§ 3.4.15 - Legge Regionale 25 marzo 1981, n. 6.
Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:25/03/1981
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Contributi regionali per l'esercizio e gli investimenti.
Art. 2.  Determinazione dei contributi d'esercizio.
Art. 3.  Condizioni soggettive per l'assegnazione dei contributi d'esercizio.
Art. 4.  Assegnazione ed erogazione dei contributi d'esercizio.
Art. 5.  Contributi per investimenti.
Art. 6.  Assegnazione ed erogazione dei contributi per investimenti.
Art. 7.  Esclusione dai contributi.
Art. 8.  Conguaglio contributi d'esercizio per il 1979.
Art. 9.  Documenti di viaggio.
Art. 10.  Rilascio degli abbonamenti.
Art. 11.  Erogazione rimborso abbonamenti autoservizi interregionali e statali.
Art. 12.  Prezzo dei biglietti di andata e ritorno e degli abbonamenti.
Art. 13.  Tariffazione a zone.
Art. 14.  Polizia amministrativa.
Art. 15.  Sistema informativo.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Finanziamento.
Art. 18.  Norma transitoria.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.15 - Legge Regionale 25 marzo 1981, n. 6. [1]

Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto.

(B.U. n. 6 del 1 aprile 1981).

 

Titolo I

INTERVENTI FINANZIARI

 

Art. 1. Contributi regionali per l'esercizio e gli investimenti.

     Nelle more dell'applicazione della legge quadro per i trasporti locali e fondo nazionale trasporti, al fine di assicurare regolarità e continuità agli autoservizi di trasporto pubblico, la Regione concede, in via straordinaria, contributi annui d'esercizio e in conto capitale secondo le disposizioni della presente legge.

     I contributi di cui al comma precedente sono disposti a favore di Comuni, Province, Comunità Montane e loro Consorzi e dei concessionari di autolinee di competenza regionale, e sono ripartiti secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Determinazione dei contributi d'esercizio.

     In relazione al costo chilometrico, determinato dalla Giunta regionale ai sensi del 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15, ed all'istituzione dei documenti di viaggio, di cui al successivo art. 9, i contributi d'esercizio sono determinati per ciascuna linea, con decorrenza 1° gennaio 1980, sulla base di lire duecentosettanta per autobus-chilometrico autorizzato, elevate a lire trecento per le linee di montagna, alta montagna e di collegamento con gli scali ferroviari di cui al 3° comma, punti 1) e 2), dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15.

     I contributi di cui al comma precedente sono integrati dalle somme indicate nella tabella A) allegata alla presente legge, determinate in relazione al rapporto tra introiti da abbonamento ed introiti totali delle linee, all'entità del personale utilizzato ed al tipo di gestione.

     I chilometri non effettuati per sospensione o riduzione di corse dovute a causa di forza maggiore (neve, ghiaccio, interruzione strade, sciopero ecc.) comportano la riduzione del 18% dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, nonchè la non corresponsione dei contributi integrativi di cui ai punti 11) e 12) della tabella A) allegata alla presente legge.

     Le percorrenze chilometriche non eseguite per altre cause vengono escluse da qualsiasi contributo.

 

     Art. 3. Condizioni soggettive per l'assegnazione dei contributi d'esercizio.

     I contributi d'esercizio di cui al precedente art. 2 della presente legge possono essere concessi a favore dei soggetti che:

     a) abbiano osservato le disposizioni regionali sui servizi pubblici di linea;

     b) abbiano esercitato e proseguano regolarmente la gestione delle linee, salvo che interruzioni di servizi avvengano in conseguenza di revoca, ovvero di rinuncia o cessione accolta o approvata dalla Regione;

     c) abbiano presentato domanda di proroga delle concessioni almeno tre mesi prima della scadenza;

     d) abbiano presentato alla Giunta Regionale - Assessorato Trasporti - domanda di contributo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il 1980 contemporaneamente all'istanza di proroga delle concessioni per gli anni successivi, con l'indicazione del disavanzo presunto di esercizio delle singole linee relativamente all'anno cui la proroga si riferisce;

     e) abbiano presentato, per nuove concessioni di linee, domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera costitutiva del rapporto di concessione, e contestuale dichiarazione del presunto disavanzo di esercizio di ciascuna linea concessa.

