§ 3.4.17 - L.R. 20 agosto 1984, n. 19.
Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:20/08/1984
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Materie.
Art. 4.  Elenco delle funzioni.
Art. 5.  Attribuzioni degli organi regionali.
Art. 6.  Piano regionale dei trasporti.
Art. 7.  Comitato tecnico regionale trasporti.
Art. 8.  Partecipazione degli enti locali e delle forze sociali al piano regionale dei trasporti.
Art. 9.  Bacini di traffico.
Art. 10.  Piano di bacino: contenuti e procedure.
Art. 11. 
Art. 12.  I modi di gestione.
Art. 13.  Autorizzazioni.
Art. 14.  Istanza di concessione.
Art. 15.  Concessioni: istruttoria, esame comparativo e preferenza.
Art. 16.  Definizione del rapporto di concessione.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.  Concessioni servizi urbani.
Art. 19.  Abolizione divieti di carico.
Art. 20.  Concessioni: scadenza del termine.
Art. 21.  Variazione o sostituzione della ditta - cessione - rinunzia.
Art. 22.  Concessione - revoca.
Art. 23.  Decadenza della concessione.
Art. 24.  Concessione: pubblicità dei provvedimenti.
Art. 25.  Concessione: tassa e contributo di sorveglianza.
Art. 26.  Provvedimenti di emergenza.
Art. 27.  Vigilanza: accertamento e sanzioni pecuniarie.
Art. 28.  Libera circolazione.
Art. 28 bis. 
Art. 29.  Orario regionale.
Art. 30.  Organici delle aziende concessionarie.
Art. 31.  Sistema tariffario servizi interurbani.
Art. 32.  Tipologia documenti di viaggio su linee interurbane.
Art. 33.  Calcolo prezzo biglietto a.r. e dell'abbonamento sulle linee interurbane.
Art. 34.  Norma transitoria.
Art. 35.  Sistema tariffario dei servizi urbani
Art. 36.  Tipologia documenti di viaggio su linee comunali.
Art. 37.  Trasporto di ragazzi e di bagagli.
Art. 38.  Condizioni di trasporto divieto di fumare sanzioni per i trasgressori.
Art. 39.  Sistema meccanizzato documenti di viaggio.
Art. 40.  Regolamenti comunali - Approvazioni regionali.
Art. 41.  Albo degli autotrasportatori.
Art. 42.  Impianti a fune.
Art. 43.  Durata della concessione.
Art. 44.  Provvedimento di concessione.
Art. 45.  Istanza di concessione.
Art. 46.  Approvazione progetti e regolamenti di esercizio.
Art. 47.  Tassa di concessione contributo di sorveglianza.
Art. 48.  Direttore responsabile di esercizio.
Art. 49.  Piste di discesa e relative infrastrutture.
Art. 50.  Condizioni apertura all'esercizio.
Art. 51.  Requisiti tecnici delle piste.
Art. 52.  Documentazione per costruzione piste di discesa.
Art. 53.  Manutenzione piste.
Art. 54.  Parere commissione consultiva.
Art. 55.  Autorizzazione per apprestamento pista collaudo.
Art. 56. 
Art. 57.  Rilevazione stato innevamento piste.
Art. 58.  Tariffe.
Art. 59.  Commissione consultiva.
Art. 60.  Norme transitorie.
Art. 61.  Ispezioni - Repressione abusi e sanzioni pecuniarie.
Art. 62.  Competenza rilascio concessioni per impianti a fune.
Art. 63.  Concessione tramvie, linee automobilistiche e filoviarie.
Art. 64.  Delega ai Comuni.
Art. 65.  Albo provinciale degli autotrasportatori.
Art. 66.  Circolazione trasporti e veicoli eccezionali.
Art. 67.  Programmi poliennali - annuali.
Art. 68.  Contributi di esercizio.
Art. 69.  Criteri per la determinazione del costo chilometrico standardizzato.
Art. 70.  Ricavi.
Art. 71.  IVA.
Art. 72.  Variazione criteri per costo standard.
Art. 73.  Norma transitoria per i contributi di esercizio 1982-1983.
Art. 74.  Norma transitoria - Determinazione percorrenze chilometriche linee comunali per l'anno 1984.
Art. 75.  Rilevazione dei costi effettivi.
Art. 76.  Contributi esercizio linee di bacino ed urbane: delega.
Art. 77.  Contributi per investimenti.
Art. 78.  Contributi per acquisto di autobus, tram, filobus.
Art. 79.  Contributi per investimenti diversi.
Art. 80.  Vincolo di destinazione.
Art. 81.  Vigilanza - Proventi sanzioni amministrative.
Art. 82.  Delega.
Art. 83.  Spese per la costituzione e il primo funzionamento dei consorzi di bacino e per la predisposizione dei piani di bacino.
Art. 84.  Oneri connessi con la delega.
Art. 85.  Abrogazione norme precedenti.
Art. 86.  Finanziamento della legge.
Art. 87.  Urgenza ed entrata in vigore.


§ 3.4.17 - L.R. 20 agosto 1984, n. 19.

Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe.

(B.U. n. 18 del 1 settembre 1984).

 

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     La presente legge disciplina in modo unitario ed organico:

     a) la materia dei trasporti pubblici locali intesi come tali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato;

     b) le funzioni amministrative comunque pertinenti alla materia dei trasporti, attribuite alla competenza propria o delegata della Regione, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, del D.P.R. 24 luglio 1977 , n. 616 e delle altre leggi dello Stato.

 

     Art. 2. Finalità.

     Al fine di realizzare una diretta interazione tra politica di sviluppo economico e sociale, assetto del territorio e organizzazione dei trasporti, la Regione:

     a) riconosce al servizio dei pubblici trasporti il carattere di servizio sociale con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, sanitarie e turistiche;

     b) assegna al servizio stesso un ruolo di compartecipazione allo sviluppo economico della Regione e di riequilibrio territoriale;

     c) armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi del piano nazionale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali.

 

     Art. 3. Materie.

     In armonia con le finalità di cui al precedente articolo 2, la Regione:

     a) disciplina le funzioni amministrative proprie e delegate attribuite alla competenza regionale dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dalle altre leggi dello Stato;

     b) provvede all'individuazione delle funzioni amministrative che siano suscettibili di delega o di subdelega agli enti locali e all'attuazione della delega stessa;

     c) predispone il Piano regionale dei trasporti in connessione con la politica di sviluppo regionale, perseguendo l'integrazione dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, anche al fine di evitare aspetti di concorrenzialità;

     d) predispone Piani annuali o pluriennali di intervento sia per gli investimenti che per l'esercizio dei trasporti pubblici locali, in armonia con le vigenti disposizioni regionali in materia di programmazione e di bilancio;

     e) partecipa all'elaborazione del piano nazionale dei trasporti e dei Piani di settore, giusta quanto previsto dall'art. 2 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151;

     f) definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, prescindendo, ove tali esigenze lo richiedano, dalle convenzionali organizzazioni amministrative fondate su circoscrizioni tradizionali e storiche;

     g) fissa i criteri direttivi e programmatici per l'elaborazione dei piani di bacino di traffico da parte degli enti locali allo scopo di assicurarne la coerenza con il piano regionale dei trasporti ed anche al fine del coordinamento tra i sistemi di trasporto di più bacini;

     h) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto;

     i) stabilisce le modalità di approvazione dei piani di bacino e dei provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione di cui alle precedenti lettere g) ed h) del presente articolo;

     l) disciplina l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano, tenendo presente la concezione unitaria del servizio nell'ambito dei bacini di traffico e favorendo la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

     m) promuove e attua la partecipazione alla gestione delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali da parte degli enti locali, anche attraverso l'istituto della delega;

     n) realizza la partecipazione degli enti locali e delle parti sociali all'elaborazione e all'attuazione del piano regionale dei trasporti;

     o) provvede annualmente, ed in collaborazione con gli enti locali, o loro Associazioni, alla rilevazione dei costi effettivi dei trasporti pubblici locali;

     p) provvede all'erogazione dei contributi di investimento e d'esercizio di cui alla lettera d) del presente articolo, direttamente o attraverso gli enti locali delegati.

 

Titolo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI PROPRIE O DELEGATE

 

     Art. 4. Elenco delle funzioni.

     Le funzioni amministrative regionali, proprie o delegate, ivi incluse quelle giù esercitate dallo Stato, riguardano principalmente:

     A) In materia di tranvie e linee automobilistiche e filoviarie di interesse regionale:

     1) la concessione all'impianto e all'esercizio.

     2) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;

     3) la concessione all'impianto e all'esercizio delle autostazioni;

     4) la vigilanza sulle autostazioni dei servizi di linea;

     5) le agevolazioni di viaggio a favore di particolari categorie di soggetti;

     6) il personale dipendente da imprese concessionarie.

     B) In materia di noleggi e servizi da piazza:

     1) l'approvazione dei Regolamenti comunali ohe disciplinano i servizi da noleggio e da piazza nonché l'approvazione delle determinazioni comunali riguardanti il numero degli autoveicoli da adibire a detti servizi.

     C) In materia di autotrasporto:

     1) la tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori.

     D) In materia finanziaria:

     1) la concessione e l'erogazione di contributi di investimento e di esercizio.

     E) In materia di trasporto a fune:

     1 ) la determinazione delle norme di carattere generale e tecnico;

     2) l'adozione di provvedimenti amministrativi e tecnici previsti dalle predette norme.

     F) In materia di trasporti e di circolazione dei veicoli eccezionali:

     1) il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti e la circolazione dei veicoli eccezionali sulla rete viaria regionale con esclusione delle autostrade, delle strade statali e di quelle militari.

 

     Art. 5. Attribuzioni degli organi regionali.

     La potestà regolamentare, la fissazione di criteri ed indirizzi generali e l'emanazione di direttive relative all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4 sono attribuite al Consiglio Regionale.

     Al medesimo consesso sono attribuite le competenze in materia di Piani e programmi, e le altre funzioni risultanti dai successivi articoli della presente legge.

     La Giunta Regionale esercita le attribuzioni conferitele dall'art. 22 dello statuto.

     Sono di competenza della Giunta Regionale:

     - la fissazione delle modalità da seguire nella formazione dei piani di bacino, in coerenza con le direttive e i criteri generali indicati dal piano regionale dei trasporti;

     - l'esercizio delle funzioni relative all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio Regionale;

     - l'esercizio delle funzioni precisate dai successivi articoli della presente legge;

     - l'approvazione delle modalità di esercizio;

     - l'esercizio delle altre funzioni amministrative non attinenti ad attività programmatorie.

     In attuazione dei propri principi statutari ed ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione delega, di norma, l'esercizio delle funzioni amministrative agli Enti Locali che le esercitano in forma singola o associata.

     L'individuazione delle funzioni delegabili e la disciplina della delega sono contemplate nei successivi articoli della presente legge.

     Il Presidente della Giunta dirige le funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

 

Titolo III

PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI LOCALI

 

     Art. 6. Piano regionale dei trasporti.

     Il piano regionale dei trasporti è il documento programmatico fondamentale della politica dei trasporti locali. Esso contiene:

     a) l'individuazione delle linee principali del trasporto su scala regionale ed interregionale, e relative infrastrutture, con riguardo al piano di sviluppo regionale ed al piano generale nazionale dei trasporti;

     b) l'integrazione dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture con riguardo anche alle linee di trasporto e relative infrastrutture, di rilevanza nazionale;

     c) l'individuazione, in coerenza con le previsioni dei piani turistici, delle zone nelle quali sono consentiti l'impianto e l'esercizio del trasporto a fune e l'apertura di piste di discesa nonché la fissazione dei relativi criteri generali;

     d) l'individuazione delle linee del trasporto e le relative infrastrutture per il collegamento dei bacini di traffico;

     e) l'indicazione dell'ordine prioritario degli interventi tecnici e finanziari in materia dei trasporti pubblici locali;

     f) le direttive ed i criteri generali per la formazione dei piani di bacino;

     g) il sistema di gestione per ciascuna linea di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, da individuare tra quelli consentiti dal successivo articolo 12;

     h) la delimitazione territoriale dei bacini di traffico e la fissazione delle direttive e dei criteri generali per la formazione dei piani di bacino;

     i) le direttive da osservare da parte dei Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

     l) gli indirizzi generali di politica tariffaria in armonia con quanto previsto dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151.

     Il Piano regionale dei trasporti ha carattere pluriennale con riferimento temporale dal programma di sviluppo regionale. Esso si attua mediante piani annuali.

     Il piano regionale viene redatto a cura dell'Assessorato ai Trasporti, sulla base del contributo del Comitato di cui al successivo art. 7 ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta Regionale.

     La partecipazione alla pianificazione degli Enti locali e delle forze sociali è disciplinata dal successivo art. 8.

 

     Art. 7. Comitato tecnico regionale trasporti.

     E' istituito il Comitato Tecnico Regionale dei Trasporti (CTRT) composto da:

     1) L'Assessore Regionale ai Trasporti o Funzionario da esso delegato, con funzione di Presidente;

     2) I Funzionari Regionali responsabili dei settori:

     - Trasporti - Turismo - Istruzione - Sanità - Bilancio

     3) Un rappresentante delle FS, designato dalla stessa Azienda;

     4) Un rappresentante dell'ANAS designato dalla stessa Azienda;

     5) Un rappresentante per ciascuna Provincia in servizio presso gli Uffici tecnici;

     6) Due rappresentanti del Ministero dei Trasporti di cui uno designato dalla Direzione Generale MCTC (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) ed uno della Direzione Generale POC (Programmazione Organizzazione e Coordinamento);

     7) Un dipendente regionale del Settore Trasporti, con funzioni di Segretario, designato dall'Assessore regionale ai Trasporti.

