma.

     Gli esami devono vertere sulle seguenti nozioni:

     a) Legislazione venatoria e in particolare:

     - Concetto di fauna selvatica; specie cacciabili e periodi caccia; differenza fra selvaggina Stanziale e Migratoria; concetto di esercizio venatorio; tempi e forme di caccia consentiti; limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai luoghi ed alle modalità; calendario venatorio e concetto di caccia programmata.

     Nozioni sulla licenza di caccia (rilascio, validità, rinnovo, assicurazione per responsabilità civile, tesserino venatorio regionale).

     Zone di ripopolamento e cattura; oasi di protezione ed ambiti territoriali di caccia.

     Addestramento ed utilizzazione dei cani; organi preposti alla gestione della caccia; agenti di vigilanza e loro poteri; sanzioni e procedure;

     b) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili:

     - Concetti fondamentali di equilibrio della natura; rapporto fra fauna selvatica ed ambiente naturale; conoscenza delle varie specie di fauna selvatica omeoterma con particolare riferimento alle specie cacciabili ed a quelle protette;

     c) Armi e munizioni da caccia:

     - Nozioni generali e particolari sui vari tipi di armi e munizioni da caccia; custodia, manutenzione, controllo, trasporto e conservazione delle armi e munizioni; uso corretto delle armi durante l'attività venatoria, gittata delle armi impiegate a distanza di sicurezza da osservare per la prevenzione degli infortuni;

     d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:

     - Rapporto tra agricoltura ed attività venatoria Rispetto degli ambienti naturali e ripristino dell'habitat per lo sviluppo e l'incremento della fauna selvatica.

     Conoscenza delle norme che impediscono o limitano l'esercizio venatorio per il rispetto e la salvaguardia delle colture agricole;

     e) Norme di pronto soccorso.

     3. La Commissione sarà così composta in base alle materie di cui al comma 1;

     a) da numero cinque esperti delle materie di cui innanzi;

     b) da numero cinque supplenti;

     c) da funzionario del Settore caccia della Provincia, con funzioni di segretario, designato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

     I componenti della Commissione restano in carica tre anni. I commissari effettivi eleggono tra di loro un Presidente. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il commissario più anziano in età.

     4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole per tutte e cinque le materie elencate al comma 3 e la commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il Presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

     5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei, non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi 3 mesi.

     6. Gli esami sulle precisate materie si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una prova orale.

     7. L'abilitazione venatoria è necessaria sia per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia che per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

     8. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

     9. Per essere ammesso a sostenere l'esame di abilitazione, il candidato deve presentare domanda in carta legale diretta al Presidente della Commissione presso la provincia di residenza, allegando il certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed il certificato di residenza.

     10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

     11. Ai componenti della Commissione spettano le indennità e rimborsi di cui alla legge regionale 1° marzo 1983 n. 7 Allegato A e successive modificazioni.

 

     Art. 34. Tasse di concessione regionale.

     1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e della legge 11 febbraio 1992 n. 157, istituisce ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281, la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella misura pari al 50% della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni.

     2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e non è dovuto qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o l'eserciti esclusivamente all'estero.

     3. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed in caso di rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

     4. Sono inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale:

     a) gli appostamenti fissi;

     b) i centri privati di produzione della selvaggina, allo stato naturale;

     c) le aziende faunistiche venatorie, in relazione alle quali, quando non sussistano fini di lucro è ridotta ad 1/4;

     d) le aziende agri - turistico - venatorie.

     5. I proventi della tassa di cui al primo comma sono utilizzati, per le finalità di cui all'art. 23 comma 4 della legge 157/92.

 

     Art. 35. Vigilanza venatoria.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province. Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia, nonchè le armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65.

     2. Gli agenti di vigilanza delle Province esercitano la loro attività nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio; portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

     3. Gli agenti di vigilanza della Provincia possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 36 anche fuori dall'orario di servizio.

     4. Concorrono alla vigilanza, le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale, nonchè quelle delle associazioni di protezione ambientali, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     5. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sotto ufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi naturali, nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da legge regionale.

