§ 3.4.23 - L.R. 24 marzo 2000, n. 19.
Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:24/03/2000
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Trasporto pubblico).
Art. 3.  (Servizio pubblico su strada).
Art. 4.  (Classificazione dei servizi su strada).
Art. 5.  (Funzioni della Regione).
Art. 6.  (Funzioni delle Province).
Art. 7.  (Competenze dei Comuni).
Art. 8.  (Piano regionale trasporti).
Art. 9.  (Piani urbani del traffico).
Art. 10.  (Piani di bacino territoriali).
Art. 11.  (Servizi minimi).
Art. 12.  (Programmi triennali).
Art. 13.  (Procedure per l'affidamento dei servizi).
Art. 14.  (Durata e contenuto dei contratti di servizio).
Art. 15.  (Norma transitoria per l'affidamento dei servizi).
Art. 16.  (Istituzione di servizi aggiuntivi ed integrativi)
Art. 17.  (Esercizio straordinario e sperimentale).
Art. 18.  (Agevolazioni tariffarie).
Art. 19.  (Interventi sostitutivi).
Art. 20.  (Osservatorio regionale dei trasporti).
Art. 21.  (Fondo regionale trasporti).
Art. 22.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.4.23 - L.R. 24 marzo 2000, n. 19.

Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale.

(B.U. n. 7 del 1 aprile 2000).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Molise nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dello Statuto regionale, riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo primario, perseguendo, d'intesa ed in concorso con gli Enti locali il miglioramento del Trasporto regionale ed il riequilibrio modale dei sistemi per la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione attua misure idonee a:

     a) conferire, mediante delega alle Province e attribuzione ai Comuni, tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;

     b) raggiungere un adeguato rapporto tra le risorse finanziarie destinate all'esercizio e quelle finalizzate agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;

     c) incentivare il miglioramento della mobilità urbana attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;

     d) determinare, di intesa con gli Enti Locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;

     e) incentivare il superamento degli assetti monopolistici mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore, introducendo la piena concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;

     f) introdurre i contratti di servizio per la gestione dei complessi funzionali e di reti nell'ambito dei diversi bacini di traffico improntati a principi di economicità ed efficienza per consentire la massima quantità dei servizi esercitabili in base alle risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e contenenti gli importi da corrispondere alle imprese affidatarie per le prestazioni oggetto del contratto con l'indicazione delle espresse modalità di pagamento;

     g) effettuare il monitoraggio della mobilità regionale favorendo il flusso di informazioni tra gli Enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico;

     h) garantire ogni tutela dei diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale come stabiliti da leggi, regolamenti e dai CCNL [1].

 

     Art. 2. (Trasporto pubblico).

     1. Per trasporto pubblico locale e regionale si intende il servizio di trasporto di persone e merci attribuiti alla Regione ed agli Enti Locali, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aeree e che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata ed a condizioni prestabilite, nell'ambito del territorio regionale o infraregionale, dei quali le Amministrazioni competenti si assumono l'onere economico a garanzia dei livelli di mobilità sociale ritenuti indispensabili.

     2. I servizi pubblici di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:

     a) su strada;

     b) per ferrovia;

     c) per vie d'acqua;

     d) per vie aeree.

 

     Art. 3. (Servizio pubblico su strada).

     1. I servizi di trasporto pubblico su strada si distinguono in complessi di servizi di rete od in servizi di linea, a seconda che siano destinati a soddisfare finalità di spostamento di area o di specifiche destinazioni.

     I complessi dei servizi di rete possono essere urbani o provinciali di bacino.

     I servizi di linea possono essere provinciali di interbacino regionali o interregionali.

     Si considerano servizi di rete urbana l'insieme dei collegamenti svolti nell'ambito del territorio di tiri comune, ivi compresi quelli che collegano il territorio di tiri comune con zone limitrofe.

     Si considerano servizi di rete di bacino l'insieme dei servizi che assicurano i livelli di mobilità programmati dagli enti locali interessati all'interno dei bacini di traffico definiti nell'ambito di ciascuna Provincia.

