§ 2.3.21 - L.R. 1 giugno 2007, n. 16.
Disposizioni integrative dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, recante: 'Norme per la protezione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:01/06/2007
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. La lettera b) dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "b) specie cacciabili dall'1 settembre al 31 gennaio: [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.3.21 - L.R. 1 giugno 2007, n. 16.

Disposizioni integrative dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, recante: 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'.

(B.U. 16 giugno 2007, n. 14)

 

Art. 1.

     1. La lettera b) dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "b) specie cacciabili dall'1 settembre al 31 gennaio: volpe (vulpes vulpes) e cinghiale (sus scrofa)".

     2. Al comma 2-bis dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, aggiunto dall'articolo 1, comma 29, della legge regionale 20 maggio 2004, n. 15, dopo le parole "(vulpes vulpes)" sono aggiunte le parole ", cinghiale (sus scrofa)".

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.