§ 2.11.4 - Legge Regionale 9 giugno 1978, n. 13.
Promozione turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:09/06/1978
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Al fine di incrementare la domanda turistica diretta verso il territorio molisano, di favorire l'affermazione di una incisiva ed unitaria immagine del Molise sul mercato nazionale ed [...]
Art. 2.      Le funzioni di "promozione proiettiva" di cui alle lettere "a" e "b" del precedente articolo 1 della presente legge sono di esclusiva competenza regionale e, su richiesta della Regione, [...]
Art. 3.      Assolti i propri compiti di promozione di accoglienza, e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, le singole articolazioni territoriali dell'organizzazione turistica pubblica [...]
Art. 4.      1.
Art. 5.      I provvedimenti di attuazione del programma e le scelte ad essi afferenti, sono adottati, con delibera della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo.
Art. 6. 
Art. 7.      Fino a quando non avrà provveduto a delineare ed a strutturare le articolazioni dell'organizzazione turistica pubblica sub-regionale, di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione [...]
Art. 8.      Per l'applicazione della presente legge, la Regione istituisce nel proprio bilancio, per ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980, un fondo di L. 400.000.000.
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.11.4 - Legge Regionale 9 giugno 1978, n. 13.

Promozione turistica.

(B.U. n. 11 del 16 giugno 1978).

 

Art. 1.

     Al fine di incrementare la domanda turistica diretta verso il territorio molisano, di favorire l'affermazione di una incisiva ed unitaria immagine del Molise sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione e la capillarizzazione del flusso turistico, la Regione realizza, direttamente o tramite operatori turistici, vettori od organismi specializzati pubblici o privati:

     a) iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico;

     b) manifestazioni turistiche nel Molise di rilevanza tale da interessare l'intero territorio regionale;

     c) ogni altra iniziativa ed attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione, alla migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica molisana ed alla conoscenza del mercato in cui essa opera.

 

     Art. 2.

     Le funzioni di "promozione proiettiva" di cui alle lettere "a" e "b" del precedente articolo 1 della presente legge sono di esclusiva competenza regionale e, su richiesta della Regione, l'Organizzazione Turistica Pubblica sub-regionale collabora alla loro realizzazione, anche tramite le proprie prestazioni ed il proprio personale.

     All'Organizzazione Turistica Pubblica sub-regionale competono le funzioni di "promozione di accoglienza" che si propongono di assicurare le più ampie prospettive di ulteriore sviluppo turistico alle aree di rispettiva competenza, favorendo l'appagamento delle aspettative di vacanze di turisti che le visitano, incrementando il loro grado di attrattiva e migliorando la loro immagine turistica anche tramite un adeguato controllo e coordinamento dei servizi primari e complementari resi ai turisti.

     In particolare, le singole articolazioni dell'Organizzazione Turistica Pubblica sub-regionale, nell'ambito del proprio bilancio e della propria attività promozionale:

     a) promuovono, realizzano e coordinano manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico che si svolgono nei territori di rispettiva competenza, anche con il concorso degli Enti e della associazioni locali interessate;

     b) assicurano un'adeguata assistenza ai turisti e predispongono il necessario materiale informativo e di documentazione;

     c) promuovono iniziative dirette alla conservazione del patrimonio paesaggistico, storico, artistico, culturale e folkloristico esistente, a favorire il miglioramento estetico delle località di competenza e ad evitare fenomeni di inquinamento e di degradazione ambientale;

     d) assumono iniziative dirette all'incremento della fruibilità turistica del territorio e delle attrattive esistenti, ed al miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi di interesse turistico offerti sia dall'apparato privato che da quello pubblico;

     e) assistono gli operatori turistici locali e promuovono l'integrazione dei servizi turistici e ricettivi offerti nell'area di loro competenza.

     Le iniziative di cui al comma precedente possono essere altresì affidate ad Associazioni, Consorzi, Cooperative ed Enti, operanti nel settore e nel territorio della Regione Molise, con finalità esclusivamente turistiche, nel quadro del programma regionale di cui al successivo art. 4.

     Le attività di promozione e di propaganda destinate ad essere svolte all'estero sono tenute all'osservanza del disposto di cui agli articoli 4, 2° comma, e 57 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

     Le attività di promozione turistica di cui alla presente legge, destinate a svolgersi in riferimento ad attività culturali, sono tenute all'osservanza dei principi e dei limiti stabiliti dagli articoli 47, 48 e 49 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

 

     Art. 3.

     Assolti i propri compiti di promozione di accoglienza, e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, le singole articolazioni territoriali dell'organizzazione turistica pubblica sub- regionale e privata possono richiedere alla Regione l'autorizzazione a realizzare iniziative promozionali straordinarie di carattere specifico, anche in deroga a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della presente legge, ove ricorrono particolari e comprovate esigenze di promozione dell'offerta turistica locale sui mercati di origine del flusso turistico.

     Tali richieste debbono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'attività si riferisce e sono esaminate dalla Regione in sede di redazione del programma di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale approva la proposta di programma di promozione del turismo predisposta dal Servizio regionale competente [1].

     2. Il programma di cui al comma 1 individua gli interventi da realizzare, la copertura finanziaria e le modalità di impiego delle risorse [2].

     3. Parte dello stanziamento disponibile potrà essere destinato a fondo riserva per l'attuazione di iniziative non prevedibili o non quantificabili al momento della stesura dei programmi.

     4. [Il programma dovrà altresì indicare quali sono le iniziative che si intende ripetere per più di un anno nell'ambito del bilancio poliennale, per attribuire continuità e coerenza all'azione promozionale compiuta] [3].

     5. [Le iniziative di cui al comma precedente vengono approvate in sede di approvazione del primo programma in cui sono state inserite e vengono iscritte, solo per memoria, nei programmi successivi] [4].

     6. [Contestualmente, la Giunta, su proposta dell'Assessorato al Turismo, esamina le domande pervenute ai sensi del precedente articolo 3 della presente legge] [5].

     7. II Consiglio regionale approva il programma di cui al primo comma entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo della Giunta regionale, che deve pervenire entro i primi tre mesi dell'anno. Trascorso tale termine, il programma si intende approvato [6].

 

     Art. 5.

     I provvedimenti di attuazione del programma e le scelte ad essi afferenti, sono adottati, con delibera della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo.

     Il fondo di riserva di cui al terzo comma dell'articolo precedente non può superare il limite del 10%.

 

     Art. 6. [7]

     Per l'anno 1978, le richieste di cui al precedente articolo 3 devono pervenire entro 30 giorni ed il termine di cui al precedente articolo 4, ultimo comma, viene stabilito in 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7.

     Fino a quando non avrà provveduto a delineare ed a strutturare le articolazioni dell'organizzazione turistica pubblica sub-regionale, di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione utilizzerà, per i compiti di promozione turistica, gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.

     L'utilizzazione degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo da parte della Regione avviene nel rispetto delle funzioni istituzionali di queste articolazioni periferiche dell'organizzazione pubblica del turismo.

 

     Art. 8.

     Per l'applicazione della presente legge, la Regione istituisce nel proprio bilancio, per ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980, un fondo di L. 400.000.000.

     Per l'anno 1978 l'onere di L. 400.000.000 sarà iscritto nel nuovo capitolo di spesa n. 5315 "Interventi per la promozione Turistica", con uno stanziamento di competenza di pari importo ed una dotazione di cassa di L. 250.000.000 previa riduzione di pari valore a carico degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al Cap. n. 5540.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[3] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[7] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.