§ 1.1.4 - L.R. 21 gennaio 2008, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2, recante: 'Istituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 statuto regionale
Data:21/01/2008
Numero:1


Sommario
Art. 1. 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise) le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 [...]
Art. 2. 1. La costituzione e la durata dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per l'Autoriforma del Molise restano disciplinate dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, [...]
Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2008 in euro 80.000,00 si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione [...]
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.1.4 - L.R. 21 gennaio 2008, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2, recante: 'Istituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise'.

(B.U. 1 febbraio 2008, n. 2)

 

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise) le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008".

 

     Art. 2.

1. La costituzione e la durata dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per l'Autoriforma del Molise restano disciplinate dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.

 

     Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2008 in euro 80.000,00 si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2008 [1].

 

     Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 9 maggio 2008, n. 12.