     La partecipazione alle sedute del Comitato è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato competono il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali [1].

     In tali sensi è integrato l'elenco allegato (A) annesso alla citata legge regionale n. 7/1983. Ai Funzionari responsabili dei settori nonché al Segretario del Comitato compete, se dovute, l'indennità di trasferta oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

     Il Comitato è organo consultivo della Giunta regionale e collabora con l'Assessorato ai Trasporti.

     Il Comitato è validamente riunito con la presenza di almeno 6 dei componenti in carica.

 

     Art. 8. Partecipazione degli enti locali e delle forze sociali al piano regionale dei trasporti.

     Alla formazione del Piano regionale dei trasporti sono chiamati a partecipare gli Enti locali e le forze sociali.

     La partecipazione degli Enti locali si realizza attraverso riunioni a carattere provinciale, da tenere presso ciascuna Amministrazione provinciale, con l'intervento dei rappresentanti dei Comuni e della Provincia.

     La partecipazione delle forze sociali si realizza mediante due distinte riunioni a carattere regionale, da tenere presso gli Uffici della Giunta, rispettivamente con l'intervento dei responsabili regionali dei Sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e con l'intervento dei responsabili regionali delle Organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale.

     Il contributo reso dagli Enti locali e dalle forze sociali è utilizzato nella predisposizione del progetto di Piano da sottoporre alla Giunta.

     In ogni caso le relazioni e i documenti forniti dalle componenti locali e dalle forze sociali sono allegati al predetto progetto.

 

     Art. 9. Bacini di traffico.

     Ai fini della presente legge per bacino di traffico si intende un ambito territoriale nel quale è attuato un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità.

     La delimitazione territoriale dei bacini tiene conto delle esigenze lavorative, scolastiche, sanitarie, turistiche e viene definita dal Piano regionale dei trasporti.

 

     Art. 10. Piano di bacino: contenuti e procedure.

     Il piano di bacino, che sostanzia la specificazione o l'articolazione del Piano regionale integrato dei trasporti, è elaborato nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal piano regionale e delle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi del IV comma del precedente articolo 5.

     Il Piano di bacino deve contenere:

     a) il complesso dei servizi costituenti la rete di bacino, ivi inclusi quelli per il trasporto a fune, nonché le linee interbacino;

     b) le modalità di integrazione e coordinamento a livello spaziale ed intermodale dei diversi sistemi di trasporto e loro infrastrutture;

     c) l'individuazione dei modi di gestione dei servizi di cui al successivo art. 11 e delle risorse occorrenti;

     d) gli interventi sulle infrastrutture al fine di migliorare il livello di offerta del trasporto pubblico;

     e) i programmi di investimento annuali e pluriennali coerenti e compatibili con le previsioni dei programmi finanziari regionali;

     f) l'entità e la dislocazione dei servizi di noleggio da rimessa con autobus;

     g) il Piano comunale dei trasporti urbani per i Comuni nei quali già esistono servizi di trasporto pubblico urbano e per i Comuni che intendono istituirli.

     Allo stato e fino a quando non sarà definito il Piano regionale dei trasporti, sono individuati i seguenti bacini:

     Campobasso, Isernia e Termoli, secondo l'allegata cartografia e l'elenco dei Comuni interessati. (Allegati A e B).

     La suddetta determinazione può essere modificata con atto deliberativo del Consiglio regionale.

     L'assegnazione delle linee esistenti ai competenti bacini viene effettuata con provvedimento della Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

     La Giunta regionale, e per essa il competente Assessorato, promuove le necessarie reciproche intese tra Amministrazioni Provinciali, CC.MM., Comuni, UU.SS.LL. e Distretti Scolastici per addivenire alla predisposizione del piano di bacino cui tali Enti sono interessati, fissando il termine di redazione del piano.

     Il piano di bacino è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

     Nelle more della formazione, approvazione ed esecutività del Piano di bacino, le eventuali modifiche ai provvedimenti di cui al V comma sono adottate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     Nell'ambito di ciascun bacino la Regione promuove e sostiene la costituzione di un Consorzio tra i Comuni, la Provincia e le Comunità montane competenti per territorio, avente lo scopo di esercitare le funzioni ad esso delegate in materia di trasporti.

     Nel caso in cui l'ambito territoriale di un bacino coincida con quello di una Provincia, le funzioni di cui al comma precedente possono essere delegate all'Amministrazione provinciale.

     La gestione dei servizi di bacino deve avere carattere unitario e prevedere la validità dei documenti di viaggio su tutte le linee di bacino.

     Qualora alla formazione dei Consorzi di bacino ed all'approvazione dei Piani di bacino non si provveda nel termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, la Giunta regionale predispone i Piani stessi tramite gli uffici regionali competenti e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale sentite le forze sociali di cui al precedente articolo 8.

     In tale caso i Piani di bacino prevederanno la gestione unitaria dei servizi mediante un unico Organismo gestionale la cui costituzione ed il cui funzionamento verranno fissati nei Piani stessi; gli eventuali oneri nonché la salvaguardia dei diritti del personale addetto ai servizi verranno fissati ed approvati contestualmente.

     A tal fine è consentito il ricorso alle prestazioni professionali di esperti o di organismi specializzati.

 

Titolo IV

I MODI E LE CATEGORIE DI TRASPORTO

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA

 

     Art. 11.

     I modi e le categorie di trasporto sono come segue definiti:

     MODI DI TRASPORTO:

     - Automobilistici

     - Impianti fissi

     CATEGORIE DI TRASPORTO

     - Servizi urbani di linea per viaggiatori;

     - Servizi di bacino ed interbacino di linea per viaggiatori;

     - Servizi tranviari urbani;

     - Servizi tranviari di bacino ed interbacino;

     - Servizi filoviari urbani;

     - Servizi filoviari di bacino ed interbacino.

     I servizi di bacino sono quelli svolgentesi interamente all'interno di un medesimo bacino di traffico I servizi interbacino sono quelli colleganti località site in due o più bacini di traffico, compresi quelli interregionali con percorso svolgentesi in prevalenza nel territorio regionale.

     I servizi automobilistici di linea avuto riguardo alle loro finalità e caratteristiche, si distinguono in servizi ordinari, speciali di gran turismo, occasionali e sperimentali.

     Sono ordinari i servizi offerti alla generalità degli utenti.

     Sono speciali i servizi prevalentemente destinati a determinati gruppi di utenti quali lavoratori e studenti.

     I servizi di gran turismo sono quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati Tali servizi sono di norma raccordati con 1e previsioni dei Piani turistici.

     I servizi occasionali hanno lo scopo di soddisfare particolari esigenze derivanti da eventi contingenti e con durata, di norma, non superiore al mese.

     Sono considerati sperimentali i servizi che hanno lo scopo di accertare elementi e caratteristiche attinenti al traffico, ovvero adeguare le modalità di esercizio alle effettive esigenze. La loro durata non è superiore, di norma. a mesi tre.

     I servizi di trasporto pubblico locale ordinari, speciali e di gran turismo debbono essere contemplati, a seconda delle loro caratteristiche, negli strumenti programmatici del trasporto pubblico locale di cui al precedente titolo III.

 

     Art. 12. I modi di gestione.

     I servizi di trasporto pubblico di cui al precedente articolo 11 sono gestiti in uno dei seguenti modi:

     a) in economia dagli enti locali;

     b) mediante aziende speciali;

     c) in regime di concessione.

     La produzione dei servizi deve essere eseguita con la massima economicità di gestione.

     La gestione in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale è accordata ad Enti locali nonché ad Aziende pubbliche e private di comprovata idoneità tecnica e finanziaria, con apposito atto di concessione ed annesso disciplinare contenente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico che regolano la concessione, durata e decorrenza della stessa nonché l'obbligo del trasporto degli effetti postali, sempre che esso sia compatibile con le modalità di gestione del servizio.

     Il disciplinare deve essere conforme a quello tipo approvato dal Consiglio Regionale.

     Le concessioni hanno validità novennale e possono essere rinnovate.

 

     Art. 13. Autorizzazioni.

     Sono soggetti ad autorizzazione i servizi di trasporto occasionali, quelli sperimentali, le modifiche di orari di linee preesistenti, l'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio da assentire da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

     Le autorizzazioni di cui al precedente comma vengono rilasciate dai competenti uffici degli Enti abilitati ad assentirle per attribuzione propria o delegata.

     La stessa procedura è seguita relativamente al rilascio dei nullaosta concernenti l'acquisto o l'alienazione di autobus in servizio di linea.

     Possono essere rilasciate, compatibilmente con le vigenti disposizioni statali, eventuali autorizzazioni per consentire la navigazione da diporto e le attività sportive nelle acque interne.

 

     Art. 14. Istanza di concessione.

     Le istanze per conseguire la concessione di un autoservizio di linea sono presentate all'Ente abilitato ad assentirle per attribuzione propria o delegata, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività del programma dei trasporti in cui le linee sono contemplate.

     Al fine di consentire all'Ente medesimo l'adozione di atti confermativi o di modifica di concessioni in essere alla data di esecutività del programma in cui le linee concesse sono contemplate, i concessionari inoltrano apposita richiesta nello stesso termine indicato al primo comma.

     L'istanza d richiesta, redatta in carta legale, deve contenere:

     a) le generalità del richiedente, ivi incluso il codice fiscale, il suo domicilio e la sua sottoscrizione; per le società, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la sottoscrizione del rappresentante legale;

     b) il tracciato della linea, le fermate, gli orari, le tabelle di frequenza, la compatibilità con il Piano regionale dei Trasporti e l'opportunità di integrazione con gli altri servizi di trasporto, i documenti di viaggio previsti ed i relativi importi per le singole relazioni; deve, inoltre, essere allegato il Piano finanziario con l'indicazione delle entrate presunte e delle spese.

 

     Art. 15. Concessioni: istruttoria, esame comparativo e preferenza.

     L'Ufficio che riceve l'istanza ne accerta la regolarità e la completezza e può chiedere all'istante ogni informazione e documentazione utile all'individuazione del soggetto e dell'oggetto della richiesta.

     Le richieste di concessione, se ritenute regolari e complete da parte dell'Ufficio ricevente, sono assoggettate ad esame comparativo, da parte dell'Ufficio stesso, ai fini dell'individuazione dell'ordine di preferenza.

     Hanno diritto di preferenza, nell'ordine, a parità di condizioni tecniche e finanziarie.

     1) Gli Enti locali e i loro Consorzi;

     2) I concessionari di autoservizi finitimi;

     3) Le Cooperative di trasporto;

     4) Gli altri richiedenti.

     La finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell'ambito dei servizi del bacino e dell'organizzazione delle linee per direttrici.

     Per la concessione dei nuovi servizi si tiene conto anche dell'esigenza di consentire dimensioni aziendali maggiormente rispondenti a criteri di funzionalità ed economicità nonché dell'opportunità di assicurare la stabilità di impiego del personale dipendente utilizzato.

     I diritti preferenziali di cui al secondo comma del presente articolo sono inefficaci quando trattasi di concessionario che:

     1) Invitato dall'Ente concedente ad intensificare i propri servizi non vi abbia provveduto nel termine fissato o non vi abbia provveduto affatto;

     2) Si sia reso responsabile di gravi disservizi pregiudizievoli della sicurezza e regolarità di esercizio.

 

     Art. 16. Definizione del rapporto di concessione.

     L'accoglimento dell'istanza e, del caso la formulazione del giudizio comparativo, spettano alla Giunta regionale o all'Ente delegato ove si sia determinata la delega della funzione.

     Il provvedimento, ivi incluso il diniego opposto ai richiedenti in concorrenza, sono atti amministrativi definitivi.

     Successivamente l'Ufficio preposto al servizio provvede ad acquisire le sottoscrizioni delle parti, previo accertamento dell'avvenuto versamento della tassa di concessione e del contributo di sorveglianza, al repertorio dell'atto esecutivo e, a promuovere, se nel ca so, la registrazione fiscale.

 

     Art. 17. Norma transitoria.

     In attesa della formazione, approvazione ed esecutività dei programmi del trasporto pubblico locale, la gestione dei servizi può essere proseguita sulla base delle situazioni gestorie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; parimenti le richieste relative all'istituzione di nuovi servizi o alla modifica di quelli in atto continuano ad essere definite secondo quanto previsto dalla legge statale n. 1822 del 28 settembre 1939 e successive modifiche e variazioni, integrata dalle disposizioni regionali vigenti.

 

     Art. 18. Concessioni servizi urbani.

     Ai sensi dell'art. 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modifiche ed integrazioni, le concessioni di linea che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio di un Comune, sono accordate dal Sindaco del Comune stesso, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale.

 

     Art. 19. Abolizione divieti di carico.