 

     Art. 4. Assegnazione ed erogazione dei contributi d'esercizio.

     I contributi d'esercizio di cui al precedente articolo sono assegnati dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, rapportando i contributi delle singole linee ai finanziamenti annui, previsti dalla legislazione regionale.

     L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente è disposta in rate semestrali anticipate, con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato.

     Per il 1980 i contributi sono erogati al netto delle somme anticipate, in applicazione della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15, e dei rimborsi effettuati e da effettuare per l'intero anno 1980, ai sensi delle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10 e 13 gennaio 1975, n. 1.

     L'importo globale del contributo non può in ogni caso superare il disavanzo complessivo dell'azienda risultante dal conto economico della gestione dell'anno cui il contributo si riferisce, relativamente a tutti i servizi di trasporto esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio; i contributi erogati in eccedenza a detto disavanzo, ovvero percepiti indebitamente, sono recuperati in via ordinaria sulla successiva erogazione dei contributi regionali.

     A tal fine, i beneficiari dei contributi devono presentare alla Giunta Regionale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, il bilancio consuntivo, ovvero il conto economico della gestione, corredato di apposito questionario predisposto dalla Regione, nonchè delle informazioni loro richieste in relazione al bilancio stesso.

 

     Art. 5. Contributi per investimenti. [2]

     [Nel quadro dei provvedimenti volti alla riorganizzazione dei servizi di pubblico trasporto i contributi in conto capitale sono concessi per il raggiungimento delle seguenti finalità:

     a) Costituzione e primo finanziamento di consorzi per la gestione di autoservizi di trasporto pubblico;

     b) Costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito con le relative attrezzature di sedi anche mediante la stipulazione di appositi contratti di locazione finanziaria;

     c) Acquisizione, attraverso la stipulazione di appositi contratti di locazione finanziaria, di autobus urbani, suburbani ed interurbani di prima immatricolazione che rispondano alle norme di unificazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     Limitatamente alle imprese private, in alternativa al sistema di cui alla precedente lettera c), per l'acquisto del materiale rotabile possono essere concessi contributi in conto capitale in base alle disposizioni stabilite dalla preesistente legge regionale, fatto salvo quanto previsto al primo capoverso nonchè al punto d) del successivo articolo 6.]

 

     Art. 6. Assegnazione ed erogazione dei contributi per investimenti. [3]

     [I contributi in conto capitale di cui al precedente art. 5 sono assegnati dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di un piano di riparto, nei limiti dei finanziamenti annui previsti dalla legislazione regionale e nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) Riconoscere in via prioritaria gli interventi connessi all'assunzione di nuovi servizi di pubblico trasporto ed alla ristrutturazione e potenziamento delle autolinee esistenti;

     b) Destinare alla costruzione ed ammodernamento di sedi o di officine deposito una somma non superiore al venticinque per cento dei finanziamenti annui previsti;

     c) Accogliere le richieste per la costruzione, il completamento e l'ammodernamento delle infrastrutture fino ad un contributo massimo di lire ventimilioni per ogni autobus immatricolato per il servizio di pubblico trasporto;

     d) Rapportare comunque per le opere di cui alla precedente lettera b) il contributo alla misura massima del 40% della spesa ammissibile, per le richieste avanzate dalle aziende private; del 60% per le richieste avanzate dalle cooperative e del 100% per le istanze delle province, dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi.

     Per l'acquisizione di materiale rotabile e di attrezzature, mediante la stipulazione di contratti di locazione finanziaria con la Finmolise - S.p.A., rapportare il contributo al 75% della spesa ammissibile per le richieste avanzate dalle aziende private, al 90% per le richieste avanzate dalle cooperative ed al 100% per le istanze delle province, dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi.