     Si considerano servizi di linea provinciali quelli che, per finalità di destinazione, collegano il territorio di due o più Comuni compresi in bacini diversi nell'ambito della stessa Provincia, oppure singoli Comuni con il capoluogo provinciale.

     Si considerano servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio di due o più Province all'interno della Regione.

     Si considerano servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio regionale con quello di una regione limitrofa.

     2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale provvede alla individuazione e distinzione dei servizi di trasporto pubblico nel Piano Regionale Trasporti.

 

     Art. 4. (Classificazione dei servizi su strada).

     1. I servizi di trasporto pubblico o di linea su strada sono suddivisi in:

     a) trasporti ordinari, svolti con sistemi di mobilità e offerti alla generalità degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto;

     b) trasporti a chiamata, effettuati in territori a domanda debole su percorsi fissi o variabili;

     c) trasporti speciali riservati a soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta.

     2. I servizi di linea possono anche essere esercitati ad offerta libera da parte di imprese professionali sulla base di programmi di esercizio espressamente indicati. Le Amministrazioni competenti secondo la tipologia dei servizi richiesti sono tenute ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnici, organizzativi ed economici in capo alle imprese richiedenti ed a rilasciare le relative autorizzazioni una volta compiuto positivamente tale accertamento.

     3. I servizi di linea ad offerta libera possono integrare il sistema dei servizi minimi di trasporto pubblico locale in modo da concentrare la destinazione delle risorse pubbliche al soddisfacimento più generale dei servizi non gestibili senza l'intervento economico degli enti committenti.

     Qualora tali servizi siano diretti a realizzare collegamenti interni ad un complesso di rete di bacino, la relativa autorizzazione è subordinata all'effettuazione da parte della stessa impresa affidataria della rete di bacino, oppure alla valutazione della inesistenza di un qualsiasi effetto pregiudizievole sulla rete di bacino dei servizi minimi commissionati.

 

     Art. 5. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione esercita, in materia di trasporto pubblico locale, i compiti e le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed in particolare:

     a) definisce le linee generali di indirizzo per la pianificazione dei trasporti locali e per i piani di bacino predisposti dalle Province;

     b) redige il piano regionale di trasporti ed i periodici aggiornamenti;

     c) sottoscrive appositi accordi di programma con gli enti locali e predispone la programmazione degli investimenti raccordandola con quella dello stato;

     d) definisce la rete dei servizi minimi del trasporto pubblico locale di area extraurbana ed approva le reti dei servizi minimi di area urbana di ciascuno dei Comuni indicati nell'articolo 74 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, tenuto conto degli elementi elencati nell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), della presente legge [2];

     e) adotta, l'intesa con gli Enti locali e sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 422/1997;

     f) stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe realizzando l'integrazione tariffaria dei diversi modi di trasporto uniformando, per quanto possibile, il costo dei biglietti e degli abbonamenti per tutti i trasporti urbani regionali, anche tenendo conto delle fasce deboli, nonché l'ammontare delle sanzioni amministrative per i viaggiatori trovati sprovvisti di valido documento di viaggio;

     g) svolge funzioni di direttiva, vigilanza e sostituzione sulle attività delegate alle Province;

     h) svolge le funzioni di cui all'articolo 90 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34.

     2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), e) del precedente comma sono adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Per le restanti funzioni di cui alle altre lettere dello stesso comma e per i compiti delegati dallo Stato ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 422/1997, è delegata la Giunta regionale [3].

 

     Art. 6. (Funzioni delle Province).

     1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 422/1997 la Regione Molise delega alle Province tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

     2. Le Province esercitano le funzioni amministrative riguardanti:

     a) predisposizione dei piani di bacino nell'ambito del proprio territorio, sulla base dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione;

     b) approvazione della programmazione provinciale per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, privilegiando la integrazione tra le varie modalità di trasporto, favorendo il minore impatto ambientale e scegliendo la soluzione che, a parità di prestazione, offra costi minori;

     c) erogazione delle risorse finanziarie per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi;

     d) assegnazione ai comuni facenti parte di bacini di competenza delle risorse finanziarie per assicurare i servizi minimi urbani ed interurbani;

     e) rilascio delle autorizzazioni per effettuare servizi di gran turismo su gomma, secondo quanto richiesto dalle imprese interessate;

     f) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei contratti di servizio.