     Le prescrizioni di esercizio contenute nei disciplinari di concessione delle autolinee di interesse regionale, che limitano il diritto degli utenti alla più ampia utilizzazione dei servizi di trasporto, sono abrogate per le relazioni delle autolinee stesse ricadenti nella circoscrizione territoriale del Molise.

     Restano confermate le limitazioni di carico imposte a tutela del traffico ferroviario.

     I principi di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modalità di esercizio dei servizi di nuova istituzione.

     La diversificazione tra servizi afferenti a vari concessioni viene attuata con opportuno sfalsamento di orario sempre che le corse rispondano ad esigenze di pubblico interesse.

 

     Art. 20. Concessioni: scadenza del termine.

     La concessione cessa di avere efficacia alla scadenza del termine.

     I provvedimenti scaduti possono essere rinnovati previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento e nel disciplinare.

     L'istanza di rinnovo deve essere presentata all'Ente concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

 

     Art. 21. Variazione o sostituzione della ditta - cessione - rinunzia.

     Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dall'Ente concedente.

     La cessione della concessione di autolinee senza l'approvazione dell'Ente concedente è nulla.

     La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la cessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinunzia alla concessione da parte del titolare nei confronti dell'Ente cui spetta accordare la concessione.

     In tutti i casi di variazione o sostituzione della ditta o di modificazione dello stato giuridico dell'impresa concessionaria, il personale dipendente conserva i diritti acquisiti in quanto riconoscibili ai sensi della vigente normativa.

 

     Art. 22. Concessione - revoca.

     L'Ente concedente ha sempre la facoltà di revocare la concessione quando vengono meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono il rilascio della concessione.

 

     Art. 23. Decadenza della concessione.

     Il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando:

     a) non inizi il servizio entro i trenta giorni dalla data di rilascio della concessione, oppure iniziatolo, lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarità;

     b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Ente concedente o ne ostacoli i provvedimenti, ovvero commetta gravi e ripetute irregolarità;

     c) non osservi gli obblighi contenuti nell'atto di concessione e nel disciplinare;

     d) venga a mancare dei requisiti di capacità tecnica ed economica;

     e) si rifiuti di eseguire il trasporto di effetti postali.

     La pronunzia di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da due diffide intimate al concessionario con lettera raccomandata A/R.

     La decadenza si estende a tutte le concessioni, di cui è titolare il concessionario, quando questi abbia perso i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria oppure non osservi i contratti collettivi di lavoro.

     La pronuncia di decadenza della concessione per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo.

     Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati a prezzi di mercato dall'Ente concedente, con diritto di prelazione, al netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

     Le concessioni già in atto, rilasciate ai sensi del V comma dell'art. 2 della legge 28 agosto 1939, n. 1822 e successive modificazioni e variazioni, al termine della loro scadenza, ove rinnovate, dovranno contemplare la durata di 9 anni.

 

     Art. 24. Concessione: pubblicità dei provvedimenti.

     I provvedimenti di accettazione, di rinunzia, di revoca e di pronuncia della decadenza della concessione sono notificati, a cura degli organi competenti ad emetterli, alla parte, agli Enti e agli altri Uffici interessati, entro dieci giorni dalla data della loro esecutività e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 25. Concessione: tassa e contributo di sorveglianza.

     La concessione è assoggettata al pagamento della tassa di concessione e del contributo di sorveglianza regionale, nella misura indicata dalle disposizioni in vigore.

 

     Art. 26. Provvedimenti di emergenza.

     In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili all'esercente, la Regione, fatti salvi altri provvedimenti previsti dalla legge, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse che postulano la necessità della prosecuzione del servizio stesso, adotta in via d'urgenza i provvedimenti indispensabili ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio mediante l'affidamento coattivo del servizio ad un'Impresa di trasporto della zona o, in carenza, ad Imprese di zone limitrofe, disciplinando contestualmente i conseguenti rapporti amministrativi con particolare riguardo alla determinazione del corrispettivo.

     Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, la Regione, d'intesa col bacino o con i bacini interessati ove costituiti, può disporre la requisizione in uso dei veicoli, delle attrezzature, degli impianti e dei locali, in disponibilità al già esercente e strettamente necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi, secondo il normale programma di esercizio.

     Contestualmente al provvedimento di requisizione dei beni di cui al precedente comma la Giunta determina anche il corrispettivo per l'uso dei beni stessi a favore degli aventi diritto.

     Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti giudiziari.

     Il soggetto interessato entro dieci giorni dalla notifica ha facoltà di rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo.

     In tal caso la Regione nomina un collegio di tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, dal Presidente del Tribunale.

     Le forme straordinarie di gestione non possono superare la durata di due anni.

     Entro tale termine, la Regione procede alla definizione disciplinare - organizzativa dei servizi di emergenza tenendo conto delle indicazioni dei piani di bacino ove approvati.

 

     Art. 27. Vigilanza: accertamento e sanzioni pecuniarie.

     Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni impartite dalla Regione e dall'Ente concedente per garantire la regolarità e l'esercizio dei servizi pubblici automobilistici.

     Inoltre è tenuto a fornire all'autorità di vigilanza tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio ed agevolare i funzionari nell'espletamento del proprio mandato.

     I funzionari addetti alla vigilanza hanno la facoltà di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio.

     Tutte le violazioni alla regolarità di esercizio dei servizi di linea sono comunque ascrivibili al concessionario.

     Costituiscono violazione alle norme che regolano l'esercizio del trasporto pubblico i seguenti disservizi:

     a) variazione abusiva dei percorsi senza giustificati motivi;

     b) variazione degli orari senza preventiva autorizzazione;

     c) ritardi, non dipendenti da causa di forza maggiore, pregiudizievoli della finalità precipua del servizio;

     d) variazione delle tariffe senza preventiva autorizzazione;

     e) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.

     Costituiscono gravi violazioni delle norme che regolano l'esercizio del trasporto pubblico i seguenti disservizi:

     a) tre o più violazioni di cui al precedente comma 5° accertate contemporaneamente;

     b) soppressione, in tutto o in parte delle corse previste dai programmi di esercizio;

     c) impiego di materiale rotabile destinato ad uso diverso da quello del servizio pubblico di linea;

     d) impiego di autobus non revisionati;

     e) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida degli autobus, nonché di altro personale per il quale non sia instaurato regolare rapporto di lavoro, salvo deroghe previste dalle norme in vigore;

     f) mancato impiego del secondo agente nei casi prescritti;

     g) assicurazione RC non assolta;

     h) mancata emissione dei documenti di viaggio.

     I fatti che comportano le violazioni di cui al 5° comma sono puniti con la sanzione pecuniaria da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 500.000.

     I fatti che comportano le violazioni di cui al 6° comma sono puniti con la sanzione pecuniaria da un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 500.000.

     Gli Uffici addetti alla vigilanza dei servizi automobilistici di linea istituiscono il registro delle inadempienze sul quale vengono annotate le singole violazioni.

     I fatti che comportano le violazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, sono contestati all'impresa esercente a mezzo lettera raccomandata A/R contenente un termine non inferiore a giorni 30 per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

     Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, l'Autorità di cui al successivo comma irroga con apposito provvedimento la sanzione pecuniaria.

     Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco del Comune, dal Presidente del Consorzio di Bacino, ovvero della Provincia a seconda delle rispettive competenze.

 

     Art. 28. Libera circolazione.

     Alle imprese concessionarie è fatto divieto di rilasciare biglietti o abbonamenti gratuiti di viaggio sulle linee da esse gestite.

     Hanno diritto a fruire della libera circolazione sugli autobus adibiti a servizi pubblici di linea di interesse regionale o comunale:

     a) i funzionari addetti alla vigilanza dell'Assessorato regionale ai Trasporti e degli altri Enti concedenti, muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dalle rispettive Amministrazioni;

     b) gli appartenenti alle Forze di Polizia nonché i militari delle Forze Armate in servizio di pubblica sicurezza;

     c) i titolari di tessera di vigilanza e libera circolazione rilasciata dallo Stato per le linee automobilistiche;

     d) coloro che esplicano compiti di servizio attivo su disposizioni dei gestori, limitatamente ai propri servizi.

     I documenti di libera circolazione rilasciati per compiti di controllo e vigilanza, fatta eccezione per quelli rilasciati dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale MCTC, nonché per quelli rilasciata ai sensi della lettera d) del presente articolo devono essere annualmente vidimati dalla Regione.

     Sono ammesse le agevolazioni di viaggio previste dall'art. 34 - comma I - dell'allegato A) al R.D. n. 148/1931 per gli agenti e le loro famiglie, dipendenti di aziende soggette alle norme dell'equo trattamento.

     La concessione delle agevolazioni avviene con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 34 del citato R.D. n. 148/1931.

     Restano confermate, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6.

 

     Art. 28 bis. [2]

     1. Hanno, altresì, diritto alla libera circolazione:

     g) i ciechi con residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi ottenuto anche con correzione di lenti;

     h) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e civili;

     i) i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per causa di guerra ed assimilati, con una percentuale di invalidità non inferiore al 74%;

     j) gli invalidi del lavoro e civili con una percentuale di invalidità non inferiore al 74%;

     k) i sordomuti;

     l) i mutilati ed invalidi per servizio fino all'8a categoria.

     2. I soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma possono godere del predetto beneficio solo se provvisti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal competente settore "Trasporti" della Giunta regionale.

     3. L'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta ovvero da invalidità totale ha diritto alla gratuità del viaggio.

     4. Ai beneficiari che hanno diritto all'accompagnatore viene rilasciata al titolare dell'agevolazione di viaggio apposita tessera speciale con la dicitura «valida anche per l'accompagnatore».

     5. Per l'ottenimento della tessera di libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono inoltrare apposita domanda, in carta libera, al competente settore "Trasporti" della Regione, unitamente a due fotografie ed alla documentazione relativa allo stato di invalidità, tramite il Comune di residenza o tramite le associazioni di categoria. L'ottenimento della tessera è gratuito per i possessori di una situazione ISEE, riferita all’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 7.000 euro e comporta il pagamento del 50 per cento del costo del biglietto per chi possiede una situazione ISEE, riferita all’anno precedente a quello della richiesta, superiore a 7.000 euro e fino a 10.000 euro [3].

     6. Le tessere rilasciate ai sensi del presente articolo sono consegnate dal competente settore "Trasporti" della Regione ai Comuni di residenza o alle associazioni di categoria [4].

     7. Le tessere rilasciate ai sensi del presente articolo devono essere annualmente vidimate dal competente settore "Trasporti" della Regione.

     7-bis. Al pagamento delle tessere di libera circolazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 28 e del presente articolo, si provvede attraverso l'erogazione di un contributo forfettario annuo pari ad euro 350.000,00 ogni mille tessere. Il contributo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT. A tal fine saranno utilizzate le risorse stanziate nel capitolo di spesa 19405, UPB 615, del bilancio regionale (Funzionamento servizi mobilità su gomma e ferro). Il predetto sistema di pagamento sarà valido fino alla introduzione della bigliettazione elettronica e al rilevamento dell'effettivo utilizzo delle tessere di libera circolazione [5].

     7-ter. [La Giunta regionale, per gli anni 2013 e successivi, fino all'introduzione della bigliettazione elettronica, in coerenza con gli atti convenzionali in corso, definisce annualmente le risorse destinate al ripiano delle minori entrate di cui al comma 1, prevedendo l'impiego di quota parte delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa 19405 (funzionamento servizi mobilità su gomma e ferro) della UPB 615 del bilancio regionale per l'esercizio 2014] [6].

     7-quater. La ripartizione della somma di cui al comma 7-bis avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per l'anno di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 7-bis per i servizi urbani è computato solo il numero di tessere emesso in ambito comunale. Le percorrenze chilometriche sono aumentate del 30 per cento [7].

 

     Art. 29. Orario regionale.

     Gli orari in vigore sui servizi di linea di interesse regionale e locale vengono compilati su modelli uniformi predisposti dal competente Assessorato al fine di consentire la pubblicazione dell'orario regionale e favorire la fruizione dei servizi da parte del maggior numero di utenti.

     Il predetto Assessorato definisce i criteri per la redazione tecnica e la compilazione dell'orario regionale e della sua articolazione (interbacino, bacino e urbano) nonché dei modi di diffusione sul territorio regionale.

 

     Art. 30. Organici delle aziende concessionarie.

     L'Ente concedente, al fine di assicurare la regolarità e l'efficienza dei servizi pubblici di linea, approva la dotazione organica delle aziende concessionarie sulla base di parametri obiettivi riferiti alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio prodotto, all'entità e tipologia del parco rotabile, nonché alle caratteristiche morfologiche e orografiche dell'area servita.

     L'Ente concedente può altresì autorizzare l'impiego dell'agente unico.

 

Titolo V

SISTEMA TARIFFARIO E DOCUMENTI DI VIAGGIO

 

     Art. 31. Sistema tariffario servizi interurbani.

     Le tariffe sui servizi di pubblico trasporto interurbano vengono stabilite annualmente con il concorso degli Enti locali mediante delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto delle determinazioni assunte dal Ministro dei Trasporti ai sensi del disposto di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, così come integrato dall'art. 7, comma V, della legge finanziaria 1984.

     Le decisioni tengono conto delle variazioni del costo di produzione del servizio e della percentuale dei costi da coprirsi con proventi di natura tariffaria.