     Limitare per le imprese private il contributo al 40% della spesa ammissibile nel caso in cui l'acquisizione del materiale rotabile e delle attrezzature avvenga con modalità diverse da quelle indicate nel precedente capoverso.

     e) Affidare alla Finmolise S.p.A, mediante apposita convenzione, il compito di promuovere ed organizzare in forma unitaria gli adempimenti necessari per la locazione finanziaria prevista al punto c) del precedente art. 5.

     Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta presenterà al Consiglio Regionale l'apposito atto amministrativo per approvare la convenzione, di cui al punto e) del precedente comma, nella quale dovranno essere definite:

     a) la o le eventuali società che possono effettuare la locazione finanziaria;

     b) l'entità del contributo iniziale "una tantum" e del contributo in annualità per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria;

     c) l'entità del contributo integrativo per l'acquisizione di autobus a grande capacità oppure dotati di dispositivi per agevolare il superamento delle barriere architettoniche da parte degli handicappati non deambulanti;

     d) i canoni, le scadenze, le condizioni e le clausole dei contratti di locazione finanziaria;

     e) le modalità, i termini e i limiti di operatività della garanzia fidejussoria regionale, da concedere alla Finmolise S.p.A. oppure alle società di Leasing, per le obbligazioni derivanti ai locatari dalla stipulazione dei contratti di locazione finanziaria ed alla Finmolise dall'accensione dei mutui stipulati per il reperimento dei necessari mezzi finanziari;

     f) le tipologie, i prezzi e le modalità di fornitura dei veicoli nonchè il capitolato degli allestimenti delle carrozzerie;

     g) le condizioni per il trasferimento alla Finmolise S.p.A. dei fondi destinati al rinnovo ed all'adeguamento del parco autobus e le modalità di erogazione del contributo assegnato ai locatari;

     h) la procedura per la presentazione delle domande e i criteri per la formulazione del piano di assegnazione dei veicoli;

     i) gli obblighi, i divieti e le relative sanzioni a carico dei locatari in relazione all'utilizzo dei veicoli acquisiti in locazione finanziaria.

     L'erogazione dei contributi di cui al 1° comma del presente articolo è disposta mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato, nella misura massima del cinquanta per cento sulla base delle obbligazioni assunte e il saldo a seguito della certificazione delle spese sostenute con l'anticipazione suddetta per le finalità di cui ai punti a) e b) del precedente art. 5, e nella misura e con le modalità stabilite nella convenzione Regione - Finmolise S.p.A. per le finalità di cui al punto c) dello stesso art. 5.]

 

     Art. 7. Esclusione dai contributi.

     Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli autoservizi per i quali gli oneri di trasporto sono direttamente a carico del committente, gli autoservizi di gran turismo, nonchè quelli che per lo stesso tipo d'intervento già fruiscono di sovvenzioni ordinarie da parte della Regione, dello Stato o di altri Enti.

 

     Art. 8. Conguaglio contributi d'esercizio per il 1979.

     In conformità alle disposizioni contenute nel D.L. 13 marzo 1980, n. 67, la Regione concede ai concessionari che hanno regolarmente svolto nell'anno 1979 i servizi di pubblico trasporto di competenza regionale, un contributo "una tantum" integrativo delle somme assegnate ai sensi della legge 9 giugno 1978, n. 15, per far fronte agli oneri derivati dall'applicazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotranvieri per l'anno 1979.

     Il contributo di cui al comma precedente è determinato sulla base dei seguenti elementi:

     a) riconoscimento del maturato economico relativo all'anno 1979, pari a L. 280.000 per ogni dipendente utilizzato per la gestione delle autolinee di competenza regionale per un periodo di almeno 5 mesi nel corso dell'anno 1979;

     b) rimborso degli oneri sociali aziendali relativi all'erogazione del maturato economico di cui al precedente punto a);

     c) rimborso della quota integrativa dell'indennità di fine lavoro conseguente all'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro in relazione all'anzianità media di servizio del personale dipendente dall'azienda esercente al 30 novembre 1979 e nel rispetto dei seguenti limiti:

     - L. 5 autobus/km autorizzato per anzianità da 0 a 5 anni;

     - L. 10 autobus/km autorizzato per anzianità da 5,1 a 10 anni;

     - L. 15 autobus/km autorizzato per anzianità da 10,1 a 15 anni;

     - L. 20 autobus/km autorizzato per anzianità da 15,1 a 20 anni;

     - L. 25 autobus/km autorizzato per anzianità da 20,1 a 25 anni;

     - L. 30 autobus/km autorizzato per anzianità da 25,1 a oltre.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, assegna ed eroga con apposito provvedimento i contributi stabiliti con il presente articolo.

