§ 5.1.29 - L.R. 4 maggio 2015, n. 9.
Legge di stabilità regionale 2015


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:04/05/2015
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 2.  (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti)
Art. 3.  (Iscrizione fondi)
Art. 4.  (Attuazione della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, articolo 49, 'Reddito minimo di cittadinanza)
Art. 5.  (Intervento straordinario nel comune di Agnone)
Art. 6.  (Albo regionale degli operatori della formazione professionale)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19)
Art. 9.  (Mobilità)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25)
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10)
Art. 12.  (Legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, articolo 10. Disciplina del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali)
Art. 13.  (Ulteriori interventi per la riduzione dei costi della politica)
Art. 14.  (Modifica alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 15)
Art. 17.  (Modifica alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10)
Art. 18.  (Norme in materia di acque minerali e di sorgente)
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2006, n. 5)
Art. 20.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.29 - L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

Legge di stabilità regionale 2015

(B.U. 4 maggio 2015, n. 11 - Edizione straordinaria)

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2015, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella 'A' allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti)

1. Per l'anno 2015, i fondi di dotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4, per gli Enti dipendenti regionali di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:

a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), euro 300.000,00;

b) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise 'Giacomo Sedati' (ARSIAM), euro 3.800.000,00;

c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 30.000,00;

d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.100.000,00;

e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 500.000,00.

2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui all'UPB 129 (Risorse finanziarie bilancio e ragioneria generale) del bilancio regionale per l'anno 2015.

3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.

4. Per l'anno 2015, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata nell'UPB 002.

5. Per l'anno 2015, la misura della spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in euro 5.500.000,00.

 

     Art. 3. (Iscrizione fondi)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2015 è iscritto, sia per competenza che per cassa, il seguente fondo: 'Fondo di riassegnazione dei residui perenti per perenzione amministrativa relativi a spese finanziate con assegnazioni statali o comunitarie con vincolo di specifica destinazione', per l'importo di euro 220.427.134,66, utilizzabile soltanto dopo l'approvazione del Rendiconto generale 2014.

2. Il fondo di cui al comma 1 è movimentato esclusivamente con atto deliberativo della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Attuazione della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, articolo 49, 'Reddito minimo di cittadinanza)

1. Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà socio-economiche, attivando l'intervento di contrasto all'indigenza denominato 'Reddito minimo di cittadinanza', è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00.

2. La disciplina per l'accesso all'istituto di cui al comma 1 è quella prevista con la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2014, n. 230, fatte salve eventuali modifiche.

3. Alla UPB 400 è istituito un nuovo capitolo denominato 'Fondo per l'inclusione sociale ed il contrasto alla povertà - art. 49 legge regionale n. 2/2012'.

 

     Art. 5. (Intervento straordinario nel comune di Agnone)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario, a titolo di ristoro, per gli immobili dichiarati inagibili a seguito dell'evento franoso in contrada Zarlenga in Agnone, avvenuto a seguito delle avverse condizioni atmosferiche nell'anno 2013, con risorse a valere sull'UPB 126.

 

     Art. 6. (Albo regionale degli operatori della formazione professionale)

1. Al fine di garantire la progressiva riduzione del numero degli operatori della formazione professionale iscritti all'Albo regionale di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, in coerenza con le iniziative tese ad armonizzare la normativa regionale ai principi stabiliti dalla legislazione comunitaria e statale, la Giunta regionale è autorizzata, in via straordinaria, anche in deroga alla normativa regionale vigente, a prevedere forme di accompagnamento alla fuoriuscita degli operatori dall'Albo, anche attraverso la corresponsione di incentivi economici finalizzati all'autoimpiego e alla riconversione professionale, avvalendosi degli appositi strumenti di intervento previsti dalla vigente normativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando il divieto di utilizzazione a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale del personale fuoriuscito dall'Albo presso gli enti di formazione regionale accreditati, la misura individuale dell'incentivo non può in ogni caso superare l'importo massimo di euro 25.000,00, in ogni caso proporzionato al periodo di accesso ai benefici pensionistici [1].

3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2015 e di euro 126.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è autorizzata la relativa spesa a valere sul cap. 14301 dell'UPB 404.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria direttiva, definisce le forme di accompagnamento e le modalità atte a garantire agli operatori della formazione professionale la fuoriuscita dall'Albo di cui al comma 1.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 35, comma 1, l'espressione '2015' è sostituita dall'espressione '2016';

b) all'articolo 35, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: '4-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 4 il computo dei maggiori proventi tariffari è fatto sulla base degli incassi dichiarati nei bilanci delle aziende esercenti il trasporto urbano a partire dall'anno 2014.';

c) all'articolo 47, comma 2, le parole 'finalizzata all'efficientamento del servizio al fine dell'inserimento della clausola di cui all'articolo 19, comma 4, del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422.' sono sostituite dalle parole 'al fine di garantire alle aziende la copertura dei costi effettivi più un margine di utile, determinato ai sensi della normativa comunitaria in materia. In ogni caso vanno evitate sovracompensazioni.'.