     6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di preparazione organizzati dalle Province ed al conseguimento di un attestato di idoneità, previo esame dinanzi alla commissione di cui al precedente art. 33.

     7. A tutti gli agenti di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

     8. Agli agenti di cui ai commi 1 e 5 con compiti di vigilanza sull'esercizio venatorio è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni [54].

     9. Le Province organizzano corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

     10. A detti corsi possono partecipare, su richiesta delle rispettive organizzazioni di appartenenza, gli aspiranti "guardie venatorie volontarie" delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di cui al comma 6.

     11. Le Province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

 

     Art. 36. Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria.

     1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'art. 35, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.

     2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge 157/92, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

     3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambientale naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori.

     Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia per essere destinato a finalità faunistiche - venatorie.

     4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

     5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

     6. Gli agenti venatori dipendenti degli Enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

 

     Art. 37. Sanzioni penali.

     1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella legge, 11 febbraio 1992 n. 157 e nella presente legge, si applicano integralmente le sanzioni penali previste nell'art. 30 della legge 157/92.

 

     Art. 38. Sanzioni Amministrative.

     1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 e nella presente legge, salvo che il fatto sia previsto come reato, si applicano integralmente le sanzioni amministrative previste nell'art. 31 della legge 157/92.

     2. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

     a) L. 5.000 per ogni bossolo non raccolto di proprie cartucce usate;

     b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni cane lasciato incustodito o in allenamento od addestramento in periodi o su territori non consentiti. Se la violazione viene nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

     c) da L. 300.000 a L. 1.200.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 31, lettera g), della presente legge;

     d) L. 50.000 per ogni tabella abusiva o poste in difformità o in contrasto con le disposizioni della presente legge o della legge 157/92;

     e) da L. 200.000 a L. 1.200.000 per la violazione di cui all'art. 33, ottavo comma, della presente legge.

 

     Art. 39. Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia chiusura o sospensione dell'esercizio.

     1. Oltre alle sanzioni penali previste nell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:

     a) la sospensione della licenza di porto di fucile per un periodo da uno a tre anni nei casi previsti dall'art. 30 della legge 157/92 comma 1 lettere a), b), d) ed i) nonchè di quelle delle lettere f), g) ed h) limitatamente all'ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma n. 1 del Codice Penale;

     b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'art. 30 della legge 157/92 comma 1 lettere c) ed e), nonchè per i fatti delle lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99 secondo comma n. 1 del Codice Penale;

     c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), c), ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma 1 n. 1 del Codice Penale;

     d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto all'art. 30 comma 1, lettera l), nell'ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1 del Codice Penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

     2. I provvedimenti indicati nel comma 1, sono adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

     3. Se l'oblazione non è ammessa, o non effettuata nei 30 giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 30 legge 157/92 comma 1, lettere a), b), c), d) ed i), al questore il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

     4. Oltre alle sanzioni amministrative, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dall'art. 31 legge 157/92 comma 1, lettera a), nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g), del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

     5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte della Provincia competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza, ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

     6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

 

     Art. 40. Rapporti sull'attività di vigilanza.

     1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, la Giunta Regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Provincie, e riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tale fine il questore di ciascun Provincia comunica alla Giunta Regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

 

     Art. 41. Utilizzazione dei proventi regionali.

     1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende faunistico - venatorie, per aziende agri- turistiche - venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge.

     2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nel comma precedente le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

     a) nella misura del 43 per cento a favore degli ATC per le attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge [55];

     b) nella misura del 40 per cento a favore delle Province per la realizzazione ed attuazione del piano faunistico-venatorio, per il ripopolamento di fauna selvatica, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura e per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico [56];

     c) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute ed operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa [57];

     d) nella misura del 2 per cento a favore delle Province per i corsi di preparazione e di aggiornamento per gli agenti di vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie ed aspiranti guardie volontarie [58];

     e) nella misura del 5 per cento a favore delle attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie [59];

     f) [nella misura massima dell'8% a favore delle Province per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura] [60].

     3. Le Amministrazioni Provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio nonchè il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico - venatoria.

     4. Le Amministrazioni Provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dal presente articolo, nonchè le entrate di cui al precedente art. 20 con l'osservanza delle destinazioni programmate.

