§ 2.3.13 - Legge Regionale 17 luglio 2001, n. 19.
Modifica all'articolo 10, comma quinto della legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993, ad oggetto: "Norme per la protezione della fauna [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:17/07/2001
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 2.3.13 - Legge Regionale 17 luglio 2001, n. 19.

Modifica all'articolo 10, comma quinto della legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993, ad oggetto: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

(B.U. n. 16 del 1 agosto 2001).

 

Art. 1.

     1. [1].

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Modifica l'art. 10, comma quinto, della L.R. 10 agosto 1993, n. 19.