     3. La Regione definisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modalità del conferimento previsto nel presente articolo.

 

     Art. 7. (Competenze dei Comuni).

     1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza dei Comuni:

     a) l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, approvata dalla Giunta regionale in conformità all'articolo 5, comma 1, lett. d), della presente legge, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio comunale [4];

     b) la predisposizione dei piani urbani del traffico sulla base degli indirizzi regionali e l'attuazione delle procedure di verifica della compatibilità dei piani con la programmazione di bacino provinciale;

     c) la gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa;

     d) lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative stabiliti dalla Regione;

     e) la stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la regione e sentite le OO.SS., nonché di eventuali servizi integrativi con onere a carico dei propri bilanci;

     f) l'applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla regione;

     g) il monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla regione;

     h) l'applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali e nel Piano Regionale dei Trasporti;

     i) lo svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale.

 

     Art. 8. (Piano regionale trasporti).

     1. La Regione Molise, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, redige di concerto con gli Enti Locali il "Piano regionale dei trasporti" configurando un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale a breve e medio termine.

     2. Il Piano regionale dei trasporti è approvato dal Consiglio regionale previa audizione delle associazioni degli utenti e degli esercenti il trasporto pubblico e privato.

     3. Il Piano definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico e contiene tutti gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali necessari per la successiva elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni.

 

     Art. 9. (Piani urbani del traffico).

     1. I Comuni regionali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché quelli con popolazione residente inferiore, individuati dalla regione sulla base di comprovate esigenze, adottano i "Piani urbani del traffico" predisposti nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nonché degli indirizzi della programmazione regionale.

 

     Art. 10. (Piani di bacino territoriali).

     1. Il bacino di traffico è l'area territoriale entro la quale opera un sistema di trasporto pubblico integrato predisposto in funzione di obiettivi fabbisogni di mobilità. Ad ogni sistema di bacino corrisponde una rete di servizi minimi ai sensi del successivo articolo 12. I bacini di traffico e le corrispondenti reti di servizi minimi hanno una estensione provinciale o infraprovinciale a seconda dei fabbisogni di mobilità da soddisfare.

     2. I piani di bacino sono adottati dalle Province in coerenza con il piano regionale dei trasporti e con il programma triennale regionale.

     3. Mediante i piani di bacino vengono individuati anche i necessari interventi sulle infrastrutture, affinché queste risultino adeguate per un efficiente sistema di trasporto pubblico locale.

 

     Art. 11. (Servizi minimi).

     1. La Giunta regionale definisce i servizi minimi tenendo conto, anche in modo tra loro alternativo, di ciascuno dei seguenti elementi:

a) necessaria integrazione tra le reti di trasporto;

b) pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) fruibilità dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) esigenze di trasporto per persone con ridotta capacità motoria;

e) necessaria riduzione della congestione e dell'inquinamento;

f) effettivo utilizzo, in termini di passeggeri trasportati, dei servizi di linea di area extraurbana ed urbana autorizzati [5].

     2. I servizi minimi, i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti per ciascun bacino di traffico in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale dei trasporti e dai programmi triennali di cui al precedente articolo 5, comma 1, nonché ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422/1997.

     3. L'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422/1997 è raggiunta, per ciascun bacino di traffico dei trasporti su gomma, mediante stipulazione, tra la Regione e gli Enti locali interessati, a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di un accordo di programma di validità triennale che definisce quantità e standard di qualità dei servizi [6].

     3-bis. Eventuali modificazioni delle intese e degli accordi di cui al comma 3 sono definite a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000. La Conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 è convocata e articolata secondo i criteri di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dei relativi decreti di attuazione [7].

