§ 2.3.24 - L.R. 30 aprile 2012, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:30/04/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.24 - L.R. 30 aprile 2012, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

(B.U. 30 aprile 2012, n. 9)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)

1. Il comma 3-bis dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:"3-bis. Le Province e gli ambiti territoriali di caccia possono applicare il diritto di prelazione sull'acquisto dei capi prodotti negli allevamenti disciplinati dal presente articolo secondo le procedure individuate al comma 7 dell'articolo 14.".

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19)

1. Al comma 12 dell'articolo 22 della legge regionale n. 19/1993 la parola "venticinquesima" è sostituita dalla parola "decima".

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.