2. I Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, adottano l'aumento fino al 35 per cento delle tariffe dei titoli di viaggio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione convoca la conferenza di servizi con gli enti locali e propone il progetto di aggregazione dei servizi urbani dei comuni, di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 11/2014, con i rispettivi comuni limitrofi. Gli ambiti territoriali così definiti devono dotarsi di una nuova rete integrata dei servizi minimi di trasporto, definendo il costo da porre a base di gara. La Giunta regionale approva, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, la nuova rete dei trasporti urbani dei Comuni aggregati e il costo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa fra Comuni limitrofi per la gestione associata dei servizi di trasporto, i Comuni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, sono autorizzati ad effettuare la gara ad evidenza pubblica anche solo per i servizi di ambito comunale. I Comuni, in forma singola o associata, sono obbligati ad effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara entro il 31 dicembre 2020. In caso di inadempimento, il contributo regionale è sospeso fino alla pubblicazione del bando [2].

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19)

1. All'articolo 28-bis della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale – Deleghe) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: '7-bis. Al pagamento delle tessere di libera circolazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 28 e del presente articolo, si provvede attraverso l'erogazione di un contributo forfettario annuo pari ad euro 350.000,00 ogni mille tessere. Il contributo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT. A tal fine saranno utilizzate le risorse stanziate nel capitolo di spesa 19405, UPB 615, del bilancio regionale (Funzionamento servizi mobilità su gomma e ferro). Il predetto sistema di pagamento sarà valido fino alla introduzione della bigliettazione elettronica e al rilevamento dell'effettivo utilizzo delle tessere di libera circolazione.';

b) il comma 7-ter è abrogato;

c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente: '7-quater. La ripartizione della somma di cui al comma 7-bis avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per l'anno di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 7-bis per i servizi urbani è computato solo il numero di tessere emesso in ambito comunale. Le percorrenze chilometriche sono aumentate del 30 per cento.'.

 

     Art. 9. (Mobilità)

1. Fermo restando l'ammontare chilometrico della rete dei servizi minimi, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 972 dell'1 dicembre 2010, da porre a base di gara, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, in via provvisoria e fino all'aggiudicazione della gara, nuovi servizi per un ammontare complessivo non superiore a bus*Km 1.500.000,00 ove se ne ravvisi l'indifferibile necessità di carattere pubblico.

2. I nuovi servizi sono istituiti nel rispetto delle norme e dei principi del decreto legislativo n. 422/1997 e della legge regionale n. 19/2000.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi saranno utilizzate le risorse stanziate sul capitolo di spesa 19405, UPB 615.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25)

1. Alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea – Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9

(Domanda di iscrizione nel ruolo)

1. La domanda per l'iscrizione nel ruolo è presentata alla Camera di commercio competente per territorio, secondo il modello da essa predisposto, indicando la sezione o le sezioni del ruolo in cui si chiede l'iscrizione.

2. La domanda è assoggettata al bollo ed al pagamento del diritto di segreteria, previsto dalla tabella 'B' del decreto 17 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di diritti di segreteria per i servizi certificativi ed anagrafici delle Camere di commercio, nonché al versamento della tassa di concessione governativa.

3. La Camera di commercio provvede all'inoltro della domanda alla commissione regionale.

4. La commissione regionale, dopo ogni seduta, ed entro i 15 giorni successivi, comunica alla competente Camera di commercio l'elenco dei soggetti che hanno superato gli esami.'.

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10)

1. Alla L.R. 25 luglio 2013, n. 10, l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'Art. 10

(Sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali)

1. Nell'osservanza dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, con legge regionale è istituito e disciplinato un sistema previdenziale di tipo contributivo, in analogia con quello previsto per i componenti della Camera dei deputati.'.

 

     Art. 12. (Legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, articolo 10. Disciplina del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali)

1. A decorrere dalla undicesima legislatura regionale, ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta l'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, mediante corresponsione del relativo assegno in 12 mensilità, basato su un sistema di calcolo contributivo, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti nel presente articolo.

3. I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale, che si effettua mediante trattenute mensili sull'indennità di carica di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n.10/2013, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

4. Per i contributi versati a decorrere dall'undicesima legislatura regionale non è ammissibile la restituzione, fatto salvo il caso di coloro che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbiano maturato il requisito contributivo minimo occorrente per accedere alla corresponsione dell'assegno a norma del presente articolo. In tal caso la restituzione ha luogo, a richiesta dell'interessato, per somma pari all'ammontare complessivo dei contributi trattenuti, senza corresponsione di interessi né di rivalutazione [3].

5. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e la quota a carico del Consiglio regionale sono stabilite nella tabella B, allegata come parte integrante alla presente legge, e sono aggiornate dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto delle medesime quote applicate per i componenti della Camera dei deputati.

6. [Le quote contributive a carico dei consiglieri e quelle a carico del Consiglio regionale sono versate in un apposito fondo denominato 'Fondo previdenziale dei consiglieri regionali'. La disciplina del fondo è adottata dall'Ufficio di presidenza] [4].

7. Il trattamento previdenziale di cui al comma 1 è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella C, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa all'età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto al trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013. I coefficienti di trasformazione di cui alla tabella C sono aggiornati dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto dei medesimi aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati.

8. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi.

9. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 5. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti della Camera dei deputati.

10. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

11. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale del Molise.

12. L'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 è fissata in 60 anni per i consiglieri regionali che hanno svolto il mandato almeno in due legislature, a far data dalla soppressione del vitalizio ed a condizione che da tale data decorra il versamento della contribuzione [5].

13. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 3.

14. Gli effetti economici del trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

15. Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 11 e 12, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo.

16. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

17. Per i consiglieri che abbiano maturato il diritto all'istituto di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo del trattamento complessivo è determinato dalla somma della quota per l'assegno vitalizio maturato e della quota calcolata secondo il sistema contributivo di cui al presente articolo.

18. La quota corrispondente agli ulteriori anni di mandato consiliare è determinata secondo le modalità di calcolo di cui ai commi precedenti.

19. Il trattamento previdenziale complessivo determinato ai sensi del comma 17 non può comunque superare l'importo massimo dell'assegno vitalizio previsto per ogni singolo consigliere dalla legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente sono esclusi a tutti gli effetti dalla partecipazione al sistema previdenziale contributivo disciplinato dal presente articolo coloro che, alla data di decorrenza della soppressione dell'istituto del vitalizio, abbiano maturato il requisito contributivo per l'accesso alla corresponsione del relativo assegno nella misura massima prevista dalla legge regionale n. 10/1088, e successive modificazioni e integrazioni [6].

20. In caso di decesso del consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero di un consigliere cessato dal mandato titolare del trattamento previdenziale, ovvero in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento previdenziale, spetta un trattamento di reversibilità ai familiari superstiti, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

21. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali.

22. I nominativi dei soggetti che percepiscono il trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013, l'assegno vitalizio, la reversibilità, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

23. Al trattamento previdenziale di cui al presente articolo si applica la disciplina di esclusione di cui all'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, e la disciplina della sospensione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/1988.

24. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 10/2013 le parole 'nella misura del 16 per cento dell'indennità di carica percepita al netto delle ritenute fiscali, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle parole 'nella misura dell'8,80 per cento dell'indennità lorda di carica'.

25. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 con le maggiori entrate derivanti al bilancio del Consiglio regionale e della Giunta regionale dalla quota di contributo a carico dei consiglieri regionali di cui alla tabella B, parte integrante della presente legge;

b) con riferimento al trattamento previdenziale di tipo contributivo previsto per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla undicesima legislatura regionale, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale per gli esercizi finanziari afferenti all'undicesima e successive legislature regionali.

25-bis. Le spese per il sistema previdenziale contributivo di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio regionale quali spese obbligatorie [7].

 

     Art. 13. (Ulteriori interventi per la riduzione dei costi della politica)

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, sull'importo lordo mensile degli assegni vitalizi, di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, è applicata una riduzione percentuale progressiva. Tale riduzione percentuale è proporzionale all'effettiva entità dell'assegno spettante e in funzione degli scaglioni nel quale l'assegno rientra. Gli scaglioni e le rispettive riduzioni sono di seguito determinati:

 

     Art. 14. (Modifica alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11)

1. All'articolo 49 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, le parole '31 dicembre 2015' sono sostituite dalle parole '30 giugno 2017'.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20)

1. Alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione del personale ai Gruppi Consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: 'Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quota del contributo di cui agli articoli 4 e 6.';

b) all'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente: '4. All'atto del loro ricevimento dai Gruppi consiliari il Presidente del Consiglio trasmette i rendiconti al Collegio dei revisori dei conti per l'emissione dei pareri di cui all'articolo 8-bis, da rilasciarsi entro e non oltre venti giorni. Successivamente informa l'Ufficio di Presidenza, che prende atto dei rendiconti unitamente ai pareri resi dal Collegio dei revisori dei conti, e li fa pervenire, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.';

c) dopo il comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente: '4-bis. Il Presidente del Consiglio, ricevute le eventuali richieste di chiarimenti o di elementi integrativi da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, le trasmette, entro 5 giorni, ai gruppi consiliari interessati, per i successivi adempimenti.';

d) al comma 1 dell'articolo 8-bis sono soppresse le parole 'prima della sua trasmissione al Presidente del Consiglio regionale'.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 15)