     3-ter. La Giunta regionale propone agli enti locali interessati un'intesa che detta i principi per la definizione e la modificazione della quantità e dello standard di qualità dei servizi minimi. Nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dei relativi decreti di attuazione, gli enti locali coinvolti rendono le proprie determinazioni. Raggiunta l'intesa sui principi, la Giunta regionale approva la nuova rete dei servizi minimi [8].

     4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 vengono stipulati entro il 31 ottobre dell'anno che precede il periodo di riferimento. In difetto, alla definizione degli standard provvede la Giunta regionale sulla base delle disponibilità di bilancio [9].

     5. [Alle autolinee statali che assicurano comunque relazioni regionali possono essere erogati contributi chilometrici di esercizio limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito della Regione Molise] [10].

 

     Art. 12. (Programmi triennali).

     1. La Regione al fine di regolamentare i servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi di cui all'articolo 11, approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale predisposti dalle Province e contenenti:

     a) la rete e l'organizzazione dei servizi;

     b) l'integrazione modale e tariffaria;

     c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;

     d) le modalità di determinazione delle tariffe;

     e) il sistema di monitoraggio dei servizi;

     f) le azioni finalizzate alla riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

 

     Art. 13. (Procedure per l'affidamento dei servizi).

     1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area extraurbana ed urbana, per l'affidamento delle rispettive reti dei servizi minimi, la Regione Molise ed i Comuni, secondo la competenza attribuita dalla presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi [11].

     2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano ha luogo mediante l'esperimento di una gara a procedura aperta e l'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). La rete regionale dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano è messa a gara in un lotto unico. Per il servizio urbano viene messa a gara dal Comune competente per territorio la rete urbana di traffico approvata dalla Regione. I soggetti che possono partecipare alla gara sono quelli previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [12].

     3. Ai fini della partecipazione alla gara del trasporto pubblico locale extraurbano gli offerenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) idonea capacità tecnica e professionale, prevista dalle vigenti leggi in materia;

b) dimostrazione di avere svolto, in forma singola o associata, negli ultimi tre anni attività di trasporto pubblico locale, per una percorrenza annua non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei chilometri della rete dei servizi minimi posti a gara;
c) capacità economica e finanziaria. La capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti deve essere dimostrata, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, mediante uno dei seguenti documenti:

1) bilancio dell'impresa, in forma singola o associata, dal quale risulti un valore della produzione in ciascuno degli ultimi tre esercizi, chiusi alla data di pubblicazione del bando, per attività di trasporto pubblico locale non inferiore a quattro milioni di euro;

2) idonee referenze, rilasciate da almeno due istituti bancari, atte a dimostrare la capacità finanziaria dell'impresa [13].

     3-bis. Il soggetto aggiudicatario della gara è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto di servizio non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto disposto dalla vigente normativa. È ammesso il subappalto per una quota non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizio, previa autorizzazione dell'ente affidante. Nel bando di gara devono essere specificate le parti della Rete di Servizi Minimi di trasporto pubblico locale che possono essere oggetto di subappalto. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico [14].

     3-ter. In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 dell'allegato A) al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148. L'impresa subentrante garantirà, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere nell'azienda cedente, salvo adeguarli o migliorarli. Le parti a livello aziendale negozieranno le modalità di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati [15].

 

     Art. 14. (Durata e contenuto dei contratti di servizio).

     1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Essi vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     2. [I contratti di servizio devono prevedere un incremento del rapporto "R" tra ricavi da traffico e costi operativi che dovrà raggiungere un valore non inferiore a 0,35 a decorrere dal 1° gennaio 2004] [16].

