§ 2.3.15 - L.R. 20 maggio 2004, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:20/05/2004
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sono apportate le modifiche ed integrazioni, di cui [...]


§ 2.3.15 - L.R. 20 maggio 2004, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

(B.U. 1 giugno 2004, n. 11).

 

Art. 1.

     1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sono apportate le modifiche ed integrazioni, di cui ai commi seguenti.

     2. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. Organismi tecnici consultivi.

1. La Regione e le Province nell'espletamento delle loro funzioni tecnico-scientifiche, si avvalgono dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e, rispettivamente, della Consulta regionale e delle Consulte Provinciali, a cui sono conferiti compiti di organi tecnici consultivi per problemi riguardanti la protezione della fauna selvatica e degli ambienti naturali nonché la disciplina dell'attività venatoria".

     3. Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 9-bis

La Consulta regionale.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita, presso l'Assessorato competente la Consulta regionale per la caccia, così composta:

a) Assessore regionale alla caccia in qualità di Presidente, o suo delegato;

b) gli Assessori provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia;

c) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella regione designato di concerto tra le stesse;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione;

e) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale cinofila italiana;

f) un rappresentante regionale della Società italiana pro-segugio;

g) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, designato di concerto tra le stesse, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella regione;

h) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;

i) un rappresentante degli ambiti territoriali di caccia designato di concerto dagli stessi.

2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per le peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della Commissione di un esperto.

3. I componenti, di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h), sono designati dalle rispettive Associazioni ed Enti, entro 15 giorni dalla richiesta.

4. La Consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente addetto al Servizio caccia e pesca della Regione designato dal dirigente responsabile del Servizio stesso.

6. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio regionale e possono essere riconfermati.

7. La Giunta regionale corrisponde a ciascun componente della consulta, che non sia dipendente regionale, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia."

"Art. 9-ter

Consulta provinciale.

1. Presso la Giunta provinciale è istituita la "Consulta provinciale", quale organo tecnico-consultivo della Provincia.

2. La Consulta provinciale è composta da:

a) l'Assessore provinciale pro-tempore o consigliere delegato alla caccia, con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti degli Ambiti territoriali di caccia ricadenti nella Provincia, o loro delegati;

c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in regione;

d) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole organizzate a livello provinciale e riconosciute in ambito nazionale;

e) un rappresentante dell'ENCI o società specializzata, allo stesso ente affiliata, designato di concerto tra le stesse;

f) un rappresentante provinciale della Società italiana pro-segugio;

g) il Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato o funzionario da lui delegato;

h) un rappresentante delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e che risultino organizzate nella Provincia, designato di concerto tra le stesse, in caso di mancato accordo, i rappresentanti saranno nominati dalla Giunta provinciale scelti tra terne proposte da ciascuna Associazione.

3. Ove le designazioni non dovessero pervenire all'Amministrazione provinciale entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede d'ufficio.

4. La Consulta ha sede presso l'Assessorato provinciale competente ed è convocata dal Presidente, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti.

5. I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio provinciale e possono essere confermati.

6. L'Amministrazione provinciale può corrispondere a ciascun componente della Consulta il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa vigente in materia, attingendo dai fondi erogati dalla Regione, ai sensi del successivo articolo 41.".

     4. Il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"2. I piani, di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e trasmessi alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento. Essi devono essere approvati, secondo le procedure previste al precedente articolo 6, comma 7, entro e non oltre 150 giorni dalla trasmissione della delibera del Consiglio provinciale. Trascorso tale termine, gli stessi si intendono approvati".

     5. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"g) quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Provincia competente per territorio a chi ne faccia richiesta".

     6. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le oasi di protezione possono essere trasformate in Parchi regionali.".

     7. Il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"5. Nelle zone di ripopolamento e cattura, la Provincia può autorizzare prove cinofile a carattere nazionale e internazionale, con divieto di abbattimento della fauna selvatica e sempre che tali prove non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna".

     8. Il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"3. Le Province, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli singoli o associati o le associazioni venatorie che ne facciano richiesta a costituire centri privati di riproduzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 10, della fauna selvatica allo stato naturale.".

     9. Il comma 8 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"8. Nei centri privati è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o dell'associazione venatoria, di dipendenti delle stesse e di persone nominativamente indicate. Detto prelievo non costituisce esercizio venatorio.".

     10. Il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. Le Province, nel rispetto del regolamento regionale, autorizzano gli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, ornamentale, di ripopolamento ed amatoriale.".

     11. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le Province molisane e gli Ambiti territoriali di caccia possono applicare il diritto di prelazione sull'acquisto dei capi prodotti negli allevamenti disciplinati dal presente articolo secondo le procedure individuate al precedente articolo 14, comma 7.".

     12. Il comma 5 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"5. Sono soggette ad autorizzazione della Provincia anche le attività relative alla detenzione e allevamento in cattività e creazione di ibridi di volatili di fauna selvatica.".

     13. Il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale ripartisce il territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in non più di quattro ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore ai 50.000 ettari,".

     14. L'alinea del comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia, ed i soggetti privati senza scopo di lucro d'interesse pubblico, sono costituiti con provvedimento della Giunta provinciale competente per territorio e sono così composti:".