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla L.R. 'Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti Pubblici della Regione Molise – Triennio 1988 – 1990' e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole 'i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee,' sono soppresse le parole 'il Presidente del Collegio dei revisori dei conti,';

b) al comma 5, prima dell'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: 'Al fine di assicurare la tutela della maternità al personale assegnato alle segreterie particolari, ai sensi del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), il relativo costo per il periodo di astensione per maternità obbligatoria non grava sullo stanziamento complessivo di cui ai commi precedenti. La spesa necessaria per consentire il congedo di maternità grava sui capitoli di spesa del bilancio regionale riferiti alle risorse umane e organizzazione del lavoro, di cui all'UPB 135.'.

 

     Art. 17. (Modifica alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2013, n.10 (Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione dei servizi della Regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), dopo le parole 'si reca in missione' le parole 'in rappresentanza del Consiglio regionale' sono sostituite dalle parole 'per motivi istituzionali'.

 

     Art. 18. (Norme in materia di acque minerali e di sorgente)

1. Ai fini della valorizzazione e della razionalizzazione dell'uso delle acque minerali naturali, i titolari di concessione per l'imbottigliamento di acque minerali e di sorgente corrispondono alla Regione un canone annuo posticipato di imbottigliamento pari a:

a) 2,00 euro ogni mille litri, o frazione, di imbottigliato;

b) 1,50 euro ogni mille litri, o frazione, di acqua utilizzata come base per la preparazione di bibite;

c) 0,70 euro ogni mille litri, o frazione, di acqua comunque emunta per altri scopi.

2. I concessionari versano il canone di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Il canone è quantificato utilizzando come base di calcolo la quantità di acqua imbottigliata o utilizzata nell'anno precedente.

4. Al fine di incentivare l'adozione di tecnologie per ridurre l'impatto ambientale, i concessionari che utilizzano contenitori a basso o nullo impatto, quindi riciclabili o riciclati, su loro richiesta, beneficiano della detrazione del 50 per cento del canone dovuto per la quantità di acqua imbottigliata/utilizzata e commercializzata nei predetti contenitori.

5. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 4, previo parere dei soggetti preposti, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi l'utilizzo di contenitori a basso o nullo impatto.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione dei commi precedenti saranno accertate all'UPB 62 del bilancio di previsione 2015-2017.

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2006, n. 5)

1. Alla legge regionale 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: '2. Le concessioni demaniali marittime sono soggette all'imposta regionale fissata nella misura del 5 per cento del canone demaniale. Il soggetto passivo dell'imposta regionale è il concessionario dell'area demaniale marittima. I Comuni provvedono a richiedere ai concessionari l'imposta regionale, contestualmente all'invio dell'avviso di pagamento del canone.';

b) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: '4. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale e comunque entro il 15 settembre dell'anno di riferimento. Il concessionario è tenuto a trasmettere al Servizio regionale competente la ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta regionale entro quindici giorni dallo stesso.';

c) il comma 4 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: '4. Il Piano Spiaggia Comunale adottato è depositato presso la segreteria del Comune e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro trenta giorni dalla data di deposito. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per proporre osservazioni il Consiglio comunale si esprime per accogliere o respingere le osservazioni presentate e per deliberare l'adozione definitiva del P.S.C.. Il P.S.C. deve essere trasmesso alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale che vi provvede entro i successivi 45 giorni, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative (P.R.U.A). Tale termine può essere sospeso per una sola volta e per non più di 30 giorni in caso di comprovati imprevisti aggravi istruttori o al fine di acquisire integrazioni documentali.';

d) all'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: '5-bis. Fino all'approvazione definitiva dei P.S.C. non è consentito il rilascio di nuove concessioni salvo quelle suppletive di quelle già esistenti per i necessari adeguamenti e modifiche. E' eccezionalmente consentito il rilascio, senza diritto di insistenza e per la durata di una sola stagione balneare, di concessioni per attività di fornitura del servizio spiaggia alle attività turistico-ricettive che ne siano sprovviste o per lo svolgimento di attività sportive, a seguito di procedure di evidenza pubblica da espletarsi annualmente e nel rispetto del diritto comunitario, per un numero non superiore a quello degli anni precedenti.'.

 

     Art. 20. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

 

Tabelle

(Omissis)

 


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 14 della L.R. 21 dicembre 2015, n. 19.

[2] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2019, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.