     3. I contratti di servizio devono contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 422/1997, compresa la clausola di revisione annuale di cui al comma 4 dello stesso articolo. Devono inoltre definire:

     a) il periodo di validità [17];

     b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;

     c) l'obbligo dell'affidatario ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;

     d) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e affidabilità dei servizi di puntualità delle singole corse di comunicazione con l'utenza, di rispetto per l'ambiente e di osservanza della carta dei servizi;

     e) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi per il rilevamento automatizzato della utenza;

     f) gli importi dovuti dall’Ente affidante all’impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 422/1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti. Ai fini della concreta determinazione dell’importo dovuto all’impresa di trasporto affidataria del servizio, l’Ente affidante non computa i compensi attribuiti ai componenti dell’organo amministrativo, se l’impresa è costituita in forma societaria, ovvero il compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli e dai familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, se l’impresa è costituita in forma individuale. I contratti di servizio stipulati in difformità dalla presente disposizione sono nulli [18];

     g) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;

     h) i casi di revisione degli importi di cui al punto precedente ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;

     i) le modalità di modificazione dei contratti successivamente alla conclusione, anche per tener conto dei mutamenti imprevedibili;

     j) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;

     k) i casi di risoluzione del contratto;

     l) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto dalla lett. m);

     m) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro;

     n) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi;

     o) l'obbligo dell'affidatario di fornire i dati su supporto cartaceo ed informatico;

     p) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'Ente affidante;

     q) le procedure da osservare in caso di controversie e il Foro competente in caso di contenzioso;

     r) l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

     4. Le imprese aggiudicatarie sono tenute ad apporre sul frontale e sulle fiancate dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di rete sovracomunale, lo stemma della Regione e la scritta "Regione Molise".

     5. Nessun indennizzo, a qualsivoglia titolo, è dovuto al gestore alla scadenza del contratto di servizio.

     5-bis. Ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è vietato il rinnovo tacito ed espresso dei contratti di servizio [19].

 

     Art. 15. (Norma transitoria per l'affidamento dei servizi).

     1. Sino al 31 dicembre 2003, e non oltre tale data, per i servizi urbani, extraurbani e interregionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vi è la facoltà di mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari, fermo restando l'obbligo previsto nel comma 3/bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Entro il 30 giugno 2003, le imprese private concessionarie dei servizi abilitati al trasporto pubblico che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 400.000 chilometri possono far pervenire alla Regione propria dichiarazione con la quale manifestano l'intenzione di abbandonare il servizio di trasporto, previo contributo del 20% sull'importo del costo standardizzato aggiornato al 31 dicembre 2002, in relazione alle percorrenze chilometriche sviluppate. Il contributo grava sull'apposito capitolo di cui all'articolo 21 della presente legge.

     3. L'impresa che subentra a qualunque titolo ai servizi esercitati è obbligata a rilevare i beni strumentali all'esercizio che siano stati qualificati dall'amministrazione affidante come beni essenziali ovvero come beni indispensabili, secondo la definizione a tal fine formulata nell'Allegato A della deliberazione n. 49 del 17 giugno 2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché a rilevare il personale inerente i servizi medesimi con tutti i diritti maturati [20].

     4. Qualora le imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 400.000 chilometri non esercitino la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, possono continuare nell'esercizio in associazione con altre imprese, ai sensi dell'art. 23 del decreto legge n. 158/1995, per la gestione di servizi nelle aree che saranno indicate dalla Regione.

     5. Dal 1° gennaio 2004 la Regione, le Province ed i Comuni stipulano contratti di servizio di durata quinquennale preferendo, in prima applicazione ed a parità di condizioni, le precedenti imprese private concessionarie già operanti nelle aree interessate che singolarmente o in forma aggregata, sviluppano una percorrenza annua di almeno 400.000 chilometri.

     6. Nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, la Regione Molise pone in essere tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti ponte in essere al fine di razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed efficienti e salvaguardare i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti [21].

 

     Art. 16. (Istituzione di servizi aggiuntivi ed integrativi) [22]

     1. Per l'affidamento di ulteriori servizi, aggiuntivi e/o integrativi della rete dei servizi minimi, approvata e in qualsiasi forma affidata al o ai gestori, anche a seguito di gara pubblica, hanno la priorità le imprese che intendano effettuarli a proprio rischio e con risorse proprie.