     15. Il comma 5 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"5. I Comitati di gestione così costituiti eleggono nel proprio seno il Presidente e nominano il collegio dei revisori dei conti tra esperti, estranei Comitato di Gestione, in numero di tre iscritti nell'apposito albo".

     16. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente:

"d) fissano le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori residenti in Molise a favore dei comitati di gestione in una misura base non superiore al 50% dell'importo della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.".

     17. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente:

"e) provvedono a comunicarsi il numero dei cacciatori residenti da considerare negli ambiti territoriali di caccia di propria competenza. Per la convalida degli ambiti territoriali di caccia sul tesserino di caccia è sufficiente il timbro della sola Provincia di residenza.".

     18. Il comma 3 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"3. Il Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, alla erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nei territori destinati alla caccia programmata, per una percentuale minima del 15% dell'importo stimato dalle Province secondo le procedure, di cui al successivo articolo 32. Lo stesso Comitato provvede, altresì, alla erogazione di contributi per interventi previamente concordati, al fine della prevenzione delle azioni di danno.".

     19. Il comma 8 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"8. Il cacciatore di altre regioni, che intenda praticare la caccia nel territorio di una provincia del Molise, deve fare apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni dell'ambito territoriale in cui è stati ammesso. Inoltre è tenuto al pagamento, per ogni ambito territoriale di caccia concesso, di una quota, determinata dalla Provincia, compresa tra l'importo della tassa di concessione governativa al netto dell'addizionale e il triplo della stessa tassa. Il trenta per cento delle suddette entrate deve essere destinato per il miglioramento dell'ambiente e per le colture a perdere, di cui al comma 2 dell'articolo 21.".

     20. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le quote, di cui al comma 8, da versare all'Amministrazione provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai rispettivi Comitati di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie, nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambiente.".

     21. Il comma 11 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"11. Ogni cacciatore residente nel Molise ha diritto d'accesso gratuito, a domanda in carta libera, da presentare a mano, a mezzo posta o per via fax ad una sola Provincia molisana, a tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione, previa il pagamento di una sola quota.".

     22. Dopo il comma 11 dell'articolo 22 è inserito il seguente:

"11-bis. Le somme introitate da tutti gli ambiti territoriali di caccia della regione Molise saranno ripartite in parti uguali tra gli ambiti di cui al precedente comma, con l'esclusione di quelle derivanti dall'interscambio.".

     23. Il comma 12 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"12. Il Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia, sulla base di modalità da esso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere, dopo il primo mese di caccia, ai cacciatori residenti iscritti, la possibilità di concedere giornate di propria competenza, per un massimo di dieci giorni per stagione venatoria, ad altro cacciatore residente fuori regione previo contributo per ogni giorno concesso pari alla venticinquesima parte della quota d'accesso all'ambito territoriale di caccia, prevista per i cacciatori non residenti.".

     24. Dopo il comma 12 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Le quote, di cui al comma 12, da versare all'Amministrazione provinciale competente, sono da quest'ultima accreditate ai rispettivi Comitati di gestione ed utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie, nonché per lo sviluppo delle attività compatibili con l'ambente.".

     25. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:

"c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); moretta (Aythya fuligula); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrutus glandarius); gazza (Pica pica), Taccola (Corvus monedula)".

     26. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:

"d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno utile per la caccia: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); alzavola (Anas crecca); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); mestolone (Anas clipeata); moriglione (Aythya ferina); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Colomba palumbus); beccaccia (Scolopax rusticola), Marzaiola (Anas quequedula)";

     27. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:

"e) specie cacciabili dal primo ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoring graeca); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama)".

     28. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 è aggiunta la seguente:

"f) specie cacciabili dal primo ottobre al 31 dicembre o dal primo novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).".

     29. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per le specie colombaccio (Colomba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), volpe (Vulpes vulpes) in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° di settembre ed il termine utile per la caccia".

"2-ter. La Regione procede all'adeguamento dinamico dell'elenco delle specie cacciabili, in conformità delle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali, ed autorizza prelievi venatori in deroga, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE e dalla legge n. 221/2002.".

     30. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 28 è aggiunta la seguente:

"d-bis. i periodi e le modalità per l'accesso agli ambiti territoriali di caccia da parte dei cacciatori extraregionali.".

     31. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le violazioni ai divieti previsti dalla presente legge, dai regolamenti di attuazione e dal calendario venatorio, per le quali non è espressamente prevista sanzione, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di Euro 630,00".

     32. Il comma 5 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"5. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistiche venatorie ed agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. I danni prodotti nei territori destinati alla caccia programmata vengono valutati e stimati dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio e risarciti dalle stesse attingendo, in parte, dal fondo di cui al precedente comma 1 e in parte dal contributo erogato dai competenti Comitati di Gestione secondo le indicazioni, di cui all'articolo 21, comma 3.".

     33. Il comma 8 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"8. Agli agenti di cui ai commi 1 e 5 con compiti di vigilanza sull'esercizio venatorio è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.".

     34. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 è sostituita dalla seguente:

"a) nella misura del 65% a favore delle Province per la realizzazione del Piano faunistico-venatorio, ripopolamento di selvaggina e miglioramento ambientale, di cui agli articoli 10 e 11".

     35. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 41 è sostituita dalla seguente:

"d) nella misura massima del 10% per le funzioni delegate alle Province relative alle attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge.".