     Nell'esercizio di autolinee parallele a linee esercitate con impianti fissi e con queste concorrenti possono trovare applicazione tariffe superiori a quelle di cui ai precedenti commi.

     Spetta alla Giunta regionale il compito di individuare le linee o le tratte di linee concorrenti e di fissare il più elevato livello di tariffa.

     Nell'esercizio di tale funzione la Giunta regionale dovrà tenere conto oltre che dell'aspetto concorrenziale dei servizi, anche dell'opportunità di conseguire, attraverso la diversificazione tariffaria, la più idonea ripartizione del traffico tra i due modi di trasporto, specialmente nei casi in cui il trasporto con impianti fissi risulti rispondente alle esigenze dei viaggiatori sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo.

     Nei casi considerati al comma III del presente articolo la maggiorazione dei prezzi automobilistici rispetto ai corrispondenti prezzi del servizio a impianti fissi non dovrà risultare inferiore al 20% con un minimo di sovrapprezzo per ciascun biglietto di L. 200.

     Sulle autolinee di gran turismo la base tariffaria viene determinata annualmente in sede di rilascio o di rinnovo delle concessioni e non può risultare inferiore a quella praticata dall'Azienda FF.SS. per i biglietti di I classe tar. 1.

 

     Art. 32. Tipologia documenti di viaggio su linee interurbane.

     Sulle linee interurbane è prevista la seguente tipologia di documenti di viaggio:

     - di corsa semplice;

     - di andata e ritorno valido per il solo giorno di rilascio;

     - di abbonamento settimanale valido dal lunedì al sabato;

     - di abbonamento settimanale valido dal lunedì al venerdì;

     - di abbonamento mensile valido per tutti i giorni del mese richiesto, esclusi i festivi;

     - di abbonamento mensile valido per tutti i giorni del mese richiesto, esclusi i festivi ed il sabato.

     Gli abbonamenti sono "a vista" e consentono di eseguire un numero illimitato di corse nei giorni di validità e sulle relazioni per le quali sono stati rilasciati.

 

     Art. 33. Calcolo prezzo biglietto a.r. e dell'abbonamento sulle linee interurbane.

     Il costo del biglietto di andata e ritorno è calcolato moltiplicando per due il prezzo del biglietto di corsa semplice e scontando del 20% l'importo ottenuto.

     Il costo degli abbonamenti settimanali si determina moltiplicando il doppio dei giorni di validità per il prezzo del biglietto di corsa semplice e scontando del 40% l'importo ottenuto.

     Il costo dell'abbonamento mensile si determina moltiplicando il doppio dei giorni di validità per il prezzo del biglietto di corsa semplice e scontando del 50% l'importo ottenuto.

     Eventuali ulteriori sconti speciali per abbonamenti da rilasciare esclusivamente ai lavoratori, agli studenti e ai portatori di handicap per raggiungere i centri di cura, nonché le modalità del rilascio saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, entro 12 mesi dalla data di approvazione della presente legge.

     Sui costi dei documenti di viaggio viene operato l'arrotondamento alle 100 lire superiori. E' ammesso il rimborso dell'80% del costo del documento di viaggio, su richiesta dell'utente, prima dell'utilizzo.

     Ogni abbonato dovrà essere munito di documento di identificazione legalmente riconosciuto ovvero di apposita tessera rilasciata a cura dell'azienda esercente dietro compenso, a titolo di rimborso spese, di L. 2.000. L'ammontare di detto importo potrà essere modificato con atto amministrativo della Giunta regionale.

     Gli abbonamenti sono in vendita dal giorno 24 del mese precedente al giorno 3 del mese di validità.

     I costi dei documenti di viaggio si intendono comprensivi di IVA se dovuta.

 

     Art. 34. Norma transitoria.

     In fase di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale determina, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, la base tariffaria del biglietto di corsa semplice per scaglioni di distanze chilometriche di 5 in 5 prevedendo una progressiva riduzione del costo in funzione del progredire delle distanze.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 32 e 33 saranno applicate dopo le determinazioni della Giunta Regionale previste dal presente articolo.

 

     Art. 35. Sistema tariffario dei servizi urbani [8]

1. Il sistema tariffario urbano è determinato annualmente, per i servizi di competenza, dal Comune interessato, tenuto conto delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 36. Tipologia documenti di viaggio su linee comunali.

     I documenti di viaggio dei servizi pubblici automobilistici di competenza comunale devono coordinarsi con quelli dei servizi interurbani (di bacino e di interbacino) secondo le seguenti tipologie:

     - di corsa semplice;

     - di abbonamento settimanale, valido dal lunedì al sabato ovvero dal lunedì al venerdì, per una o più linee rilasciabile a chiunque ne faccia richiesta;

     - di abbonamento mensile per una o più linee rilasciabile a chiunque ne faccia richiesta.

     Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori, studenti, portatori di handicaps e pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS e privi di altro reddito.

     La determinazione delle tariffe degli abbonamenti speciali di cui sopra e le modalità del loro rilascio sono verificate con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché con le Associazioni di categoria dei portatori di handicap.

     Concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per categorie di utenti diverse da quelle contemplate dal presente articolo possono essere applicate dalle aziende che gestiscono i servizi soltanto se l'Ente locale o la Regione che ha deliberato tale concessione provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.

 

     Art. 37. Trasporto di ragazzi e di bagagli.

     I ragazzi di altezza fino ad un metro accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posti a sedere sono trasportati gratuitamente.

     Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10 Kg. e di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 25.

     I bagagli che superino le anzidette misure dovranno essere regolarizzati con tassa di importo pari al costo del biglietto di corsa semplice sulla relazione di viaggio; per i bagagli di peso superiore ai 10 Kg. la tassazione deve essere fatta di 10 Kg. in 10 Kg. con biglietti di importo pari a quelli di corsa semplice sulla relazione di viaggio, al netto dei primi 10 Kg. che sono trasportati in franchigia.

     Il trasporto di bagagli non accompagnati viene assoggettato al pagamento, di 10 Kg. in 10 Kg., di un importo pari al prezzo del biglietto di c.s. sulla relazione di viaggio.

     Per il trasporto dei bagagli non accompagnati si osservano, inoltre, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978.

 

     Art. 38. Condizioni di trasporto divieto di fumare sanzioni per i trasgressori.

     1. Le imprese di gestione stabiliscono, con apposito regolamento, le condizioni di trasporto non previste dalle leggi regionali.

     2. Il predetto regolamento dovrà, fra l'altro disciplinare:

     - i casi di precedenza nel trasporto, nel rispetto del 2° comma dell'art. 1679 del C.C.;

     - le modalità di presentazione dei reclami;

     - il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.

     3. Il regolamento è soggetto ad approvazione dell'Ente concedente.

     4. I soggetti esercenti possono convenire con l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato l'utilizzazione di biglietti di abbonamento cumulativi su percorsi promiscui.

     5. I biglietti di viaggio rilasciati dalle Aziende esercenti autoservizi di linea debbono contenere le seguenti indicazioni:

     1) il nominativo dell'Azienda che effettua il trasporto;

     2) la linea e il percorso per cui i biglietti vengono rilasciati;

     3) il prezzo del biglietto;

     4) la data del rilascio ed eventualmente la validità del biglietto medesimo.

     6. I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto, compresi i servizi ferroviari di competenza regionale, sprovvisti di valido documento di viaggio sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 10 qualora il pagamento avvenga sul mezzo di trasporto e ad Euro 15 negli altri casi. La sanzione amministrativa non è dovuta se il viaggiatore dimostri, entro due giorni dal riscontro, di essere in possesso di valido documento di abbonamento [9].

     7. All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvede il personale delle Aziende esercenti iscritto al libro matricola.

     8. La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale.

     9. L'importo della sanzione amministrativa spetta all'impresa e non può essere destinata a ripartizione fra gli Organi accertatori delle relative infrazioni.

     10. Sugli autobus adibiti a servizio pubblico di linea è fatto divieto di fumare.

     11. I trasgressori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla legge 11 novembre 1975, n. 584.

     12. All'accertamento e alla contestazione dell'infrazione provvede il personale di cui al precedente comma 7° con le modalità e le procedure stabilite dall'art. 8 della predetta legge n. 584/1975.

     13. L'organizzazione del servizio di riscossione dei proventi delle oblazioni è disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Interno 24 marzo 1977 di attuazione della legge n. 584/1975.

 

     Art. 39. Sistema meccanizzato documenti di viaggio.

     Sui servizi di linea di interesse regionale, a partire dal 1° gennaio 1985, salvo proroga della Giunta regionale, dovranno essere utilizzate per il rilascio dei documenti di viaggio macchinette emettitrici automatiche, di tipo uniforme, munite di convertitore e di registratore.

     Il tipo di macchinette di cui al precedente comma e dei relativi convertitori e registratori deve essere sottoposto, da parte delle Aziende esercenti, alla preventiva approvazione della Giunta Regionale.

 

Titolo VI

SERVIZIO DI NOLEGGIO E DA PIAZZA TRASPORTO MERCI

 

Capo I

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

E SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA

 

     Art. 40. Regolamenti comunali - Approvazioni regionali.

     Il Consiglio regionale determina le norme di carattere generale per la disciplina dei servizi di noleggio e da piazza.

     La Giunta regionale approva le deliberazioni comunali relative ai regolamenti che disciplinano i servizi di noleggio e da piazza.

     Tali regolamenti devono essere redatti conformemente al modello tipo preventivamente approvato dal Consiglio regionale.

     In via transitoria si adotta il modello tipo già predisposto dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale MCTC - e trasmesso alle Regioni con circolare n. 80/77 del 30 dicembre 1977.

     La Giunta approva altresì, sentito il Consorzio di bacino ove costituito, la CCIA nonché l'Ente Provinciale del Turismo interessati, le deliberazioni comunali concernenti il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli e delle motocarrozzette da adibire ai predetti servizi.

 

Capo II

TRASPORTO MERCI

 

     Art. 41. Albo degli autotrasportatori.

     La tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori viene effettuata in osservanza delle disposizioni dello Stato di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per delega assentita dallo Stato alle Regioni.

 

Titolo VII

IMPIANTI A FUNE

PISTE DI DISCESA E RELATIVE INFRASTRUTTURE

 

     Art. 42. Impianti a fune.

     La costruzione e l'esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione.

     Le relative concessioni vengono accordate, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle Autorità indicate nel successivo art. 62.

 

     Art. 43. Durata della concessione.

     La durata della concessione è commisurata alla vita tecnica dell'impianto.

     Fermo restando il predetto limite, la durata può essere prorogata in relazione agli ammodernamenti effettuati. Alla scadenza, la concessione viene rinnovata con il procedimento previsto dalla presente legge, alle stesse condizioni oppure alle condizioni previste nel progetto di adeguamento se sono state nel frattempo emanate altre normative tecniche di sicurezza.

     Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non ne richieda il rinnovo e l'Ente concedente ritenga che permangono i motivi di pubblico interesse che dettero luogo alla concessione, il medesimo Ente può accordare la concessione ad altro soggetto richiedente, previa acquisizione da parte di quest'ultimo dell'impianto stesso a prezzo di stima.

     In caso di mancata richiesta di rinnovo della concessione alla data di scadenza della stessa, il concessionario è tenuto a demolire gli impianti a propria cura e spese ove l'Ente concedente ritenga che siano venuti meno i motivi di pubblico interesse che dettero luogo alla concessione.

     In mancanza, può provvedere d'ufficio, a spese del concessionario, l'Ente che ha rilasciato la concessione.

 

     Art. 44. Provvedimento di concessione.

     Il provvedimento di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e di tutte le relative infrastrutture previste nei progetti approvati, nonché l'urgenza ed indifferibilità dei lavori anche in deroga a disposizioni regionali già in vigore.

     Il concessionario di un impianto di trasporto a fune ha il diritto di prelazione per la concessione di qualsiasi altro impianto di trasporto a fune nel territorio d'utenza indicato nel Piano particolareggiato o, in mancanza, in un territorio indicato nella planimetria di cui al successivo art. 45 lettera b).

 

     Art. 45. Istanza di concessione.

     La domanda di concessione deve essere presentata all'Ente competente.

     La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

     b) planimetria a scala, non inferiore a 25.000, della zona interessata dagli impianti, con l'indicazione della posizione dell'impianto in relazione a quelli esistenti, riportata sulla cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare;

     c) progetto di massima dell'impianto in 6 esemplari;

     d) documenti comprovanti la disponibilità dei terreni interessati dalla concessione, per un periodo di tempo pari alla durata della concessione stessa.

     Qualora manchi la disponibilità dei terreni, nella domanda di concessione dovrà proporsi l'espropriazione, l'imposizione di servitù o la classificazione o la concessione di beni demaniali.

     Ove ricorra la condizione di cui al precedente comma, alla domanda dovranno essere allegati:

     - Piano particellare dei beni;

     - Elenco dei proprietari dei beni privati o delle Amministrazioni che utilizzano i bene pubblici;

     - Indennità che si propone di corrispondere determinata sulla base del Bollettino Regionale che riporta i valori dei beni immobiliari e del Bollettino Provinciale che indica i valori dei fitti dei terreni agricoli in relazione alla loro effettiva utilizzazione.

     La domanda di concessione, corredata dei documenti di cui ai comma precedenti del presente articolo e delle deliberazioni delle Amministrazioni interessate, sarà trasmessa alla Regione, per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti.