     2. Prima di procedere all'affidamento dei servizi, la Regione ha l'obbligo di accertare la disponibilità delle imprese che siano munite dei requisiti professionali, economici e morali previsti dalla vigente normativa, ad effettuarli con proprie risorse, strutture e mezzi e senza alcuna contribuzione pubblica, fatta salva l'acquisizione degli introiti da traffico da parte dell'impresa affidataria.

     3. Solo in caso di accertata impossibilità ad affidare i servizi a rischio d'impresa, la Regione può procedere all'affidamento con contribuzione pubblica ad imprese già esercenti i servizi di rete, che siano titolari di contratto di servizio ovvero aggiudicatarie di gara ad evidenza pubblica.

 

     Art. 17. (Esercizio straordinario e sperimentale).

     1. Per motivi di straordinaria urgenza, nonché ai fini sperimentali, Regione, Province e Comuni, tramite procedure negoziate senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera b) e d) del Decreto legislativo n. 158/1995, possono stipulare contratti provvisori con imprese in possesso dei requisiti di cui al DMT n. 448/1991.

     2. I contratti relativi ai servizi straordinari hanno validità non superiore a tre mesi e quelli relativi ai servizi sperimentali non superiore a sei. Entrambi sono rinnovabili per una sola volta.

 

     Art. 18. (Agevolazioni tariffarie).

     1. La Regione Molise stabilisce nel Piano Regionale dei Trasporti quali categorie hanno diritto al rilascio dei biglietti e agli abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico ordinari di competenza regionali e per quelli attribuiti alle Province, ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997. La riduzione tariffaria, concessa limitatamente a una sola relazione di viaggio, con inizio dal Comune di residenza, è determinata nella misura del 50% della tariffa ordinaria.

 

     Art. 19. (Interventi sostitutivi).

     1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle Amministrazioni provinciali delle funzioni e dei compiti delegati ai sensi del precedente art. 7, la Giunta Regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi.

 

     Art. 20. (Osservatorio regionale dei trasporti).

     1. Nell'ambito della direzione generale competente ai trasporti è istituito l'osservatorio regionale dei trasporti avente i compiti di monitorare i servizi di trasporto pubblico su tutto il territorio regionale, di organizzare e gestire la banca dati del trasporto pubblico del Molise, di fornire supporto informativo e tecnico alla programmazione della regione e degli enti locali in materia di trasporto pubblico, di redigere proposte tecniche per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, dei programmi triennali di trasporto e degli accordi di programma, di organizzare ed erogare informazioni in materia di trasporto pubblico locale mediante la periodica pubblicazione di un bollettino nonché dietro specifica richiesta degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

     2. I gestori dei servizi di pubblico trasporto sono tenuti a fornire all'osservatorio i dati necessari alla sua funzione secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

 

     Art. 21. (Fondo regionale trasporti).

     1. Il fondo regionale trasporti è determinato nel suo ammontare con legge di bilancio ed è alimentato:

     a) dalle risorse finanziarie trasferite annualmente dallo Stato relative all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato stesso ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997;

     b) da risorse proprie della regione.

     2. La consistenza annuale del fondo è utilizzata per il pagamento dei corrispettivi previsti nei contratti di servizio relativi ai servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 22. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 22.

[2] Lettera già sostituita dall'art. 10 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[3] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[4] Lettera sostituita dall'art. 10 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 4 maggio 2016, n. 5.

[7] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 4 maggio 2016, n. 5.

[8] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 4 maggio 2016, n. 5.

[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 4 maggio 2016, n. 5.

[10] Comma soppresso dall’art. 6 della L.R. 9 gennaio 2004, n. 1.

[11] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2009, n. 12 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[12] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 22.

[13] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2009, n. 12 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2009, n. 12.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2009, n. 12.

[16] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2009, n. 12.

[17] Lettera già modificata dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 20 agosto 2010, n. 16.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[20] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 22.

[21] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 22.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.