§ 1.10.87 - L.R. 29 agosto 2006, n. 22.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:29/08/2006
Numero:22


Sommario
Art. 1      1. All'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, le parole "I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di due anni di servizio nella categoria [...]
Art. 2.      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con norma di variazione in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio 2006.
Art. 3.      1. Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.


§ 1.10.87 - L.R. 29 agosto 2006, n. 22.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.

(B.U. 1 settembre 2006, n. 25).

 

Art. 1

     1. All'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, le parole "I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di due anni di servizio nella categoria e profilo professionale "Dl" e "D3" e nel limite del contingente di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale "Dl" e n. 196 della categoria e profilo professionale "D3", corrispondente al personale di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 2004;" sono sostituite dalle parole "I dipendenti accedono all'indennità di cui al comma 5 al maturare di un anno di servizio nella categoria e profilo professionale "D1" e "D3" e nel limite dei contingenti di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale "D1" e n. 320 della categoria e profilo professionale "D3"».

     2. All'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2005,n. 30, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     «11 bis. I dipendenti già appartenenti alla categoria e profilo professionale "D1", che acquistano il possesso della categoria e profilo professionale "D3" prima della maturazione di un anno nella categoria di provenienza, accedono all'indennità di cui al comma 5 alla data di maturazione di un anno nella categoria "D". A tale data gli aventi diritto vengono inseriti nella graduatoria della categoria e profilo professionale "Dl" fino alla maturazione di un anno nella categoria e profilo professionale "D3", secondo le disposizioni di cui al comma 11.».

 

     Art. 2.

     1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con norma di variazione in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio 2006.

 

     Art. 3.

     1. Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.