     La Regione acquisisce i pareri degli Enti interessati ed il parere tecnico dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di cui al successivo art. 46.

 

     Art. 46. Approvazione progetti e regolamenti di esercizio.

     La Giunta regionale approva, sentita la Commissione consiliare competente, i progetti ed i regolamenti di esercizio.

     L'Ente concedente, ricevuto dalla Regione il provvedimento di approvazione del progetto di massima, accorda la concessione, nella quale stabilisce il termine per la presentazione del progetto esecutivo.

     L'Ente concedente approva il progetto esecutivo e stabilisce i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

     Le verifiche, le prove e i collaudi vengono effettuati secondo la normativa statale vigente.

     All'espletamento delle operazioni di cui al precedente comma partecipa un ingegnere dell'Assessorato regionale ai Trasporti.

     La Giunta regionale approva l'atto di collaudo ed autorizza il pubblico esercizio definitivo.

     I lavori di cui al precedente terzo comma dovranno essere diretti, per conto del concessionario, da un ingegnere iscritto all'albo.

     Il direttore dei lavori dovrà curare a che l'opera venga realizzata in conformità delle previsioni del progetto approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che si ottemperi alle prescrizioni previste dalle leggi in vigore e a quanto altro disposto dalle norme di sicurezza vigenti.

     Le norme sopra indicate si applicano anche quando occorre modificare gli impianti esistenti oppure quando è necessario adeguarli alle norme tecniche di sicurezza che venissero emanate in prosieguo di tempo.

     L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 753/1980, da parte dei competenti Uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

 

     Art. 47. Tassa di concessione contributo di sorveglianza.

     La concessione che autorizza la costruzione degli impianti e quelle che autorizzano gli adeguamenti alle norme tecniche, sono soggette al pagamento della tassa di concessione e del contributo di sorveglianza regionale, nella misura indicata dalle disposizioni in vigore.

 

     Art. 48. Direttore responsabile di esercizio.

     Ogni impianto deve essere diretto da un direttore o da un responsabile di esercizio da nominare prima dell'apertura al pubblico esercizio, secondo le norme del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

 

     Art. 49. Piste di discesa e relative infrastrutture.

     La costruzione delle piste di discesa e delle infrastrutture accessorie è soggetta ad autorizzazione.

     Sono piste di discesa le aree naturalmente od artificialmente innevate e comunque rese idonee alla circolazione di chi utilizza sci.

     L'uso di mezzi similari è consentito su aree appositamente attrezzate e destinate.

     Per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio delle piste di discesa è data preferenza al concessionario dell'impianto di risalita.

     Sono infrastrutture accessorie delle piste di discesa tutte le opere concorrenti alla sicurezza o al conforto degli utenti e del personale addetto, ovvero al miglior utilizzo delle piste stesse.

 

     Art. 50. Condizioni apertura all'esercizio.

     Le piste di discesa possono essere aperte al pubblico esercizio quando sono autorizzate e debitamente segnalate.

 

     Art. 51. Requisiti tecnici delle piste.

     La pista deve possedere i seguenti requisiti tecnici:

     a) essere tracciata in zona non soggetta a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

     b) essere conforme alla normativa UNI ed internazionale, ove non in contrasto con la normativa nazionale;

     c) essere debitamente provvista di segnaletica.

     L'area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.

 

     Art. 52. Documentazione per costruzione piste di discesa.

     Il concessionario dell'impianto di risalita o altro soggetto che intenda costruire una pista di discesa, deve presentare alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti, apposita domanda corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista.

     Il progetto è costituito da:

     - riproduzione del tracciato su mappa catastale;

     - profilo altimetrico su scale 1/1000, con indicate le pendenze trasversali della pista ed ogni cambiamento di pendenza e con intervallo minimo di 50 metri;

     - riproduzione del tracciato su scala 1/5000 su carta topografica;

     - descrizione e schemi delle eventuali opere da effettuare.

     Dovranno inoltre essere indicati gli eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

     Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda può chiedere che venga costituita la servitù coattiva, o in casi particolari, per la migliore utilizzazione della pista di discesa, che si proceda all'espropriazione.

     Le indennità per l'utilizzo delle aree saranno determinate con gli stessi criteri previsti dal precedente articolo 45.

 

     Art. 53. Manutenzione piste.

     La manutenzione delle piste si distingue in estiva (durante l'intero periodo di non innevamento) ed invernale (durante l'intero periodo di innevamento).

     Sia la manutenzione estiva che invernale sono a carico del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 49.

 

     Art. 54. Parere commissione consultiva.

     Il Settore Trasporti trasmette la domanda, entro 60 giorni dal ricevimento, alla Commissione consultiva di cui al successivo art. 59, la quale, previo sopralluogo da parte di uno o più componenti designati, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, a maggioranza semplice, esprime il suo parere:

     a) sull'opportunità della pista in relazione alle necessità turistiche ed allo sviluppo dello sport invernale della zona interessata, nonché in relazione agli eventuali impianti di risalita;

     b) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzeranno la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;

     c) sulle condizioni di sicurezza sotto l'aspetto idrogeologico;

     d) sulla categoria di appartenenza della pista.

     La Commissione nell'esprimere il suo parere, può indicare le prescrizioni per l'apprestamento e la manutenzione della pista.

 

     Art. 55. Autorizzazione per apprestamento pista collaudo.

     Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 59, rilascia con proprio decreto, ove ne ricorrano le condizioni, l'autorizzazione regionale all'apprestamento della pista, fissando i termini di ultimazione dell'opera e nominando contestualmente uno o più collaudatori dell'Assessorato regionale ai Trasporti.

 

     Art. 56.

     Il titolare delle piste che intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, deve assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti di cui all'articolo 48 della presente legge, sopportando inoltre una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per la manutenzione dell'opera.

     Alla relativa domanda deve essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista riconosciuta.

     Eseguito l'apprestamento della pista, l'interessato deve comunicare all'Amministrazione regionale il completamento dell'opera per il successivo collaudo.

 

     Art. 57. Rilevazione stato innevamento piste.

     Il titolare della pista effettua il rilevamento dello stato nevoso della pista e ne divulga i risultati al pubblico con ogni mezzo a sua disposizione.

     Durante il periodo di non innevamento si dovrà procedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze, al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione con conseguente perdita della loro stabilità e possibile turbamento del regolare regime delle acque.

     Entro i limiti dell'area a vegetazione deve essere assicurata la permanente copertura vegetativa e con periodici controlli ed interventi manutentori, deve essere garantita la perfetta efficienza di drenaggi, condutture, tombini, canaletti e fossetti per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

     La funzionalità delle eventuali opere artigianali deve essere sempre garantita anche a mezzo di interventi integrativi.

     Ove la pista non presenti, anche contemporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il titolare della stessa deve provvedere ad apporre sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista appositi avvisi.

     Il titolare della pista ha l'obbligo di curare che la stessa, durante il periodo di innevamento, sia munita della prescritta segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici voluti dalla legge.

     In caso di prolungata o ripetuta negligenza, il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 58. Tariffe.

     Le tariffe d'uso degli impianti a fune sono determinate dall'impresa concessionaria per i servizi che non usufruiscono dei contributi di cui alla legge 151/81 (10 aprile 1981). In ogni caso le tariffe dovranno essere presentate, per il visto, all'Ente concedente, almeno 20 giorni prima dell'entrata in vigore.

 

     Art. 59. Commissione consultiva.

     Presso l'Assessorato ai Trasporti è costituita una Commissione consultiva dell'Amministrazione regionale in materia di piste, presieduta dal Componente della Giunta regionale preposto all'Assessorato stesso.

     Fanno parte della Commissione un funzionario, responsabile di settore, per ciascuno dei seguenti Assessorati:

     - Trasporti

     - Agricoltura e Foreste

     - Turismo

     - Urbanistica e Edilizia residenziale

     - Patrimonio

     - Un rappresentante del C.A.I. (Club Alpino Italiano)

     - Un rappresentante della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali)

     - Un rappresentante dei maestri di sci su una terna di nominativi designati dall'Associazione regionale maestri di sci.

     Partecipa alla seduta della Commissione il Sindaco, senza diritto di voto, o suo delegato, del Comune interessato alla materia da trattare ed il rappresentante del titolare dell'autorizzazione di esercizio della pista di discesa.

     Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato ai Trasporti.

     I componenti della Commissione sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

     La Commissione è validamente costituita con la presenza di 5 membri e delibera con voto a maggioranza dei presenti.

     I componenti della Commissione durano in carica 5 anni.

     La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione competono il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali [10].

     [Ai funzionari responsabili dei settori, nonché al Segretario della Commissione, compete, se dovuta, l'indennità di trasferta oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute] [11].

 

     Art. 60. Norme transitorie.

     Agli impianti di trasporto a fune in esercizio o in costruzione, continuano ad applicarsi le norme concessionali già in vigore se più favorevoli.

     E' ammesso l'esercizio delle piste di discesa già esistenti, anche in difetto dei requisiti previsti dalla presente legge, fino al rilascio dell'autorizzazione regionale. Tale esercizio avrà comunque termine entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Fino a quando l'UNI non avrà emanato le norme relative alle piste di discesa, la Commissione di cui all'art. 59 della presente legge si ispirerà nei suoi pareri alle risultanze dei lavori del sottogruppo che nell'ambito dell'Ente di Unificazione (UNI) ha allo studio le norme stesse.

     La Commissione potrà avvalersi come consulente, a spese del richiedente l'autorizzazione alla pista, di un membro del citato sottogruppo, scelto dall'Assessore ai Trasporti.

 

     Art. 61. Ispezioni - Repressione abusi e sanzioni pecuniarie.

     Le violazioni delle disposizioni sugli impianti a fune contemplate dalla presente legge sono disciplinate dalla normativa statale di cui al D.P.R. 2 luglio 1980, n. 753.

     In qualsiasi momento della costruzione dell'impianto e della sua gestione, i funzionari della MCTC e quelli della Regione Settore Trasporti

- possono disporre verifiche e ispezioni per controllare la regolarità

dell'esercizio e l'efficienza dell'impianto.

     I funzionari regionali sopra indicati, effettuate le verifiche, formulano le proprie osservazioni su un registro di ispezione che sarà conservato a cura del direttore di esercizio. Gli stessi funzionari, se hanno rilevato inadempienze e irregolarità, redigono verbale di contravvenzione, che sarà trasmesso alla Regione - Settore Trasporti - entro 5 giorni, per la notifica alla parte interessata. Se in sede ispettiva si dovesse ravvisare la necessità di sospendere l'esercizio, i funzionari medesimi dispongono la sospensione della stesso e ne danno comunicazione alla Regione - Settore Trasporti In caso di apertura al pubblico esercizio degli impianti di risalita destinati allo sci, senza la prescritta autorizzazione all'esercizio delle piste, il responsabile del funzionamento degli impianti stessi è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

 

     Art. 62. Competenza rilascio concessioni per impianti a fune.

     Le funzioni concernenti le concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti di trasporto a fune restano assegnate, nei rispettivi ambiti territoriali, alle Province e ai Comuni ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

     La concessione è accordata dal Sindaco del Comune interessato, previa deliberazione del Consiglio comunale, quando la linea si svolge integralmente nell'ambito del territorio comunale.

     Qualora la linea si svolga in territori di più Comuni facenti parte della medesima Provincia, la concessione è accordata dal Presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati che devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza, si prescinde dal parere dei Consigli comunali. Rimane ferma la competenza della Regione qualora l'impianto interessi il territorio di più Province. In tali casi, la concessione è accordata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     Qualora l'impianto interessi il territorio di più Regioni, la concessione è accordata, previa intesa con le Regioni finitime, secondo le norme dell'art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     E' fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le concessioni in materia urbanistica ed edilizia.

 

Titolo VIII

DELEGAZIONE E SUBDELEGAZIONE DI FUNZIONI REGIONALI

 

Capo I

TRAMVIE LINEE AUTOMOBILISTICHE E FILOVIARIE

 

     Art. 63. Concessione tramvie, linee automobilistiche e filoviarie.

     La concessione dei servizi di autolinee, tramvie e filovie che interessano più Comuni, è delegata al Consorzio di bacino nel cui territori sono esercitati.

     Se i Comuni appartengono a più bacini, la competenza delegata spetta al Consorzio di bacino nel cui territorio si svolga la massima parte del percorso.

     La delega concerne tutte le funzioni amministrative in materia di concessione di cui al titolo II art. 4, punti 1, 2, 5, 6 della presente legge, e viene attuata con apposito provvedimento del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 3 mesi dalla data di costituzione del Consorzio di bacino Sono altresì delegate al Consorzio di bacino le autorizzazioni di cui al precedente articolo 13.

     Resta ferma la competenza regionale allorchè trattasi di servizi che interessino territori di Regioni contermini.

     Gli Enti delegati possono avvalersi dei servizi tecnici e amministrativi regionali prima di decidere sulle domande di concessione.

     Nelle more di attuazione delle deleghe di cui ai precedenti commi del presente articolo, le funzioni oggetto delle deleghe stesse vengono esercitate dalla Regione secondo la disciplina contenuta nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 integrata dalle disposizioni di cui alla presente legge.