 

Titolo II

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO

 

     Art. 9. Documenti di viaggio. [4]

     [Al fine di adeguare il sistema tariffario alle nuove esigenze amministrative e gestionali del settore trasporti, i documenti di viaggio previsti all'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1980, n. 5, sono sostituiti, con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dai seguenti:

     - biglietti ordinari di corsa semplice;

     - biglietti ordinari di andata e ritorno;

     - abbonamenti settimanali e mensili.

     Gli abbonamenti sono "a vista", cioè consentono di effettuare un numero illimitato di corse nell'arco di validità degli abbonamenti stessi.

     L'abbonamento settimanale è valido dal lunedì alla domenica, senza limitazione di orario, ed è di due tipi: uno utilizzabile per 5 giorni, l'altro per 6 giorni.

     L'abbonamento mensile è valido per l'intera durata del mese, senza limitazione d'orario, con inizio di validità dal 1° giorno del mese stesso e con esclusione di uno o due giorni alla settimana.

     Sugli abbonamenti settimanali e mensili devono risultare i giorni di non utilizzo annullati dall'utente al momento del primo utilizzo settimanale o mensile.

     Gli abbonamenti settimanali sono in vendita dal giovedì al lunedì.

     Gli abbonamenti mensili sono in vendita dal giorno 24 del mese precedente al giorno 3 del mese di validità.

     E' ammesso, su richiesta degli interessati, il rimborso degli abbonamenti mensili all'ottanta per cento del prezzo di vendita proporzionalmente alla quota non utilizzata, desumibile dai giorni di validità rispetto al giorno in cui viene fatta la richiesta, sempre che la quota di non utilizzo sia inferiore alla metà del periodo di validità.

     E' ammesso il rimborso dei biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno su richiesta degli interessati prima dell'utilizzo e nella misura dell'ottanta per cento del prezzo di vendita.]

 

     Art. 10. Rilascio degli abbonamenti. [5]

     [Gli abbonati devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento, con fotografia, rilasciata dal concessionario del servizio al prezzo di L. 500 cadauna.

     Il rilascio da parte delle aziende concessionarie degli abbonamenti riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10, e 13 gennaio 1975, n. 1, è subordinato alla condizione che il richiedente documenti di viaggiare per motivi di lavoro o di studio.

     La formalità di cui al precedente comma deve essere svolta dagli utenti interessati all'atto della prima richiesta dell'abbonamento, nonchè all'inizio di ogni anno solare per i lavoratori dipendenti e di ogni anno scolastico per gli studenti.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1974, n. 10, e dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, si applicano solo nei confronti di lavoratori e studenti residenti nel Molise, che utilizzano, in abbonamento, autoservizi extraurbani di linee interregionali, non di competenza della Regione Molise, nonchè statali.]

 

     Art. 11. Erogazione rimborso abbonamenti autoservizi interregionali e statali.

     All'erogazione del rimborso previsto dalle leggi di cui al precedente art. 10, comma 4, si provvederà con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato, sulla base delle risultanze di apposita istruttoria eseguita sulla scorta degli elementi e documenti presentati ai sensi del Decreto Presidenziale n. 622 del 3 settembre 1974.

 

     Art. 12. Prezzo dei biglietti di andata e ritorno e degli abbonamenti. [6]

     [Il prezzo dei biglietti di andata e ritorno e determinato dal doppio del prezzo in vigore per i biglietti ordinari di corsa semplice scontato del venti per cento.