 

     Art. 42. Norma finanziaria.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono istituiti tre appositi capitoli con le seguenti denominazioni: [61]

     a) "Proventi delle tasse di concessione regionale per l'esercizio venatorio";

     b) "Proventi delle tasse di concessione regionale per aziende faunistico - venatorie, per aziende agri - turistico - venatorie e per centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale ed appostamenti fissi;

     c) "Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di concessioni".

     2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti nei seguenti capitoli di previsione della spesa:

     a) "Spese per la stampa del Calendario e regolamento venatorio e dei tesserini per la caccia programmata" articoli 16 e 28;

     b) "Spese per la realizzazione del piano faunistico - venatorio, per ripopolamento di selvaggina e miglioramento ambientale" articoli 11 e 12;

     c) "Spese per il fondo risarcimento danni alle produzioni agricole prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria articolo 32;

     d) "Spese per contributi ai proprietari o conduttori per l'utilizzo di terreni agricoli" - art. 25;

     e) "Spese per funzioni amministrazione delegate" art. 3;

     f) "Spese per i corsi di preparazione e aggiornamento per agenti di vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie" - art. 35.

     f bis) Spese per funzioni e gestione degli AA.TT.CC. della Regione. [62]

     2 bis. La Giunta regionale eroga risorse finanziarie agli ATC che operano le proprie funzioni sul territorio regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio. [63]

     3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 43. Disposizioni finali.

     1. Il Consiglio Regionale approva i regolamenti attuativi della presente legge.

     2. Al termine dell'annata venatoria 1994/95 la Giunta Regionale trasmette al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed al Ministero dell'Ambiente una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

     3. Per tutto quanto non previsto dalla seguente legge, si applicano le norme contenute nella legge 11 febbraio 1992 n. 157.

     4. Sono abrogate le leggi regionali 27 luglio 1979 n. 20 e 6 giugno 1988 n. 14.

 

     Art. 44. Norme transitorie.

     1. Nelle more di applicazione della presente legge, l'attuale ordinamento, resta in vigore per la stagione venatoria 1993, previo decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 45. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 23.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2011, n. 8.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 21.

[6] Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 21 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2006, n. 34.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[8] Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 21 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2006, n. 34.

[9] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2006, n. 21.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2001, n. 19.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 23.

[13] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[14] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 23.

[15] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[16] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[17] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[18] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 21 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 2011, n. 8.

[19] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[20] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 aprile 2012, n. 10.

[21] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[22] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[23] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 aprile 2011, n. 8.

[24] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 aprile 2011, n. 8.

[25] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[26] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[27] Lettera già sostituita dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15 e così ulteriormente sostituita dall’art. 1 della L.R. 11 novembre 2005, n. 39.

[28] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[29] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 11 novembre 2005, n. 39.

[30] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[31] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 21.

[32] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 11 novembre 2005, n. 39.

[33] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15 e abrogato dall’art. 1 della L.R. 11 novembre 2005, n. 39.

[34] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[35] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[36] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 2012, n. 10.

[37] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[38] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 23.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 23 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2016, n. 12.

[40] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 2007, n. 16.

[41] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[42] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[43] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[44] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15 e abrogata dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[45] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 2007, n. 16.

[46] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[47] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[48] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 17 novembre 2020, n. 14.

[49] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 21.

[50] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[51] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[52] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 23.

[53] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[54] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

[55] Lettera già sostituita dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15, dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14 e così ulteriormente sostituita dall'art. 21 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

[56] Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14 e così ulteriormente sostituita dall'art. 21 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

[57] Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14 e così ulteriormente sostituita dall'art. 21 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

[58] Lettera già sostituita dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2004, n. 15, dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14 e così ulteriormente sostituita dall'art. 21 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

[59] Le originarie lettere da a) a f), già sostituite dalle lettere da a) a d) dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14, sono state così ulteriormente sostituite dalle lettere da a) a e) dall'art. 21 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.

[60] Le originarie lettere da a) a f) sono state sostituite dalle attuali lettere da a) a d) dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[61] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 21.

[62] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 21.

[63] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 21.