 

Capo II

AUTOSTAZIONI

 

     Art. 64. Delega ai Comuni.

     La concessione all'impianto e all'esercizio delle autostazioni è delegata ai Comuni nel cui territorio deve essere ubicata l'autostazione.

 

Capo III

AUTOTRASPORTO MERCI, AUTORIZZAZIONE PER I TRASPORTI

E I VEICOLI ECCEZIONALI

 

     Art. 65. Albo provinciale degli autotrasportatori.

     Le attività istruttorie relative alla tenuta dell'Albo provinciale degli Autotrasportatori di merci per conto di terzi, come definite con deliberazione della Giunta regionale in data 13 marzo 1980, n. 609, restano subdelegate alle Province di Campobasso e di Isernia secondo le disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1978, n. 30.

     Le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmesse dalle Segreterie dei Comitati provinciali alle rispettive Province.

 

     Art. 66. Circolazione trasporti e veicoli eccezionali.

     Nelle more dell'emanazione da parte della Regione di nuove norme per la disciplina organica di tutta la materia riguardante lo svolgimento delle funzioni attribuite alle Regioni con legge 10 febbraio 1982, n. 38, il Presidente della Giunta, o suo delegato, previa istruttoria del competente Ufficio dell'Assessorato ai Trasporti, a datare dal 1 gennaio 1985 provvede al rilascio delle autorizzazioni [12], per le strade di competenza regionale, concernenti il transito dei trasporti e dei veicoli eccezionali. Alla Regione sarà corrisposto l'eventuale indennizzo di cui agli artt. 7 e 8 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984. Tale indennizzo qualora è del tipo previsto dall'articolo 8 del citato decreto sarà ripartito dalla Regione, ove ricorra il caso, tra gli Enti locali proprietari delle strade mediante criteri statistici fissati con apposita delibera della Giunta regionale.

     All'Assessorato regionale ai Trasporti competono gli adempimenti di cui all'art. 3 del decreto interministeriale Lavori Pubblici Trasporti 23 gennaio 1984 per la formazione e l'aggiornamento del catasto stradale, contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio diretto da parte della Regione delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali nonché per la tenuta aggiornata dell'archivio delle autorizzazioni rilasciate.

     Al fine di snellire l'iter burocratico, la Regione, per le strade di propria competenza, ove le autorizzazioni interessino:

     a) i veicoli di cui al I comma, n. 2, dell'art. 10 del T.U. n. 393 del 15 giugno 1959, come modificato dall'art. 1 della predetta legge n. 38/1982;

     b) i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, macchine operatrici, nonché autoveicoli ad uso speciale e gli altri veicoli elencati nell'art. 9 del citato DI 23 gennaio 1984 e sempre che la circolazione dei veicoli elencati ai punti a) e b) si svolga su percorsi ricadenti nella circoscrizione territoriale di un solo Ente proprietario della strada;

     delega le funzioni di cui al primo comma del presente articolo all'Ente proprietario nel cui territorio si svolge la circolazione dei veicoli.

     Pertanto la richiesta di autorizzazione va prodotta a tale Ente proprietario in uno con il versamento dell'eventuale indennizzo.

     Per la circolazione delle macchine agricole e operatrici, come individuate dagli artt. 29 e 30 del TU n. 393/1959, anche se la circolazione stessa interessa la rete viaria di più Enti proprietari, la Regione delega le funzioni di cui al primo comma del presente articolo alla Provincia nel cui territorio è ubicata la strada sulla quale si svolge il maggiore itinerario. Pertanto a tale Provincia va presentata l'istanza di autorizzazione e pagato l'eventuale indennizzo.

     I proventi rinvenienti dall'indennizzo corrisposto dai richiedenti l'autorizzazione saranno incamerati dalla Provincia con le modalità e nella misura prevista dagli artt. 7 e 8 del predetto decreto interministeriale 23 gennaio 1984, e dalla stessa Provincia saranno ripartiti e versati in favore degli Enti proprietari interessati proporzionalmente alle percorrenze chilometriche effettuate sulle strade di ciascuno di essi ovvero con i criteri statistici fissati dalla prevista delibera della Giunta regionale di cui al primo comma del presente articolo ove ricorra il caso di indennizzo del tipo indicato all'art. 8 del più volte citato decreto interministeriale.

     Le funzioni amministrative regionali di cui al presente articolo sono individuate dalle disposizioni della legge 10

     febbraio 1982, n. 38, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dei Trasporti 23 gennaio 1984, nonché delle altre disposizioni dello Stato.

     Gli Enti delegati invieranno all'Assessorato regionale ai Trasporti, entro 5 giorni dalla data di rilascio, copia dell'autorizzazione.

     Gli Enti proprietari di strade destinatari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 17 gennaio 1975 e 13 agosto 1977 rispettivamente nn. 7 e 23 sono tenuti ad eseguire, sulle strade di propria competenza, il censimento della circolazione stradale con le modalità e nei tempi stabiliti con disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione. Gli stessi sono tenuti, altresì, a fornire all'Assessorato Regionale ai Trasporti i dati e le notizie relative alle strade di rispettiva competenza, necessari per la formazione e l'aggiornamento del catasto stradale.

     A tal fine la Giunta regionale corrisponde agli Enti titolari delle strade di cui al primo comma, a decorrere dal 1 gennaio 1985, un contributo di L. 500.000 a Km. per le strade provinciali e di L. 100.000 a Km. per le strade comunali.

     Con successivo provvedimento la Regione applicherà al presente articolo le variazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle modifiche che subirà il più volte citato DI 23 gennaio 1984 in relazione a quanto previsto dal successivo DI 28 giugno 1984.

 

Titolo IX

FINANZIAMENTI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

 

     Art. 67. Programmi poliennali - annuali.

     La Regione adotta ai fini del sostegno, ampliamento ed ammodernamento dei trasporti pubblici locali, programmi poliennali o annuali di intervento sia per l'esercizio che per gli investimenti.

     I programmi poliennali sono riferiti allo stesso periodo contemplato dal Piano di sviluppo regionale.

     I programmi poliennali o annuali vengono predisposti dall'Assessorato ai Trasporti e sono approvati, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale.

     I contributi per l'esercizio sono erogati direttamente dalla Regione per gli autoservizi di competenza regionale e tramite gli Enti locali ed i Consorzi di bacino o Provincia, nel caso rispettivamente, di servizi di competenza comunale o di servizi delegati.

     I contributi per gli investimenti sono erogati direttamente dalla Regione.

     I programmi vengono raggruppati:

     - per tipo di previsione programmatica regionale e di bacino;

     - per modo e categoria di trasporto;

     - per modo di gestione;

     - per competenza concessionale.

     L'approvazione del programma di investimenti equivale a concessione del contributo regionale sempre che la copertura finanziaria sia conseguita con i fondi assegnati dallo Stato a termini del II comma dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     In caso contrario si provvede alla modifica del programma in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti.

     L'erogazione dei contributi per gli investimenti e per l'esercizio è subordinata all'inoltro di apposita istanza e a quant'altro stabilito dai successivi articoli della presente legge.

     Per la formazione dei Programmi di intervento per l'esercizio, si tiene conto della percorrenza chilometrica annua risultante dagli atti autorizzativi al 1 gennaio di ciascun anno.

     Eventuali variazioni di programmi di esercizio comportanti aumenti di percorrenze chilometriche nonché l'istituzione di nuovi servizi, devono conseguire ai fini del finanziamento regionale a decorrere dall'anno successivo, la preventiva approvazione della Regione.

     L'erogazione dei contributi viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al ramo se delegato, mediante anticipazioni bimestrali, con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettivamente eseguite nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

     In ogni caso l'ammontare del contributo annuo totale, calcolato come differenza tra costo standardizzato e ricavi del traffico ai sensi delle disposizioni di cui ai successivi articoli 68, 69 e 70, non può superare il disavanzo di esercizio ammissibile risultante dal bilancio aziendale dei servizi di trasporto pubblico di linea locale.

     Le anticipazioni corrisposte in eccedenza rispetto al contributo complessivo spettante per l'anno di riferimento vengono computate come acconti per l'anno successivo.

     Le percorrenze non eseguite per causa di forza maggiore come ghiaccio, neve, ecc., comportano una riduzione del 30% del contributo chilometrico di esercizio; quelle non eseguite per sciopero delle maestranze comportano una riduzione del contributo dell'80%; le percorrenze non effettuate per qualsiasi altra causa vengono escluse dal contributo.

 

     Art. 68. Contributi di esercizio.

     I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale e sono, annualmente, determinati calcolando:

     a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per modi e categorie di trasporto, e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

     b) i ricavi del traffico derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione ai sensi delle disposizioni della presente legge; tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita per ciascun anno con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva Interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     c) l'ammontare dei contributi stessi, da erogare alle Imprese o esercizi di trasporto per coprire la differenza tra costi e ricavi di cui alle precedenti lettere a) e b).

     Per l'ammissione al beneficio del contributo di esercizio, le imprese concessionarie sono tenute a presentare all'Ente concedente, entro il 10 settembre di ciascun anno, apposita istanza in carta legale accompagnata dal conto economico presuntivo da redigere secondo il modello che sarà predisposto dal competente Assessorato.

     L'istanza di richiesta del saldo dei contributi di esercizio assegnati a ciascuna Azienda deve essere presentata entro il 30

     giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e deve essere corredata dei seguenti documenti:

     a) conto economico dell'esercizio dell'anno di riferimento, risultante dal bilancio redatto conformemente agli allegati D) e E) alla presente legge;

     b) elenco delle linee esercitate anche se di concessione o autorizzazione statale e/o comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio esposto sui moduli predetti;

     c) copia conforme della dichiarazione annuale IVA;

     d) dichiarazione degli Uffici postali relativa ai canoni e sussidi corrisposti per l'esercizio di riferimento, ovvero nella negativa, dalla dichiarazione di non aver percepito sussidi o canoni;

     e) dichiarazione di aver corrisposto quanto dovuto al personale dipendente in applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro;

     f) dichiarazione, con firma autenticata ai sensi di legge, del titolare o del legale rappresentante dell'Azienda attestante che le percorrenze dichiarate sono quelle realmente effettuate;

     g) copia autentica della dichiarazione dei sostituti di imposta presentata dagli esercenti per l'anno di riferimento;

     h) copia del bilancio depositato a norma di legge per le imprese che vi sono tenute.

     L'Assessorato competente si riserva di richiedere quant'altro necessario ai fini istruttori.

     Relativamente agli anni 1982 e 1983 l'istanza di cui al precedente comma III°deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono esclusi dai contributi regionali di esercizio i servizi di trasporto occasionali e sperimentali nonché i servizi di qualunque tipo, gestiti in economia dagli Enti locali per i quali non si è dato luogo a quanto previsto dai commi II e VI dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 69. Criteri per la determinazione del costo chilometrico standardizzato.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente i costi standardizzati ed i ricavi presunti di cui al precedente articolo 68.

     Per la determinazione dei costi standardizzati vengono fissati i valori ottimali dei parametri di utilizzazione dei veicoli e del personale, validi a decorrere dall'esercizio 1982:

     - utilizzazione ottimale dei veicoli:

     45.000/km./veicolo/anno ridotti a 35.000 km./veicolo/anno per i servizi urbani;

     - utilizzazione ottimale del personale: 35.000 km./agente/anno, ridotti a 23.000 km./agente/anno per i servizi urbani che si svolgono nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e a 20.000 km./agente/anno per i servizi urbani che si svolgono in Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti.

     La popolazione del Comune è quella risultante dai dati ISTAT del censimento decennale più recente.

     Per la determinazione del costo standardizzato di cui al primo comma del presente articolo vengono valutate le seguenti voci:

     COSTO BASE DEL PERSONALE C1

     In base alla retribuzione di un conducente del livello settimo di cui alla legge 1 febbraio 1978, n. 30 ed ai CCNL vigenti, senza scatti biennali di anzianità, calcolata al 70% per l'utilizzo nella guida dei titolari di Aziende o loro familiari non iscritti a libro matricola, e tenuto conto degli eventuali minori oneri sociali sostenuti dalle aziende con meno di 25 dipendenti.

     Per il 1982 tale costo del personale è di L. 18.923.000 L./agente/anno; per il 1983 tale costo del personale è di 22.025.000 L./agente/anno.

     Il costo del personale è soggetto a due correttivi:

     C1a - in funzione del numero di agenti per veicolo in dotazione all'Azienda e riconosciuto occorrente per i servizi, secondo la seguente tabella:

 

Da                    A                       Maggiorazione %

Agenti/Veicolo

fino a 1,05                                          0

1.06                  1.15                           2

1.16                  1.25                           3

1.26                  1.35                           4

1.36                  1.45                           5

1.46                  1.55                           6

1.56                  1.65                           7

1.66                  1.75                           8

1.76                  1.85                           9

oltre 1.85                                           10

 

     C1b - in funzione dell'anzianità media aziendale del personale, secondo la seguente tabella in cui le maggiorazioni percentuali sono da applicare alla sola paga base di un conducente di linea del settimo livello senza scatti di anzianità:

 

Anzianità                                     Maggiorazione %

da anni               a anni

fino a 4                                             0

4.1                   6                              5

6.1                   8                              10

8.1                   10                             15

10.1                  12                             20

12.1                  14                             25

oltre 14                                             30

 

     Per il 1982 la paga base di cui al comma precedente è di L. 4.931.000 L./agente/anno.

