§ 1.10.82 – L.R. 26 settembre 2005, n. 30.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2002, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:26/09/2005
Numero:30


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. All’articolo 29 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, introdotto dall’articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, sono aggiunti, dopo i commi 1 e 2, i seguenti:
Art. 3.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l’istituzione ed il finanziamento, per ciascun esercizio finanziario, di un apposito capitolo di spesa titolato [...]


§ 1.10.82 – L.R. 26 settembre 2005, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2002, n. 6.

(B.U. 1 ottobre 2005, n. 28).

 

     Art. 1.

     1. Il comma 2 dell’articolo 29 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, introdotto dall’articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, è così sostituito:

     "2. L’istituto, anche in relazione ai nuovi assetti organizzativi discendenti dalla applicazione della presente legge, concorre alla rimodulazione ed all’armonizzazione delle funzioni amministrative assegnate al personale dipendente della Regione Molise, che richiedono professionalità lavorative qualificate e che comportano un elevato grado di responsabilità e di autonomia operativa ed organizzativa".

 

     Art. 2.

     1. All’articolo 29 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, introdotto dall’articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, sono aggiunti, dopo i commi 1 e 2, i seguenti:

     "3. Le funzioni di cui al comma 2 consistono nelle attività di collaborazione con il personale dirigente, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati ed, in generale, all’efficacia dell’azione amministrativa, nelle attività di organizzazione e gestione degli uffici regionali, nelle attività connesse alla gestione di procedimenti e procedure amministrative, nelle attività di studio, di ricerca e di elaborazione di atti complessi.

     4. Le attività di cui al comma 3 sono proprie del personale di comparto inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria "D" prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale della categoria "D" comandato ai sensi della legge 28 luglio 1999, n. 266.

     5. Al personale indicato nel comma 4 è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un’indennità annuale, pensionabile, che è parte integrante della retribuzione. Tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta, o che andrà a conseguire per effetto di progressioni verticali di carriera o di progressioni orizzontali nella categoria.

     6. L’indennità di cui al comma 5 è dovuta a prescindere dagli incarichi ricoperti. Essa non è cumula-bile con quella riconosciuta ai dipendenti incaricati della responsabilità di posizione organizzativa di cui agli artt. 8, 9 e 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999 e del contratto decentrato integrativo. La sua corresponsione è sospesa per tutto il periodo in cui i dipendenti interessati sono incaricati della responsabilità di posizione organizzativa.

     6 bis. L’indennità prevista nel comma 5 non è altresì cumulabile con gli emolumenti accessori relativi alla produttività e ad indennità di responsabilità non rapportate ad incarichi di unità operati-ve organiche (uffici). È invece cumulabile con le indennità che derivano da risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni.

     7. L'indennità di cui al comma 5 è commisurata all'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, secondo le seguenti percentuali:

     a) personale inquadrato nella categoria "D", profili professionali "D1" = 50 per cento dell'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003;

     b) personale inquadrato nella categoria "D", profili professionali "D3" = 80 per cento dell'importo massimo della retribuzione di posizione stabilita dal comma 4 dell'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003. [1]

     8. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta, a de-correre dal 1° luglio 2005, al personale regionale inquadrato nella categoria "D". Al personale regionale inquadrato nella categoria "D", in profili professionali ascritti alla posizione giuridica "D3", essa viene corrisposta, per la prima annualità, in misura del 40% del suo ammontare, per la seconda annualità in misura dell’80% del suo ammontare; dalla terza annualità, l’indennità verrà corrisposta per intero. Al personale regionale inquadrato nella categoria "D", in profili professionali ascritti alla posizione giuridica ‘Dl", essa viene corrisposta, per la prima annualità, in misura del 40% del suo ammontare, per la seconda annualità in misura dell’80% del suo ammontare; dalla terza annualità, l’indennità verrà corrisposta per intero.

     9. Al fine di armonizzare l’erogazione dell’indennità di cui alla presente legge con quanto disposto nel comma 6 bis, la corresponsione degli emolumenti relativi alla produttività individuale è dovuta rispettivamente per le annualità previste dal comma 8, nelle misure del 60% e del 20% dell’importo calcolato secondo le metodologie previste dai contratti decentrati integrativi.

     10. Al fine del raggiungimento di maggiori indici di efficienza, dalla terza annualità, il 20% dell’indennità di cui al comma 7 viene erogata al dipendente a seguito della valutazione positiva del rendi-mento. La valutazione viene effettuata dal dirigente responsabile della struttura a cui risulta assegnato il dipendente, con cadenza annuale, e secondo i sistemi di valutazione previsti per l’erogazione della produttività individuale. La valutazione si intende positiva se al dipendente viene attribuito un punteggio non inferiore all’80% del punteggio massimo previsto dai sistemi predetti.

     11. I I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di un anno di servizio nella categoria e profilo professionale "D1" e "D3" e nel limite dei contingenti di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale "D1" e n. 320 della categoria e profilo professionale "D3"; gli aventi diritto vengono inseriti in un’apposita graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di precedenza a parità di possesso del requisito di accesso:

     maggiore anzianità di ruolo nella categoria o ex livello di appartenenza;

     maggiore anzianità di ruolo nella Regione Molise;

     maggiore età anagrafica.

     Qualora il requisito venga maturato in un giorno diverso dal primo giorno del mese la decorrenza dell’indennità è fissata al primo giorno del mese successivo. [2]

     11 bis. I dipendenti già appartenenti alla categoria e profilo professionale "D1", che acquistano il possesso della categoria e profilo professionale "D3" prima della maturazione di un anno nella categoria di provenienza, accedono all'indennità di cui al comma 5 alla data di maturazione di un anno nella categoria "D". A tale data gli aventi diritto vengono inseriti nella graduatoria della categoria e profilo professionale "D1" fino alla maturazione di un anno nella categoria e profilo professionale "D3", secondo le disposizioni di cui al comma 11 [3].

     12. L'erogazione delle indennità secondo le percentuali di cui al comma 8 avviene dal compimento rispettivamente del primo e del secondo anno di anzianità nella categoria e profilo professionale di appartenenza [4].

     13. Ai dipendenti in possesso della categoria e pro-filo professionale "DI" ai quali viene attribuito, per effetto di uno sviluppo di carriera, il profilo professionale superiore "D3" se l’importo dell’indennità già percepita è superiore all’importo iniziale previsto per il primo anno di erogazione dell’indennità, l’indennità percepita viene confermata fino alla maturazione dell’importo successivo, previsto nel comma 8".

 

     Art. 3.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l’istituzione ed il finanziamento, per ciascun esercizio finanziario, di un apposito capitolo di spesa titolato "Indennità per il personale incaricato delle funzioni amministrative di cui all’art. 29 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni".

     2. Per l’esercizio finanziario 2005 gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati nella misura di Euro 650.000, 00 (Euro SEICENTOCINQUANTAMILA /00), troveranno copertura finanziaria nella U.P.B. del personale, che presenta sufficiente disponibilità.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2006, n. 33, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 2.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 29 agosto 2006, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2006, n. 33, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 2.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 agosto 2006, n. 22 e nuovamente inserito dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2006, n. 33, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 2.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2006, n. 33, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 2.