§ 5.4.347 - L.R. 17 novembre 2020, n. 14.
Variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 e modifiche di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:17/11/2020
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Variazioni al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022
Art. 2.  Sostituzione di Tabella alla legge regionale 30 aprile 2020, n. 2
Art. 3.  Modifica della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 e della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19
Art. 4.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 2/2020
Art. 5.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2007 n. 13 (Modalità di copertura del disavanzo sanitario cumulato fino al 31 dicembre 2006)
Art. 6.  Interventi agevolativi per la competitività del sistema produttivo regionale
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 5.4.347 - L.R. 17 novembre 2020, n. 14.

Variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 e modifiche di leggi regionali

(B.U. 18 novembre 2020, n. 77)

 

Art. 1. Variazioni al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022

1. Al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022 della Regione Molise sono apportate le variazioni così come riportate nei seguenti prospetti allegati alla presente legge denominati:

a) Tabella 1 – Allegato A1, A2, A3 e A4 prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli;

b) Tabella 2 - riepilogo per titoli variazioni spese;

c) Tabella 3 - quadro generale riassuntivo;

d) Tabella 4 - equilibri di bilancio;

e) Tabella 5 - modello 8.1 variazioni di bilancio.

2. Le variazioni di cui al comma 1 non alterano gli equilibri di bilancio.

 

     Art. 2. Sostituzione di Tabella alla legge regionale 30 aprile 2020, n. 2

1. Alla legge regionale 30 aprile 2020 n. 2 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022), la Tabella denominata 'Elenco delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione' costituente allegato alla 'Nota integrativa' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) della legge medesima, è sostituita dalla Tabella denominata 'Elenco delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione', costituente 'Allegato A' alla presente legge.

 

     Art. 3. Modifica della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 e della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19

1. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004, gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici di cui agli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141- bis, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinato a confluire nei piani paesaggistici.'.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati) è aggiunto, in fine, il seguente periodo 'Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo n.42/2004, gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici di cui agli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato a confluire nei piani paesaggistici.'.

3. All'articolo 29, comma 2, della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), i periodi 'Tali piani possono essere attuati tramite le guardie venatorie dipendenti delle Province e da altri soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.' sono sostituiti dai seguenti periodi 'Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.'.

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 2/2020

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2/2020, è sostituito dal seguente comma '2. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.'

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2007 n. 13 (Modalità di copertura del disavanzo sanitario cumulato fino al 31 dicembre 2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 13/2007, è sostituito dal seguente comma '1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro approvato con specifico Accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005, la Regione destina un'entrata finalizzata pari ad euro 6.251.073,52 a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate derivanti:
a) dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'importo massimo di 2 milioni;

b) dall'incremento dell'aliquota dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42;

c) da altre entrate proprie regionali.'.

 

     Art. 6. Interventi agevolativi per la competitività del sistema produttivo regionale

1. Al fine di potenziare la competitività del sistema produttivo regionale ed agevolare l'accesso al credito delle imprese, di attrarre nuovi investimenti sul territorio, la Regione promuove specifici interventi agevolativi che generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie anche in complementarietà con strumenti nazionali e/o comunitari.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 istituiti dalla Giunta regionale possono essere attuati con modalità che consentono l'integrazione di forme di sostegno a carattere nazionale e comunitario, ivi incluse quelle del 'Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca' di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.'

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.