§ 5.4.257 - L.R. 12 aprile 2006, n. 4
Bilancio regionale di competenza e di cassa 2006 -Bilancio pluriennale 2006/2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:12/04/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate
Art. 2 . Stato di previsione delle spese
Art. 3.  Autonomia contabile del Consiglio Regionale
Art. 4.  Classificazione delle entrate
Art. 5.  Classificazione delle spese
Art. 6.  Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale
Art. 7.  Bilancio pluriennale
Art. 8.  Avanzo di amministrazione
Art. 9.  Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio
Art. 10.  Oneri continuativi
Art. 11.  Fondo di riserva per spese obbligatorie
Art. 12.  Fondo di riserva per spese impreviste
Art. 13.  Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati
Art. 14.  Fondo di riserva di cassa
Art. 15.  Annualità del bilancio
Art. 16.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato
Art. 17.  Emissione di prestiti obbligazionari
Art. 18.  Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione
Art. 19.  Variazione al bilancio
Art. 20.  Pubblicazione


§ 5.4.257 - L.R. 12 aprile 2006, n. 4

Bilancio regionale di competenza e di cassa 2006 -Bilancio pluriennale 2006/2008.

(B.U. 12 aprile 2006, n. 9).

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate

     1. È approvato in euro 2.045.316.519,4610 stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2006. (in supplemento)

     2. È approvato in euro 4.031.211.344,21 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2006, secondo la tabella 'A"annessa alla presente legge. (in supplemento)

     3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2006, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.

     4. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle spese

     1. È approvato in euro 2.045.316.519,4610 stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2006. (in supplemento)

     2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.

     3. È approvato in euro 4.031.211.344,2110 stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2006. (in supplemento)

     4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 3. Autonomia contabile del Consiglio Regionale

     1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio Regionale è stabilita, per l'anno 2006, in euro 11.015.191,00 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 010 e n. 011 della funzione obiettivo n. 1.

 

     Art. 4. Classificazione delle entrate

     1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 5. Classificazione delle spese

     1. Le spese del bilancio regionale 2006, sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.

 

     Art. 6. Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale

     1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2006 sono allegati i seguenti prospetti:

     TABELLA N. 1 - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

     TABELLA N. 2 - tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di Fondi della Unione Europea e dello Stato a specifica destinazione;

     TABELLA. N. 3 - elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

     TABELLA N. 4 - elenco delle spese obbligatorie;

     TABELLA N. 5 - elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;

     TABELLA N. 6 - contrazione di nuovi mutui;

     TABELLA N. 7 - elenco dei capitoli di spesa del bilancio 2003 finanziati con il prestito obbligazionario di euro 100.000.000,00;

     TABELLA N. 8 - elenco dei capitoli di spesa del bilancio 2006 finanziati con il prestito obbligazionario di euro 86.773.974,49;

     TABELLA N. 9 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2005;

     TABELLA N. 10 - dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2006.

 

     Art. 7. Bilancio pluriennale

     1. È adottato per il triennio 2006/2008 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" annessa alla presente legge. (in supplemento)

 

     Art. 8. Avanzo di amministrazione

     1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002 n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di euro 220.091.107,09 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da Tabella n. 9 allegata alla presente legge.

 

     Art. 9. Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio

     1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2006 della somma di euro 153.407.000,00 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2006".

 

     Art. 10. Oneri continuativi

     1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2006, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.

     2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 11. Fondo di riserva per spese obbligatorie

     1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 450.517,13 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie", con uguale dotazione di cassa.

     2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 allegata alla presente legge.

     3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 12. Fondo di riserva per spese impreviste

     1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 20.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".

     2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 13. Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati

     1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2006, dì euro 189.483,54.

     2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 14. Fondo di riserva di cassa

     1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di Euro 9.000.000,00 a titolo di "Fondo di riserva di cassa".

     2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'alt. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

 

     Art. 15. Annualità del bilancio

     1. L'esercizio finanziario 2006 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2006.

 

     Art. 16. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

     1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

 

     Art. 17. Emissione di prestiti obbligazionari

     1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, la Giunta Regionale è autorizzata ad emettere uno o più prestiti obbligazionari per un importo di Euro 86.773.974,49 con oneri a carico del bilancio regionale, per far fronte alle spese d'investimento, al netto di quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata di cui al punto a), comma 1, art. 36 della legge regionale citata.

     2. Per il perfezionamento in corso delle suddette operazioni, che risultino non ancora perfezionate entro il 31 dicembre 2005, restano valide le relative autorizzazioni rilasciate alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6.

 

     Art. 18. Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione

     1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2006 degli Enti sotto-elencati:

     a) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise - Campobasso;

     b) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;

     c) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;

     d) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;

     e) Ente per il diritto allo Studio Universitario - Campobasso;

     f) Agenzia Regionale Molise Lavoro - Campobasso;

     g) Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia;

     h) Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso;

     i) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" - Campobasso.

     2. Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

     3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2006.

 

     Art. 19. Variazione al bilancio

     1. La Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", è autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2006, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

     2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

 

     Art. 20. Pubblicazione

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.