     Per il 1983 la paga base stessa è di L. 5.828.000 L./agente/anno.

     Il correttivo così determinato viene incrementato dell'onere aziendale che compete all'Azienda.

     Il diritto ad usufruire dei correttivi C1a e C1b deve essere idoneamente documentato dall'Azienda e verificato dagli Uffici regionali cui compete l'istruttoria per la liquidazione dei contributi.

 

     COSTO DEI CONSUMI TECNICI C2

     Si articola attraverso il computo delle seguenti voci:

     C2a - costo del carburante valutato in base al consumo specifico in km./litro ritenuto ammissibile.

     Per il 1982 il costo del carburante è di 504 L./litro, per il 1983 è di 584 L./litro.

     C2b - costo dei pneumatici valutato sulla base della media dei prezzi di listino di almeno due case costruttrici del pneumatico nuovo e su di una percorrenza convenzionale di 100.000 km per pneumatico; per il 1982 il costo è valutato in 1.900 L./kg., per il 1983 in L. 200 L./kg.

     C2c - costo dei lubrificanti valutato in base al consumo specifico in grammi per 100 km. ritenuto ammissibile; per il 1982 il costo è valutato in 1.900 L./kg., per il 1983 in 2.200 L./kg.

 

     C2d - costo dei ricambi e della manutenzione valutato pari all'1% del costo del veicolo nuovo, ricavato annualmente dal listino del costruttore. Per i veicoli non più in listino si incrementa il costo C2d dell'anno precedente di una percentuale pari a quella di cui si incrementa la media dei costi C2d per i tipi di veicoli in listino.

     Per il 1982 e 1983 C2d è fissato in 1.500.000 L./veicolo/anno.

     I consumi specifici vengono riferiti al tipo di veicolo secondo la seguente tabella:

 

Autobus con posti      Consumo specifico     Consumo specifico

                       carburante km./litro  lubrificanti grammi

                                                   100/km.

fino a 25                      6                    400

da 26 a 44                     4                    600

oltre 44                      2,7                   700

 

     I valori di cui alla precedente tabella si applicano a partire dall'esercizio 1984.

     Per il 1982 e 1983 si assumono i valori previsti per gli autobus con oltre 44 posti.

     Il costo C2 è altresì soggetto ad incremento nei casi e nelle misure di seguito indicate:

     C2e - per le linee di montagna aventi almeno un capolinea in località posta ad altitudini superiori a m. 900 s.l.m. si ammette una maggiorazione del 15% limitatamente ad 1/3 della lunghezza della linea stessa. Per la determinazione delle altitudini si considera il valore riportato sulle mappe dell'Istituto Geografico Militare.

     C2f - per le linee urbane, svolgentesi ciò nell'ambito territoriale di un solo Comune, si ammettono le seguenti maggiorazioni:

 

Popolazione del Comune                Maggiorazione % di C2

fino a 5000                                     1

oltre 5000 fino a 10.000                        5

oltre 1O.OOO fino a 20.000                     10

oltre 20.000                                   20

 

 

     COSTO IMPOSTE E TASSE, SPESE GENERALI C3

     Si articola attraverso le seguenti voci:

     C3a - costo minimo di legge per la polizza assicurativa R.C. per il 1982 valutato in 920.000 L./veicolo, per il 1983 fissato in 1.114.000 L./veicolo/anno.

     C3b - costo della tassa annua di circolazione per un autobus della potenza di 72 cavalli per il 1982 e 1983 fissato in 328.000 L./veicolo/anno.

     C3c - spese generali pari al 5% del costo chilometrico totale, compreso l'ammortamento C4 di cui al punto successivo per le Aziende con meno di 25 dipendenti iscritti al libro matricola e pari al 10% per le aziende con più di 25 dipendenti.

 

     AMMORTAMENTO VEICOLI C4

     E' valutato in base al costo totale di acquisto del veicolo di serie di tipo unificato ai sensi della vigente normativa statale, quale risultante in fattura, dedotti:

     - il valore residuo del veicolo alla fine del periodo di ammortamento fissato pari al 10% del prezzo di acquisto comprensivo di IVA;

     - il contributo regionale in conto capitale;

     - il costo riconosciuto viene ammortizzato in 9 anni in rate costanti pari ad 1/9 del costo stesso.

 

     L'ammontare totale annuo aziendale delle rate di cui al capoverso precedente viene ripartito sulla percorrenza annua reale autorizzata.

     L'ammortamento si calcola soltanto per i veicoli acquistati nuovi di fabbrica.

     Nel caso di cessione di Aziende o di cessioni di linee, autorizzate dalla Regione, l'eventuale ammortamento dei veicoli si computa sulla base delle somme realmente impegnate dall'Azienda per l'acquisto dei veicoli stessi.

     In caso di locazione finanziaria dei veicoli si tiene conto delle quote annuali effettivamente versate dall'Azienda.

     Per le sole Aziende concessionarie la cui percorrenza totale aziendale è inferiore ai 45.000 km./anno ovvero 35.000 km./anno rispettivamente per i trasporti interurbani ed urbani, il costo chilometrico standardizzato totale calcolato nei modi di cui al presente arti colo 69, viene maggiorato nella misura percentuale di cui alla tabella seguente:

 

Percorrenza totale annua                 Maggiorazione %

         - 9.999                                100

10.000 - 19.999                                80

20.000 - 29.999                                60

30.000 - 34.999                                40

35.000 - 44.999                                20

 

 

     Art. 70. Ricavi.

     I ricavi vengono determinati sulla base delle dichiarazioni delle ditte e dell'istruttoria effettuata dal competente Assessorato, linea per linea.

     Nel caso di procedure di controllo degli introiti, propugnate o poste in essere dalla Regione, fanno fede i dati con esse rilevati.

     In ogni caso il rapporto ricavi/costi non può essere inferiore al minimo di cui all'art. 6 della legge 151/82.

     Per l'anno 1983 si assume il valore 35% del parametro ricavi/costi per i servizi interurbani e del 30% per quelli urbani.

     Relativamente all'anno 1982 per i servizi interurbani si assumono i ricavi quali determinati per l'anno 1981 aumentati del 20% per le singole Aziende, dagli Uffici regionali cui compete l'istruttoria, sulla base delle dichiarazioni delle ditte e degli accertamenti espletati dagli Uffici stessi.

     In ogni caso il valore dell'aliquota minima non può essere inferiore al 25%.

     Per i servizi urbani l'aliquota minima non può essere inferiore al 22%.

     La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, contestualmente al calcolo dei costi, stabilisce la modificazione necessaria al sistema tariffario regionale.

     Con uguale procedura la Giunta regionale procede alla modifica del sistema tariffario quando ne ravvisi la necessità, su apposita istruttoria dell'Assessorato competente.

     In ogni caso la Giunta regionale deve procedere ad aumentare tariffari qualora vi sia un disavanzo non coperto fra l'ammontare dello stanziamento statale rinveniente dal Fondo nazionale e l'ammontare totale dei contributi da erogarsi alle Aziende concessionarie.

 

     Art. 71. IVA.

     L'incidenza IVA è calcolata in misura pari a quella che risulta non recuperabile nella dichiarazione annuale.

 

     Art. 72. Variazione criteri per costo standard.

 

     Qualunque variazione ai criteri fissati nei precedenti articoli in materia dei costi chilometri standardizzati, ricavi, tariffe, avviene con delibera della Giunta regionale supportata da apposita istruttoria dell'Assessorato competente, sentita la Commissione Consiliare Competente.

 

     Art. 73. Norma transitoria per i contributi di esercizio 1982-1983.

     Per i decorsi anni 1982 e 1983 la Giunta regionale effettua il conguaglio dei contributi dovuti per la totalità delle percorrenze autorizzate e realmente effettuate, al netto delle anticipazioni erogate, sulla base dei costi precedentemente esposti, rispettivamente per gli anni 1982 e 1983, completi dei correttivi se dovuti.

 

     Art. 74. Norma transitoria - Determinazione percorrenze chilometriche linee comunali per l'anno 1984.

     Ai fini del contributo di esercizio di cui alla presente legge, a favore dei servizi comunali, per l'anno 1984 possono essere riconosciute, se deliberate dagli Enti concedenti ed effettivamente svolte dalle Imprese esercenti, le seguenti percorrenze chilometriche massime:

 

- Comune di Campobasso                   km. 1.000.000

- Comune di Isernia                        km. 300.000

- Comune di Termoli                        km. 400.000

- Comune di Larino                          km. 60.000

- Comune di Cerro al Volturno               km. 60.000

- Comune di Vastogirardi                    km. 21.000

 

 

     Art. 75. Rilevazione dei costi effettivi.

     Ai sensi dell'art. 7 della legge quadro 10 aprile 1981, n. 151, i competenti uffici della Giunta regionale provvedono annualmente alla rilevazione dei costi effettivi del trasporto pubblico locale.

     La modalità di collaborazione degli Enti locali alla rilevazione sono fissate dal Presidente della Giunta regionale.

     Gli esercenti il trasporto pubblico locale allegano ai propri bilanci, o stati di previsione, una tabella di raffronto tra i propri costi effettivi e quelli standardizzati di cui al precedente art. 69.

     I bilanci sono presentati secondo lo schema-tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     Il conto consuntivo delle Aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica è rappresentato dal bilancio predisposto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

 

     Art. 76. Contributi esercizio linee di bacino ed urbane: delega.

     I provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio sono delegati al Consorzio di Bacino ovvero alla Provincia nei casi contemplati al 10° comma del precedente articolo 10 nonché ai Comuni per i servizi di rispettiva competenza.

     A tal fine gli stanziamenti annuali determinati dalla Giunta regionale sono comunicati agli Enti interessati.

     A favore degli stessi la Giunta regionale accredita anticipatamente le quote bimestrali di competenza.

     L'erogazione dei contributi avviene in osservanza delle direttive impartite dalla Giunta regionale alla quale sono comunicati in copia i provvedimenti emessi e viene reso annualmente il conto delle somme erogate.

 

     Art. 77. Contributi per investimenti.

     I contributi per investimenti sono destinati:

 

     a) all'acquisto di autobus di linea, nuovi di fabbrica, di tipo unificato, ai sensi della normativa statale vigente e di altri mezzi di trasporto di persone;

     b) alla costruzione e all'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi, nonché di autostazioni da realizzare a cura dei Comuni interessati.

     Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi e di officine deposito può essere destinato non più del 25% dell'importo a disposizione per contributi d'investimento. La predetta percentuale può essere superata nel corso di un esercizio finanziario purchè non lo sia immediatamente per l'intero periodo di attuazione del Fondo Nazionale Trasporti per gli investimenti.

     I programmi di investimento possono prevedere, inoltre, specifiche quote da utilizzare per contribuire all'eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e all'accessibilità agli invalidi non deambulanti sui mezzi di trasporto pubblico di linea.

     L'opportunità dell'impianto di stazioni ad uso di una o più linee automobilistiche deve essere contemplata nel Piano regionale dei Trasporti o nel Piano di bacino.

     I relativi progetti sono approvati dalla Giunta regionale o dall'Ente delegato, previo nulla osta, ai fini della sicurezza, da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile competente per territorio.

     L'approvazione del progetto è subordinata a concessione comunale ai sensi della legge 18 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni, ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori.

     I concessionari di autolinee facenti capo ad un'autostazione comune hanno l'obbligo di concorrere alle relative spese di esercizio e di ammortamento degli impianti nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, tenendo conto del maggiore o minore uso dell'impianto da parte dei singoli concessionari.

     L'impianto e l'esercizio delle autostazioni sono soggetti al regime della concessione per la durata di anni trenta.

     Il regime concessorio è disciplinato dagli articoli di cui al Tit. IV della presente legge, in quanto applicabili.

 

     Art. 78. Contributi per acquisto di autobus, tram, filobus.

     Il contributo regionale per investimenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 77 eseguiti a far data dal 1 gennaio 1981 è fissato nella misura del 90% della spesa riconosciuta ammissibile. [13]

     La spesa riconosciuta ammissibile è quella risultante dal prezzo di fattura del veicolo, IVA esclusa, in allestimento standard comprensiva, qualora escluse dal prezzo dell'allestimento standard, delle spese parimenti risultanti in fattura o da dichiarazione apposita, relativa ai poggia - testa applicati ai sedili, all'impianto di riscaldamento e alle porte elettro pneumatiche. [14]

     [Gli autobus assegnati col contributo del 50% possono conseguire i nulla-osta per l'esecuzione di corse fuori linea; quelli finanziati al 75% non possono essere utilizzati per corse fuori linea.] [15]

     Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, può stipulare specifiche convenzioni con case costruttrici di materiale rotabile, ai fini della fissazione dei prezzi di vendita e di condizioni di consegna in favore di esercenti il trasporto pubblico locale.

     L'istanza per l'erogazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo, redatta in carta legale, è presentata all'Ente abilitato a provvedere, entro il 31 ottobre dell'anno precedente rispetto a quello nel quale devono essere eseguiti gli investimenti.

     Per gli investimenti inclusi nel Piano provvisorio di cui al provvedimento di Giunta n. 3274 del 2 agosto 1982 vengono considerate valide le richieste già inviate al competente Assessorato.