     Il livello tariffario degli abbonamenti di cui al precedente art. 9 è determinato in relazione alla tariffa in vigore per i biglietti ordinari di corsa semplice, calcolato su due corse al giorno ed applicando le seguenti percentuali:

     - sessanta per cento per gli abbonamenti ordinari mensili;

     - trenta per cento per gli abbonamenti mensili riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10 e 13 gennaio 1975, n. 1;

     - sessanta per cento per gli abbonamenti ordinari settimanali;

     - quaranta per cento per gli abbonamenti settimanali riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10, e 13 gennaio 1975, n. 1.

     Il prezzo degli abbonamenti viene aumentato del 50% se i documenti di viaggio si riferiscono a percorrenze inferiori a km. 20,001 per corsa.

     I benefici previsti per i ciechi civili dall'art. 1 della legge regionale n. 5/1980 sono estesi ai "grandi invalidi di guerra e del lavoro".]

 

     Art. 13. Tariffazione a zone.

     Nel quadro delle iniziative di cui all'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 1980, n. 5, la Giunta Regionale adotterà provvedimenti per autorizzare sistemi di tariffazione a zone, anche con documenti di viaggio diversi da quelli previsti nel precedente art. 9.

     Alla richiesta per l'adozione di sistemi di tariffazione a zone i soggetti interessati devono allegare un'apposita convenzione da cui risulti che sono stati regolati i rapporti in merito ai programmi d'esercizio da svolgere, al coordinamento degli orari, all'eliminazione di eventuali divieti di carico e al riparto degli introiti che non possono essere inferiori a quelli risultanti dall'applicazione della tariffa unica in vigore.

     Per favorire l'adozione dei sistemi di tariffazione a zone, di cui al precedente primo comma, le nuove concessioni sono rilasciate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza divieti di carico fermo restando le procedure per le concessioni di autolinee o singole relazioni aventi interferenze con impianti fissi.

 

Titolo III

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 14. Polizia amministrativa.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere le adeguate iniziative per avvalersi della collaborazione e partecipazione degli Enti locali nello svolgimento del compiti di vigilanza e controllo dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale.

     In attuazione dell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti comunali approvati ai sensi dell'art. 85, 1° comma, del citato D.P.R. n. 616/1977, è svolta anche da impiegati regionali addetti alla vigilanza dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale.

 

     Art. 15. Sistema informativo.

     Nel quadro delle iniziative di cui al precedente art. 14 la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica l'orario regionale delle autolinee di competenza regionale, integrato con gli autoservizi interregionali e statali e i servizi ferroviari che interessano i collegamenti regionali nonchè la carta dei servizi di pubblico trasporto di interesse regionale con l'indicazione delle zone d'interscambio e dei dati relativi alla domanda e all'offerta degli autoservizi.

     L'aggiornamento della documentazione di cui al precedente comma viene effettuato periodicamente in relazione all'entità delle variazioni intervenute sia per le autolinee di competenza della Regione Molise che per quelle di competenza statale o di altre Regioni nonchè per i servizi ferroviari.

 

     Art. 16. Sanzioni.

     La sanzione amministrativa minima stabilita con l'art. 12 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15, è elevata a lire duemila, qualora il pagamento avvenga in vettura, ed a lire cinquemila negli altri casi.

     All'accertamento delle irregolarità provvede il personale delle Aziende regolarmente iscritto al libro matricola nonchè il personale dell'Assessorato ai Trasporti addetto alla vigilanza dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale.

     Restano ferme le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 12 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15.

 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 17. Finanziamento.

     A norma dell'art. 6 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio 1981.

     Al finanziamento della spesa degli anni successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio.

 

     Art. 18. Norma transitoria.

     Le disposizioni degli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15, si applicano fino alla data di approvazione della convenzione Regione - Finmolise di cui al 2 comma del precedente art. 6.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Omessa la tabella allegato A).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 1981, n. 18 e sostituito con l'art. 2 della medesima L.R.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 1981, n. 18 e sostituito con l'art. 3 della medesima L.R.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 1981, n. 18 e sostituito con l'art. 4 della medesima L.R.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 1981, n. 18 e sostituito con l'art. 5 della medesima L.R.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 1981, n. 18 e sostituito con l'art. 6 della medesima L.R.