§ 2.3.23 - L.R. 9 settembre 2011, n. 23.
Ulteriore intervento di modifica alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:09/09/2011
Numero:23


Sommario
Art. 1. 1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione


§ 2.3.23 - L.R. 9 settembre 2011, n. 23.

Ulteriore intervento di modifica alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

(B.U. 16 settembre 2011, n. 25)

 

Art. 1.

1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. La Regione, nel rispetto dei principi e delle norme statali e dell'Unione europea, nonché della presente legge, disciplina con regolamento l'esercizio dell'attività venatoria nelle Zone di protezione speciale.";

 

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In via eccezionale e per la sola riduzione di determinate specie che pregiudichino l'equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi di protezione, le Province, sentito l'I.N.F.S., dispongono abbattimenti selettivi. Per le operazioni di abbattimento le Province possono autorizzare persone nominativamente individuate, oltre i soggetti previsti all'articolo 29, comma 2.";

 

c) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nelle zone di ripopolamento e cattura le Province autorizzano prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale, con divieto di abbattimento e di immissione di fauna selvatica, a condizione che tali prove non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna, che le medesime siano approvate dall'ENCI ed inserite nei calendari ufficiali dello stesso Ente.";

 

d) all'articolo 17, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Le Province e gli ambiti territoriali di caccia, a parità di qualità e di prezzo offerti, acquistano capi di fauna selvatica prioritariamente dagli allevamenti autorizzati presenti nel territorio regionale avvalendosi del diritto di prelazione previsto al comma 7 dell'articolo 14.";

 

e) all'articolo 22, comma 13, è aggiunto il seguente periodo: "Nel numero dei cacciatori non residenti ammissibili non sono calcolati quelli che praticano l'attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie.";

 

f) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. E' fatto assoluto divieto di uso e di detenzione di munizioni a palla unica o a pallettoni durante il periodo di chiusura della caccia alla specie ungulati.";

 

g) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il proprietario o il conduttore del fondo sono tenuti a denunciare sollecitamente i danni al comitato provinciale competente per territorio, che procede entro 30 giorni, avvalendosi dei tecnici delle strutture provinciali e con la partecipazione diretta di due componenti del comitato stesso, rappresentanti rispettivamente le associazioni agricole e quelle venatorie, alle occorrenti verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni. Entro i successivi 180 giorni, i tecnici della struttura provinciale provvedono a redigere la perizia estimativa e, previo parere del comitato, procedono alla liquidazione dei danni. Le Province possono riconoscere ai componenti dei comitati che intervengono nelle verifiche il rimborso delle spese sostenute per trasferte, secondo il trattamento previsto per i dipendenti provinciali con qualifica non dirigenziale, con oneri a carico del fondo costituito ai sensi del comma 1.".

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.