     Per gli investimenti relativi agli anni 1983 e 1984 la richiesta di contributo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di esecutività del programma di assegnazione.

     Alla domanda sono allegati:

     a) la fattura in copia autentica, relativa al materiale per il quale si chiede l'erogazione del contributo;

     b) la carta di circolazione in copia autentica, completa di documenti che legittimino la proprietà del materiale acquistato.

     Il materiale rotabile per il quale sono stati erogati contributi regionali deve essere munito di apposito contrassegno, definito dalla Giunta regionale, da applicarsi sulle fiancate della carrozzeria del veicolo.

     Il predetto obbligo sussiste anche per i veicoli acquistati con contributo regionale, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 79. Contributi per investimenti diversi.

     Il contributo regionale per investimenti, di cui alla lettera b) del precedente articolo 77 e all'ultimo comma dello stesso articolo, eseguiti a far data dal 1 gennaio 1981 è fissato nella misura massima del 70 della spesa ammissibile.

     La spesa ammissibile è quella risultante dal progetto esecutivo dei lavori o dalle fatture o atti di compravendita qualora trattasi di sole forniture ovvero di impianti fissi, infrastrutture, officine-deposito e sedi già ultimate.

     L'istanza di erogazione del contributo redatta in carta legale, completa dei dati di cui alla lettera a) del precedente art. 14, è presentata all'Ente abilitato a provvedere, corredata dai documenti tecnici e dai titoli di spesa di cui al precedente comma nonché dalla concessione comunale di cui alla legge n. 10/1977 per i soli casi nei quali essa è prevista, entro il 30 giugno dell'anno precedente rispetto a quello nel quale devono essere eseguiti gli investimenti.

     Per gli investimenti inclusi nel Piano provvisorio di cui al provvedimento di Giunta n. 3274 del 2 agosto 1982 vengono considerate valide le richieste già inviate al competente Assessorato.

     Per gli investimenti relativi agli anni 1983 e 1984 la richiesta di contributo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di esecutività del programma di assegnazione.

     Il contributo regionale per i lavori ed opere contemplati in progetti esecutivi per i quali è sancita la concessione di cui alla predetta legge, può essere assegnato soltanto ad avvenuta approvazione dei relativi progetti.

     L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione nel caso di acquisizione di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito e sedi, già ultimate e funzionanti.

     L'erogazione del contributo avviene secondo gli stati di avanzamento nel caso di nuove costruzioni; lo stato di avanzamento dei lavori (materiali in opera o a piè d'opera) viene accertato dai funzionari del competente Assessorato ai Trasporti e viene liquidato mediante decreto dell'Assessore regionale ai Trasporti, in frazioni pari almeno al 20% del contributo spettante; l'ultimo 20% viene erogato dopo il collaudo dell'opera soggetta a finanziamento.

     Il collaudo definitivo, da effettuarsi a cura dei funzionari dell'Assessorato ai Trasporti, è necessario in entrambi i casi previsti dai due commi precedenti.

 

     Art. 80. Vincolo di destinazione.

     Il contributo regionale viene interamente recuperato nei casi di cessioni non autorizzate o cambiamento di destinazione del materiale rotabile, ove non siano trascorsi almeno nove anni dall'erogazione del contributo stesso.

     Il contributo erogato per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito e sedi, viene recuperato nei casi di alienazione o di cambiamento di destinazione

dell'infrastruttura prima che siano trascorsi almeno 25 anni dall'erogazione del contributo finale.

     In caso di cessione del materiale rotabile e di immobili acquisiti o realizzati con l'intervento finanziario di cui alla presente legge, è esercitato il diritto di prelazione, nell'ordine da parte della Regione, di Enti pubblici locali e di Aziende a totale o prevalente capitale pubblico esercenti il trasporto.

     Il prezzo di cessione a favore dei predetti Enti e Aziende, pari al valore dei beni viene decurtato:

     a) dell'importo corrispondente alla frazione del contributo erogato per l'acquisto di materiale rotabile, rapportata al numero degli anni di cui si compone il periodo di tempo che va dalla data di cessione a quella di scadenza del periodo di nove anni, decorrente dalla data di erogazione del contributo;

     b) dell'intero importo, rivalutato con l'interesse legale, del contributo regionale erogato allorchè trattasi di beni immobili.

     La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, al recupero di quella parte del contributo concesso a norma delle predette disposizioni qualora l'impresa beneficiaria illegittimamente alieni o destini ad uso diverso il materiale rotabile acquistato con il contributo regionale prima che siano trascorsi nove anni dalla data dell'acquisto.

     Il recupero è disposto per l'intero contributo, rivalutato con l'interesse legale, qualora si tratti di alienazione di immobili.

 

Titolo X

VIGILANZA - SANZIONI - DELEGA (IN GENERALE)

 

     Art. 81. Vigilanza - Proventi sanzioni amministrative.

     Le funzioni di vigilanza attribuite alla Regione in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate attraverso gli uffici degli Enti abilitati al rilascio dei provvedimenti per competenza propria o delegata.

     Sono fatte salve le competenze riservate dalla legge agli Organi dello Stato.

     La constatazione dell'inosservanza di qualsiasi adempimento o prescrizione è verbalizzata e contestata al trasgressore secondo le modalità stabilite nei precedenti articoli della presente legge.

     E' fatto obbligo ai funzionari addetti di rendere note le constatazioni al proprio Ente di appartenenza.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rinvia al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e alle altre vigenti disposizioni dello Stato e della Regione.

     Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono versati a mezzo conto corrente sul capitolo. Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per irregolarità del trasporto del bilancio regionale anche nei casi in cui trattasi di provvedimenti adottati per delega regionale.

 

     Art. 82. Delega.

     Le disposizioni riguardanti gli aspetti finanziari della delega sono contemplate nel successivo articolo 84.

     Al comando o all'assegnazione di personale regionale agli Enti delegati si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

     Nell'esercizio delle funzioni delegate debbono essere osservate le norme di cui alla presente legge e le previsioni e prescrizioni degli strumenti programmatici da essa contemplati, nonché le direttive e procedure fissate dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare.

     Qualora l'Ente delegato non adempia all'assolvimento delle funzioni attribuite, la Giunta regionale si sostituisce nel compimento degli atti.

     La Giunta regionale può disporre indagini presso gli esercenti il trasporto pubblico locale ancorchè le relative funzioni risultino delegate.

     La Giunta regionale può, inoltre, acquisire presso gli Enti delegati gli elementi di giudizio sull'efficienza dei servizi e sull'efficaci a degli interventi in materia di trasporto pubblico locale.

     Gli Enti delegati possono avvalersi della consulenza gratuita delle strutture regionali.

     Gli Enti stessi comunicano ai competenti Uffici della Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati per delega e inviano una relazione semestrale sulle attività svolte.

     In attesa dell'operatività dei provvedimenti di delegazione e subdelegazione delle funzioni amministrative in favore degli Enti locali, le funzioni stesse sono esercitate dagli Organi regionali in conformità di quanto stabilito dalla presente legge.

 

Titolo XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 83. Spese per la costituzione e il primo funzionamento dei consorzi di bacino e per la predisposizione dei piani di bacino.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, è autorizzata a concedere contributi in favore dei Consorzi di bacino per le spese relative alla loro costituzione e primo funzionamento nonché per la predisposizione del Piano di bacino.

     Il contributo per la costituzione ed il primo funzionamento del Consorzio è stabilito nella misura fissa di L. 3.000.000 per ciascun bacino.

     Tale somma è incrementata di L. 50 per il numero di abitanti del bacino stesso rilevati all'ultimo censimento ISTAT.

     L'erogazione viene disposta dopo l'approvazione dello Statuto del Consorzio.

     Il contributo per la predisposizione del Piano di bacino è fissato in L. 4.000.000 e si corrisponde anticipatamente nella misura del 90% con conguaglio ad approvazione avvenuta del Piano.

     Nel caso di delega delle funzioni alla Provincia ad essa spetta il solo contributo per la predisposizione del Piano di bacino.

     I contributi di cui ai comma precedenti possono essere erogati una sola volta in fase di prima applicazione della presente legge.

 

     Art. 84. Oneri connessi con la delega.

     Gli oneri per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bacino sono posti a carico del bilancio regionale.

     Alla quantificazione della relativa spesa annuale si provvederà con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

 

     Art. 85. Abrogazione norme precedenti.

     Sono abrogate le norme legislative regionali in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 86. Finanziamento della legge.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7,59 e 84 si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 68, 77 e 79 si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti o che saranno attribuiti alla Regione ai sensi della legge 151/1981.

     Alla quantificazione della spesa annuale sarà provveduto con la stessa legge approvativa del bilancio.

     Per l'anno 1984 sono introdotti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1984, le variazioni descritte nelle tabelle 1 e 2 annesse alla presente legge.

 

     Art. 87. Urgenza ed entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Allegato "A": Cartografia

(Omissis)

 

Allegato B"

ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI CAMPOBASSO

1) Baranello

2) Boiano

3) Busso

4) Campobasso

5) Campodipietra

6) Campochiaro

7) Campolieto

8) Casalciprano

9) Castelbottaccio

10) Castellino sul Biferno

11) Castropignano

12) Cercemaggiore

13) Cercepiccola

14) Colle d'Anchise

15) Duronia

16) Ferrazzano

17) Fossalto

18) Gambatesa

19) Gildone

20) Guardiaregia

21) Jelsi

22) Limosano

23) Lucito

24) Macchia Valfortore

25) Matrice

26) Mirabello

27) Molise

28) Monacilioni

29) Montagano

30) Oratino

31) Petrella Tifernina

32) Pietracatella

33) Pietracupa

34) Riccia

35) Ripalimosani

36) Roccavivara

37) Salcito

38) Sant'Angelo Limosano

39) San Biase

40) Sant'Elia a Pianisi

41) San Giovanni in Galdo

42) San Giuliano del Sannio

43) San Massimo

44) San Polo Matese

45) Sepino

46) Spinete

47) Trivento

48) Torella del Sannio

49) Toro

50) Tufara

51) Vinchiaturo

 

ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI ISERNIA

1) Acquaviva d'Isernia

2) Agnone

3) Bagnoli del Trigno

4) Belmonte del Sannio

5) Cantalupo

6) Capracotta

7) Carovilli

8) Carpinone

9) Castel del Giudice

10) Castelpetroso

11) Castelpizzuto

12) Castel San Vincenzo

13) Castelverrino

14) Cerro al Volturno

15) Chiauci

16) Civitanova del Sannio

17) Colli al Volturno

18) Conca Casale

19) Filignano

20) Forli del Sannio

21) Fornelli

22) Frosolone

23) Isernia

24) Longano

25) Macchia d'Isernia

26) Macchiagodena

27) Miranda

28) Montaquila

29) Montenero Valcocchiara

30) Monteroduni

31) Pesche

32) Pescolanciano

33) Pescopennataro

34) Pettoranello

35) Pietrabbondante

36) Pizzone

37) Poggio Sannita

38) Pozzilli

39) Rionero

40) Roccamandolfi

41) Roccasicura

42) Rocchetta al Volturno

43) Sant'Agapito

44) Sant'Angelo del Pesco

45) Sant'Elena Sannita

46) Santa Maria del Molise

47) San Pietro Avellana

48) Scapoli

49) Sessano

50) Sesto Campano

51) Vastogirardi

52) Venafro

 

ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI TERMOLI

1) Acquaviva Collecroci

2) Bonefro

3) Campomarino

4) Casacalenda

5) Castelmauro

6) Civitacampomarano

7) Colletorto

8) Guardialfiera

9) Guglionesi

10) Larino

11) Lupara

12) Mafalda

13) Montecilfone

14) Montefalcone

15) Montelongo

16) Montemitro

17) Montenero di Bisaccia

18) Montorio

19) Morrone del Sannio

20) Palata

21) Petacciato

22) Portocannone

23) Provvidenti

24) Ripabottoni

25) Rotello

26) Santa Croce di Magliano

27) San Felice del Molise

28) San Giacomo

29) San Giuliano di Puglia

30) San Martino in Pensilis

31) Tavenna

32) Termoli

33) Ururi

 

Allegato C

ELENCO DELLE VARIAZIONI DA APPORTARE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL BILANCIO REGIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984-1986

(Omissis)

 

Allegato D

BILANCIO TIPO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO MINORI

(Omissis)

 

Allegato E

BILANCIO TIPO DELLE AZIENDE Dl TRASPORTO

D.M TESORO 4 FEBBRAIO 1980

(Omissis)

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 64 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[2] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 2 settembre 2003, n. 26.

[3] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2005, n. 13 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 20 agosto 2010, n. 16.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2005, n. 13.

[5] Comma inserito dall'art. 46 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[6] Comma inserito dall'art. 46 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[7] Comma inserito dall'art. 46 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[9] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 35.

[10] Comma così sostituito dall'art. 64 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[11] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[12] L'art. 3 della L.R. 12 aprile 1995, n. 14, stabilisce, a modifica di quanto disposto dal presente articolo, che al rilascio delle autorizzazioni relative alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. 14/1995, si provvede con atto a firma del Responsabile del Settore Trasporti previa istruttoria dell'Ufficio competente.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2006, n. 7.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2006, n. 7.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2006, n. 7.